Articolo 5 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1042
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 dicembre 1970
Art. 5.
La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall' articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nel testo sostituito dall' articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , prorogata fino al 31 dicembre 1970 con l' articolo 1 della legge 18 febbraio 1969, n. 76 , e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1973 a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut e Cimolais.
Per la concessione dei contributi previsti nel precedente comma e' autorizzato lo stanziamento di lire 385 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi finanziari 1971, 1972 e 1973.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1970