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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/11/2024, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 436/2024 introdotta con ricorso depositato in data 23.03.2024 da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
residente in [...], piano 4 interno 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Mira Telarico
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...] - C.F._2
contumace
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 31.10.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA RICORRENTE: “Chiede che l'adito Tribunale Voglia, disattesa ogni contraria istanza: - dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalla
Sig.ra con il Sig. nato a [...]_1 Controparte_1
(Nigeria) il 28/4/1989, C.F. , residente in [...]
Antonio Miliani n. 11, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, serie 03, numero atto 01292, parte 1, con ordine ai competenti Ufficiali dello
Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
- dichiarare che i coniugi provvederanno ognuno al proprio sostentamento, stante l'indipendenza economica di ciascuno e l'inesistenza di qualunque pendenza economica tra gli stessi, con rigetto di qualunque forma e a qualunque titolo dell'assegno divorzile;
- con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.03.2024 sulla premessa Parte_1
che:
- la ricorrente aveva contratto matrimonio civile in Roma il 6/8/2009 con il Sig. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], C.F._2
optando per il regime della separazione legale dei beni, trascritto presso l'ufficio dello stato civile di Roma, serie 03, numero atto 01292, parte 1; - dal matrimonio non erano nati figli e dopo circa sei mesi, il Sig. ha lasciato CP_1
l'abitazione di Roma, Via Flaubert n. 71, doveva conviveva con la ricorrente;
- con sentenza n. 843/2019 pubblicata in data 7/11/2019, il Tribunale di Ascoli Piceno pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, cosicché sussistevano i presupposti di cui all'art. 3, Legge n. 898 del
1/12/1970, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile come sopra contratto, atteso che la ricorrente aveva perso ogni tipo di contatto con il Sig. CP_1
- non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, avendo il Sig. un'età tale per cui era in grado di svolgere attività lavorativa e CP_1
considerato che, essendo divenuto padre, ragionevolmente svolgeva l'attività che gli permetteva di attendere alle proprie necessità e a quelle del nucleo familiare che aveva costituito con la nascita della figlia.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto del 30.3.2024 il Presidente del Tribunale designava Giudice relatore la
Dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la trattazione della causa dinanzi ad essa l'udienza del 16.07.2024.
Alla successiva udienza del 24.10.2024 il Giudice relatore, verificata la regolarità e tempestività della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e, all'esito della discussione orale, rimetteva la causa al Collegio.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e che va accolta in quanto risulta incontestato che, dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza: sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n. 55/2015. Inoltre, il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e che non può più essere ricostituita, avendo anzi il resistente costituito da tempo un nuovo nucleo familiare. Le condizioni del divorzio domandate dalla ricorrente appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle parti, in assenza di interessi di figli da salvaguardare nonché di richieste di mantenimento e di assegnazione della casa coniugale.
Nulla sull'assegno divorzile in mancanza di domanda da parte del sig. il quale CP_1
non si è costituito nel presente giudizio.
Tenuto conto della contumacia del resistente e della natura necessitata del presente procedimento, si ritiene di dover compensare integralmente, tra le parti, le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile dei sig.ri Parte_1
e , unitisi in matrimonio in data 06.08.2009 in Roma;
Controparte_1
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del comune di Roma (serie 03, numero atto 01292, parte
1);
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 20/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 436/2024 introdotta con ricorso depositato in data 23.03.2024 da
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
residente in [...], piano 4 interno 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Mira Telarico
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...] - C.F._2
contumace
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 31.10.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA RICORRENTE: “Chiede che l'adito Tribunale Voglia, disattesa ogni contraria istanza: - dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalla
Sig.ra con il Sig. nato a [...]_1 Controparte_1
(Nigeria) il 28/4/1989, C.F. , residente in [...]
Antonio Miliani n. 11, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, serie 03, numero atto 01292, parte 1, con ordine ai competenti Ufficiali dello
Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
- dichiarare che i coniugi provvederanno ognuno al proprio sostentamento, stante l'indipendenza economica di ciascuno e l'inesistenza di qualunque pendenza economica tra gli stessi, con rigetto di qualunque forma e a qualunque titolo dell'assegno divorzile;
- con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.03.2024 sulla premessa Parte_1
che:
- la ricorrente aveva contratto matrimonio civile in Roma il 6/8/2009 con il Sig. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], C.F._2
optando per il regime della separazione legale dei beni, trascritto presso l'ufficio dello stato civile di Roma, serie 03, numero atto 01292, parte 1; - dal matrimonio non erano nati figli e dopo circa sei mesi, il Sig. ha lasciato CP_1
l'abitazione di Roma, Via Flaubert n. 71, doveva conviveva con la ricorrente;
- con sentenza n. 843/2019 pubblicata in data 7/11/2019, il Tribunale di Ascoli Piceno pronunciava la separazione personale dei coniugi;
- non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, cosicché sussistevano i presupposti di cui all'art. 3, Legge n. 898 del
1/12/1970, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile come sopra contratto, atteso che la ricorrente aveva perso ogni tipo di contatto con il Sig. CP_1
- non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, avendo il Sig. un'età tale per cui era in grado di svolgere attività lavorativa e CP_1
considerato che, essendo divenuto padre, ragionevolmente svolgeva l'attività che gli permetteva di attendere alle proprie necessità e a quelle del nucleo familiare che aveva costituito con la nascita della figlia.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto del 30.3.2024 il Presidente del Tribunale designava Giudice relatore la
Dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la trattazione della causa dinanzi ad essa l'udienza del 16.07.2024.
Alla successiva udienza del 24.10.2024 il Giudice relatore, verificata la regolarità e tempestività della notifica, dichiarava la contumacia del resistente e, all'esito della discussione orale, rimetteva la causa al Collegio.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e che va accolta in quanto risulta incontestato che, dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza: sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n. 55/2015. Inoltre, il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e che non può più essere ricostituita, avendo anzi il resistente costituito da tempo un nuovo nucleo familiare. Le condizioni del divorzio domandate dalla ricorrente appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi delle parti, in assenza di interessi di figli da salvaguardare nonché di richieste di mantenimento e di assegnazione della casa coniugale.
Nulla sull'assegno divorzile in mancanza di domanda da parte del sig. il quale CP_1
non si è costituito nel presente giudizio.
Tenuto conto della contumacia del resistente e della natura necessitata del presente procedimento, si ritiene di dover compensare integralmente, tra le parti, le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile dei sig.ri Parte_1
e , unitisi in matrimonio in data 06.08.2009 in Roma;
Controparte_1
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del comune di Roma (serie 03, numero atto 01292, parte
1);
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 20/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo