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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/11/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa RG 191 /2025 tra
nata a [...], il [...], residente a [...] Mignone, 21/15, c.f.: , con l'Avv. Daniela Giaccardi (c.f.: C.F._1
) che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti. C.F._2
- PARTE ATTRICE OPPONENTE
con sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, C.F. e P.I. in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., procuratrice di società unipersonale con sede Controparte_2 legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri, 1, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila), i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno
, giusta procura ai rogiti del Notaio , in Pordenone, dell' 11.01.2021 P.IVA_2 Persona_1 al n. Rep. 306494 e n. 37531 Racc., registrata il 13.01.2021 al n. 614 serie 1T (all. 1) cessionaria, a seguito di contratto di cessione del 18.12.2020, di un portafoglio di crediti originariamente vantati da , una banca operante con la forma giuridica di società per azioni, con sede Controparte_3 legale in Via San Carlo, 8/20 – 41121 Modena, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Modena n. , partita IVA n. ( ”) e P.IVA_3 P.IVA_4 CP_3 [...]
una banca costituita in forma di società per azioni ai sensi della legge italiana, Controparte_4 con sede legale in Viale Bonaria, 33 – 09125, Cagliari, Italia, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari al n. , giusta cessione pubblicata in P.IVA_5 GU, Parte Seconda, n. 150 del 24.12.2020 (all. 2), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Barbaro del Foro di Messina, (C.F. , in virtù di mandato in atti, CodiceFiscale_3
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1 Così precisa e conclude: 1. “Piaccia al Tribunale Ill.mo; reiectis contrariis;
PREVIA ammissione di CTU contabile finalizzata a verificare il flusso economico sul conto corrente avente n. 00070221723, aperto presso agenzia di Savona, intestato alla società debitrice “Pubblicitalia Eventi di Controparte_4 NT RE & C s.n.c., e determinare quando si fosse palesato lo “scoperto bancario”; IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE:
2. @ Accertata e dichiarata la mancanza di legittimazione attiva, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3. @ accertata e dichiarata la mancanza di rappresentanza processuale in capo alla CP_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto. IN VIA PREGIUDIZIALE E DI MERITO:
1 4. @ accertata l'omessa cessione della garanzia fideiussoria, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di essendo veno meno ogni vincolo posto a garanzia del debito, Parte_1 conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO:
5. @ accertata la condizione di consumatore dell'opponente;
6. @ accertata la fondatezza delle eccezioni formulate dall'opponente;
7. @ accertata la nullità delle clausole come evidenziata in narrativa;
8. dichiarare la nullità (totale e/o parziale) del contratto di fideiussione omnibus n. 16058606, allegato alla pratica di affidamento n. 16075810, del 17/06/2015, sottoscritto da
[...]
. Parte_1
9. In ogni caso, accertata la responsabilità in capo al che ha continuato a far Controparte_4 operare in sofferenza la società intestataria del conto corrente, sin dal 2014, dichiarare lo spirare del termine x art. 1957 c.c.
10. In ogni caso dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.
11. Conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto non dovute le somme con il medesimo richieste ed ivi evidenziate.
12. Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio e sentenza esecutiva come per legge".
CP_1 chiede che l'On.le Tribunale adito Voglia: a) disattendere tutte le contestazioni e le domande avversarie, perchè inammissibili e infondate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo nei confronti di tutti gli opponenti;
b) in ogni caso, e solo in via subordinata, per il caso di revoca del decreto ingiuntivo, condannare gli opponenti, in solido tra loro, a pagare, in favore della odierna opposta, la somma di €.32.593,12, oltre gli interessi e gli altri accessori al tasso convenuto e a far tempo dalla domanda al soddisfo, o il diverso importo che sarà eventualmente accertato in corso di causa (comunque maggiorato degli interessi e degli altri accessori convenuti, dalla decorrenza indicata nella ingiunzione di pagamento e fino al soddisfo); c) disattendere tutte le richieste istruttorie avversarie. d) Con vittoria di spese e compensi.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La società quale mandataria di società cessionaria di un CP_1 Controparte_2 portafoglio di crediti originariamente vantati da e Controparte_4 Controparte_3 otteneva in data 25 novembre 2024 il decreto ingiuntivo n. 736/2024 nei confronti dell'odierna opponente per l'importo di € 32.593,12, oltre interessi convenzionali, accessori e spese di procedura.
