CASS
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 3443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3443 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 7186 – 2021 proposto da: DI PA NC, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 4, presso lo studio dell'avv. Aldo Pinto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Saltalamacchia e Luca Saltalamacchia, con indicazione dell’indirizzo pec di quest’ultimo;
- ricorrente -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3443 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 16/02/2026 Ric. 2021 n. 7186 sez. S2 - ud. 23-1-2025 -2- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 18/01/2021, resa nel fascicolo n. R.g.a.c. 13171/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/1/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO PEPE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso o, in subordine, la rimessione degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite di questa Corte;
lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso depositato il 29/4/2020 NZ Di PA ha proposto opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso reso dalla Procura della Repubblica di Napoli per l’attività di consulenza collegiale svolta nel procedimento penale n. r.g.n.r. 19104/2014, avente ad oggetto il traffico organizzato di rifiuti ad opera di un'organizzazione criminale, attività consistita nella ricostruzione del funzionamento e dei redditi di più società e dei gruppi familiari collegati. 2. Con l'ordinanza del 18/01/2021, resa nel fascicolo n. r.g.a.c. 13171/2019, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione, ribadendo, per quel che qui ancora rileva, la correttezza della quantificazione del compenso complessivo di entrambi i consulenti incaricati in euro 28.717,72, oltre IVA e contributi ed euro 8.000,00 a titolo di rimborso del compenso dei due collaboratori. 3. Avverso questa ordinanza NZ Di PA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria, a cui il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. All’udienza camerale del 14/7/22, la Sezione sesta – 2 ha rimesso la trattazione della causa alla pubblica udienza per l’esame, preliminare rispetto alla fondatezza dei motivi, della necessità o meno della Ric. 2021 n. 7186 sez. S2 - ud. 23-1-2025 -3- partecipazione al giudizio di opposizione del Pubblico Ministero, a cui non risulta invece che sia stato esteso il contraddittorio e, in particolare, delle conseguenze della sua mancata partecipazione e della rilevabilità d’ufficio della questione. All’odierna udienza è stato sentito il Pubblico Ministero che ha chiesto l’accoglimento del ricorso o, in subordine, la rimessione degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite di questa Corte sulla necessità della sua partecipazione al giudizio di opposizione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminare all'esame dei motivi di ricorso è il rilievo, d’ufficio, del difetto di contraddittorio: l’opposizione si è svolta, infatti, nel solo contraddittorio con il Ministero della Giustizia, in violazione dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. Il decreto opposto riguardava i compensi per l’attività svolta dal ricorrente nella fase delle indagini penali, su incarico del Pubblico ministero che ha poi provveduto alla liquidazione. Regolano, pertanto, la fattispecie, in particolare, l’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 34 comma 17, lettera a), del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, secondo cui, avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, «compreso il pubblico ministero», possano proporre opposizione, disciplinata dall'articolo 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. L'art. 168 del d.lgs. n. 115 del 2002, intitolato «decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato ...», prevede, prima ancora, che «la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato [...] è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede» (comma 1) e che «il decreto è comunicato al Ric. 2021 n. 7186 sez. S2 - ud. 23-1-2025 -4- beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo» (comma 2). L’art. 3 dello stesso decreto legislativo chiarisce, al comma 1, che se non diversamente ed espressamente indicato, «magistrato» è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile (lett. a) e che «processo penale» è il procedimento o processo penale e penale militare (lett. p). Infine, l'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, che regola il rito, ha previsto al comma 6 l’inappellabilità dell’ordinanza che ha deciso sull’opposizione: in conseguenza, quell’ordinanza è certamente impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento definitivo e decisorio di questioni relative a diritti soggettivi, non altrimenti impugnabile nella disciplina introdotta. 1.1. Per le norme richiamate,questa Corte ha già stabilito che, nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessarie: l'imputato, quale parte del processo al quale l'attività dell'ausiliario è riferita, è senz'altro interessato al ricorso con cui il perito si dolga dell'insufficiente liquidazione, atteso che il maggior onere derivante dalla richiesta riforma del provvedimento impugnato ha una ricaduta nei suoi confronti;
