Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
Composta dai signori magistrati
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena Consigliere
Dr Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 829/2023 R.G., avente ad oggetto “azione di surrogazione”, promossa da
P. IVA n. Parte_1
- Cod. Fisc. n. , in persona del Direttore Regionale pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio (Cod. Fisc. ), giusta C.F._1
procura generale alle liti a rogito Notaio di Palermo in data 19.01.2023 (rep. n. Persona_1
2536), ed elettivamente domiciliato in Catania, via Cifali n. 76/a;
appellante nei confronti di
(C.F. , già denominata , quale Controparte_1 P.IVA_3 Controparte_2
incorporante di , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
in persona del procuratore ad negotia, , con sede in Bologna, Via
[...] Controparte_6
1
appellata e di nato a [...] il [...] e res. in Gravina di Catania (CT), via Milano n. 3; CP_7
appellato contumace
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 10.12.2024 le parti hanno concluso come da note difensive autorizzate e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 16.02.2023 il G.I. della V Sezione Civile del Tribunale di Catania, nel giudizio iscritto al n. 14918/2018 R.G. promosso da nei confronti di e Pt_1 CP_7 [...]
disponeva la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio ex art. CP_8
309 c.p.c.
Avverso detta ordinanza, ha proposto appello per i motivi di cui si dirà appresso. Pt_1
Costituitasi, ha resistito all'impugnazione chiedendone il totale Controparte_1
rigetto, mentre l'altro convenuto è rimasto contumace.
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 10.12.2024, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituitosi seppure regolarmente CP_7
citato.
Con i due connessi motivi di appello l' lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente Pt_1
emesso il provvedimento di estinzione (inserito nel fascicolo informatico alle ore 8:37 del
16.02.2023 e comunicato alle parti a mezzo PEC alle ore 9:46 dello stesso giorno) in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 309 c.p.c., avendo parte attrice depositato telematicamente nel fascicolo informatico del giudizio di primo grado il proprio preverbale con le relative conclusioni
2 alle ore 10:25 del predetto giorno fissato per l'udienza (16.02.2023), sostituita dal G.I. con il deposito di note scritte ex art. 83 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, come modificato dall'art. 221 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020.
I due motivi, strettamente connessi, sono fondati per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità/irricevibilità dell'appello sollevata dalla società appellata, atteso che, per consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Sez. II, 30.06.2021 n. 18499; Cass. Sez. VI, 21.02.2019 n. 4989; Cass. Sez. VI,
3.9.2018 n. 21586), “l'ordinanza con la quale il Tribunale, in composizione monocratica, ha dichiarato l'estinzione del processo, è appellabile trattandosi di provvedimento decisorio avente natura sostanziale di sentenza (in senso conforme, da ultimo, Cass. 26/09/2019, n. 23997; Cass.
12/02/2016, n. 2837)”.
Con ordinanza del 24.11.2022 e successivo provvedimento del 19.12.2022 il G.I., nel corso del giudizio di primo grado, ha fissato l'udienza del 16.02.2023 ex art. 309 c.p.c., atteso che nessuna delle parti costituite aveva depositato note scritte di trattazione (in sostituzione dell'udienza del
24.11.2022) entro il termine di cinque giorni prima fissato ex art. 83 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, come modificato dall'art. 221 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020.
Ha contestualmente cartolarizzato anche la predetta udienza del 16.02.2023, assegnando il medesimo termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive.
Risulta pacifico e non contestato che nessuna delle parti ha depositato note scritte nel termine assegnato ma soltanto la difesa dell' ha inserito telematicamente nel fascicolo informatico Pt_1
le note scritte contenenti le conclusioni alle ore 10:25 del 16.02.2023, giorno fissato per l'udienza.
Il G.I., invece, dando atto dell'assenza di note scritte e della non comparizione delle parti, ritenendo ormai scaduto il termine assegnato, alle ore 8:37 del 16.02.2023 ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l'estinzione del giudizio.
Ritiene la Corte che il primo giudice ha errato nel provvedere in data 16.02.2023 ex art. 309
c.p.c., sul presupposto non corretto dell'omessa comparizione delle parti, atteso che avrebbe
3 dovuto attendere ragionevolmente, prima di provvedere, che il giorno fissato per l'udienza si concludesse senza che nessuna delle parti avesse depositato note di trattazione scritta.
Invero, il G.I. ha frettolosamente provveduto, errando nell'aver equiparato gli effetti del tardivo deposito delle note di trattazione scritta a quelli conseguenziali all'omesso deposito delle stesse entro la data fissata per l'udienza sostituita.
Sul punto, condivisibile e recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav. 31.05.2024,
n. 15331) ha chiarito che: “In considerazione dell'emergenza Covid-19, il legislatore ha dettato norme precauzionali, orientate alla trattazione scritta delle cause (c.d. udienza cartolare): in particolare, l' art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, (convertito in legge n. 77 del
2020) ha disposto: "Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi dell'art. 181 c.p.c., comma 1".
A norma degli artt. 23, comma 1, del D.L. n. 137 del 2020 (convertito dalla legge n. 176 del
2020), 7, comma 1, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, (convertito dalla legge n. 126 del 2021), 16, comma 1, del D.L. 30 dicembre n. 228 (convertito dalla legge n. 15 del 2022) le disposizioni di cui all'art. 221, comma 4, sono state via via prorogate ed hanno continuato ad applicarsi fino alla data del 31.12.2022.
La scelta legislativa, motivata anche da un'esigenza di particolare cautela (correlata all'emergenza Covid-19), è stata quella di consentire la prosecuzione della trattazione delle cause da remoto anziché in pubblica udienza, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra tutte le persone;
tale opzione normativa deve ritenersi coerente con l'indirizzo di legittimità e con la giurisprudenza sovranazionale, come già affermato da questa Corte (Cass. n. 5371 del 2017), la quale - con specifico riguardo al parallelo rito camerale di Cassazione - ha precisato che: "In tema di nuovo rito camerale di legittimità "non partecipato", il principio di pubblicità dell'udienza, pur previsto dall'art. 6 CEDU ed avente
4 rilievo costituzionale, non riveste carattere assoluto e può essere derogato in presenza di
"particolari ragioni giustificative", ove "obiettive e razionali" (Corte Cost., sent. n. 80 del 2011), da ravvisarsi in relazione alla conformazione complessiva di tale procedimento camerale, funzionale alla decisione di questioni di diritto di rapida trattazione non rivestenti peculiare complessità".
Ebbene, il primo periodo del comma 4 citato attribuisce al giudice una precisa discrezionalità valutativa, ossia quella di optare per la trattazione scritta della controversia;
il secondo periodo prevede il termine (almeno 30 giorni prima) di comunicazione alle parti della scelta operata dal giudice e il termine (fino a cinque giorni prima) per il deposito, da parte degli avvocati, delle note scritte;
il terzo ed il quarto periodo attribuiscono alle parti la facoltà di presentazione di una istanza che onera il giudice del compito di provvedere (senza previsione, come già rilevato da Cass. n. 34585 del 2022, di alcun effetto necessario e vincolato di accoglimento); infine, il quinto periodo regola gli effetti del mancato deposito di note scritte (rinviando alla disciplina dettata dall'art. 181 c.p.c.).
I termini previsti per la comunicazione alle parti della trattazione scritta nonché per il deposito telematico di note scritte, debbono ritenersi ordinatori in mancanza di precisa indicazione legislativa di perentorietà o di decadenza dalla relativa facoltà. Milita in tale direzione il tenore lessicale della disposizione normativa che dimostra come il legislatore ha chiaramente distinto le conseguenze derivanti dal tardivo deposito delle note scritte rispetto al mancato deposito di dette note, avendo ricollegato espressamente solo a quest'ultima evenienza ("se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte") l'applicazione delle regole dettate dagli artt. 181 e
309 c.p.c. Questa interpretazione è coerente con la ratio legis della "sostituzione" dell'udienza tramite trattazione scritta in quanto una volta depositate, seppur tardivamente, le note deve considerarsi inverata la presenza in udienza della parte, che non potrà, pertanto, essere ritenuta assente;
diversa valutazione il giudice potrà, eventualmente, effettuare circa il contenuto delle note depositate tardivamente.
Tale opzione esegetica è confortata dalla giurisprudenza elaborata da questa Corte con riguardo alle disposizioni processuali che non prevedono espressamente termini perentori (si pensi al termine per la comunicazione delle ordinanze emesse fuori dall'udienza da parte del cancelliere ex art. 176, secondo comma, c.p.c., Cass. 10607 del 2016; al termine previsto per la notifica del ricorso ex art. 1, comma 48, della legge n. 92 del 2012, Cass. 15349 del 2016).
5 Da un punto di vista sistematico, si noti, inoltre, che quando il medesimo legislatore dell'emergenza Covid-19 ha inteso ottenere un effetto di tipo decadenziale lo ha previsto espressamente: si veda l'art. 23, comma 8-bis, del D.L. n. 137 del 2020, che, regolando il giudizio di legittimità e prevedendo la sostituzione delle pubbliche udienze con udienze tenute in camera di consiglio, senza la partecipazione né del Procuratore generale né delle parti, ha previsto che le parti debbano chiedere "entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza" la discussione orale.
Deve, pertanto, tenersi distinti il deposito tardivo delle note scritte (ossia in un termine inferiore ai cinque giorni prima dell'udienza) dal mancato deposito delle note scritte e ricollegarsi solamente a questa ultima evenienza l'applicazione della disciplina dettata dal codice di rito in materia di mancata comparizione in udienza (artt. 181 e 309 c.p.c.).
Medesimo approdo esegetico è stato raggiunto dalla recente sentenza n. 32827 del 2023 di questa Corte, provvedimento che ha - condivisibilmente - sottolineato che "Il deposito delle note scritte, al pari della comparizione in presenza alle udienze, è stato quindi inteso come atto di impulso di parte, configurandosi la mancata effettuazione del deposito telematico ad opera di tutti i contendenti come implicita loro rinuncia alla prosecuzione del processo. Il termine per il deposito delle note scritte fino a cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, di cui al citato art. 221, comma 4, è, tuttavia, ordinatorio, ai sensi dell'art. 152, comma 2, c.p.c., onde il tardivo deposito non ne determina la nullità, purché sia comunque intervenuto entro la medesima data di udienza, e non può essere equiparato, stante la lettera della legge, alla mancata effettuazione del deposito stesso", affermando il principio di diritto secondo cui "ai sensi dell'art.
221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020, secondo cui se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, non può equipararsi al deposito mancato il deposito comunque effettuato dalla parte senza osservare il termine ordinatorio di cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, purché entro tale data;
essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l'udienza da esso sostituita (e non tra il giorno di scadenza del termine e il giorno di udienza), il termine assegnato non entra a far parte dell'atto del procedimento e perciò la sua inosservanza non comporta effetti identici a quelli che la legge attribuisce all'omesso deposito, salvo che non sia oltrepassata la data fissata per l'udienza sostituita, segnando la stessa una situazione incompatibile con il riconoscimento degli effetti dell'attività della parte”.
6 L'ordinanza, pertanto, va annullata e non sussistendo nella fattispecie alcuna ipotesi di rimessione al primo giudice (art. 354 c.p.c.), questa Corte è chiamata ad esaminare il merito della controversia, avendo parte appellante riproposto le domande e le conclusioni già formulate in primo grado.
La Suprema Corte (S. U. n. 927 del 13.01.2022) ha, infatti, affermato che: “Qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione pregiudiziale di rito, come nella specie dichiarando inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello, che norma dell'art. 342 c.p.c., devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata, non possono concernere anche il merito della domanda, il quale non ha, del resto, neppure formato oggetto della pronuncia. In siffatta evenienza,
l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 5,
18 dicembre 2019, n. 33580; Cass. Sez. 5, 19 gennaio 2018, n. 1322; Cass. Sez. 5, 2 agosto 2017,
n. 19216; Cass. Sez. 2, 4 novembre 2011, n. 22954; Cass. Sez. 5, 9 giugno 2010, n. 13855; Cass.
Sez. 3, 17 marzo 2010, n. 6481; Cass. Sez. 5, 8 marzo 2005, n. 5031; Cass. Sez. Lav., 1° luglio
2004, n. 12092)”.
Con l'atto introduttivo del giudizio l' ha premesso che: Pt_1
- in data 22.08.2008, alle ore 8:45 circa, a bordo del proprio motociclo Aprilia Parte_2
ON tg. BJ34750 viaggiava per motivi di lavoro lungo la via S. Paolo del Comune di
Gravina di Catania quando, in prossimità dell'incrocio con la via Torino, veniva investito dall'Opel Corsa tg. BD752LG condotta dal proprietario che improvvisamente si era CP_7
spostato sulla sua sinistra facendo rovinare a terra il motociclo;
- a causa del sinistro in oggetto subiva delle lesioni, come da allegata Parte_2 certificazione medica, ed essendo lo stesso assicurato presso l' , godeva delle prestazioni di Pt_1
legge per complessivi euro 196.655,07;
7 - nonostante aveva ripetutamente diffidato e (già CP_7 Controparte_8 [...]
, quale compagnia che garantiva per la R.C.A la circolazione dell'autovettura, non CP_9 aveva ancora ottenuto il rimborso degli oneri sostenuti per l'infortunio subito da . Parte_2
Parte attrice e odierna appellante, pertanto, ha inteso esercitare il diritto di surroga/rivalsa nei confronti del conducente e proprietario responsabile ex art. 1916 c.c. e dell'impresa di assicurazione del mezzo ex art. 142 del D.lgs. n. 209 del 7.9.2005, evidenziando che l'infortunio in itinere subito dal era stato riconosciuto come avvenuto in occasione di lavoro. Pt_2
è rimasto contumace anche in primo grado, mentre la società assicuratrice si è CP_7
costituita in giudizio contestando le pretese attoree ed eccependo un concorso di colpa in capo allo stesso danneggiato, come si desume dagli atti di causa del giudizio di primo grado e dal tenore delle sintetiche difese svolte anche in appello (invero, parte appellata ha omesso di produrre in appello la comparsa di costituzione di primo grado che non è stata depositata telematicamente neppure nel fascicolo informatico).
Il CT OM. , nominato dal primo giudice, rispondendo compiutamente al seguente Per_2 quesito: “accertare, alla stregua delle deduzioni delle parti, dell'ispezione dei mezzi e degli elementi istruttori in atti (ivi inclusi il rapporto e i rilievi della Polizia Municipale di Gravina in atti), l'effettiva dinamica e la responsabilità del sinistro per cui è causa” (v. ordinanza del
22.08.2019), dopo aver esaminato la documentazione agli atti del fascicolo (verbale n. 69/2008 di rilevamento dati del sinistro stradale redatto dagli agenti della Polizia Municipale di Gravina di
Catania con relativi allegati, verbale sommarie informazioni rese da , dichiarazione CP_7
resa da in seno alla constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro) Parte_2
e lo stato dei luoghi, pur non disponendo delle fotografie dei mezzi coinvolti non prodotte dalle parti, ha ricostruito con attenzione la dinamica del sinistro, individuando le reciproche responsabilità dei due conducenti.
Il consulente d'ufficio ha riportato fedelmente quanto accertato e descritto dagli agenti intervenuti sul posto nell'immediatezza: “Tenuto conto che, al momento del nostro intervento, il veicolo “A” (Opel Corsa targata BD752LG) era stato rimosso dallo stato di quiete assunto dopo
l'incidente, gli elementi ritenuti utili per la ricostruzione del sinistro sono i seguenti:
1) attento esame del teatro dell'incidente con individuazione in esso del punto d'urto;
2) attento esame dei danni subiti dai mezzi;
8 3) dichiarazione spontanea del conducente del veicolo “A”
Da quanto sopra esposto, si può presumere che il sinistro abbia avuto la seguente dinamica: il veicolo “A” (Opel Corsa targata BD752LG) proveniente da via San Paolo con direzione nord – sud, giunto all'altezza con via Torino si immetteva su detta via, anticipando la manovra di svolta
a sinistra (come evidenziato dall'individuazione del punto d'urto), anziché effettuarla al centro della intersezione. Pertanto, veniva in collisione con il veicolo “B” (motociclo targato BJ34750), che percorreva via San Paolo nella stessa direttrice di marcia nord-sud, e il cui conducente, nel tentativo di arrestare il veicolo, non era in grado di mantenerne il controllo e di evitare
l'impatto.”
Ha, inoltre, descritto i danni subiti dai due mezzi (pag. 7), secondo quanto riportato nel verbale degli agenti intervenuti, ha richiamato le dichiarazioni rese dai due conducenti (pag. 6) e indicato le infrazioni al codice della strada contestate agli stessi (pag. 6):
- un verbale (n° 1649) a carico del conducente del veicolo “B” (Aprilia “ON” 250 targato
BJ34750), ai sensi dell'art. 141 comma 2° e 11°, che di seguito vengono riportati per immediatezza:
Art. 141 – 2°. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Art. 141 – 11°. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 38,00 a €. 155,00.
- un verbale a carico del conducente del veicolo “A” (Opel Corsa targata BD752LG), ai sensi dell'art. 154 cc 3° lettera b e 5°
Art. 154 – 3°. I conducenti devono, altresì:
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa
9 segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata.
In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
Art. 154 – 5°. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.
Per quanto riguarda la dinamica, il CT ha precisato (pag. 7) che “Dalla visione grafica del punto d'urto rilevato ed indicato nello schizzo planimetrico del verbale di rilevamento della
Polizia Municipale, sembrerebbe che il punto di collisione sia quasi avvenuto in posizione leggermente anticipata rispetto alla mezzeria di intersezione tra le due strade. Dai danni riportati e descritti dai due mezzi coinvolti è ipotizzabile, con molta probabilità, che il motociclo si doveva trovare affiancato all'autovettura (probabilmente in fase di sorpasso) nel momento in cui la ha iniziato la manovra di svolta a sinistra, intersecando e collidendo con la CP_10 fiancata sinistra dell'auto, localizzando il punto di contatto (fra i due veicoli) nella parte bassa dello sportello anteriore sinistro”.
Ha, inoltre, aggiunto (pagg. 7 e 8) che “Se il motociclo avesse marciato in posizione incolonnata dietro la Opel Corsa e mantenuto una distanza di sicurezza dal mezzo che precede, nel momento della svolta a sinistra della Opel, l'urto avrebbe interessato con molta probabilità, anche in caso di guida con un attimo di distrazione da parte del conducente del motociclo Aprilia, la parte posteriore della stessa autovettura.
È facile ipotizzare (oltre a quanto dichiarato dallo stesso conducente NO ) Parte_2
che la posizione di marcia del motociclo assunta nel momento dell'urto, coincidente con la svolta
a sinistra della Opel, sia stata quella di sorpasso non avendo avuto la possibilità di avvedersi della freccia accesa (se lo fosse o meno) di svolta sinistra della Opel e poter tentare qualche manovra (per il poco spazio a disposizione) per evitare l'impatto.
In ogni caso, data la posizione di sorpasso del motociclo, l'urto è stato inevitabile anche per la coincidente poca prudenza adottata dal conducente della Opel in fase di svolta a sinistra.
10 Ha, infine, ragionevolmente concluso nei termini che seguono (pag. 10): “Dalla lettura della documentazione allegata nei due fascicoli, compreso il rapporto di incidente redatto dalla
Polizia Municipale del Comune di Gravina di Catania e dalle considerazioni esposte, emergerebbe che l'incidente sia avvenuto per la contemporanea poca prudenza adottata dai due conducenti dei due mezzi coinvolti nel sinistro, in quanto il motociclo era in fase di sorpasso mentre la Opel che precedeva svoltava a sinistra senza adottare la necessaria prudenza.
Da questo ne discenderebbe una corresponsabilità da parte dei due conducenti dei mezzi coinvolti nell'incidente occorso il 22.08.2008.
È da ritenere che l'incidente si è verificato per la mancata adozione della necessaria prudenza nella guida adottata dai due conducenti i mezzi stessi nel momento in cui si è verificato il sinistro”.
Alla luce dei superiori condivisibili accertamenti tecnici, non oggetto di censure e/o contestazioni
(nessuna delle parti ha presentato osservazioni tecniche nel termine assegnato dal G.I.), in applicazione degli artt. 1227 comma 1 e 2054 comma 2 c.c. e in mancanza di prova contraria, sussiste una pari e concorrente responsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro oggetto di causa.
A tal proposito è opportuno premettere che la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, cod. civ. pone a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro l'onere della prova liberatoria. Ne deriva che ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell'altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del Codice della
Strada ed a quelle di comune prudenza. Tale prova liberatoria, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “può non essere fornita in modo diretto, e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente, ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente” (cfr. Cass. Sez. III, 11.03.2021 n. 6941; Cass. Sez. III,
13.05.2020, n. 8885). “Il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità, perfino ove prevalente, dell'altra parte, deve dimostrare in concreto di essersi quanto meno attenuto alle regole di prudenza a suo carico per vedere esclusa, mediante un accertamento in concreto, ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno” (cfr. Cass. Sez. III, 28.06.2016 n.13271; Cass. Sez. III, 15.07.2011 n.15674).
11 La giurisprudenza di legittimità ha delineato un orientamento genericamente restrittivo in ordine alla citata norma affermando che, “per escludere l'applicazione della presunzione di corresponsabilità, il danneggiato coinvolto in uno scontro tra veicoli deve provare non solo che il conducente dell'auto investitrice sia in colpa, ma altresì che egli si sia uniformato alle norme di circolazione ed a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare
l'incidente” (cfr. Cass. Sez. VI, 26.05.2021 n. 14451; Cass. Sez. III, n. 4639 del 2.4.2002).
Quindi, la "prova liberatoria" di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ. deve ritenersi fornita solo laddove il danneggiato dimostri che il comportamento illegittimo della controparte assorba in sé
l'intero profilo causale del sinistro e, quindi, di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (cfr. Cass. Sez. VI,
16.02.2017 n.4130).
L' ha dato atto e documentato - trattasi di circostanza pacifica e non contestata - di avere Pt_1
già in parte erogato (con decorrenza 23.06.2009) le prestazioni assicurative di cui al D.P.R.
30.06.1965 n. 1124, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 38 del 23.02.2000, consistenti nel pagamento di euro 10.291,67 a titolo di indennità temporanea (ex art. 68 D.P.R. n. 1124 del
1965) per 305 giorni di inabilità al lavoro (dal 22.08.2008 al 22.06.2009 come da dettagliata relazione di visita medica per accertamento menomazione integrità psicofisica del 14.09.2010 - all.to n. 3 al fascicolo di primo grado), di euro 51.887,04 (comprensivo di interessi legali) per acconti e ratei già pagati fino al 7.8.2018 a titolo di danno biologico e di danno patrimoniale ex art. 13 comma 2 lett. a) e b) del D.lgs. 38/2000 ed euro 185,94 per rimborso spese per visite mediche (ex art. 86 e ss. del citato D.P.R.); l' ha altresì ampiamente attestato di dover Pt_1
ancora erogare (valore capitale calcolato alla data del 7.8.2018) ulteriori ratei di rendita a titolo di danno biologico (euro 63.619,58) e di danno patrimoniale (70.670,84), per un importo complessivo di euro 196.655,07 (come da attestazione del 7.8.2018 – all.to n.4 al Pt_1
fascicolo di primo grado).
Ha chiesto, pertanto, condannarsi i convenuti, solidalmente responsabili del sinistro, al pagamento delle somme sopra indicate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
L' , sulla scorta delle attestazioni a firma del Direttore della sede di Catania, costituenti atti Pt_1
amministrativi assistiti da fede privilegiata (cfr. Cassazione Civile, Sez. III, 21.05.2019 n. 13587;
Cassazione Civile, Sez. Lav., 23.05.2017, n. 12908; Cassazione civile, sez. lav., 02.02.2015, n.
1841; Cass. n. 12562 del 2014; Cass. n. 11544 del 2012; Cass. n. 21964 del 2011; Cass. n. 11617
12 del 2010) e, peraltro mai contestati nell'an e nel quantum dai convenuti, ha dato adeguata prova di aver erogato (alla data del 7.8.2018) la somma di euro 62.364,65 e di dover ancora erogare in favore di la complessiva somma di euro 134.290,42. Parte_2
Occorre premettere che l'esercizio della surrogazione da parte dell'assicuratore comporta la perdita della titolarità del credito del danneggiato nei confronti del responsabile e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore (cfr., fra le tante, Cass. Sez. Lav., 10/09/2018, n. 21961; Cass. 15 luglio 2005, n. 15022). Come ritenuto dalla prevalente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. III, 11.05.2021 n. 12435; Cass. Sez. VI, 12.02.2018, n. 3296), i presupposti della surrogazione di cui all'art. 1916 cod. civ. sono tre: che la vittima del fatto illecito (cioè l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi;
che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi (ex multis, in tal senso, Cass. 30 agosto 2016, n. 17407).
Secondo altra recente pronuncia (v. Cass. III, 11.05.2022 n. 14982), “Ai fini della surrogazione, occorre innanzitutto accertare se l'indennizzo pagato dall'assicuratore sociale abbia ristorato o prevenuto un pregiudizio qualificabile come "danno civile", a nulla rilevando che la vittima ne abbia o non ne abbia chiesto il risarcimento al terzo responsabile (e, del resto, se la vittima del fatto illecito ha patito un danno che le viene indennizzato dall' nella normalità dei casi non Pt_1
ne domanderà il risarcimento anche al terzo responsabile).
Il "danno civile" può essere rappresentato sia da una perdita pecuniaria, sia dall'insorgenza d'un debito.
Per il lavoratore vittima d'un infortunio costituisce pertanto "danno civile" sia la lesione della salute, sia la perdita della remunerazione durante il periodo di malattia, sia la necessità di spendere del denaro per curarsi.
Pertanto, allorché l'assicuratore sociale indennizza l'uno, l'altro o tutti e tre questi pregiudizi, acquista ipso iure il diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, a nulla rilevando che l'indennizzo del primo tipo di danni avvenga mediante il pagamento di una somma di denaro,
e l'indennizzo degli altri attraverso l'accollo del relativo onere.
Nel primo caso l' acquisterà per surrogazione il diritto al risarcimento d'un danno già Pt_1
verificatosi; nel secondo caso acquisterà per surrogazione il diritto al risarcimento della spesa
13 sostenuta per prevenire il danno che si sarebbe verificato, se non vi fosse stato l'intervento dell'assicuratore sociale.
Ma tanto nell'uno, quanto nell'altro caso, l'assicuratore sociale ha diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile: allo stesso modo - a mò d'esempio - in cui il fideiussore ha diritto di surrogarsi nei confronti del debitore principale anche quando, col suo intervento, ne abbia prevenuto l'inadempimento e la mora”.
Nella fattispecie in esame ricorrono tutti i detti requisiti per riconoscere il diritto dell' alla Pt_1
surrogazione nei confronti del responsabile e della compagnia assicuratrice appellati (v. ripetute e periodiche formali richieste di rimborso in atti), di quanto dovuto al danneggiato a titolo risarcitorio e nei limiti delle voci di danno effettivamente coperte dall'assicurazione sociale e sopra dettagliatamente indicate e quantificate, seppure nei limiti del 50%, in ragione del concorso di colpa in capo a . Parte_2
Dalla dettagliata relazione medico-legale redatta dall' in data 14.09.2010 nella quale sono Pt_1
descritti e riportati tutti gli esami e i trattamenti medico/sanitari effettuati da , si Parte_2
evince che a seguito del sinistro per cui è causa, lo stesso ha subito: “esiti trauma cranico con rima di frattura osso occipitale e piccolo focolaio contusivo fronto-polare sin. Lieve instabilità posturale. Acufeni Au sin. Deficit ipotalamo-ipofisario. Sindrome ansioso depressiva in CP_11 trattamento farmacologico e psicoterapico;
sindrome subiettiva con deficit attentivo-mnemonici”.
A seguito di tali gravi e permanenti menomazioni dell'integrità psico-fisica, il cui grado è stato quantificato nella misura del 16% secondo le tabelle di cui al D.M. 12.07.2000, Parte_2
ha subito anche un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 305 (dal 22.08.2008 al
22.06.2009).
Il D.lgs. n. 38 del 2000, art. 13, include nell'indennizzo erogato dall' esclusivamente il Pt_1
danno biologico, inteso come "lesione - pari o superiore al 6% all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona" valutata secondo una specifica Tabella delle menomazioni (ossia delle percentuali di invalidità permanente, redatta dal Ministero del
Lavoro) "comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali".
Considerato, dunque, che la nozione di danno biologico in senso omnicomprensivo, quale lesione alla salute, comprende, secondo i criteri civilistici, la lesione medico legale (ossia la perdita anatomica o funzionale), il danno dinamico-relazionale (sia nei suoi aspetti ordinari, comuni a
14 qualunque persona con la medesima invalidità, sia in quelli peculiari, specifici del caso concreto),
e tutti i conseguenti pregiudizi che la lesione produce sulle attività quotidiane, personali e relazionali (cfr., da ultimo, su tale nozione, Cass., Sez. III, n. 7513 e n. 23469 del 2018), può ritenersi, in ossequio alla nozione unitaria di danno non patrimoniale, correttamente comparabile il danno biologico, valutato in senso civilistico, con l'indennizzo del danno biologico liquidato dall' ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, trattandosi di poste omogenee (sul computo Pt_1
per poste omogenee, cfr. Cass., Sez. III, n. 13222 del 2016; Cass., Sez. Lav., n. 20807 del 2016;
Cass., Sez. Lav., 9166 del 2017).
Tutto ciò premesso, nel caso in esame, sussiste il diritto di surroga in capo all' per tutti gli Pt_1
importi già erogati e da erogare in forma di rendita (nella misura del 50%, pari a euro 98.327,53), che questa Corte ritiene pienamente congrui e adeguati alla non contestata gravità delle lesioni subite da , ai postumi invalidanti ormai permanenti, al lungo periodo di inabilità Parte_2
dallo stesso subita e alla conseguenziale sensibile riduzione della sua capacità lavorativa e di guadagno.
Come già dedotto, l' , nel caso in esame, ha correttamente indennizzato due tipi di danno, il Pt_1
danno biologico, sotto forma di rendita, ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 e il danno patrimoniale nei seguenti profili: la riduzione della capacità di guadagno (che la legge, ai fini dell'assicurazione sociale, presume juris et de jure quando l'invalidità biologica sia pari o superiore al 16 per cento, liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico, ai sensi dell'allegato n. 6 al D.M. 12 luglio 2000, emanato in attuazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. b); la perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia (che l' indennizza col pagamento d'una indennità giornaliera pari al 60 per cento della Pt_1
retribuzione, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 68, comma 1) e le spese sanitarie
(che l' è tenuto ad anticipare ai sensi del D.P.R. n. 1124 cit., artt. 86 e ss.). Pt_1
Secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. III, 11.05.2021, n. 12435; in tal senso anche Cass. Sez.
III, 21.02.2022 n. 9005), “Il credito dell' per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore Pt_1
dell'infortunato verso il terzo autore del danno ovvero verso il datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo è credito di valore e non di valuta, corrispondendo alla passività patrimoniale che l'istituto subisce effettivamente in conseguenza degli esborsi e dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all'infortunato. A ciò deve aggiungersi il correlato principio in ragione del quale nell'assicurazione contro i danni, all'assicuratore il quale, dopo avere pagato l'indennizzo
15 all'assicurato, eserciti la facoltà di surrogazione nei suoi diritti verso il terzo responsabile del fatto illecito, ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 c.c., deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto versamento, considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile avente natura di credito di valore, e che su tale natura non può interferire l'avvenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo, il quale opera nel diverso ambito del rapporto di assicurazione, senza trasformare
l'obbligazione risarcitoria in debito di valuta. Infine, detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche di ufficio (in termini:
Cass. 20/03/2015, n. 5594; Cass. 02/03/2016, n. 4089)”.
L' ha, pertanto, diritto al pagamento della complessiva somma di euro 98.327,53 oltre Pt_1
rivalutazione monetaria in base all'indice Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai - come richiesto - sull'importo di euro 67.145,21 (50% del valore capitale della rendita) a decorrere dal 7.8.2018 (v. attestazione ) fino alla data della Pt_1
presente sentenza, e interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. sulla somma già erogata di euro
31.182,32 (50% di quanto già corrisposto pari a euro 62.364,65) dalla predetta data di calcolo
(7.8.2018) - in difetto di prova della data di erogazione di ogni singola prestazione - sino all'effettivo soddisfo.
In ragione del complessivo esito del giudizio e del parziale accoglimento delle ragioni avanzate dall' , sussistono valide ragioni ex art. 92 comma 2 c.p.c. per compensare tra l' , Pt_1 Pt_1
e le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio nella Controparte_1 CP_7
misura del 50%, ponendo solidalmente a carico della società assicuratrice e di il CP_7
restante 50%.
Le spese si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014
(come modificato dal D.M. 147/2022), tenendo conto della modesta complessità dell'attività difensiva effettivamente svolta nei due gradi del giudizio, della contumacia di e del CP_7
concreto valore del quantum accertato in sentenza (scaglione da euro 52.000,01 ad euro
260.000,00), escludendo per il primo grado la fase “decisionale” che non si è tenuta.
16 Le spese di CT, come liquidate con decreto del 29.01.2020 dal Tribunale, tenuto conto del contenuto e dei risultati dell'indagine, vanno definitivamente e solidalmente poste a carico delle parti e, nei rapporti interni, in ragione di metà a carico di e la restante metà in solido e a Pt_1
carico di e . Controparte_8 CP_7
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di , annulla l'ordinanza di estinzione emessa in data Controparte_1 CP_7
16.02.2023 dalla Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania in composizione monocratica nel giudizio iscritto al n. 14918/2018 R.G., e condanna e , in Controparte_8 CP_7
solido, al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 98.327,53 oltre Pt_1
rivalutazione monetaria sull'importo di euro 67.145,21 a decorrere dal 7.8.2018 fino alla data della presente sentenza e interessi legali sulla somma di euro 31.182,32 dal 7.8.2018 sino all'effettivo soddisfo.
Condanna e in solido, al pagamento delle spese processuali Controparte_8 CP_7 del giudizio di primo grado in favore di nella misura del 50%, che liquida per l'intero in Pt_1
complessivi euro 4.925,00 di cui euro 1.276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva ed euro 2.835,00 per la fase di trattazione/istruttoria, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti le restanti spese di lite
(50%).
Condanna e , in solido, al pagamento delle spese processuali Controparte_8 CP_7
del presente giudizio di appello in favore di nella misura del 50%, che liquida per l'intero Pt_1
in complessivi euro 8.325,50 di cui euro 1.165,50 per spese vive, euro 1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro
2.552,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti le restanti spese di lite (50%).
Pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti le spese di CT come liquidate dal
Tribunale con decreto del 29.01.2020 e, nei rapporti interni, nella misura del 50% a carico di e il restante 50%, in solido, a carico di e . Pt_1 Controparte_8 CP_7
17 Così deciso nella camera di consiglio del 7.01.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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