Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 9-1-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 1315/2023
TRA
(C.F. ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Bonanni Ezio, e con lo stesso elettivamente
[...]
domiciliata come in atti.
Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall' avv. Del Sarto Rossella e CP_1 dall'Avv. Abete Saverio, e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9-3-2023 innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del Lavoro, la ricorrente , vedova di , deceduto Parte_1 Persona_1
in data 6-1-2018 e già operaio presso la società Sacelit (poi Nuova Sacelit) sita in Volla
(Na) dall'1-1-1974 al 22-3-1990, rappresentava che presso lo stabilimento lavorativo venivano svolte attività di lavorazione dell'amianto e che, pertanto, il de cuius, nello svolgimento delle proprie mansioni (in particolare quella di addetto all'apertura dei sacchi di juta contenenti amianto e di addetto alla miscelazione dell'impasto dell'amianto col cemento), aveva ricevuto notevoli esposizioni a tali polveri e fibre che venivano aerodisperse durante la fase produttiva;
che tali prolungate e dirette esposizioni, anche per l'assenza di idonei DPI, avevano comportato in capo al coniuge l'insorgenza della patologia amianto-correlata dell'asbestosi polmonare BPCO diagnosticata nel 1982 e di cui, tuttavia, si ignorava inizialmente l'origine professionale;
che in data 05-06-2003
presentava domanda all' per il riconoscimento dell'eziologia Persona_1 CP_1
professionale dell'asbestosi (con placche pleuriche ed ispessimenti pleurici, e lesione cardiaca, cardiocircolatoria e cardiovascolare) che veniva riconosciuta dall'Istituto con
che in data 6-1-2018
decedeva per “scompenso cardiaco, shock cardiogeno”; che tra la Persona_1
patologia professionale e la morte era da ritenersi sussistente il nesso causale, come anche relazionato dalla CTP redatta dal Dott. che in data 6-6-2018 la Persona_2
ricorrente indirizzava all' domanda amministrativa per la costituzione delle CP_1 prestazioni di cui all'art. 85 del d.p.r. 1124/1965, nonché quelle aggiuntive del Fondo
Vittime Amianto ex art. 1 co. 241 / 246 L. 244/2007, dei ratei medio tempore maturati e dell'assegno funerario con decorrenza dal 7-1-2018, giorno successivo alla morte del marito;
che alla domanda amministrativa faceva seguire diverse comunicazioni PEC all'Istituto, anche interruttive della prescrizione, specificamente indicate in ricorso;
che in data 30-07-2018 l' riconosceva lo speciale assegno continuativo (ex legge CP_1
248/1976) ai superstiti e rigettava il riconoscimento della rendita in reversibilità in quanto la morte del coniuge sarebbe avvenuta per cause non dipendenti dall'evento indennizzato;
che si contestava il provvedimento di reiezione e si esauriva la fase amministrativa.