Il credito azionato traeva origine dal rapporto di conto corrente n. 70221723, acceso dalla società
in relazione al quale la sig.ra Controparte_5 [...]
aveva sottoscritto, in data 17 giugno 2015, una fideiussione omnibus sino alla Parte_1 concorrenza di € 60.000,00, a garanzia di tutte le obbligazioni della società garantita verso l'istituto di credito.
Ricevuta notifica del decreto in data 18 dicembre 2024, la debitrice ingiunta proponeva opposizione a norma dell'art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento della nullità, inefficacia o comunque insussistenza dell'obbligazione fideiussoria, adducendo le seguenti motivazioni:
2 1. Mancanza di legittimazione attiva della creditrice opposta
In via prioritaria è stata dedotta la nullità della procura conferita da a Controparte_2 [...]
sul presupposto che la stessa non identifichi con sufficiente determinatezza i crediti CP_1 affidati in gestione.
Si è osservato che il mandato si limita a un generico riferimento ai “crediti affidati”, senza specificare il titolo di provenienza, l'importo, né i nominativi dei debitori ceduti, con conseguente indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1324 c.c.
Da ciò l'opponente ha fatto discendere la carenza di legittimazione attiva di ad CP_1 esperire l'azione monitoria.
2. Mancanza di rappresentanza processuale
È stata altresì sollevata eccezione di difetto di rappresentanza processuale in capo alla mandataria deducendo che la stessa non risulta iscritta all'albo ex art. 106 T.U.B., CP_1 requisito imposto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 130/1999 (sulla cartolarizzazione dei crediti).
Secondo la difesa attorea, tale disposizione consente alle società veicolo di delegare l'attività di gestione e recupero dei crediti esclusivamente a banche o intermediari finanziari iscritti all'albo, sicché la procura conferita a soggetto privo di tale qualifica sarebbe nulla per violazione di norma imperativa, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.
In difetto di prova contraria, si eccepisce quindi la nullità del mandato e la conseguente carenza di potere processuale in capo a CP_1
3. Omessa cessione della garanzia fideiussoria
In via ulteriormente pregiudiziale, l'opponente sostiene che la fideiussione omnibus sottoscritta il 17 giugno 2015 non si sia trasferita al cessionario del credito, trattandosi di contratto autonomo di garanzia, distinto e non accessorio rispetto all'obbligazione principale.
L'opponente rileva che, per produrre effetto nei confronti del garante, la cessione del credito avrebbe richiesto il consenso espresso del fideiussore, non essendo sufficiente la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Poiché tale consenso non è mai stato prestato, la garanzia deve ritenersi inefficace nei confronti della cessionaria, con conseguente venir meno del vincolo fideiussorio e della legittimazione passiva della
4. Violazione della disciplina del Codice del Consumo
dichiara di aver agito nella veste di consumatore, in quanto estranea Parte_1 all'attività d'impresa e priva di qualsiasi rapporto con la società garantita, se non familiare.
Ne consegue l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore e dei relativi limiti alla validità delle clausole vessatorie.
5. Nullità per violazione dei principi di lealtà e correttezza
È denunciata la sproporzione del massimale garantito (€ 60.000,00) rispetto alle reali capacità patrimoniali del garante, nonché l'omessa verifica da parte della banca delle condizioni economiche del debitore principale e del fideiussore.
3 Si afferma che la banca avrebbe dovuto svolgere un controllo preventivo sulla solvibilità delle parti, onde evitare squilibri contrattuali contrari ai principi di buona fede.
