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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4607 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario AN Pinto Presidente rel.
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5430/2022 posta in deliberazione il giorno 07/02/2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. ILICETO FABRIZIO;
E
Controparte_1
)
[...] P.IVA_1
Avv. PALMISANO PAOLO ERMETES MARIA LETIZIA
( VIA G.B. MARTINI 3 00100 ROMA;
C.F._2 [...]
) VIA G. B. MARTINI, 3 00198 ROMA;
CP_2 C.F._3
( VIA G.B. MARTINI 3 ROMA;
CP_3 C.F._4
E
OGGETTO
Opposizione a sanzione amministrativa .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto opposizione avverso la delibera Parte_1 CP_1
22429/2022 con la quale erano state irrogate “ in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 1, lettera b), del TUF e dall'art. 10 del
Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il “Progetto di cessione” delle partecipazioni detenute in NA da Global Games e OI-Games a per un importo CP_4
corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni NA al prezzo di € 2,19 per azione, in ragione del ruolo di Responsabile della Direzione
BU VLT svolto presso NA, comunicato a , al di fuori del CP_5
normale esercizio 11 di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, la suddetta informazione, sanzione amministrativa pari a € 60.000; sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria complessiva, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del TUF, pari a mesi 6.”
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Concessi termini per note e per repliche all'udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione .
2. Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità della memoria della del 3.1.2023, successiva alla precedente costituzione del CP_1
2.12.2022 è infondata. Costituisce, infatti, ius receptum il principio per cui fino a che non sia scaduto il termine per una tempestiva costituzione in giudizio , la parte convenuta ovvero resistente può depositare persino una nuova costituzione integrativa della precedente Nella fattispecie in esame l'integrazione è stata depositata tempestivamente nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell'udienza di trattazione dell'opposizione, previsto dall'art. 187-septies, comma
6, TUF. ( In materia Cass.9022/2023 e 11481/2020)
2 3 Con il primo motivo di opposizione il ha dedotto “ILLEGITTIMITÀ Pt_1
DELLE SANZIONI PER INTERVENUTA DECADENZA AI SENSI DELL'ART.
187-SEPTIES TUF In via preliminare si rileva l'illegittimità dell'irrogazione delle Sanzioni per intervenuta decadenza dal potere sanzionatorio da parte della essendo la Contestazione stata notificata dalla Divisione Mercati al CP_1
Dott. solo in data 15 settembre 2021, quindi, come si dimostrerà, ben oltre Pt_1
il termine dei 180 giorni dall'accertamento di cui all'articolo 187-septies TUF.
In ordine alla definizione del dies a quo per il calcolo della decorrenza del termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della la CP_1
giurisprudenza ha specificato come esso vada individuato nel giorno “in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento” (Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 2020, n. 4957), dovendosi a tale fine tenere conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto, anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni.”
La doglianza è infondata.
Al riguardo si richiama quanto già osservato da questa Corte nella sentenza
5191/2024 nella medesima vicenda.
“ Il Collegio non intende discostarsi dal costante insegnamento dei Giudici di legittimità, formatosi anche con riferimento all'attività accertativa della CP_1
secondo il quale il termine per la contestazione dell'illecito “non coincide necessariamente né con quello della mera constatazione dei fatti nella loro materialità né con quello in cui le relazioni o i rapporti finali degli incaricati degli accertamenti siano stati depositati o comunque messi a disposizione degli organi dell'autorità di supervisione competenti al relativo esame, dovendosi tener conto, a tal fine, del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi”
(così, la recente Cass. 9022/2023). Nella pur doverosa distinzione tra
3 accertamento ispettivo e accertamento a fini sanzionatori amministrativi, occorre poi rilevare che la semplice constatazione dei fatti non comporta di per sé
l'accertamento dei fatti stessi, se occorra una successiva attività istruttoria e valutativa, e che in ogni caso il dies a quo per la decorrenza del predetto termine deve coincidere con il momento - successivo alla conclusione delle verifiche - in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento (v. Cass. 3734/2018, conf. a Cass. Sez. U. 5395/2007, Cass.
7257/2008, Cass. 8561/2009, Cass. 25836/2011, Cass. 8687/2016, Cass.
1890/2017). E ai fini dell'individuazione di tale momento occorre necessariamente tenere conto dello spatium deliberandi, “che la natura e la consistenza della singola infrazione richiedano nel caso concreto per un corretto apprezzamento dell'idoneità delle circostanze acclarate a giustificare l'atto accertativo” (Cass. n. 8257/2001; conf. Cass. n. 2117/2019). Nel caso poi l'attività accertativa abbia ad oggetto più violazioni tra loro connesse è necessario ultimare l'acquisizione e la valutazione degli elementi afferenti a tutti i profili violativi indagati, atteso che vanno considerati da un lato l' “interesse pubblico ad un accertamento unitario di vicende complesse e coinvolgenti plurime responsabilità, quando l'efficacia delle indagini dell'Autorità di vigilanza venga posta a repentaglio da una "discovery" prematura, che consegua alla parcellizzazione dei risultati dell'indagine stessa” (così, Cass. n. 17673/2022, che si è pronunciata proprio su un abuso di mercato sanzionato da e CP_1
dall'altro le ragioni di economia procedimentale, pure costituzionalmente tutelate, che hanno indotto a procedere alla raccolta di ulteriori elementi atti a fondare la sussistenza di altre ipotesi di illecito al fine di adottare un provvedimento unico per più illeciti correlati e connessi (v. Cass. n. 16642/2005; conf. Cass. n. 8326/2018, Cass. n. 21171/2019, Cass. n. 1208/2020 e Cass. n.
10075/2020, che ha precisato che “in caso di una pluralità di violazioni il termine di 180 giorni per procedere alla contestazione non può che farsi decorrere dalla conclusione dell'accertamento di tutte le violazioni”). Peraltro, sempre in
4 coerenza con la consolidata giurisprudenza di legittimità, “la valutazione della superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il giudice deve «rilevare la evidente superfluità ... per essere manifestamente già accertati tempi, entità e altre modalità delle violazioni» - così
Cass. n. 16642 del 2005 cit. - al momento in cui le verifiche sono state disposte;
e tale superfluità va specificamente valutata, come detto, anche in relazione alla possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare); essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili” (così, Cass. 3734/2018, conf. Cass. 21711/2019). A tal riguardo, la già citata Cass n. 17673/2022 ha statuito che “deve riconoscersi al giudice, che sia chiamato a pronunciarsi sulla tempestività della contestazione dell'illecito, la possibilità di sindacare la necessità o l'opportunità della protrazione dell'attività istruttoria, da parte dell'Amministrazione, con il compimento di atti di indagine collegati a quelli già effettuati, ove questi ultimi risultino già esaustivi ai fini dell'accertamento dell'illecito, con l'avvertenza che tale sindacato deve essere svolto "ex ante" - in relazione all'utilità potenziale delle ulteriori iniziative istruttorie e non già ai concreti esiti che tali iniziative abbiano effettivamente prodotto” e tenendo conto degli interessi pubblicistici già rimarcati. Facendo applicazione dei principi appena esposti al caso di specie, occorre rilevare che la delibera in questa sede opposta è stata adottata all'esito di una complessa e articolata attività d'indagine che ha interessato molteplici soggetti ( CP_6
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , e ) a
[...] Controparte_7 Parte_6 Parte_1 CP_5
vario titolo coinvolti in operazioni su azioni NA, tra loro connesse. Le indagini, dirette a ricostruire il processo decisionale che aveva condotto alla sottoscrizione dell'accordo di cessione, ad individuare i soggetti in possesso dell'informazione privilegiata prima della diffusione al pubblico del comunicato e ad analizzare le operazioni su azioni NA avvenute in data precedente al
12 aprile 2018, sono state avviate dalla Divisione Mercati NS il 14 febbraio
5 2019 e sono proseguite ininterrottamente, senza ingiustificate inerzie o ritardi, peraltro nemmeno allegati dalla ricorrente, a ciò espressamente onerata, sino al
25 maggio 2021, data dell'ultima acquisizione informativa e individuata dall'Autorità come data dell'accertamento (senza nemmeno considerare lo spatium deliberandi a valle dell'attività acquisitiva). Esse hanno condotto all'acquisizione di una considerevole mole di dati e di elementi informativi concernenti per l'appunto plurime violazioni tra loro connesse, poste in essere da una pluralità di soggetti. Ciò rende di per sé impraticabile, alla luce del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità cui sopra si è fatto cenno, la valutazione della ragionevolezza dei tempi dell'accertamento compiuta dalla ricorrente solo con riferimento alla sua posizione.”
Si ritiene di dovere rimarcare il fatto che la pluralità delle posizioni e la complessità dell'accertamento non consentono di estrapolare singole posizioni e sindacare l'inutilità secondo una valutazione ex post degli ulteriori accertamenti compiuti , sol perché non abbiano apportato nuovi elementi.
D'altronde il frazionamento dell'accertamento relativa ad una unica vicenda potrebbe pregiudicare non solo la visione complessiva della vicenda stessa non solo sotto il profilo del bilanciamento dei vari gradi di responsabilità anche in relazione al trattamento sanzionatorio, ma anche potrebbe compromettere gli accertamenti in corso verso altri soggetti, da cui, peraltro potrebbero emergere ulteriori elementi per inquadrare definitivamente la posizione di quei soggetti per cui solo apparentemente l'accertamento potrebbe ritenersi concluso.
A fronte della data del 25 maggio 2021, come data di accertamento la contestazione, la notificazione del provvedimento è avvenuta entro il semestre successivo previsto dall'art 187-septies T.U.F.
4. Con il secondo motivo il lamenta “ ILLEGITTIMITÀ DELLE DELIBERA Pt_1
PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
6 CONTRADDITTORIO ALLA LUCE DELLA RECENTE SENTENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE N. 4521 DEL 2022”
Tali doglianze sono manifestamente infondate.