Ciò premesso, dopo aver formulato articolate argomentazioni giuridiche a sostegno della pretesa, richiamato copiosa letteratura scientifica di riferimento e ripercorso l'iter patologico del de cuius dall'insorgenza dei primi sintomi alla decesso, ritenendo che tra la patologia professionale dell'asbestosi e il decesso del coniuge esistesse il nesso causale, anche per l'effetto della degenerazione della patologia in compromissioni cardiache, cardiocircolatorie e cardiovascolari, concludeva chiedendo: “ …a) accertare e dichiarare: quanto in premessa e oggetto delle domande , e comunque quanto CP_1 riportato sub capo da a. fino a d.3; b) condannare l' a costituire, in favore della CP_1
Sig.ra le prestazioni previdenziali di cui all'art. 85 del d.p.r. 1124/65, Parte_1
già richieste in sede amministrativa, con apposita domanda più volte reiterata – atti che si intendono qui integralmente e totalmente riscritti - e, quindi, la liquidazione dell'assegno funerario e la rendita di reversibilità con decorrenza dal 07.01.2018 (giorno successivo a quello della morte avvenuta il 06.01.2018), ex artt. 85 e 105 del DPR
1124/65, e quindi, con costituzione della prestazione e liquidazione dei ratei medio tempore maturati, il tutto con la maggiorazione delle prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto, ex art. 1 commi 241/246 della legge 244/07, e liquidazione di tutti i ratei arretrati medio tempore maturati fino al dì della costituzione delle prestazioni, e ogni altra somma dovuta, con riferimento alle domande amministrative depositate, che si intendono qui riscritte, e per quanto richiesto nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, da intendersi parti integranti delle presenti conclusioni;
c) accogliere tutte le altre domande di parte ricorrente, così come formulate già in sede amministrativa, che si intendono qui integralmente riportate e riscritte, unitamente a quanto premesso in fatto ed in diritto e per effetto di tutti gli atti e documenti allegati, che si intendono parte integrante delle presenti conclusioni ed in ogni caso per quanto ribadito nella premessa in fatto e in diritto del presente ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e riscritte, e parti integranti delle presenti conclusioni;
d) Si chiede che su tutte le somme dovute siano riconosciuti gli interessi, a partire dal 121° giorno, con riferimento ai primi
4 ratei, e via via dalla loro maturazione per i successivi ratei. Il tutto per i motivi in fatto ed in diritto come già illustrati nella premessa in fatto ed in diritto del presente ricorso, da intendersi qui integralmente e totalmente riportati. Vittoria di spese, competente professionali e spese forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Con memoria difensiva del 26-10-2023 si costituiva l' che contestava l'asserito CP_1 diritto della ricorrente all'ottenimento della rendita ai superstiti e l'assegno funerario.
A tal fine, lamentando la genericità del ricorso sul punto, riferiva che la domanda di rendita ai superstiti richiesta (art. 85 TU) difettava della prova relativa all'incidenza causale tra la malattia professionale e la morte del coniuge. Ulteriormente, contestava l'assunto introduttivo che affermava la cardiopatia (ritenuta patologia comune) essere causata all'asbestosi o, comunque, essere ad essa connessa, anche per l'assenza di allegazione e prova dell'incidenza causale della malattia professionale sulla patologia cardiaca. Ciò premesso, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In corso di causa veniva ammessa ed espletata la CTU medico-legale.
Le parti depositavano le note scritte e all'udienza del 9-1-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice si riservava la decisone della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 85 del TU 1124/65 dispone che: “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio….La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno ((di euro 10.000))
al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, In mancanza di questi, agli ascendenti,
o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, ((...)). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita”.
Pacifiche tra le parti, in quanto non contestate dall' resistente, le circostanze CP_1
inerenti al rapporto lavorativo del de cuius come rappresentate in ricorso, così come la mansioni da lui svolte.
Dirimente per l'attuale controversia (costituzione del diritto di rendita al coniuge superstite e alla liquidazione dell'assegno funerario) è la prova della sussistenza o meno del nesso eziologico tra la malattia professionale ed il decesso. Sul punto, così anche la giurisprudenza di legittimità: “L'art. 4 della l. n. 780 del 1975, che ha modificato l'art. 145 del d.P.R. n. 1124 del 1965, stabilendo il diritto alle prestazioni assicurative a favore del lavoratore o dei superstiti nel caso di invalidità o di morte causata da silicosi o asbestosi, di gravità anche minima, associate a qualsiasi altra forma morbosa dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio, non esclude l'esigenza che sia accertato se in concreto la morte o l'inabilità del lavoratore siano o meno derivate dalla silicosi o dall'asbestosi in concorso causale con la malattia associata, poiché in termini medico - legali, ai fini in esame, può propriamente parlarsi di "associazione" solo quando vi sia interferenza anatomo-clinica tra la tecnopatia e le altre forme morbose, che consenta la reciproca sfavorevole influenza in termini di decorso e di esaltazione del potenziale lesivo”(Sez. L, Sentenza n. 11861 del 09/06/2016); ulteriormente: “In materia di rendita ai superstiti, la fattispecie costitutiva del relativo diritto è data non solo dall'eziologia della malattia, ma anche dal nesso di causalità tra la tecnopatia e la morte…”(Sez. L, Sentenza n. 13060 del 23/06/2016).