a suo carico è, infatti, posto l'obbligo di corrispondere detto compenso o nei suoi confronti il Ministero della Giustizia, che anticipa le spese processuali, potrebbe rivalersi in caso di condanna (Cass. Sez. 2, n. 9102 del 12/04/2018; Sez. 6 - 2, n. 11795 del 18/06/2020; Sez. 6 - 2, n. 4291 del 10/02/2022). Ric. 2021 n. 7186 sez. S2 - ud. 23-1-2025 -5- Pertanto, al giudizio avrebbero dovuto prendere parte necessariamente anche le parti processuali private del procedimento penale n. r.g.n.r. 19104/2014. 1.2. Tra le parti processuali legittimate all’opposizione, l’articolo «comprende» anche il Pubblico ministero: secondo questo Collegio, l’utilizzo del participio già rende chiara la previsione, nella norma, dell’inclusione di quest’organo, tra le parti del procedimento penale titolari dell’opposizione; in forza dell’art. 70 cod. proc. civ. comma I n. 1, quindi, il Pubblico ministero, in quanto «potrebbe proporre» l’opposizione, è parte necessaria a pena di nullità rilevabile d'ufficio; l’art. 2907 cod. civ. e l’art. 69 cod. proc. civ., che concordemente limitano l'iniziativa del Pubblico Ministero in materia civile ai soli casi stabiliti dalla legge, trovano infatti completamento nelle previsioni degli artt. 70 e 72 del codice di rito che distinguono tra le ipotesi del potere di azione e quelle del mero potere d'intervento (Cass. Sez. 2, n. 20920 del 26/07/2024, non mass., con indicazione dei precedenti, nonché Sez. 6 - 2, n. 13784 del 02/05/2022). Sul punto, non ravvisa questo Collegio alcun contrasto meritevole di nuovo rinvio alle Sezioni unite, posto che, come già osservato (Cass. Sez. 6 - 2, n. 5996 del 04/03/2020, sul potere di impugnazione del Pubblico ministero in ipotesi di opposizione ex art. 170 avverso, come nella specie, un decreto di liquidazione in fase di indagini penali), le Sezioni unite, nella sentenza n. 8516/2012, dopo aver affermato che parte necessaria del giudizio è anche l’«erario», inteso come esponente dello Stato-Amministrazione tenuto a sopportare il debito (nella specie proprio il Ministero della Giustizia), hanno proprio ribadito la partecipazione necessaria al giudizio del Pubblico ministero e precisato che quest’organo, «seppure certamente non titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento di opposizione alla liquidazione (non essendo di nemmeno dotato, al pari di tutti gli altri Ric. 2021 n. 7186 sez. S2 - ud. 23-1-2025 -6- uffici giudiziari, di autonomo bilancio) si giustifica per la tradizionale sua funzione di tutore dell'interesse della legge»: questa funzione, evidentemente, ricorre proprio quando quest’organo giudiziario sia stato parte necessaria anche del giudizio presupposto e, perciò, «nei processi penali ovvero in quei processi civili in cui è prevista la sua partecipazione obbligatoria» (così a pag. 12 della sentenza n. 8516/2012 cit). In tal senso, in tali procedimenti al Pubblico ministero è stata riconosciuta la qualità di parte necessaria sebbene su tale organo non possa gravare alcun obbligo di pagamento conseguente al provvedimento impugnato. 1.3. In riferimento all’ultima questione posta dall’ordinanza interlocutoria, non sussiste dubbio sulla rilevabilità d’ufficio della nullità, perché la regola dettata dall'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce soltanto ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo (Sez. 6 - 2, n. 3855 del 18/02/2014; Sez. 3, n. 16137 del 07/06/2023). 2. L’ordinanza impugnata deve, perciò, essere cassata per vizio di nullità, con rinvio al Giudice di merito, che valuterà se sussistano imputati ai quali sia possibile notificare gli atti del procedimento, nel rispetto delle altre norme applicabili. Il rinvio ricorre perché, come già stabilito da questa Corte, il tempestivo deposito dell'atto introduttivo di opposizione realizza comunque l’editio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della Ric. 2021 n. 7186 sez. S2 - ud. 23-1-2025 -7- seconda fase processuale: la precisazione rileva perché implica che il vizio integri una causa di nullità del solo successivo procedimento e della relativa decisione resi a contraddittorio non integro, salvi però gli effetti dell’avvenuta proposizione dell’opposizione (Sez. 6 - 2, n. 31072 del 30/11/2018, con richiamo ai precedenti rilevanti;
Sez. 6 - 2, n. 2176 del 30/12/2013, non mass., resa in ipotesi di evocazione del solo Pubblico ministero). Il difetto di contraddittorio è, pertanto, soltanto causa di nullità del procedimento e implica la cassazione dell’ordinanza impugnata e la rimessione al Tribunale di Napoli in diversa persona fisica perché, disposta l’integrazione del contraddittorio, provveda al riesame dell’opposizione. La riscontrata nullità dell’ordinanza rende superflua l’esposizione in dettaglio dei motivi di ricorso. 3. Per le suesposte ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere dichiarata nulla per difetto di contraddittorio, con rinvio restitutorio al Tribunale di Napoli, anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 23 gennaio 2025. Il Consigliere rel. est. Il Presidente Patrizia Papa NA CH
- ricorrente -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3443 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: PAPA PATRIZIA Data pubblicazione: 16/02/2026 Ric. 2021 n. 7186 sez. S2 - ud. 23-1-2025 -2- avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 18/01/2021, resa nel fascicolo n. R.g.a.c. 13171/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/1/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale STEFANO PEPE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso o, in subordine, la rimessione degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite di questa Corte;
lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso depositato il 29/4/2020 NZ Di PA ha proposto opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso reso dalla Procura della Repubblica di Napoli per l’attività di consulenza collegiale svolta nel procedimento penale n. r.g.n.r. 19104/2014, avente ad oggetto il traffico organizzato di rifiuti ad opera di un'organizzazione criminale, attività consistita nella ricostruzione del funzionamento e dei redditi di più società e dei gruppi familiari collegati. 2. Con l'ordinanza del 18/01/2021, resa nel fascicolo n. r.g.a.c. 13171/2019, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione, ribadendo, per quel che qui ancora rileva, la correttezza della quantificazione del compenso complessivo di entrambi i consulenti incaricati in euro 28.717,72, oltre IVA e contributi ed euro 8.000,00 a titolo di rimborso del compenso dei due collaboratori. 3. Avverso questa ordinanza NZ Di PA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria, a cui il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. All’udienza camerale del 14/7/22, la Sezione sesta – 2 ha rimesso la trattazione della causa alla pubblica udienza per l’esame, preliminare rispetto alla fondatezza dei motivi, della necessità o meno della Ric. 2021 n. 7186 sez. S2 - ud. 23-1-2025 -3- partecipazione al giudizio di opposizione del Pubblico Ministero, a cui non risulta invece che sia stato esteso il contraddittorio e, in particolare, delle conseguenze della sua mancata partecipazione e della rilevabilità d’ufficio della questione. All’odierna udienza è stato sentito il Pubblico Ministero che ha chiesto l’accoglimento del ricorso o, in subordine, la rimessione degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite di questa Corte sulla necessità della sua partecipazione al giudizio di opposizione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminare all'esame dei motivi di ricorso è il rilievo, d’ufficio, del difetto di contraddittorio: l’opposizione si è svolta, infatti, nel solo contraddittorio con il Ministero della Giustizia, in violazione dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. Il decreto opposto riguardava i compensi per l’attività svolta dal ricorrente nella fase delle indagini penali, su incarico del Pubblico ministero che ha poi provveduto alla liquidazione. Regolano, pertanto, la fattispecie, in particolare, l’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 34 comma 17, lettera a), del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, secondo cui, avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, «compreso il pubblico ministero», possano proporre opposizione, disciplinata dall'articolo 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. L'art. 168 del d.lgs. n. 115 del 2002, intitolato «decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato ...», prevede, prima ancora, che «la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato [...] è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede» (comma 1) e che «il decreto è comunicato al Ric. 2021 n. 7186 sez. S2 - ud. 23-1-2025 -4- beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo» (comma 2). L’art. 3 dello stesso decreto legislativo chiarisce, al comma 1, che se non diversamente ed espressamente indicato, «magistrato» è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile (lett. a) e che «processo penale» è il procedimento o processo penale e penale militare (lett. p). Infine, l'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, che regola il rito, ha previsto al comma 6 l’inappellabilità dell’ordinanza che ha deciso sull’opposizione: in conseguenza, quell’ordinanza è certamente impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento definitivo e decisorio di questioni relative a diritti soggettivi, non altrimenti impugnabile nella disciplina introdotta. 1.1. Per le norme richiamate,questa Corte ha già stabilito che, nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessarie: l'imputato, quale parte del processo al quale l'attività dell'ausiliario è riferita, è senz'altro interessato al ricorso con cui il perito si dolga dell'insufficiente liquidazione, atteso che il maggior onere derivante dalla richiesta riforma del provvedimento impugnato ha una ricaduta nei suoi confronti;