A tale riguardo è sufficiente richiamare le seguenti due pronunzie della Corte di
Cassazione:
Ordinanza 10212/2024 : “In tema di sanzioni amministrative emesse dalla il decreto che commina la sanzione può essere motivato per CP_1
relationem mediante il rinvio all'atto dell'Ufficio sanzioni che contiene la proposta, senza che in tal caso debba esserne ribadita la motivazione, purché il predetto atto sia in esso richiamato con la precisa indicazione dei suoi estremi, sia reso disponibile agli interessati, secondo le modalità che disciplinano il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, e sia evidenziato l'avvenuto esame dei rilievi difensivi formulati dal ricorrente.”
Sentenza 4 /2019 : “Le autorità indipendenti, nello svolgimento delle funzioni di garanzia loro attribuite, perseguono la tutela di interessi collettivi dello Stato-
CO (quali la libertà del mercato, la tutela del risparmio, il corretto funzionamento della borsa e del sistema creditizio, etc.) e, in taluni casi, di diritti soggettivi individuali (come la tutela della riservatezza) e, nei rispettivi ambiti, esercitano funzioni sanzionatorie, ponendosi quali organi giustiziali, non equiparabili ad organi di giustizia in senso proprio che pronunciano statuizioni giudiziali. Il procedimento sanzionatorio di cui alla l. n. 262 del 2005 non partecipa, quindi, della natura giurisdizionale del processo tipicamente inteso, che è solo quello che si svolge davanti ad un giudice, e le sanzioni applicate dalla
Banca d'IT ai sensi dell'art. 195 T.U.F. non hanno natura penale, con la conseguenza che non è violato l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ben potendo l'incolpato esercitare tutti i suoi diritti di difesa nella successiva eventuale fase di opposizione, ove si realizza un pieno sindacato giurisdizionale, fino al vaglio di legittimità.”
7 Nella fattispecie in esame non sussiste in radice alcuna lesione del diritto di difesa
, in quanto la nota sentenza 4521/2022 non afferma un principio di carattere assoluto , ma presuppone una effettiva violazione del diritto di difesa – che va in concreto dimostrata in ipotesi in cui non vi sia neppure corrispondenza fra la contestazione dell'addebito ed il trattamento sanzionatorio , sicchè solo in tale ipotesi la mancata valutazione delle deduzioni del controinteressato va ad inficiare sul piano formale il provvedimento sanzionatorio.
Condivisibilmente la ha evidenziato come la doglianza fosse priva di CP_1
fondamento: “LA Delibera n. 22429/2022 e l'unito Atto di accertamento risultano compiutamente ed esaurientemente motivati in tutti i loro aspetti. Infatti, dall'esame degli stessi risulta l'esplicita menzione dell'attività difensiva svolta da controparte e l'espresso esame e valutazione delle deduzioni, delle controdeduzioni alla Relazione Usa e dei relativi documenti – laddove allegati dall'interessato in sede procedimentale, nelle diverse fasi del procedimento in cui ha esercitato le proprie prerogative difensive, che sono state, quindi, pienamente garantite dalla (sia dagli Uffici cui è affidata l'istruttoria del CP_1
procedimento avviato dall'Autorità sia dalla cui compete la fase CP_1
decisoria del medesimo procedimento). Infatti, come accennato: - in data 26 novembre 2021, il sig. , a seguito della notifica della contestazione Parte_1
(nonché dell'istanza di accesso agli atti del 14 settembre 2021, cui è stato fornito positivo riscontro con nota del 28 settembre 2021 e dell'istanza di proroga del 14 settembre 2021 del termine di presentazione delle deduzioni difensive, cui è stato dato positivo riscontro con nota inviata il giorno successivo) ha presentato le proprie deduzioni scritte e relativi allegati, che sono stati espressamente esaminati e valutati ai fini della decisione;
ciò risulta dall'espressa menzione di tali deduzioni (a p. 4 della delibera n. 22429/2022, alle pp. 337, 362-369 dell'atto di accertamento, ove dette deduzioni sono indicate e diffusamente trattate, unitamente a quelle delle altri parti del procedimento) e dalla chiara citazione delle considerazioni conclusive dell formulate in Controparte_8
8 ordine alle risultanze istruttorie del presente procedimento - suddivise in distinti paragrafi inerenti le “singole posizioni soggettive” (parag. VII.
3. p. 434 e ss.), con specifica trattazione della posizione di ciascuno dei soggetti coinvolti nella vicenda “NA” e di quella dello stesso ricorrente (“sig. ”, alle Parte_1
pp. da 458 a 461 dell'atto di accertamento). - a seguito della notifica delle contestazioni il sig. , pur avendo richiesto l'audizione personale (ex art. 5 Pt_1
del regolamento sanzionatorio n. 18750/2013), ha invece CP_1
successivamente rinunciato ad avvalersi di tale facoltà, come dato conto dell'atto di accertamento (p. 337, doc. 1); inoltre, con nota del 3 dicembre 2021 e del 10 febbraio 2021 sono stati trasmessi all'interessato, previa nuova richiesta di accesso del medesimo del 5 novembre 2021, ulteriori documenti confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente all'avvio del procedimento sanzionatorio;
- con nota del 15 aprile 2022, a seguito della trasmissione della Relazione USA, il ricorrente ha presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni ed alle proposte contenute nella predetta Relazione dell'USA. Tali controdeduzioni scritte (in cui alle pp. 2, 4 e 5, già si svolge, in sostanza, la medesima doglianza contenuta nel secondo motivo dell'odierno gravame) tali controdeduzioni sono state espressamente e puntualmente Firmato Da: Email_1
Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 14f6cd1 - Firmato Da:
[...]
Paolo Palmisano Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 15dd01c 29 esaminate e valutate ai fini della decisione (infatti esse sono espressamente menzionate a p. 4 della delibera n. 22429/2022, alle pp. 504, 527-529 dell'atto di accertamento, ove le stesse sono indicate e distintamente trattate, facendo espresso richiamo ai “temi” su cui era stata focalizzata la difesa, anche quello della “critica” operata alle considerazioni contenute nella Relazione USA, che non avrebbe commentato la ricostruzione contenuta nella precedente difesa); - in data 10 maggio 2022, la Commissione, in sede di esame della predette controdeduzioni alla Relazione USA ha conferito incarico all'Ufficio Sanzioni amministrative di predisporre, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Regolamento n.
9 18750/2013, una Relazione Integrativa con riferimento alle posizioni del sig.
e della sig.ra (p. 554 atto di accertamento); con Relazione Pt_7 Parte_6
Integrativa del 21 giugno 2022, predisposta in riscontro al predetto incarico conferito dalla Commissione, l'USA ha svolto le proprie considerazioni confermando, totalmente, la proposta sanzionatoria contenuta nella Relazione
USA.; il ricorrente non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni difensive in replica a detta Relazione integrativa. Non corrisponde dunque al vero che l'USA avrebbe “ritenuto di poter liquidare la centrale questione della prova con due sole righe” (p. 22 gravame), in quanto controparte tralascia di considerare che detto Ufficio Sanzioni Amministrative ha espressamente
“esaminato” gli atti del procedimento, ivi incluse le deduzioni difensive dell'interessato, e ha ritenuto - all'esito di tale valutazione – accertata la violazione contestata al sig. . Si vedano, al riguardo, le pag. da 458 a 461 Pt_1
dell'Atto di accertamento (cui per brevità si rinvia), in cui vi sono quattro pagine dedicate all'indicazione puntuale e sintetica delle evidenze raccolte, dell'analisi espletata, delle conclusioni raggiunte all'esito di tale analisi nonché della
“inidoneità” delle deduzioni avversarie a superare la violazione contestata. In particolare, alle pagg. 460 e 461, si indicano le ragioni per cui non si è reputato che le tesi avversarie potessero trovare accoglimento (che non si limitano alle sole “righe” citate ma spiegano perché, sotto distinti profili e alla luce delle evidenze acquisite, non potessero essere accolte le tesi esposte nelle deduzioni dell'interessato), anche con rinvio, quanto alle deduzioni sulle presunte ragioni poste a fondamento della sua decisione di di acquistare i titoli NA, CP_5
alle ulteriori quattro pagine (pp. 461-464 dell'Atto di Accertamento) in cui si esamina la posizione di . Alla luce di tali precisazioni, appare evidente CP_5
l'infondatezza della tesi per cui non sarebbero state valutate le deduzioni difensive presente dal destinatario della notifica delle contestazioni, la cui critica appare pretestuosa e mossa solo dalla sua “non condivisione” – nel merito - delle
10 considerazioni contenute nelle contestazioni e nell'Atto di accertamento (unito alla delibera sanzionatoria).
5.Con il terzo motivo l'opponente lamenta l'assenza di prova degli addebiti.
La doglianza è infondata.
A.In primo luogo si rileva l'irrilevanza del decreto di archiviazione emesso nel procedimento penale.
Questa Corte ha già avuto modo di esaminare la circostanza nella sentenza
5191/2024
“ Come è noto, il provvedimento di archiviazione non è definitivo ed è inidoneo a passare in giudicato, potendo le indagini essere successivamente riaperte a seguito di decreto autorizzativo del GIP;
a differenza della sentenza, ha inoltre per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere e, dunque, non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato anche dal giudice civile (cfr., ex multis, Cass. pen. n.
1157/2021, Cass. pen. 12489/2022). Il decreto (o l'ordinanza) di archiviazione non può quindi essere invocato ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem previsto dall'art. 649 c.p.p. che opera solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale di condanna divenuti irrevocabili. (v., tra le molte, Cass. pen. 39498/2023, Cass. pen. 6241/2020, Cass. pen. 51221/2018, Cass. pen.