6. Nullità della clausola di dispensa dall'agire ex art. 1957 c.c.
È censurata la clausola con la quale la banca si riserva di agire anche oltre il termine di sei mesi dalla scadenza del debito, ritenuta vessatoria e nulla ai sensi dell'art. 33 Cod. Consumo e secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021.
Nel caso di specie, il ha inviato la prima richiesta di pagamento oltre due anni Controparte_4 dopo la cessazione dell'attività della società debitrice, senza promuovere azioni giudiziarie nei termini di legge, con conseguente decadenza della garanzia fideiussoria.
7. Nullità della clausola di limitazione delle eccezioni
È ritenuta vessatoria anche la clausola che vieta al fideiussore di sollevare eccezioni opponibili al debitore, in quanto determina una rinuncia preventiva a diritti riconosciuti dalla legge e viola l'art. 33, comma 2, lett. t), Codice del Consumo.
8. Nullità della clausola di pagamento “a prima richiesta scritta”
La clausola che impone al fideiussore il pagamento immediato “a semplice richiesta scritta” è considerata abusiva, in quanto prevede un meccanismo di pagamento automatico che priva il garante della possibilità di opporre eccezioni.
Inoltre, anche a volerla ritenere efficace, la banca ha formulato la richiesta ben oltre il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
9. Nullità della clausola sull'imputazione dei pagamenti
È impugnata infine la clausola che consente alla banca di decidere a quali obbligazioni imputare i pagamenti del debitore, ritenuta vessatoria perché idonea a creare uno squilibrio significativo a favore del creditore, in violazione dell'art. 1193 c.c.
10. Violazione della normativa antitrust
È denunciata la nullità parziale o totale della fideiussione per violazione della legge antitrust (art. 2, comma 2, lett. a, legge n. 287/1990), poiché il contratto riprodurrebbe le clausole n. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, dichiarato illecito dalla delibera Banca d'Italia n. 55/2005.
Tali clausole, secondo la difesa, incidono sulla concorrenza e determinano un aggravio indebito della posizione del fideiussore.
La società costituitasi in giudizio quale mandataria della ha chiesto CP_1 Controparte_2 il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, sostenendo:
• la piena legittimazione attiva e processuale, comprovata dalla procura del 11.01.2021, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dalla certificazione ex art. 50 T.U.B.;
• la validità del mandato, che individua per relationem i crediti cartolarizzati e affidati in gestione;
• l'inapplicabilità della disciplina consumeristica, poiché la fideiussione fu prestata in relazione all'attività imprenditoriale del coniuge dell'opponente;
• la validità delle clausole contrattuali, conformi alla prassi bancaria e non riconducibili allo schema ABI del 2003;
4 • la non operatività della decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto la banca aveva comunque inviato tempestive diffide stragiudiziali;
• la trasmissibilità automatica della garanzia ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e dell'art. 1263 c.c., con conseguente infondatezza dell'eccezione di mancata cessione.
*****
B. Nel caso di specie si propone la questione della applicabilità della normativa consumeristica.
Sul punto la stessa società ingiungente assume una posizione ondivaga:
- Essa, infatti, nel ricorso monitorio che ha dato avvio al presente giudizio espressamente qualifica la signora così come tutti i soggetti che hanno prestato garanzia per la Pt_1 società debitrice principale, alla stregua di una consumatrice: “l'odierna richiesta di ingiunzione di pagamento è riferita non già alla Società “
[...]
la cui p. iva n. risulta cessata il Parte_2 P.IVA_6 9/07/2013 (cfr. alleg. n. 4) bensì nei confronti dei fideiussori sig.ri TE TO e che, quali persone fisiche, rivestono la qualità di Parte_1
“Consumatore” ex art. 3 comma 1 lett. a) D.lgs. 206/2005 ... per quanto concerne invece l'ingiunzione di pagamento richiesta, in via solidale, nei confronti degli anzidetti Fideiussori, rivestendo costoro la qualità di Consumatore ex art. 3 comma 1 lett. a) D.lgs. 206/2005, si ritiene che l'odierno procedimento monitorio rientri nell'ambito dei principi fissati dalle SS.UU. della Suprema Corte di cassazione (Sentenza n. 9479/2023) cui il Giudice, investito della domanda monitoria, è obbligato ad attenersi ...”.