a suo carico è, infatti, posto l'obbligo di corrispondere detto compenso o nei suoi confronti il Ministero della Giustizia, che anticipa le spese processuali, potrebbe rivalersi in caso di condanna (Cass. Sez. 2, n. 9102 del 12/04/2018; Sez. 6 - 2, n. 11795 del 18/06/2020; Sez. 6 - 2, n. 4291 del 10/02/2022). Ric. 2021 n. 7186 sez. S2 - ud. 23-1-2025 -5- Pertanto, al giudizio avrebbero dovuto prendere parte necessariamente anche le parti processuali private del procedimento penale n. r.g.n.r. 19104/2014. 1.2. Tra le parti processuali legittimate all’opposizione, l’articolo «comprende» anche il Pubblico ministero: secondo questo Collegio, l’utilizzo del participio già rende chiara la previsione, nella norma, dell’inclusione di quest’organo, tra le parti del procedimento penale titolari dell’opposizione; in forza dell’art. 70 cod. proc. civ. comma I n. 1, quindi, il Pubblico ministero, in quanto «potrebbe proporre» l’opposizione, è parte necessaria a pena di nullità rilevabile d'ufficio; l’art. 2907 cod. civ. e l’art. 69 cod. proc. civ., che concordemente limitano l'iniziativa del Pubblico Ministero in materia civile ai soli casi stabiliti dalla legge, trovano infatti completamento nelle previsioni degli artt. 70 e 72 del codice di rito che distinguono tra le ipotesi del potere di azione e quelle del mero potere d'intervento (Cass. Sez. 2, n. 20920 del 26/07/2024, non mass., con indicazione dei precedenti, nonché Sez. 6 - 2, n. 13784 del 02/05/2022). Sul punto, non ravvisa questo Collegio alcun contrasto meritevole di nuovo rinvio alle Sezioni unite, posto che, come già osservato (Cass. Sez. 6 - 2, n. 5996 del 04/03/2020, sul potere di impugnazione del Pubblico ministero in ipotesi di opposizione ex art. 170 avverso, come nella specie, un decreto di liquidazione in fase di indagini penali), le Sezioni unite, nella sentenza n. 8516/2012, dopo aver affermato che parte necessaria del giudizio è anche l’«erario», inteso come esponente dello Stato-Amministrazione tenuto a sopportare il debito (nella specie proprio il Ministero della Giustizia), hanno proprio ribadito la partecipazione necessaria al giudizio del Pubblico ministero e precisato che quest’organo, «seppure certamente non titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento di opposizione alla liquidazione (non essendo di nemmeno dotato, al pari di tutti gli altri Ric. 2021 n. 7186 sez. S2 - ud. 23-1-2025 -6- uffici giudiziari, di autonomo bilancio) si giustifica per la tradizionale sua funzione di tutore dell'interesse della legge»: questa funzione, evidentemente, ricorre proprio quando quest’organo giudiziario sia stato parte necessaria anche del giudizio presupposto e, perciò, «nei processi penali ovvero in quei processi civili in cui è prevista la sua partecipazione obbligatoria» (così a pag. 12 della sentenza n. 8516/2012 cit). In tal senso, in tali procedimenti al Pubblico ministero è stata riconosciuta la qualità di parte necessaria sebbene su tale organo non possa gravare alcun obbligo di pagamento conseguente al provvedimento impugnato. 1.3. In riferimento all’ultima questione posta dall’ordinanza interlocutoria, non sussiste dubbio sulla rilevabilità d’ufficio della nullità, perché la regola dettata dall'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce soltanto ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo (Sez. 6 - 2, n. 3855 del 18/02/2014; Sez. 3, n. 16137 del 07/06/2023). 2. L’ordinanza impugnata deve, perciò, essere cassata per vizio di nullità, con rinvio al Giudice di merito, che valuterà se sussistano imputati ai quali sia possibile notificare gli atti del procedimento, nel rispetto delle altre norme applicabili. Il rinvio ricorre perché, come già stabilito da questa Corte, il tempestivo deposito dell'atto introduttivo di opposizione realizza comunque l’editio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della Ric. 2021 n. 7186 sez. S2 - ud. 23-1-2025 -7- seconda fase processuale: la precisazione rileva perché implica che il vizio integri una causa di nullità del solo successivo procedimento e della relativa decisione resi a contraddittorio non integro, salvi però gli effetti dell’avvenuta proposizione dell’opposizione (Sez. 6 - 2, n. 31072 del 30/11/2018, con richiamo ai precedenti rilevanti;
Sez. 6 - 2, n. 2176 del 30/12/2013, non mass., resa in ipotesi di evocazione del solo Pubblico ministero). Il difetto di contraddittorio è, pertanto, soltanto causa di nullità del procedimento e implica la cassazione dell’ordinanza impugnata e la rimessione al Tribunale di Napoli in diversa persona fisica perché, disposta l’integrazione del contraddittorio, provveda al riesame dell’opposizione. La riscontrata nullità dell’ordinanza rende superflua l’esposizione in dettaglio dei motivi di ricorso. 3. Per le suesposte ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere dichiarata nulla per difetto di contraddittorio, con rinvio restitutorio al Tribunale di Napoli, anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Napoli anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 23 gennaio 2025. Il Consigliere rel. est. Il Presidente Patrizia Papa NA CH