19947/2010, Cass. pen. n. 7687/2008). Né il provvedimento di archiviazione è suscettibile di avere efficacia preclusiva se reso all'esito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione spiegata dalla persona offesa (come nel caso di specie), in quanto, come ben evidenziato nelle sue difese da l'opposizione alla CP_1
richiesta di archiviazione del PM non ha il contenuto di un atto di impugnazione bensì quello di una richiesta rivolta al GIP di integrare gli elementi indiziari da sottoporre a valutazione, costituendo dunque “espressione specifica della generale facoltà delle parti di presentare richieste al giudice stabilita dall'art. 121 comma 1 cod. proc. pen.” (così, Cass. pen. 28447/2013). Di conseguenza,
11 non può ritenersi realizzato a seguito dell'opposizione un contraddittorio paragonabile a quello della fase dibattimentale. L'inidoneità a fare stato e ad avere efficacia preclusiva ai fini anche dell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale del provvedimento di archiviazione è riconosciuta anche dalla giurisprudenza eurounitaria, secondo la quale “la prosecuzione di un procedimento inteso all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale eccederebbe manifestamente quanto necessario per conseguire l'obiettivo di cui al punto 42 della presente sentenza, una volta che esiste una sentenza penale definitiva di assoluzione che dichiara l'assenza degli elementi costitutivi dell'infrazione” (Corte di Giustizia UE, sentenza 20 marzo 2018 nelle cause riunite e C-596/16 e C-597/16, e CP_9 [...]
; ciò in quanto la sentenza penale definitiva di assoluzione è dotata CP_10
dell'autorità di cosa giudicata rispetto al procedimento volto all'irrogazione della sanzione amministrativa. Efficacia che invece non ha per le ragioni già dedotte il decreto (o l'ordinanza) di archiviazione. Occorre inoltre considerare che pure la normativa sovranazionale circoscrive l'operatività del ne bis in idem all'emanazione di sentenza suscettibile di passare in giudicato. Si vedano al riguardo l'art. 54 dell'Accordo di Schengen del 14.06.1985, secondo il quale
“una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita”, e l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (o
Carta di Nizza), che prevede che “nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”.
12 B.Ciò premesso non è ragionevolmente confutabile il fatto che il , come pure Pt_1
la cui era subentrato nella fosse in possesso dell'informazione CP_6
privilegiata.
Con riferimento alla questa Corte ha osservato : “ Tra le ore 6:33 e CP_6
le ore 7:19 del 25 gennaio 2018 ha luogo uno scambio di e-mail (tre in tutto) tra l'Avv. Gilda De SI, Responsabile della Direzione Affari Legali e Societari di
NA, che aveva preso parte alla redazione, il giorno precedente, dell'Accordo di riservatezza più volte menzionato nel paragrafo precedente e che per tale ragione sarebbe stata iscritta nella Sezione 29 del Registro Insider il giorno seguente, e l'odierna ricorrente , Responsabile già dal Controparte_6
gennaio 2016 della Direzione Business Development e Affari Istituzionali di
NA. E' la De SI a trasmettere alla il documento in power CP_6
point della presentazione di NA che sarebbe stato utilizzato quello stesso giorno (25 gennaio 2018) per la presentazione della società al potenziale acquirente ed a richiedere alla di prestare il proprio CP_4 CP_6
contributo professionale in relazione al contenuto di detto documento, con particolare riferimento ai profili (contenziosi e negoziazioni in corso con l'amministrazione concedente) che concernevano le competenze della e l'attività dell'Ufficio da lei diretto. Non si trattava, dunque, di una CP_6
semplice richiesta amicale formulata da una collega che aveva difficoltà a padroneggiare la lingua inglese. Nel corso della sua audizione alla NS la De
SI ha riferito infatti di avere richiesto dapprima telefonicamente il 24 gennaio e poi via mail la mattina del 25 gennaio alla collega parigrado “di controllare i passaggi riferiti all'annullamento del c.d. , vale a dire Persona_1
un contenzioso attivato dai titolari delle cc.dd. concessioni storiche, tra i quali Contr NA spa, nei confronti di Controparte_12
n.d.r.], volto ad ottenere il risarcimento del danno subito in seguito ad una serie di inadempimenti dell'amministrazione concedente” e di avere ricevuto riscontro dall'odierna opponente, il cui Ufficio gestiva la negoziazione ancora in corso
13 conseguente a detto annullamento. Il documento trasmesso alla si CP_6
componeva di 36 slides e le ultime cinque riguardavano la parte “Legal” e facevano un esplicito riferimento al possibile cambiamento della compagine azionaria di NA (“Change of Control potential issues” era il titolo della prima di queste slides), con indicazione tra l'altro di clausole negoziali applicabili in caso di cambiamento di controllo, oltre a contenere informazioni altamente riservate sulle controversie e i contenziosi di NA (“disputes and litigations”). Il contenuto di queste slides, il ruolo direttivo svolto in NA e le sue competenze professionali impongono di ritenere che la avesse CP_6
effettivamente compreso le ragioni per le quali il documento di presentazione era stato predisposto e il destinatario a cui esso era diretto, un potenziale acquirente del pacchetto azionario di maggioranza della società. Al di là del titolo già richiamato di una delle slides (“Change of Control potential issues”) che non dava adito ad alcun dubbio, è il riferimento ad informazioni del tutto riservate e non presenti nelle ordinarie comunicazioni agli investitori pubblicate sul sito della società, come per l'appunto le informazioni sui contenziosi e le controversie in corso, per di più partecipate ad un competitor (quale era ), a rendere CP_4
inequivoca l'informazione della quale la era venuta in possesso. CP_6
Non hanno pregio le argomentazioni della ricorrente secondo le quali sarebbe da escludere la qualifica di insider primario in ragione delle funzioni da ella svolte all'interno di NA che nessuna connessione avevano con la cessione delle azioni a e della sua mancata diretta partecipazione al processo creativo CP_4
– formativo dell'informazione privilegiata. Invero, secondo l'insegnamento dei
Giudici di legittimità, “non è necessaria (…) ai fini della configurabilità della fattispecie penale prevista dall'art. 184 TUF una diretta conoscenza dei contenuti degli incarichi in ragione di un ruolo formale rivestito nella loro trattazione (con relativa iscrizione del nominativo dell'autore della condotta nei registri insider delle società coinvolte nelle attività di due diligence) perché si abbia la possibilità di essere definiti insider primari: un tale requisito non è richiesto dalla
14 disposizione incriminatrice e neppure può desumersi in via interpretativa”.
Benché, infatti, non in ogni attività lavorativa prestata, ad esempio, all'interno di una società di consulenza che operi per attività di due diligence possa ravvisarsi quel rapporto qualificato richiesto dalla norma per fondare il formarsi di una conoscenza privilegiata ed individuare un ruolo di insider primario, “tuttavia, è indubbio che tale ruolo possa essere riconosciuto in capo a colui il quale rivesta in una tale società una qualifica di spicco - come è quella di socio senior - e, per tale condizione, assuma una speciale autorevolezza e visibilità tra i colleghi, con conseguente capacità di divenire recettore e collettore delle vicende di singole attività di consulenza delle quali la società abbia ricevuto incarico ed alle quali pure non participi direttamente, tanto da esserne messo al corrente dallo staff di professionisti specificamente ad esse nominati, pur in presenza di ordinarie forme di riservatezza interne tipiche di tali operazioni” (così, Cass. pen. 39999/2019).
Ciò che rileva infatti non è il nesso di strumentalità tra il ruolo rivestito nelle trattative e l'acquisizione dell'informazione ma il nesso di causalità tra la funzione svolta dal soggetto e il conseguimento del vantaggio informativo. Nesso che nel caso di specie senz'altro ricorre, come dimostra il pressoché istantaneo utilizzo dell'informazione privilegiata da parte di un prossimo congiunto della il padre AN, che il 29 gennaio 2018 concluse l'acquisto di una CP_6
prima tranche di azioni NA.”
Osserva la Corte che il non solo era subentrato nella posizione della Pt_1
sicchè già per ciò solo la notizia non poteva ormai che essere CP_6
conosciuta a quel livello dirigenziale, ma lo stesso ne era a consapevole . Pt_1
Ha evidenziato esattamente la CO “ … Alla luce delle evidenze acquisite,
è risultato accertato il possesso dell'Informazione privilegiata da parte di Pt_1
in ragione della sua conoscenza “diretta” dell'informazione dal 19
[...]
febbraio 2018, data in cui il medesimo è stato iscritto nel Registro Insider sezione
“Progetto 29”. è stato coinvolto nel Progetto di cessione in quanto Parte_1
il 20 febbraio 2018 hanno avuto inizio le attività inerenti alla due diligence su
15 NA da parte di e nei giorni successivi, tra il 5 e il 7 marzo 2018, CP_4
sono stati svolti alcuni incontri tra esponenti di NA e , definiti CP_4
management presentation, tramite i quali NA ha fornito le informazioni richieste da . A detti incontri ha partecipato anche (cfr. CP_4 Parte_1
nota NA del 24 aprile 2019 e risposta di del 15 luglio 2020, in cui Pt_8
afferma che “in data 5 marzo 2018 si era tenuto un incontro di 'management presentation' con rappresentanti di ”) . CP_4
Ritiene la Corte di evidenziare che il fatto nuovo non fu la complessa operazione in sé che era già in corso e che era ben nota al già nel marzo 2018, bensì Pt_1
l'anticipazione della stessa da luglio a marzo. Condivisibilmente la NS ha valorizzato anche “ - l'esame delle e-mail del 13 marzo 2018 trasmesse da
[...]
, tra l'altro, a e , che ha consentito Tes_1 Controparte_6 Parte_1
di concludere che l'anticipazione nell'avvicendamento tra e Controparte_6
alla direzione delle Relazioni Istituzionali richiesta da Parte_1 [...]
, dall'inizio di luglio 2018 all'inizio di aprile 2018 si resa necessaria CP_13
nell'ambito di un'accelerazione della riorganizzazione aziendale di NA, legata alla circostanza che le trattative in corso, tra Global Games e OI-Games
e , erano in fase di conclusione ed era quindi imminente la sottoscrizione CP_4
dell'Accordo relativo al Progetto di cessione, come aveva compreso anche
[...]
il 13 marzo 2018 a seguito della richiesta di anticipazione di . Pt_8 CP_13
Infatti, la negoziazione tra le parti era ad uno stato avanzato e la conclusione dell'Accordo sarebbe avvenuta solo alcune settimane dopo il 14 marzo 2018 (p.
70 contestazioni).
C. Sussiste un quadro di elementi univoci, precisi e concordanti per ritenere avvenuto il passaggio dell'informazione riservata a . CP_5
In primo luogo va evidenziato il rapporto fra i due soggetti che la ha CP_1
ben posto in luce.
16 Quanto ai rapporti di e e alla loro rilevanza ai fini Parte_1 CP_5
della comunicazione dell'informazione privilegiata in esame, si rammenta che: -
e avevano rapporti professionali da settembre 2002; Parte_1 CP_5
è stato dipendente di società di “proprietà” di Parte_1 CP_14 CP_5
, nel periodo 2004 - 2005; nel periodo successivo all'assunzione di
[...]
in Cogetech S.p.A., nel 2007, e hanno Parte_1 Parte_1 CP_5
intrattenuto rapporti professionali;
tali rapporti professionali sono continuati anche quando Cogetech, in seguito alla fusione con è divenuta NA CP_15
S.p.A.; , compagna convivente di , è stata Persona_2 Parte_1
dipendente di nel periodo 2004-2011; - come dichiarato da CP_14 CP_5
, i rapporti personali con sono stati negli anni molto positivi
[...] Parte_1
e continuativi “fortemente corroborati anche dall'amicizia con
[...]
(come detto la sua compagna convivente) che ha lavorato in MAG, Per_2
e spesso direttamente con me, per oltre 7 anni”; ha dichiarato, CP_5
inoltre, di avere un rapporto di amicizia con che definisce “una Parte_1
normale amicizia nata sul luogo di lavoro ma consolidata da aspetti diversi da quelli professionali”; - a fine 2010 (nei mesi di novembre e dicembre) CP_5
, come dichiarato dal medesimo, ha acquistato azioni nel prosieguo,
[...] CP_15
NA; le azioni sono state ridenominate in NA a seguito della CP_15
fusione tra e Cogetech S.p.A.) tramite un proprio dossier titoli per sé CP_16
stesso e per conto di , e le Parte_1 Persona_2 Parte_9
azioni NA acquistate per conto di , e Parte_1 Persona_2
erano ancora presenti nel dossier titoli di a marzo Parte_9 CP_5
2018 e sono state vendute l'8 maggio 2018 (contestazioni, pp. 92-94”
Del tutto condivisibilmnete ha osservato ancora la : “Si rimarca inoltre CP_1
che e risiedevano entrambi a Roma ed erano in Parte_1 CP_5
stretti rapporti professionali e di amicizia, di talché essi hanno avuto senz'altro plurime occasioni di contatto nel periodo compreso tra il 19 febbraio 2018, giorno in cui ha acquisito l'informazione privilegiata, e il 13 marzo 2018, Pt_1
17 giorno in ha acquistato le azioni NA. A ciò si aggiunga che il fatto CP_5
che e , allora sua compagna convivente, avessero Pt_8 Persona_2
lasciato nella disponibilità di le azioni NA, acquistate per suo CP_17
tramite nel novembre 2010, sino al mese di maggio 2018, dimostra il particolare rapporto di fiducia e familiarità esistente tra e : le somme versate Pt_1 CP_5
per l'acquisto di azioni NA nel novembre 2010 erano di complessivi €
100.000,00 (di cui € 25.000,00 da parte di , di € 50.000,00 da parte Parte_1
di e € 25.000,00 di amico/collega di ).” Persona_2 Parte_9 Pt_1
Nelle memorie di replica la ha inoltre evidenziato : “ xvi) Non va, al CP_1
riguardo, dimenticato che nel marzo 2018 aveva ancora in CP_5
portafoglio le 36.767 azioni NA acquistate circa otto anni prima, nel novembre 2010, per conto di , della sua compagna e di un loro amico, per Pt_1
un controvalore totale di 100.000 euro (di cui 75.000 provenienti da e dalla Pt_1
sua compagna). Della presenza di tali azioni nel dossier titoli di , ne CP_5
avevano certamente ricordo sia quest'ultimo sia . Infatti, si Parte_1
rammenta che il 12 aprile 2018 , a distanza di poche ore dalla diffusione CP_5
del comunicato (delle ore 7:00 del 12 aprile 2018) con cui è stata annunciata l'OPA sulle azioni NA, ha conferito un ordine di vendita di tutte le azioni
NA che aveva in portafoglio (pari a n. 62.000 azioni NA), sia di quelle proprie (pari a n. 233 azioni, acquistate in precedenza, e n. 25.000 azioni, acquistate nel marzo 2018) sia delle azioni acquistate per conto di , Pt_1
e nel 2010 (pari a n. 36.767 azioni NA). Ciò risulta, Per_2 Parte_9
puntualmente, dall'esame dei dati informativi acquisiti in sede di indagine: la vendita di dette azioni, rimasta inizialmente ineseguita a causa del limite di prezzo dell'ordine di vendita inserito, è poi stata realizzata da il 18 aprile 2018 CP_5
con riferimento a 25.200 azioni (per un controvalore di € 54.180,00) e il 4 maggio
2018 per le restanti 36.800 azioni NA (per un controvalore di € 80.224,00).
ha poi effettuato, quattro giorni dopo, l'8 maggio 2018, un bonifico a CP_5
pari a € 79.950,00 (con causale “COME DA ACCORDI”) per Pt_1
18 corrispondergli il controvalore ricavato dalla vendita delle azioni di sua pertinenza. Da quanto sopra esposto si desume, senza alcun dubbio, che la vendita delle azioni NA del ricorrente, della compagna e del Per_2
loro amico era senz'altro stata concordata tra e Parte_9 Parte_1 CP_5
”
[...]
Il fatto che il avesse acquistato nel 2010 azioni per conto di CP_5 CP_15 Pt_1
e , che nel marzo 2018 le detenesse ancora sul proprio
[...] Persona_2
dossier titoli e che queste vennero vendute nel maggio 2018 comprova l'esistenza di uno strettissimo rapporto non solo di conoscenza professionale, non solo di amicizia, ma di fiducia tale – altrimenti la circostanza sarebbe inspiegabile -da consentire che nel dossier titoli del vi fossero le azioni acquistate per conto CP_5
del e della . Pt_1 Per_2
Ciò che potrebbe fare presumere persino un interesse economico diretto del , Pt_1
che lo avrebbe esposto a ben più gravi rischi giudiziari,in quanto poi anche le altre azioni nel maggio 2018 vennero vendute , probabilmente nel quadro di una regolazione dei rapporti interni, vale quanto meno a ritenere assolutamente certo l'interesse personale a trasmettere la notizia all'amico.
L'interesse alla trasmissione della notizia riservata costituisce un primo fondamentale elemento indiziario.
La tipologia dei rapporti tra il ed il esclude poi rilevanza al fatto che Pt_1 CP_5
non vi sia la prova che il primo non avesse tratto un lucro diretto dall'operazione.
La risalenza del possesso da parte del della notizia privilegiata e la natura Pt_1
stretta dei rapporti tra i due , indurrebbe a ritenere che già in epoca precedente il fosse già informato in linea generale dell'operazione imminente in CP_5
normali incontri conviviali o di lavoro e le due brevi telefonate del 13 marzo 2018 sarebbero state più che sufficienti per dare anticipato corso all'operazione ,senza che neppure fosse necessario un incontro fra i due .
Condivisibilmente la ha controdedotto: “ Difatti, dette telefonate CP_1
(anche se di breve durata, di circa 31 secondi l'una e di circa 6 secondi l'altra)
19 devono considerarsi del tutto idonee alla trasmissione dell'informazione privilegiata tra persone che erano in stretti rapporti personali, avevano svolto attività professionale per la stessa società ed ancora lavoravano entrambi nello stesso settore, erano esperte di temi e investimenti finanziari (finanche disposti, tramite uno stesso dossier titoli, su azioni NA, cfr. cit. sent. n. 3242/2020,
. In detto contesto, assume significativo rilievo la circostanza che i Per_3
medesimi si erano già sentiti pochi giorni prima, il 6 marzo alle ore 14.54, intrattenendo una conversazione della durata di 19 minuti e 32 secondi, è compatibile con la “anticipazione” di a delle trattative in corso, Pt_1 CP_5
della due diligence e dei relativi incontri (cd. “management presentation”) tenutisi, proprio in quei giorni, tra esponenti di NA (tra cui il medesimo
) e quelli . Dunque, attesa la chiamata del 6 marzo 2018 (che invece Pt_1 CP_4
si tralascia ex adverso), la durata delle telefonate del 13 marzo 2018 è compatibile con la “conferma” di a dell'imminente conclusione Pt_1 CP_5
della riferita operazione. Di qui la piena dimostrazione circa la idoneità di tutti gli illustrati contatti telefonici a consentire il passaggio della notizia privilegiata da a . Tali contatti - al pari degli altri dati acquisiti, Parte_1 CP_5
compresi quelli comprovanti anche un probabile incontro di persona - sono fortemente indicativi dell'acquisizione da parte del sig. di una posizione CP_5
di privilegio informativo - consistente nel possesso della notizia riservata per averla ricevuta dal suo amico e del suo tempestivo sfruttamento per Pt_1
compiere l'operatività sanzionata.”
Superfluo è pertanto, rispetto ad una operazione nota ad entrambi se vi sia stato anche un incontro de visu – compatibile pur sempre con le risultanze dei tabulati, in quanto sarebbe stata sufficiente una telefonata di alert.
6. Con il quarto motivo l'opponente censura il trattamento sanzionatorio.
La doglianza è infondata.
20 La determinazione delle sanzioni pecuniarie è pienamente in linea con i parametri dell'art 194 bis T.U.F. , tenuto conto della forbice edittale da € 20.000 a €
5.000.000, come pure è alquanto contenuta la correlata sanzione interdittiva accessoria tenuto conto della forbice edittale da 2 mesi a 3 anni).
La particolare gravità della violazione, tenuto conto del ruolo apicale del Pt_1
che avrebbe imposto la massima riservatezza e il dolo del medesimo, rendono le sanzioni irrogate, in realtà, alquanto contenute .
7. Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'opposizione e condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1
in favore di che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso CP_1
spese gen
Roma, 2.5.2025
IL PRESIDENTE EST.
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario AN Pinto Presidente rel.
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 5430/2022 posta in deliberazione il giorno 07/02/2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. ILICETO FABRIZIO;
E
Controparte_1
)
[...] P.IVA_1
Avv. PALMISANO PAOLO ERMETES MARIA LETIZIA
( VIA G.B. MARTINI 3 00100 ROMA;
C.F._2 [...]