Il consulente nominato nel presente giudizio al fine di accertare il nesso causale tra la patologia professionale e il decesso, dott. , specialista in medicina legale, ha Per_3
escluso tale nesso causale, ritenendo che: “La documentazione medica esaminata esclude che la patologia cha ha condotto a morte fosse correlabile alla Persona_1
tecnopatia riconosciuta. Infatti, l'intero corpo documentale esaminato, i cui dati essenziali sono stati puntualmente riportati, fa evincere che la morte del Per_1
,avvenuta in data 6 gennaio 2018 allorquando aveva l'età di circa 80 anni, è conseguenza diretta di una grave cardiopatia sclero-ipertensiva estrinsecantesi in forma di dilatazione aneurismatica avanzata (circa 56mm) dell'aorta toracica come da esami strumentali disponibili (ecocardiograma e esame TC del torace con mezzo di contrasto cui fu sottoposto il de cuius nel corso del mese di dicembre del 2017 presso il P. Ospedaliero di Nola). A detto grave/avanzato danno artero-aterosclerotico a carico dell'aorta toracica con grave insufficienza valvolare distrettuale si associava fibrillazione atriale cronica espressione nosologica causalmente ascrivibile al decesso di . Persona_1
La causa finale di morte fu il grave shock cardiogeno in persona che, all'atto dell'accesso al P. Soccorso del P.O. di Nola e nel corso della breve degenza presso il reparto UTIC e il reparto di rianimazione dello stesso nosocomio, presentava un quadro di scompenso cardiaco severo ed un rischio di morte improvvisa elevatissimo per i succitati valori di dilatazione aortica”. Ulteriormente, il nominato CTU, replicando alle osservazioni della parte ricorrente alla bozza peritale, ribadiva quanto sopra espresso, ovvero escludendo il nesso causale tra la patologia riconosciuta e la morte dell'assicurato: “Si ribadisce che sulla base di quanto di documentale disponibile (comprese le attestazioni tratte dall'archivio dell' ) non CP_1 risulta che fu riconosciuta dall' anche una patologia cardiaca quale evento CP_1 correlato all'asbestosi ovvero conseguenza della pneumopatia ma, venne segnalata la co-presenza (co-morbilità) di “cardiomiopatia dilatativa post-ipertensiva”, cioè malattia cardiaca secondaria e conseguenza di uno stato di ipertensione arteriosa cronica”.
Va osservato che le censure mosse alla perizia da parte ricorrente nelle note scritte non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Sul punto, così anche la Cassazione (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012): “In caso di recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito, gli errori e le lacune della consulenza possono essere denunciati in sede di legittimità, come vizio della sentenza, solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata che aveva ritenuto irrilevante il mero dissenso diagnostico, espresso attraverso una consulenza di parte, che si traduceva in una inammissibile critica del convincimento del giudice)”.
Le considerazioni espresse dal CTU, Dott. , contenute nella relazione in atti, Per_3
qui da intendersi integralmente trascritte e dalle quali non vi è motivo di discostarsi, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, atteso il rigore scientifico delle indagini effettuate e la coerenza logica delle argomentazioni conclusive, fondate sulla documentazione in atti ed esenti da contraddizioni.
Può, quindi, conclusivamente affermarsi che nel caso di specie non sussistono i requisiti medico-legali per la concessione delle richieste prestazioni previdenziali di cui all'art. 85 del T.U. 1124/65.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c., si dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
c) liquida le spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Nola, a seguito della riserva assunta il 9-1-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza