CA
Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/11/2025, n. 5744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5744 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. LV OM Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. AN ES ZI MO Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 4865/2021 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
28.5.2025, tra:
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro (C.F.: ) C.F._1
- appellante-
e
- (P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
RE AR (C.F.: ), (C.F.: CodiceFiscale_2 CP_3 C.F._3
) e (C.F.: )
[...] Controparte_4 CodiceFiscale_4
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la CP_1
conveniva in giudizio il proponendo opposizione Controparte_2
contro il decreto ingiuntivo per euro 106.301,77 ottenuto dalla società convenuta per prestazioni sanitarie erogate dall'anno 2010 all'anno 2013.
Con l'opposizione la sosteneva che si trattava di somme non dovute in quanto CP_1
oggetto degli sconti tariffari previsti dalla legge n° 296/2006 e dall'art. 5 dei contratti sottoscritti tra le parti.
Con sentenza n° 1426/2021, pubblicata in data 29.4.2021, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere rigettava l'opposizione, evidenziando che lo sconto tariffario previsto ex lege era limitato al triennio 2007-2009 e che nemmeno poteva ritenersi che tale sconto fosse stato contrattualmente esteso anche agli anni successivi in virtù dei contratti sottoscritti tra le parti.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la chiedendo che, in riforma della sentenza CP_1
impugnata, venga accolta integralmente l'opposizione proposta in primo grado.
Si è costituita in giudizio la società Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
[...]
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
28.5.2025, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello va rigettato.
Con il primo motivo l appellante si duole che erroneamente il primo giudice avrebbe CP_1
ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario anziché del giudice amministrativo.
Il motivo è manifestamente infondato.
Costituisce, infatti, principio pacifico che, in tema di prestazioni sanitarie, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dapprima dalla sentenza della Corte costituzionale n° 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo, le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio, atteso che tale disciplina viene
2 determinata, nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità tra la e la CP_1
struttura privata concessionaria;
e la giurisdizione del giudice ordinario resta ferma anche qualora la opponga alla domanda di pagamento l'esistenza di una propria CP_1
deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa;
solo se la creditrice dovesse dedurre l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla allora in tal caso il CP_1
"petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo e pertanto il giudice ordinario, non potendo procedere ad un mero sindacato in via incidentale della legittimità dell'atto, deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Sezioni
Unite, n° 28053 del 02/11/2018).
Orbene, poiché nel caso di specie non si fa questione di illegittimità di provvedimenti amministrativi la controversia rientra appieno nella giurisdizione del giudice ordinario.
…
Con il secondo motivo l' ppellante si duole dell'erroneità della statuizione con la quale CP_1
il primo giudice ha escluso che le pattuizioni contrattuali abbiano previsto l'applicazione in via consensuale, per gli anni in contestazione, dello sconto tariffario in origine disciplinato dalla legge n° 296/2006.
Il motivo è infondato.
Va premesso che, come correttamente osservato dal primo giudice, è oramai un principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che lo sconto tariffario previsto dalla legge n° 296/2006 era limitato al triennio 2007-2009 (cfr. Cass., sez. 3, n°
10582 del 04/05/2018: “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio 2007-
2009”).
Sostiene però l'appellante che tale sconto tariffario sia stato esteso anche agli anni successivi in via consensuale, e cioè in virtù degli articoli 4 e 5 dei contratti stipulati negli anni successivi al 2009 tra le ed i centri privati accreditati. CP_1
3 Tale tesi è da rigettarsi, come correttamente già ritenuto dal primo giudice.
Invero, come ripetutamente statuito da questa Corte di Appello (con pronunce che non risultano riformate sul punto dalla Suprema Corte), l'art. 4 dei contratti stipulati negli anni successivi al 2009 tra le ed i centri privati accreditati richiama sì espressamente CP_1
l'applicazione dello sconto di cui alla legge n° 296/2006, ma lo fa solo ai fini dell'individuazione dei tetti di spesa (evidentemente sulla base del presupposto erroneo che tale sconto di legge fosse ancora operante).
I criteri di remunerazione delle singole prestazioni sono invece definiti dal successivo art. 5, che fa esclusivo riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, la quale, facendo riferimento agli sconti di legge, non può che riferirsi agli sconti in vigore: non si palesa, quindi, la volontà di applicare consensualmente anche gli sconti non più in vigore, come quello di cui alla legge 296/2006, peraltro non espressamente richiamato (il citato art. 5 richiama anch'esso lo sconto ex lege n° 296/2006 solo al capoverso successivo, ma di nuovo esclusivamente con riferimento all'importo fissato quale limite di spesa).
…
Con il terzo motivo l' appellante eccepisce il superamento del tetto di spesa. CP_1
Il motivo è inammissibile.
E' infatti oramai pacifico che il superamento del tetto di spesa rappresenta un'eccezione in senso tecnico, in quanto concretizzantesi in un fatto impeditivo rispetto al diritto di credito rivendicato dalla struttura privata accreditata, ed in quanto tale deve essere allegata e provata dalla che la oppone (cfr. Cass., sez. 6, n° 10182 del 16/04/2021: “In tema di CP_1
remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, grava sulla
Cont la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite”).
Orbene, nel caso di specie il superamento del tetto di spesa è stato dalla appellante CP_1
eccepito per la prima volta solo con l'atto di appello:è pertanto evidente la violazione dell'art. 345 comma 2 c.p.c.
…
4 Con l'ultimo motivo di appello l' appellante si duole dell'erroneità della statuizione del CP_1
primo giudice laddove è stata ritenuta l'applicabilità degli interessi ex d.lgs. n° 231/2002.
Il motivo è infondato.
E' infatti pacifico, nel caso di prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora nella misura prevista dal d.lgs. n° 231 del 2002, laddove, ovviamente, sia stato concluso tra l'ente pubblico competente e la struttura un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (cfr. Cass. sez. 3, n° 20391 del 11/10/2016).
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento, a favore dell'appellata e con distrazione, per 1/3 ciascuno, ai tre difensore dichiaratisi antistatari, della somma indicata in dispositivo, liquidata attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella 12, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma in contestazione).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
5
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° 1426/2021, pubblicata CP_1
in data 29.4.2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata e con distrazione per 1/3 ciascuno ai tre difensori dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 7.400,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
AN ES ZI MO LV OM
6
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. LV OM Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. AN ES ZI MO Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 4865/2021 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
28.5.2025, tra:
- (P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro (C.F.: ) C.F._1
- appellante-
e
- (P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
RE AR (C.F.: ), (C.F.: CodiceFiscale_2 CP_3 C.F._3
) e (C.F.: )
[...] Controparte_4 CodiceFiscale_4
-appellata-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1 Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la CP_1
conveniva in giudizio il proponendo opposizione Controparte_2
contro il decreto ingiuntivo per euro 106.301,77 ottenuto dalla società convenuta per prestazioni sanitarie erogate dall'anno 2010 all'anno 2013.
Con l'opposizione la sosteneva che si trattava di somme non dovute in quanto CP_1
oggetto degli sconti tariffari previsti dalla legge n° 296/2006 e dall'art. 5 dei contratti sottoscritti tra le parti.
Con sentenza n° 1426/2021, pubblicata in data 29.4.2021, il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere rigettava l'opposizione, evidenziando che lo sconto tariffario previsto ex lege era limitato al triennio 2007-2009 e che nemmeno poteva ritenersi che tale sconto fosse stato contrattualmente esteso anche agli anni successivi in virtù dei contratti sottoscritti tra le parti.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la chiedendo che, in riforma della sentenza CP_1
impugnata, venga accolta integralmente l'opposizione proposta in primo grado.
Si è costituita in giudizio la società Controparte_2
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
[...]
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
28.5.2025, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello va rigettato.
Con il primo motivo l appellante si duole che erroneamente il primo giudice avrebbe CP_1
ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario anziché del giudice amministrativo.
Il motivo è manifestamente infondato.
Costituisce, infatti, principio pacifico che, in tema di prestazioni sanitarie, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dapprima dalla sentenza della Corte costituzionale n° 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo, le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio, atteso che tale disciplina viene
2 determinata, nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità tra la e la CP_1
struttura privata concessionaria;
e la giurisdizione del giudice ordinario resta ferma anche qualora la opponga alla domanda di pagamento l'esistenza di una propria CP_1
deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa;
solo se la creditrice dovesse dedurre l'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla allora in tal caso il CP_1
"petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo e pertanto il giudice ordinario, non potendo procedere ad un mero sindacato in via incidentale della legittimità dell'atto, deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Sezioni
Unite, n° 28053 del 02/11/2018).
Orbene, poiché nel caso di specie non si fa questione di illegittimità di provvedimenti amministrativi la controversia rientra appieno nella giurisdizione del giudice ordinario.
…
Con il secondo motivo l' ppellante si duole dell'erroneità della statuizione con la quale CP_1
il primo giudice ha escluso che le pattuizioni contrattuali abbiano previsto l'applicazione in via consensuale, per gli anni in contestazione, dello sconto tariffario in origine disciplinato dalla legge n° 296/2006.
Il motivo è infondato.
Va premesso che, come correttamente osservato dal primo giudice, è oramai un principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che lo sconto tariffario previsto dalla legge n° 296/2006 era limitato al triennio 2007-2009 (cfr. Cass., sez. 3, n°
10582 del 04/05/2018: “In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. o), della l. n. 296 del 2006, è limitato al triennio 2007-
2009”).
Sostiene però l'appellante che tale sconto tariffario sia stato esteso anche agli anni successivi in via consensuale, e cioè in virtù degli articoli 4 e 5 dei contratti stipulati negli anni successivi al 2009 tra le ed i centri privati accreditati. CP_1
3 Tale tesi è da rigettarsi, come correttamente già ritenuto dal primo giudice.
Invero, come ripetutamente statuito da questa Corte di Appello (con pronunce che non risultano riformate sul punto dalla Suprema Corte), l'art. 4 dei contratti stipulati negli anni successivi al 2009 tra le ed i centri privati accreditati richiama sì espressamente CP_1
l'applicazione dello sconto di cui alla legge n° 296/2006, ma lo fa solo ai fini dell'individuazione dei tetti di spesa (evidentemente sulla base del presupposto erroneo che tale sconto di legge fosse ancora operante).
I criteri di remunerazione delle singole prestazioni sono invece definiti dal successivo art. 5, che fa esclusivo riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, la quale, facendo riferimento agli sconti di legge, non può che riferirsi agli sconti in vigore: non si palesa, quindi, la volontà di applicare consensualmente anche gli sconti non più in vigore, come quello di cui alla legge 296/2006, peraltro non espressamente richiamato (il citato art. 5 richiama anch'esso lo sconto ex lege n° 296/2006 solo al capoverso successivo, ma di nuovo esclusivamente con riferimento all'importo fissato quale limite di spesa).
…
Con il terzo motivo l' appellante eccepisce il superamento del tetto di spesa. CP_1
Il motivo è inammissibile.
E' infatti oramai pacifico che il superamento del tetto di spesa rappresenta un'eccezione in senso tecnico, in quanto concretizzantesi in un fatto impeditivo rispetto al diritto di credito rivendicato dalla struttura privata accreditata, ed in quanto tale deve essere allegata e provata dalla che la oppone (cfr. Cass., sez. 6, n° 10182 del 16/04/2021: “In tema di CP_1
remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, grava sulla
Cont la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite”).
Orbene, nel caso di specie il superamento del tetto di spesa è stato dalla appellante CP_1
eccepito per la prima volta solo con l'atto di appello:è pertanto evidente la violazione dell'art. 345 comma 2 c.p.c.
…
4 Con l'ultimo motivo di appello l' appellante si duole dell'erroneità della statuizione del CP_1
primo giudice laddove è stata ritenuta l'applicabilità degli interessi ex d.lgs. n° 231/2002.
Il motivo è infondato.
E' infatti pacifico, nel caso di prestazioni sanitarie erogate da strutture private accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora nella misura prevista dal d.lgs. n° 231 del 2002, laddove, ovviamente, sia stato concluso tra l'ente pubblico competente e la struttura un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (cfr. Cass. sez. 3, n° 20391 del 11/10/2016).
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento, a favore dell'appellata e con distrazione, per 1/3 ciascuno, ai tre difensore dichiaratisi antistatari, della somma indicata in dispositivo, liquidata attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella 12, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma in contestazione).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
5
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° 1426/2021, pubblicata CP_1
in data 29.4.2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata e con distrazione per 1/3 ciascuno ai tre difensori dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 7.400,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
AN ES ZI MO LV OM
6