) VIA G. B. MARTINI, 3 00198 ROMA;
CP_2 C.F._3
( VIA G.B. MARTINI 3 ROMA;
CP_3 C.F._4
E
OGGETTO
Opposizione a sanzione amministrativa .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto opposizione avverso la delibera Parte_1 CP_1
22429/2022 con la quale erano state irrogate “ in relazione all'accertata violazione dell'art. 187-bis, comma 1, lettera b), del TUF e dall'art. 10 del
Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso dell'informazione privilegiata concernente il “Progetto di cessione” delle partecipazioni detenute in NA da Global Games e OI-Games a per un importo CP_4
corrispondente a una valutazione di € 2,19 per azione con la conseguente promozione di un'OPA obbligatoria totalitaria sulle rimanenti azioni NA al prezzo di € 2,19 per azione, in ragione del ruolo di Responsabile della Direzione
BU VLT svolto presso NA, comunicato a , al di fuori del CP_5
normale esercizio 11 di un lavoro, di una professione, di una funzione o di un ufficio, la suddetta informazione, sanzione amministrativa pari a € 60.000; sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria complessiva, di cui all'art. 187-quater, comma 1, del TUF, pari a mesi 6.”
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Concessi termini per note e per repliche all'udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione .
2. Preliminarmente si osserva che l'eccezione di inammissibilità della memoria della del 3.1.2023, successiva alla precedente costituzione del CP_1
2.12.2022 è infondata. Costituisce, infatti, ius receptum il principio per cui fino a che non sia scaduto il termine per una tempestiva costituzione in giudizio , la parte convenuta ovvero resistente può depositare persino una nuova costituzione integrativa della precedente Nella fattispecie in esame l'integrazione è stata depositata tempestivamente nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell'udienza di trattazione dell'opposizione, previsto dall'art. 187-septies, comma
6, TUF. ( In materia Cass.9022/2023 e 11481/2020)
2 3 Con il primo motivo di opposizione il ha dedotto “ILLEGITTIMITÀ Pt_1
DELLE SANZIONI PER INTERVENUTA DECADENZA AI SENSI DELL'ART.
187-SEPTIES TUF In via preliminare si rileva l'illegittimità dell'irrogazione delle Sanzioni per intervenuta decadenza dal potere sanzionatorio da parte della essendo la Contestazione stata notificata dalla Divisione Mercati al CP_1
Dott. solo in data 15 settembre 2021, quindi, come si dimostrerà, ben oltre Pt_1
il termine dei 180 giorni dall'accertamento di cui all'articolo 187-septies TUF.
In ordine alla definizione del dies a quo per il calcolo della decorrenza del termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della la CP_1
giurisprudenza ha specificato come esso vada individuato nel giorno “in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento” (Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 2020, n. 4957), dovendosi a tale fine tenere conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto, anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni.”
La doglianza è infondata.
Al riguardo si richiama quanto già osservato da questa Corte nella sentenza
5191/2024 nella medesima vicenda.
“ Il Collegio non intende discostarsi dal costante insegnamento dei Giudici di legittimità, formatosi anche con riferimento all'attività accertativa della CP_1
secondo il quale il termine per la contestazione dell'illecito “non coincide necessariamente né con quello della mera constatazione dei fatti nella loro materialità né con quello in cui le relazioni o i rapporti finali degli incaricati degli accertamenti siano stati depositati o comunque messi a disposizione degli organi dell'autorità di supervisione competenti al relativo esame, dovendosi tener conto, a tal fine, del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi”
(così, la recente Cass. 9022/2023). Nella pur doverosa distinzione tra
3 accertamento ispettivo e accertamento a fini sanzionatori amministrativi, occorre poi rilevare che la semplice constatazione dei fatti non comporta di per sé
l'accertamento dei fatti stessi, se occorra una successiva attività istruttoria e valutativa, e che in ogni caso il dies a quo per la decorrenza del predetto termine deve coincidere con il momento - successivo alla conclusione delle verifiche - in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento (v. Cass. 3734/2018, conf. a Cass. Sez. U. 5395/2007, Cass.
7257/2008, Cass. 8561/2009, Cass. 25836/2011, Cass. 8687/2016, Cass.
1890/2017). E ai fini dell'individuazione di tale momento occorre necessariamente tenere conto dello spatium deliberandi, “che la natura e la consistenza della singola infrazione richiedano nel caso concreto per un corretto apprezzamento dell'idoneità delle circostanze acclarate a giustificare l'atto accertativo” (Cass. n. 8257/2001; conf. Cass. n. 2117/2019). Nel caso poi l'attività accertativa abbia ad oggetto più violazioni tra loro connesse è necessario ultimare l'acquisizione e la valutazione degli elementi afferenti a tutti i profili violativi indagati, atteso che vanno considerati da un lato l' “interesse pubblico ad un accertamento unitario di vicende complesse e coinvolgenti plurime responsabilità, quando l'efficacia delle indagini dell'Autorità di vigilanza venga posta a repentaglio da una "discovery" prematura, che consegua alla parcellizzazione dei risultati dell'indagine stessa” (così, Cass. n. 17673/2022, che si è pronunciata proprio su un abuso di mercato sanzionato da e CP_1
dall'altro le ragioni di economia procedimentale, pure costituzionalmente tutelate, che hanno indotto a procedere alla raccolta di ulteriori elementi atti a fondare la sussistenza di altre ipotesi di illecito al fine di adottare un provvedimento unico per più illeciti correlati e connessi (v. Cass. n. 16642/2005; conf. Cass. n. 8326/2018, Cass. n. 21171/2019, Cass. n. 1208/2020 e Cass. n.
10075/2020, che ha precisato che “in caso di una pluralità di violazioni il termine di 180 giorni per procedere alla contestazione non può che farsi decorrere dalla conclusione dell'accertamento di tutte le violazioni”). Peraltro, sempre in
4 coerenza con la consolidata giurisprudenza di legittimità, “la valutazione della superfluità degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il giudice deve «rilevare la evidente superfluità ... per essere manifestamente già accertati tempi, entità e altre modalità delle violazioni» - così
Cass. n. 16642 del 2005 cit. - al momento in cui le verifiche sono state disposte;
e tale superfluità va specificamente valutata, come detto, anche in relazione alla possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare); essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutili” (così, Cass. 3734/2018, conf. Cass. 21711/2019). A tal riguardo, la già citata Cass n. 17673/2022 ha statuito che “deve riconoscersi al giudice, che sia chiamato a pronunciarsi sulla tempestività della contestazione dell'illecito, la possibilità di sindacare la necessità o l'opportunità della protrazione dell'attività istruttoria, da parte dell'Amministrazione, con il compimento di atti di indagine collegati a quelli già effettuati, ove questi ultimi risultino già esaustivi ai fini dell'accertamento dell'illecito, con l'avvertenza che tale sindacato deve essere svolto "ex ante" - in relazione all'utilità potenziale delle ulteriori iniziative istruttorie e non già ai concreti esiti che tali iniziative abbiano effettivamente prodotto” e tenendo conto degli interessi pubblicistici già rimarcati. Facendo applicazione dei principi appena esposti al caso di specie, occorre rilevare che la delibera in questa sede opposta è stata adottata all'esito di una complessa e articolata attività d'indagine che ha interessato molteplici soggetti ( CP_6
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , e ) a
[...] Controparte_7 Parte_6 Parte_1 CP_5
vario titolo coinvolti in operazioni su azioni NA, tra loro connesse. Le indagini, dirette a ricostruire il processo decisionale che aveva condotto alla sottoscrizione dell'accordo di cessione, ad individuare i soggetti in possesso dell'informazione privilegiata prima della diffusione al pubblico del comunicato e ad analizzare le operazioni su azioni NA avvenute in data precedente al
12 aprile 2018, sono state avviate dalla Divisione Mercati NS il 14 febbraio
5 2019 e sono proseguite ininterrottamente, senza ingiustificate inerzie o ritardi, peraltro nemmeno allegati dalla ricorrente, a ciò espressamente onerata, sino al
25 maggio 2021, data dell'ultima acquisizione informativa e individuata dall'Autorità come data dell'accertamento (senza nemmeno considerare lo spatium deliberandi a valle dell'attività acquisitiva). Esse hanno condotto all'acquisizione di una considerevole mole di dati e di elementi informativi concernenti per l'appunto plurime violazioni tra loro connesse, poste in essere da una pluralità di soggetti. Ciò rende di per sé impraticabile, alla luce del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità cui sopra si è fatto cenno, la valutazione della ragionevolezza dei tempi dell'accertamento compiuta dalla ricorrente solo con riferimento alla sua posizione.”
Si ritiene di dovere rimarcare il fatto che la pluralità delle posizioni e la complessità dell'accertamento non consentono di estrapolare singole posizioni e sindacare l'inutilità secondo una valutazione ex post degli ulteriori accertamenti compiuti , sol perché non abbiano apportato nuovi elementi.
D'altronde il frazionamento dell'accertamento relativa ad una unica vicenda potrebbe pregiudicare non solo la visione complessiva della vicenda stessa non solo sotto il profilo del bilanciamento dei vari gradi di responsabilità anche in relazione al trattamento sanzionatorio, ma anche potrebbe compromettere gli accertamenti in corso verso altri soggetti, da cui, peraltro potrebbero emergere ulteriori elementi per inquadrare definitivamente la posizione di quei soggetti per cui solo apparentemente l'accertamento potrebbe ritenersi concluso.
A fronte della data del 25 maggio 2021, come data di accertamento la contestazione, la notificazione del provvedimento è avvenuta entro il semestre successivo previsto dall'art 187-septies T.U.F.
4. Con il secondo motivo il lamenta “ ILLEGITTIMITÀ DELLE DELIBERA Pt_1
PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
6 CONTRADDITTORIO ALLA LUCE DELLA RECENTE SENTENZA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE N. 4521 DEL 2022”
Tali doglianze sono manifestamente infondate.
