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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Elisabetta Palumbo Consigliera
all'udienza del 21.03.2025 nella causa civile in grado di appello n. 915/2023
TRA
Parte_1
Avv. Massimo Miraglia appellante E
Controparte_1 appellata non costituita
ha emesso la presente
SENTENZA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8749/2022, emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, del 25.10.2022. CONCLUSIONI: come da scritti in atti.
Fatto e diritto Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.; Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.; Rilevato che: l'odierna parte appellante ha impugnato la sentenza indicata in oggetto per chiederne la riforma;
nelle more del giudizio, con nota di deposito del 18.01.2024, parte appellante rendeva nota la Corte del sopravvenuto fallimento dell'odierna società appellata, allegando la sentenza del 24.07.2023 del Tribunale Fallimentare di Roma dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1 all'udienza del 26.01.2024, la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio;
parte appellante, nel rispetto dei termini, riassumeva il giudizio innanzi all'odierna Corte in data 18.04.2024 nei confronti della liquidazione giudiziale della società resistente, ma erroneamente depositava la notifica dell'appello effettuata in data 11.05.2023 all'indirizzo pec del difensore della società in bonis; successivamente, con nota di deposito del 23.01.2025, parte appellante depositava la documentazione sottoscritta dal curatore fallimentare attestante l'indirizzo pec della liquidazione giudiziale della società convenuta;
all'udienza del 31.01.2025, parte appellante rappresentava alla Corte di aver correttamente notificato la riassunzione del giudizio al suindicato indirizzo pec della liquidazione giudiziale della e chiedeva termine per il deposito Controparte_1 degli atti notificati;
la Corte rinviava la causa all'udienza del 07.03.2025 con termine fino a 10 giorni prima per il deposito;
parte appellante produceva successivamente la corretta notifica dell'appello riassunto, avvenuta in data 05.11.2024; all'udienza del 07.03.2025 nessuna delle parti è comparsa, pertanto la causa è stata rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; nessuna delle parti è comparsa all'odierna udienza, nonostante la rituale comunicazione del rinvio, come da ricevuta telematica di avvenuta consegna del biglietto di cancelleria comunicato a mezzo pec;
Ritenuto che:
la mancata presenza delle parti all'odierna udienza impone la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione dell'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; ai sensi di quest'ultima norma, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
dichiara irripetibili le spese del grado.
Roma, 21 marzo 2025
La Presidente est.
Giovanna Ciardi
2
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO
composta da: Giovanna Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Elisabetta Palumbo Consigliera
all'udienza del 21.03.2025 nella causa civile in grado di appello n. 915/2023
TRA
Parte_1
Avv. Massimo Miraglia appellante E
Controparte_1 appellata non costituita
ha emesso la presente
SENTENZA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8749/2022, emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, del 25.10.2022. CONCLUSIONI: come da scritti in atti.
Fatto e diritto Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.; Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.; Rilevato che: l'odierna parte appellante ha impugnato la sentenza indicata in oggetto per chiederne la riforma;
nelle more del giudizio, con nota di deposito del 18.01.2024, parte appellante rendeva nota la Corte del sopravvenuto fallimento dell'odierna società appellata, allegando la sentenza del 24.07.2023 del Tribunale Fallimentare di Roma dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1 all'udienza del 26.01.2024, la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio;
parte appellante, nel rispetto dei termini, riassumeva il giudizio innanzi all'odierna Corte in data 18.04.2024 nei confronti della liquidazione giudiziale della società resistente, ma erroneamente depositava la notifica dell'appello effettuata in data 11.05.2023 all'indirizzo pec del difensore della società in bonis; successivamente, con nota di deposito del 23.01.2025, parte appellante depositava la documentazione sottoscritta dal curatore fallimentare attestante l'indirizzo pec della liquidazione giudiziale della società convenuta;
all'udienza del 31.01.2025, parte appellante rappresentava alla Corte di aver correttamente notificato la riassunzione del giudizio al suindicato indirizzo pec della liquidazione giudiziale della e chiedeva termine per il deposito Controparte_1 degli atti notificati;
la Corte rinviava la causa all'udienza del 07.03.2025 con termine fino a 10 giorni prima per il deposito;
parte appellante produceva successivamente la corretta notifica dell'appello riassunto, avvenuta in data 05.11.2024; all'udienza del 07.03.2025 nessuna delle parti è comparsa, pertanto la causa è stata rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; nessuna delle parti è comparsa all'odierna udienza, nonostante la rituale comunicazione del rinvio, come da ricevuta telematica di avvenuta consegna del biglietto di cancelleria comunicato a mezzo pec;
Ritenuto che:
la mancata presenza delle parti all'odierna udienza impone la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione dell'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; ai sensi di quest'ultima norma, le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
dichiara irripetibili le spese del grado.
Roma, 21 marzo 2025
La Presidente est.
Giovanna Ciardi
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