- Nella presente comparsa di risposta (cfr. pag. 14), al contrario, la creditrice sembra negare l'applicabilità della normativa di tutela sostenendo che “Né può essere revocato in dubbio che la tutela anticoncorrenziale, nella specie esercitata dalla Banca d'Italia, è rivolta ai soli consumatori, quali soggetti contrattuali deboli. Al riguardo va evidenziato che, come è noto:
“Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C- 74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , Per_2 Per_3 dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)” (Cass. civ. sez.
6-1 ordinanza n.742 del 2020; cfr. anche Cass. civ. sez.
6-3 ordinanza n. 27618 del 2020; Cass. civ. Sezioni Unite ordinanza n. 5868 del 2023). Avuto riguardo alla specie, il convenuto non era soggetti estraneo alla società, ma aveva prestato garanzia proprio ed esclusivamente nell'ambito della propria professione: era socio quotista della impresa e amministratore e/o lavoratore (o comunque imprenditori)”;
Ciò posto, è noto che per Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023 nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso senza considerare il contratto principale. Ciò non esclude, pertanto, di per sé l'applicazione della disciplina “ordinaria”, dovendosi però stabilire, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita ovvero se abbia agito per scopi di natura privata.
5 Nel caso di specie, dalla documentazione in atti (cfr. visura storica allegata dall'opponente) si evince come la sig.ra non ricoprisse alcun ruolo o carica all'interno della Parte_1 società garantita, né emergono elementi che inducano a pensare che la stessa abbia agito nell'ambito di una professione eventualmente esercitata.
Essa ha invece prestato la garanzia per motivazioni personali, attinenti al rapporto familiare esistente con legale rappresentante della società debitrice, onde riveste senza dubbio la qualifica di consumatore.
Tutto ciò comporta decisive conseguenze sia in tema di validità della clausola di pagamento “a prima richiesta” sia di quella – connessa - di deroga pattizia alla disposizione codicistica che impone al fideiussore, a pena di decadenza, di agire contro il garante entro 6 mesi “dopo la scadenza dell'obbligazione principale” (art. 1957 cc).
E' pacifico, infatti, che, ove il garante rivesta la qualità di consumatore, trovi applicazione la disciplina degli artt. 33-36 cod. cons. anche ai contratti atipici di garanzia “a prima richiesta e senza eccezioni”.
La Corte di cassazione (Sez. III, 18 febbraio 2022, n. 5423) ha affermato che la tutela consumeristica si applica pure a tali garanzie e che la clausola limitativa della proponibilità di eccezioni rientra nella previsione dell'art. 33, comma 2, lett. t), con la conseguenza che, in difetto di prova di una trattativa individuale ai sensi dell'art. 34, comma 4, la clausola è nulla ai sensi dell'art. 36, comma 1, cod. cons. (fermo il contratto per il resto).
Nel caso concreto, non risulta prova di specifica negoziazione della clausola “a prima e semplice richiesta, ogni eccezione rimossa”; ne discende la nullità di tale pattuizione per vessatorietà, ai sensi degli artt. 33, comma 2, lett. t), 34, comma 4, e 36, comma 1, cod. cons. (cfr. anche Cass. 15 ottobre 2019, n. 25914, sul riconoscimento dello status di consumatore al garante autonomo e sull'applicabilità del codice del consumo).
Posta l'applicabilità del codice del consumo, anche la pattuizione che esclude o svuota l'operatività del termine semestrale dell'art. 1957 c.c. - determinando un significativo squilibrio in danno del consumatore (protraendo indefinitamente l'esposizione del garante) - rientra, per struttura e funzione, nel novero delle clausole che “limitano la facoltà di opporre eccezioni” e/o alterano in senso peggiorativo il regime legale di tutela del fideiussore: anche essa richiede pertanto la prova, a carico del professionista, di un'effettiva trattativa individuale;
prova che qui difetta.
Il principio, desunto da Cass. n. 5423/2022 sull'estensione della tutela ex artt. 33-36 cod. cons. alle garanzie “a prima richiesta”, vale parimenti per la deroga pattizia al termine decadenziale quando incida sul nucleo protettivo dell'art. 1957 c.c. (nullità della clausola in mancanza di trattativa).
In ogni caso, anche a prescindere dalla nullità delle clausole, l'art. 1957 c.c. richiede – secondo il più recente orientamento di legittimità – che entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale il creditore proponga “istanze” in senso tecnico-processuale contro il debitore principale, non essendo sufficiente la mera diffida o richiesta stragiudiziale.
Si veda, da ultimo, Cass. civ., Sez. III, ord. 24 agosto 2023, n. 25197, che ribadisce la necessità di iniziative giurisdizionali idonee a conseguire il pagamento (“Il termine semestrale - prescritto dall'art. 1957 c.c. al fine di conservare l'azione nei confronti del fideiussore - entro il quale l'avvocato deve promuovere le proprie istanze (relative a crediti professionali) contro il debitore principale decorre dall'esaurimento dell'affare per cui è stato conferito l'incarico, che coincide con
6 la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo, in applicazione dell'art. 2957, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione al precetto - intimato da un avvocato, per il pagamento dei suoi compensi professionali, nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, nonché del suo presidente e del suo direttore generale - sul presupposto che nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione Territoriale Disciplinare presso il Comitato Regionale della F.I.G.C.-L.N.D., evento individuato come "dies a quo" del termine ex art. 1957, comma 1, c.c., il legale non avesse indirizzato, contro il debitore principale, atti di natura "giudiziale", limitandosi all'invio di una cd. nota "pro forma" e di un precetto non seguito dall'esecuzione)”; conforme Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 8733 del 02/04/2025: “In tema di concordato preventivo, per l'interruzione del termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c., l'istanza del creditore deve essere necessariamente giudiziale e non meramente stragiudiziale, ossia deve consistere nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, in via di cognizione o esecutivamente, non essendo di ostacolo alla decadenza l'ammissione del creditore alla procedura di concordato preventivo, poiché l'art. 168 l.fall. impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche quelle di accertamento e condanna”).
Deve anche rilevarsi che la funzione dell'art. 1957 c.c. è evitare che il garante resti esposto oltre un ragionevole lasso di tempo: perciò il termine decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale o dalla data in cui il credito diviene esigibile, e dev'essere seguito da sollecita azione giudiziale. Cass. 11 luglio 2014, n. 15902, nel delineare il meccanismo decadenziale, valorizza il momento in cui l'obbligazione è esigibile (anche per quote autonome), confermando la necessità di una pronta attivazione del creditore.
Il principio assume pregnante rilievo nel caso qui in esame, poiché dagli atti di causa emerge chiaramente come la banca – nonostante l'invio di formale dichiarazione di recesso solo in data 23 agosto 2018 - avesse in realtà già chiuso contabilmente la partita di dare/avere alla data del 31.12.2017 da ritenersi il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale.
Tanto si ricava dal doc. 7 contenente la comunicazione di recesso con richiesta di pagamento, in cui la banca quantifica gli interessi maturati appunto sino al 31.12.2017 e il capitale al 22.08.2018: tale chiusura/ricognizione contabile evidenzia che l'esigibilità era consolidata;
gravava quindi sulla banca-professionista, in ossequio ai canoni di buona fede e correttezza, l'onere di attivarsi giudizialmente entro il semestre ex art. 1957 c.c.
L'opposizione dev'essere pertanto accolta con connessa condanna dell'ingiungente alla refusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo ex DM147/22.
*****
PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 191/2025 così decide:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'odierna opponente Parte_1
2. Condanna la convenuta opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida in € 4.500,00 per competenze professionali oltre accessori di legge, oltre refusione del CU di legge.
Savona, 5.11.2025 Il Giudice Stefano Poggio
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