A tale riguardo è sufficiente richiamare le seguenti due pronunzie della Corte di
Cassazione:
Ordinanza 10212/2024 : “In tema di sanzioni amministrative emesse dalla il decreto che commina la sanzione può essere motivato per CP_1
relationem mediante il rinvio all'atto dell'Ufficio sanzioni che contiene la proposta, senza che in tal caso debba esserne ribadita la motivazione, purché il predetto atto sia in esso richiamato con la precisa indicazione dei suoi estremi, sia reso disponibile agli interessati, secondo le modalità che disciplinano il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, e sia evidenziato l'avvenuto esame dei rilievi difensivi formulati dal ricorrente.”
Sentenza 4 /2019 : “Le autorità indipendenti, nello svolgimento delle funzioni di garanzia loro attribuite, perseguono la tutela di interessi collettivi dello Stato-
CO (quali la libertà del mercato, la tutela del risparmio, il corretto funzionamento della borsa e del sistema creditizio, etc.) e, in taluni casi, di diritti soggettivi individuali (come la tutela della riservatezza) e, nei rispettivi ambiti, esercitano funzioni sanzionatorie, ponendosi quali organi giustiziali, non equiparabili ad organi di giustizia in senso proprio che pronunciano statuizioni giudiziali. Il procedimento sanzionatorio di cui alla l. n. 262 del 2005 non partecipa, quindi, della natura giurisdizionale del processo tipicamente inteso, che è solo quello che si svolge davanti ad un giudice, e le sanzioni applicate dalla
Banca d'IT ai sensi dell'art. 195 T.U.F. non hanno natura penale, con la conseguenza che non è violato l'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ben potendo l'incolpato esercitare tutti i suoi diritti di difesa nella successiva eventuale fase di opposizione, ove si realizza un pieno sindacato giurisdizionale, fino al vaglio di legittimità.”
7 Nella fattispecie in esame non sussiste in radice alcuna lesione del diritto di difesa
, in quanto la nota sentenza 4521/2022 non afferma un principio di carattere assoluto , ma presuppone una effettiva violazione del diritto di difesa – che va in concreto dimostrata in ipotesi in cui non vi sia neppure corrispondenza fra la contestazione dell'addebito ed il trattamento sanzionatorio , sicchè solo in tale ipotesi la mancata valutazione delle deduzioni del controinteressato va ad inficiare sul piano formale il provvedimento sanzionatorio.
Condivisibilmente la ha evidenziato come la doglianza fosse priva di CP_1
fondamento: “LA Delibera n. 22429/2022 e l'unito Atto di accertamento risultano compiutamente ed esaurientemente motivati in tutti i loro aspetti. Infatti, dall'esame degli stessi risulta l'esplicita menzione dell'attività difensiva svolta da controparte e l'espresso esame e valutazione delle deduzioni, delle controdeduzioni alla Relazione Usa e dei relativi documenti – laddove allegati dall'interessato in sede procedimentale, nelle diverse fasi del procedimento in cui ha esercitato le proprie prerogative difensive, che sono state, quindi, pienamente garantite dalla (sia dagli Uffici cui è affidata l'istruttoria del CP_1
procedimento avviato dall'Autorità sia dalla cui compete la fase CP_1
decisoria del medesimo procedimento). Infatti, come accennato: - in data 26 novembre 2021, il sig. , a seguito della notifica della contestazione Parte_1
(nonché dell'istanza di accesso agli atti del 14 settembre 2021, cui è stato fornito positivo riscontro con nota del 28 settembre 2021 e dell'istanza di proroga del 14 settembre 2021 del termine di presentazione delle deduzioni difensive, cui è stato dato positivo riscontro con nota inviata il giorno successivo) ha presentato le proprie deduzioni scritte e relativi allegati, che sono stati espressamente esaminati e valutati ai fini della decisione;
ciò risulta dall'espressa menzione di tali deduzioni (a p. 4 della delibera n. 22429/2022, alle pp. 337, 362-369 dell'atto di accertamento, ove dette deduzioni sono indicate e diffusamente trattate, unitamente a quelle delle altri parti del procedimento) e dalla chiara citazione delle considerazioni conclusive dell formulate in Controparte_8
8 ordine alle risultanze istruttorie del presente procedimento - suddivise in distinti paragrafi inerenti le “singole posizioni soggettive” (parag. VII.
3. p. 434 e ss.), con specifica trattazione della posizione di ciascuno dei soggetti coinvolti nella vicenda “NA” e di quella dello stesso ricorrente (“sig. ”, alle Parte_1
pp. da 458 a 461 dell'atto di accertamento). - a seguito della notifica delle contestazioni il sig. , pur avendo richiesto l'audizione personale (ex art. 5 Pt_1
del regolamento sanzionatorio n. 18750/2013), ha invece CP_1
successivamente rinunciato ad avvalersi di tale facoltà, come dato conto dell'atto di accertamento (p. 337, doc. 1); inoltre, con nota del 3 dicembre 2021 e del 10 febbraio 2021 sono stati trasmessi all'interessato, previa nuova richiesta di accesso del medesimo del 5 novembre 2021, ulteriori documenti confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente all'avvio del procedimento sanzionatorio;
- con nota del 15 aprile 2022, a seguito della trasmissione della Relazione USA, il ricorrente ha presentato le proprie controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni ed alle proposte contenute nella predetta Relazione dell'USA. Tali controdeduzioni scritte (in cui alle pp. 2, 4 e 5, già si svolge, in sostanza, la medesima doglianza contenuta nel secondo motivo dell'odierno gravame) tali controdeduzioni sono state espressamente e puntualmente Firmato Da: Email_1
Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 14f6cd1 - Firmato Da:
[...]
Paolo Palmisano Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 15dd01c 29 esaminate e valutate ai fini della decisione (infatti esse sono espressamente menzionate a p. 4 della delibera n. 22429/2022, alle pp. 504, 527-529 dell'atto di accertamento, ove le stesse sono indicate e distintamente trattate, facendo espresso richiamo ai “temi” su cui era stata focalizzata la difesa, anche quello della “critica” operata alle considerazioni contenute nella Relazione USA, che non avrebbe commentato la ricostruzione contenuta nella precedente difesa); - in data 10 maggio 2022, la Commissione, in sede di esame della predette controdeduzioni alla Relazione USA ha conferito incarico all'Ufficio Sanzioni amministrative di predisporre, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Regolamento n.
9 18750/2013, una Relazione Integrativa con riferimento alle posizioni del sig.
e della sig.ra (p. 554 atto di accertamento); con Relazione Pt_7 Parte_6
Integrativa del 21 giugno 2022, predisposta in riscontro al predetto incarico conferito dalla Commissione, l'USA ha svolto le proprie considerazioni confermando, totalmente, la proposta sanzionatoria contenuta nella Relazione
USA.; il ricorrente non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni difensive in replica a detta Relazione integrativa. Non corrisponde dunque al vero che l'USA avrebbe “ritenuto di poter liquidare la centrale questione della prova con due sole righe” (p. 22 gravame), in quanto controparte tralascia di considerare che detto Ufficio Sanzioni Amministrative ha espressamente
“esaminato” gli atti del procedimento, ivi incluse le deduzioni difensive dell'interessato, e ha ritenuto - all'esito di tale valutazione – accertata la violazione contestata al sig. . Si vedano, al riguardo, le pag. da 458 a 461 Pt_1
dell'Atto di accertamento (cui per brevità si rinvia), in cui vi sono quattro pagine dedicate all'indicazione puntuale e sintetica delle evidenze raccolte, dell'analisi espletata, delle conclusioni raggiunte all'esito di tale analisi nonché della
“inidoneità” delle deduzioni avversarie a superare la violazione contestata. In particolare, alle pagg. 460 e 461, si indicano le ragioni per cui non si è reputato che le tesi avversarie potessero trovare accoglimento (che non si limitano alle sole “righe” citate ma spiegano perché, sotto distinti profili e alla luce delle evidenze acquisite, non potessero essere accolte le tesi esposte nelle deduzioni dell'interessato), anche con rinvio, quanto alle deduzioni sulle presunte ragioni poste a fondamento della sua decisione di di acquistare i titoli NA, CP_5
alle ulteriori quattro pagine (pp. 461-464 dell'Atto di Accertamento) in cui si esamina la posizione di . Alla luce di tali precisazioni, appare evidente CP_5
l'infondatezza della tesi per cui non sarebbero state valutate le deduzioni difensive presente dal destinatario della notifica delle contestazioni, la cui critica appare pretestuosa e mossa solo dalla sua “non condivisione” – nel merito - delle
10 considerazioni contenute nelle contestazioni e nell'Atto di accertamento (unito alla delibera sanzionatoria).
5.Con il terzo motivo l'opponente lamenta l'assenza di prova degli addebiti.
La doglianza è infondata.
A.In primo luogo si rileva l'irrilevanza del decreto di archiviazione emesso nel procedimento penale.
Questa Corte ha già avuto modo di esaminare la circostanza nella sentenza
5191/2024
“ Come è noto, il provvedimento di archiviazione non è definitivo ed è inidoneo a passare in giudicato, potendo le indagini essere successivamente riaperte a seguito di decreto autorizzativo del GIP;
a differenza della sentenza, ha inoltre per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere e, dunque, non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato anche dal giudice civile (cfr., ex multis, Cass. pen. n.
1157/2021, Cass. pen. 12489/2022). Il decreto (o l'ordinanza) di archiviazione non può quindi essere invocato ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem previsto dall'art. 649 c.p.p. che opera solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale di condanna divenuti irrevocabili. (v., tra le molte, Cass. pen. 39498/2023, Cass. pen. 6241/2020, Cass. pen. 51221/2018, Cass. pen.
19947/2010, Cass. pen. n. 7687/2008). Né il provvedimento di archiviazione è suscettibile di avere efficacia preclusiva se reso all'esito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione spiegata dalla persona offesa (come nel caso di specie), in quanto, come ben evidenziato nelle sue difese da l'opposizione alla CP_1
richiesta di archiviazione del PM non ha il contenuto di un atto di impugnazione bensì quello di una richiesta rivolta al GIP di integrare gli elementi indiziari da sottoporre a valutazione, costituendo dunque “espressione specifica della generale facoltà delle parti di presentare richieste al giudice stabilita dall'art. 121 comma 1 cod. proc. pen.” (così, Cass. pen. 28447/2013). Di conseguenza,
11 non può ritenersi realizzato a seguito dell'opposizione un contraddittorio paragonabile a quello della fase dibattimentale. L'inidoneità a fare stato e ad avere efficacia preclusiva ai fini anche dell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale del provvedimento di archiviazione è riconosciuta anche dalla giurisprudenza eurounitaria, secondo la quale “la prosecuzione di un procedimento inteso all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di natura penale eccederebbe manifestamente quanto necessario per conseguire l'obiettivo di cui al punto 42 della presente sentenza, una volta che esiste una sentenza penale definitiva di assoluzione che dichiara l'assenza degli elementi costitutivi dell'infrazione” (Corte di Giustizia UE, sentenza 20 marzo 2018 nelle cause riunite e C-596/16 e C-597/16, e CP_9 [...]
; ciò in quanto la sentenza penale definitiva di assoluzione è dotata CP_10
dell'autorità di cosa giudicata rispetto al procedimento volto all'irrogazione della sanzione amministrativa. Efficacia che invece non ha per le ragioni già dedotte il decreto (o l'ordinanza) di archiviazione. Occorre inoltre considerare che pure la normativa sovranazionale circoscrive l'operatività del ne bis in idem all'emanazione di sentenza suscettibile di passare in giudicato. Si vedano al riguardo l'art. 54 dell'Accordo di Schengen del 14.06.1985, secondo il quale
“una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita”, e l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (o
Carta di Nizza), che prevede che “nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge”.
12 B.Ciò premesso non è ragionevolmente confutabile il fatto che il , come pure Pt_1
la cui era subentrato nella fosse in possesso dell'informazione CP_6
privilegiata.
Con riferimento alla questa Corte ha osservato : “ Tra le ore 6:33 e CP_6
le ore 7:19 del 25 gennaio 2018 ha luogo uno scambio di e-mail (tre in tutto) tra l'Avv. Gilda De SI, Responsabile della Direzione Affari Legali e Societari di
NA, che aveva preso parte alla redazione, il giorno precedente, dell'Accordo di riservatezza più volte menzionato nel paragrafo precedente e che per tale ragione sarebbe stata iscritta nella Sezione 29 del Registro Insider il giorno seguente, e l'odierna ricorrente , Responsabile già dal Controparte_6
gennaio 2016 della Direzione Business Development e Affari Istituzionali di
NA. E' la De SI a trasmettere alla il documento in power CP_6
point della presentazione di NA che sarebbe stato utilizzato quello stesso giorno (25 gennaio 2018) per la presentazione della società al potenziale acquirente ed a richiedere alla di prestare il proprio CP_4 CP_6
contributo professionale in relazione al contenuto di detto documento, con particolare riferimento ai profili (contenziosi e negoziazioni in corso con l'amministrazione concedente) che concernevano le competenze della e l'attività dell'Ufficio da lei diretto. Non si trattava, dunque, di una CP_6
semplice richiesta amicale formulata da una collega che aveva difficoltà a padroneggiare la lingua inglese. Nel corso della sua audizione alla NS la De
SI ha riferito infatti di avere richiesto dapprima telefonicamente il 24 gennaio e poi via mail la mattina del 25 gennaio alla collega parigrado “di controllare i passaggi riferiti all'annullamento del c.d. , vale a dire Persona_1
un contenzioso attivato dai titolari delle cc.dd. concessioni storiche, tra i quali Contr NA spa, nei confronti di Controparte_12
n.d.r.], volto ad ottenere il risarcimento del danno subito in seguito ad una serie di inadempimenti dell'amministrazione concedente” e di avere ricevuto riscontro dall'odierna opponente, il cui Ufficio gestiva la negoziazione ancora in corso
13 conseguente a detto annullamento. Il documento trasmesso alla si CP_6
componeva di 36 slides e le ultime cinque riguardavano la parte “Legal” e facevano un esplicito riferimento al possibile cambiamento della compagine azionaria di NA (“Change of Control potential issues” era il titolo della prima di queste slides), con indicazione tra l'altro di clausole negoziali applicabili in caso di cambiamento di controllo, oltre a contenere informazioni altamente riservate sulle controversie e i contenziosi di NA (“disputes and litigations”). Il contenuto di queste slides, il ruolo direttivo svolto in NA e le sue competenze professionali impongono di ritenere che la avesse CP_6
effettivamente compreso le ragioni per le quali il documento di presentazione era stato predisposto e il destinatario a cui esso era diretto, un potenziale acquirente del pacchetto azionario di maggioranza della società. Al di là del titolo già richiamato di una delle slides (“Change of Control potential issues”) che non dava adito ad alcun dubbio, è il riferimento ad informazioni del tutto riservate e non presenti nelle ordinarie comunicazioni agli investitori pubblicate sul sito della società, come per l'appunto le informazioni sui contenziosi e le controversie in corso, per di più partecipate ad un competitor (quale era ), a rendere CP_4
inequivoca l'informazione della quale la era venuta in possesso. CP_6
Non hanno pregio le argomentazioni della ricorrente secondo le quali sarebbe da escludere la qualifica di insider primario in ragione delle funzioni da ella svolte all'interno di NA che nessuna connessione avevano con la cessione delle azioni a e della sua mancata diretta partecipazione al processo creativo CP_4
– formativo dell'informazione privilegiata. Invero, secondo l'insegnamento dei
Giudici di legittimità, “non è necessaria (…) ai fini della configurabilità della fattispecie penale prevista dall'art. 184 TUF una diretta conoscenza dei contenuti degli incarichi in ragione di un ruolo formale rivestito nella loro trattazione (con relativa iscrizione del nominativo dell'autore della condotta nei registri insider delle società coinvolte nelle attività di due diligence) perché si abbia la possibilità di essere definiti insider primari: un tale requisito non è richiesto dalla
14 disposizione incriminatrice e neppure può desumersi in via interpretativa”.
Benché, infatti, non in ogni attività lavorativa prestata, ad esempio, all'interno di una società di consulenza che operi per attività di due diligence possa ravvisarsi quel rapporto qualificato richiesto dalla norma per fondare il formarsi di una conoscenza privilegiata ed individuare un ruolo di insider primario, “tuttavia, è indubbio che tale ruolo possa essere riconosciuto in capo a colui il quale rivesta in una tale società una qualifica di spicco - come è quella di socio senior - e, per tale condizione, assuma una speciale autorevolezza e visibilità tra i colleghi, con conseguente capacità di divenire recettore e collettore delle vicende di singole attività di consulenza delle quali la società abbia ricevuto incarico ed alle quali pure non participi direttamente, tanto da esserne messo al corrente dallo staff di professionisti specificamente ad esse nominati, pur in presenza di ordinarie forme di riservatezza interne tipiche di tali operazioni” (così, Cass. pen. 39999/2019).
Ciò che rileva infatti non è il nesso di strumentalità tra il ruolo rivestito nelle trattative e l'acquisizione dell'informazione ma il nesso di causalità tra la funzione svolta dal soggetto e il conseguimento del vantaggio informativo. Nesso che nel caso di specie senz'altro ricorre, come dimostra il pressoché istantaneo utilizzo dell'informazione privilegiata da parte di un prossimo congiunto della il padre AN, che il 29 gennaio 2018 concluse l'acquisto di una CP_6
prima tranche di azioni NA.”
Osserva la Corte che il non solo era subentrato nella posizione della Pt_1
sicchè già per ciò solo la notizia non poteva ormai che essere CP_6
conosciuta a quel livello dirigenziale, ma lo stesso ne era a consapevole . Pt_1
Ha evidenziato esattamente la CO “ … Alla luce delle evidenze acquisite,
è risultato accertato il possesso dell'Informazione privilegiata da parte di Pt_1
in ragione della sua conoscenza “diretta” dell'informazione dal 19
[...]
febbraio 2018, data in cui il medesimo è stato iscritto nel Registro Insider sezione
“Progetto 29”. è stato coinvolto nel Progetto di cessione in quanto Parte_1
il 20 febbraio 2018 hanno avuto inizio le attività inerenti alla due diligence su
15 NA da parte di e nei giorni successivi, tra il 5 e il 7 marzo 2018, CP_4
sono stati svolti alcuni incontri tra esponenti di NA e , definiti CP_4
management presentation, tramite i quali NA ha fornito le informazioni richieste da . A detti incontri ha partecipato anche (cfr. CP_4 Parte_1
nota NA del 24 aprile 2019 e risposta di del 15 luglio 2020, in cui Pt_8
afferma che “in data 5 marzo 2018 si era tenuto un incontro di 'management presentation' con rappresentanti di ”) . CP_4
Ritiene la Corte di evidenziare che il fatto nuovo non fu la complessa operazione in sé che era già in corso e che era ben nota al già nel marzo 2018, bensì Pt_1
l'anticipazione della stessa da luglio a marzo. Condivisibilmente la NS ha valorizzato anche “ - l'esame delle e-mail del 13 marzo 2018 trasmesse da
[...]
, tra l'altro, a e , che ha consentito Tes_1 Controparte_6 Parte_1
di concludere che l'anticipazione nell'avvicendamento tra e Controparte_6
alla direzione delle Relazioni Istituzionali richiesta da Parte_1 [...]
, dall'inizio di luglio 2018 all'inizio di aprile 2018 si resa necessaria CP_13
nell'ambito di un'accelerazione della riorganizzazione aziendale di NA, legata alla circostanza che le trattative in corso, tra Global Games e OI-Games
e , erano in fase di conclusione ed era quindi imminente la sottoscrizione CP_4
dell'Accordo relativo al Progetto di cessione, come aveva compreso anche
[...]
il 13 marzo 2018 a seguito della richiesta di anticipazione di . Pt_8 CP_13
Infatti, la negoziazione tra le parti era ad uno stato avanzato e la conclusione dell'Accordo sarebbe avvenuta solo alcune settimane dopo il 14 marzo 2018 (p.
70 contestazioni).
C. Sussiste un quadro di elementi univoci, precisi e concordanti per ritenere avvenuto il passaggio dell'informazione riservata a . CP_5
In primo luogo va evidenziato il rapporto fra i due soggetti che la ha CP_1
ben posto in luce.
16 Quanto ai rapporti di e e alla loro rilevanza ai fini Parte_1 CP_5
della comunicazione dell'informazione privilegiata in esame, si rammenta che: -
e avevano rapporti professionali da settembre 2002; Parte_1 CP_5
è stato dipendente di società di “proprietà” di Parte_1 CP_14 CP_5
, nel periodo 2004 - 2005; nel periodo successivo all'assunzione di
[...]
in Cogetech S.p.A., nel 2007, e hanno Parte_1 Parte_1 CP_5
intrattenuto rapporti professionali;
tali rapporti professionali sono continuati anche quando Cogetech, in seguito alla fusione con è divenuta NA CP_15
S.p.A.; , compagna convivente di , è stata Persona_2 Parte_1
dipendente di nel periodo 2004-2011; - come dichiarato da CP_14 CP_5
, i rapporti personali con sono stati negli anni molto positivi
[...] Parte_1
e continuativi “fortemente corroborati anche dall'amicizia con
[...]
(come detto la sua compagna convivente) che ha lavorato in MAG, Per_2
e spesso direttamente con me, per oltre 7 anni”; ha dichiarato, CP_5
inoltre, di avere un rapporto di amicizia con che definisce “una Parte_1
normale amicizia nata sul luogo di lavoro ma consolidata da aspetti diversi da quelli professionali”; - a fine 2010 (nei mesi di novembre e dicembre) CP_5
, come dichiarato dal medesimo, ha acquistato azioni nel prosieguo,
[...] CP_15
NA; le azioni sono state ridenominate in NA a seguito della CP_15
fusione tra e Cogetech S.p.A.) tramite un proprio dossier titoli per sé CP_16
stesso e per conto di , e le Parte_1 Persona_2 Parte_9
azioni NA acquistate per conto di , e Parte_1 Persona_2
erano ancora presenti nel dossier titoli di a marzo Parte_9 CP_5
2018 e sono state vendute l'8 maggio 2018 (contestazioni, pp. 92-94”
Del tutto condivisibilmnete ha osservato ancora la : “Si rimarca inoltre CP_1
che e risiedevano entrambi a Roma ed erano in Parte_1 CP_5
stretti rapporti professionali e di amicizia, di talché essi hanno avuto senz'altro plurime occasioni di contatto nel periodo compreso tra il 19 febbraio 2018, giorno in cui ha acquisito l'informazione privilegiata, e il 13 marzo 2018, Pt_1
17 giorno in ha acquistato le azioni NA. A ciò si aggiunga che il fatto CP_5
che e , allora sua compagna convivente, avessero Pt_8 Persona_2
lasciato nella disponibilità di le azioni NA, acquistate per suo CP_17
tramite nel novembre 2010, sino al mese di maggio 2018, dimostra il particolare rapporto di fiducia e familiarità esistente tra e : le somme versate Pt_1 CP_5
per l'acquisto di azioni NA nel novembre 2010 erano di complessivi €
100.000,00 (di cui € 25.000,00 da parte di , di € 50.000,00 da parte Parte_1
di e € 25.000,00 di amico/collega di ).” Persona_2 Parte_9 Pt_1
Nelle memorie di replica la ha inoltre evidenziato : “ xvi) Non va, al CP_1
riguardo, dimenticato che nel marzo 2018 aveva ancora in CP_5
portafoglio le 36.767 azioni NA acquistate circa otto anni prima, nel novembre 2010, per conto di , della sua compagna e di un loro amico, per Pt_1
un controvalore totale di 100.000 euro (di cui 75.000 provenienti da e dalla Pt_1
sua compagna). Della presenza di tali azioni nel dossier titoli di , ne CP_5
avevano certamente ricordo sia quest'ultimo sia . Infatti, si Parte_1
rammenta che il 12 aprile 2018 , a distanza di poche ore dalla diffusione CP_5
del comunicato (delle ore 7:00 del 12 aprile 2018) con cui è stata annunciata l'OPA sulle azioni NA, ha conferito un ordine di vendita di tutte le azioni
NA che aveva in portafoglio (pari a n. 62.000 azioni NA), sia di quelle proprie (pari a n. 233 azioni, acquistate in precedenza, e n. 25.000 azioni, acquistate nel marzo 2018) sia delle azioni acquistate per conto di , Pt_1
e nel 2010 (pari a n. 36.767 azioni NA). Ciò risulta, Per_2 Parte_9
puntualmente, dall'esame dei dati informativi acquisiti in sede di indagine: la vendita di dette azioni, rimasta inizialmente ineseguita a causa del limite di prezzo dell'ordine di vendita inserito, è poi stata realizzata da il 18 aprile 2018 CP_5
con riferimento a 25.200 azioni (per un controvalore di € 54.180,00) e il 4 maggio
2018 per le restanti 36.800 azioni NA (per un controvalore di € 80.224,00).
ha poi effettuato, quattro giorni dopo, l'8 maggio 2018, un bonifico a CP_5
pari a € 79.950,00 (con causale “COME DA ACCORDI”) per Pt_1
18 corrispondergli il controvalore ricavato dalla vendita delle azioni di sua pertinenza. Da quanto sopra esposto si desume, senza alcun dubbio, che la vendita delle azioni NA del ricorrente, della compagna e del Per_2
loro amico era senz'altro stata concordata tra e Parte_9 Parte_1 CP_5
”
[...]
Il fatto che il avesse acquistato nel 2010 azioni per conto di CP_5 CP_15 Pt_1
e , che nel marzo 2018 le detenesse ancora sul proprio
[...] Persona_2
dossier titoli e che queste vennero vendute nel maggio 2018 comprova l'esistenza di uno strettissimo rapporto non solo di conoscenza professionale, non solo di amicizia, ma di fiducia tale – altrimenti la circostanza sarebbe inspiegabile -da consentire che nel dossier titoli del vi fossero le azioni acquistate per conto CP_5
del e della . Pt_1 Per_2
Ciò che potrebbe fare presumere persino un interesse economico diretto del , Pt_1
che lo avrebbe esposto a ben più gravi rischi giudiziari,in quanto poi anche le altre azioni nel maggio 2018 vennero vendute , probabilmente nel quadro di una regolazione dei rapporti interni, vale quanto meno a ritenere assolutamente certo l'interesse personale a trasmettere la notizia all'amico.
L'interesse alla trasmissione della notizia riservata costituisce un primo fondamentale elemento indiziario.
La tipologia dei rapporti tra il ed il esclude poi rilevanza al fatto che Pt_1 CP_5
non vi sia la prova che il primo non avesse tratto un lucro diretto dall'operazione.
La risalenza del possesso da parte del della notizia privilegiata e la natura Pt_1
stretta dei rapporti tra i due , indurrebbe a ritenere che già in epoca precedente il fosse già informato in linea generale dell'operazione imminente in CP_5
normali incontri conviviali o di lavoro e le due brevi telefonate del 13 marzo 2018 sarebbero state più che sufficienti per dare anticipato corso all'operazione ,senza che neppure fosse necessario un incontro fra i due .
Condivisibilmente la ha controdedotto: “ Difatti, dette telefonate CP_1
(anche se di breve durata, di circa 31 secondi l'una e di circa 6 secondi l'altra)
19 devono considerarsi del tutto idonee alla trasmissione dell'informazione privilegiata tra persone che erano in stretti rapporti personali, avevano svolto attività professionale per la stessa società ed ancora lavoravano entrambi nello stesso settore, erano esperte di temi e investimenti finanziari (finanche disposti, tramite uno stesso dossier titoli, su azioni NA, cfr. cit. sent. n. 3242/2020,
. In detto contesto, assume significativo rilievo la circostanza che i Per_3
medesimi si erano già sentiti pochi giorni prima, il 6 marzo alle ore 14.54, intrattenendo una conversazione della durata di 19 minuti e 32 secondi, è compatibile con la “anticipazione” di a delle trattative in corso, Pt_1 CP_5
della due diligence e dei relativi incontri (cd. “management presentation”) tenutisi, proprio in quei giorni, tra esponenti di NA (tra cui il medesimo
) e quelli . Dunque, attesa la chiamata del 6 marzo 2018 (che invece Pt_1 CP_4
si tralascia ex adverso), la durata delle telefonate del 13 marzo 2018 è compatibile con la “conferma” di a dell'imminente conclusione Pt_1 CP_5
della riferita operazione. Di qui la piena dimostrazione circa la idoneità di tutti gli illustrati contatti telefonici a consentire il passaggio della notizia privilegiata da a . Tali contatti - al pari degli altri dati acquisiti, Parte_1 CP_5
compresi quelli comprovanti anche un probabile incontro di persona - sono fortemente indicativi dell'acquisizione da parte del sig. di una posizione CP_5
di privilegio informativo - consistente nel possesso della notizia riservata per averla ricevuta dal suo amico e del suo tempestivo sfruttamento per Pt_1
compiere l'operatività sanzionata.”
Superfluo è pertanto, rispetto ad una operazione nota ad entrambi se vi sia stato anche un incontro de visu – compatibile pur sempre con le risultanze dei tabulati, in quanto sarebbe stata sufficiente una telefonata di alert.
6. Con il quarto motivo l'opponente censura il trattamento sanzionatorio.
La doglianza è infondata.
20 La determinazione delle sanzioni pecuniarie è pienamente in linea con i parametri dell'art 194 bis T.U.F. , tenuto conto della forbice edittale da € 20.000 a €
5.000.000, come pure è alquanto contenuta la correlata sanzione interdittiva accessoria tenuto conto della forbice edittale da 2 mesi a 3 anni).
La particolare gravità della violazione, tenuto conto del ruolo apicale del Pt_1
che avrebbe imposto la massima riservatezza e il dolo del medesimo, rendono le sanzioni irrogate, in realtà, alquanto contenute .
7. Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'opposizione e condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1
in favore di che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso CP_1
spese gen
Roma, 2.5.2025
IL PRESIDENTE EST.
21