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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/06/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 624/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 624/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentata dall'a.d.s. Parte_1 C.F._1
Avv. CARLOTTA BALLARÈ (c.f. ), giusta autorizzazione C.F._2 all'introduzione del presente giudizio rilasciata dal G.T. il 23.5.2024 (doc. B ric.), elettivamente domiciliata in Novara, via S. Francesco d'Assisi n. 26, presso lo studio dell'Avv. CIMINO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Novara, Corso della Vittoria n. 8, presso l'Ufficio legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE : Parte_1
➢ sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, anche inaudita altera parte, sussistendo periculum in mora, per l'importo pesante, nonché il fumus boni juris, in quanto è stato accertato giudizialmente l'infondatezza della pretesa;
CP_2
➢ revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'avviso di addebito n. 373 2024 00000431 65 000 notificato il 24.04.2024 dell'importo di € 9.906,73 concernente
1 asserito indebito percetto di invalidità n. per “recupero derivante da NumeroDi_1 ricalcolo importo da pensione” richiestogli con presente avviso, 1- in quanto per nullità dell'avviso di addebito ex art. 24, comma 3, D.Lgs. 46/1996;
2- non sussiste nel merito alcuna debenza;
in subordine, in parte. Con rifusione delle spese di causa in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO : CP_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da Parte_1
e mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri
[...] CP_1 confronti. In subordine, all'esito del passaggio in giudicato della causa connessa, dichiarare la cessazione della materia del contendere con il beneficio della compensazione delle spese. Spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.5.2024, , Parte_1 rappresentata dall'a.d.s., ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente di essere titolare di assegno di invalidità n. IO/15028538 e di ulteriore prestazione INV CIV n. 07047236 e che l di Novara, con raccomandata CP_2
a.r. del 13.10.2021, le aveva comunicato la sospensione della seconda delle due prestazioni, in ragione della mancata comunicazione della situazione reddituale relativa all'anno 2017. Il 24.11.2021, ella aveva compilato il mod. AP75, fornendo la propria dichiarazione dei redditi, con indicazione della pensione di vecchiaia del coniuge, con cui era legalmente separata. Contestualmente, aveva domandato il ripristino della prestazione, inviando la dichiarazione dei redditi degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.
Con sollecito del 21.6.2022, l' le aveva richiesto il pagamento di euro CP_1
9.902,62 a titolo di prestazioni indebitamente percepite sull'assegno di invalidità n. IO/15028538, dal 2017 al 2019, per revoca definitiva ai sensi dell'art. 13, sesto comma, l. n. 122/2020.
Dopo aver infruttuosamente esperito il ricorso amministrativo, aveva adito questo Tribunale per sentir accertare l'insussistenza dell'indebito e la domanda era stata accolta con sentenza n. 130/2024.
Ciononostante, in data 24.4.2024, le era stato recapitato l'avviso di addebito CP_2
n. 373 2024 00000431 65 000, formato il 9.4.2024, avente a oggetto somme indebitamente percepite sulla pensione IO/15026538 per il periodo dal 2017 al 2019, dell'importo complessivo di € 9.906,73.
2 Eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto, per violazione del disposto dell'art. 24, terzo comma, d. lgs. n. 46/1999, stante la pendenza di un procedimento giudiziario sulla sussistenza del credito.
Nel merito, richiamava e condivideva le motivazioni della citata sentenza n. 130/2024. Domandava, infine, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 24.3.2025. CP_2
Confermava i fatti, come dedotti nel ricorso. Quanto all'eccezione di violazione dell'art. 24, terzo comma, d. lgs. n. 46/1999, richiamava i precedenti di legittimità, che avevano ritenuto che il giudice investito dell'opposizione ad avviso di addebito fosse, comunque, tenuto a esaminare nel merito la pretesa creditoria. Dichiarava, comunque, di riservarsi l'eventuale sgravio dell'avviso di addebito opposto, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza relativa alla causa connessa. Nel merito, reiterava le argomentazioni già spese nel precedente giudizio, per cui la revoca della pensione era dipesa dalla mancata presentazione del modello RED per gli anni 2017 e 2018. La prestazione era stata ripristinata a seguito della presentazione della domanda ma, a causa della tardività della stessa, l'indebito era stato confermato. Riteneva che in base all'art. 13, sesto comma, d.l. n. 78/2010, il comportamento omissivo del pensionato fosse sufficiente a determinare la revoca della pensione e la ripetizione delle somme versate.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è manifestamente fondato e va accolto.
Non è in contestazione che l'avviso di addebito opposto sia stato emesso nonostante la contemporanea pendenza di un contenzioso giudiziario tra le parti, avente a oggetto il medesimo credito. Tale causa è stata definita con sentenza n. 130/2024, pubblicata il 21.5.2024, con la quale Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato “non dovuto l'importo di euro 9.902,62, richiesto dall' ad CP_2 Parte_1
, in relazione all'assegno n. IO/15026538, con lettera del 25.10.2021”.
[...]
La ricorrente, con nota del 12.3.2025 (ammissibile, in quanto limitata al deposito di documentazione sopravvenuta, su invito del Tribunale), ha dato atto che l' ha CP_2 impugnato la sentenza e la Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 432/2024, ha respinto l'appello, confermando integralmente la decisione di primo grado. 2. Condivisibilmente la ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 24, terzo comma, d. lgs. n. 46/1999, che preclude l'iscrizione a ruolo di crediti derivanti da accertamenti impugnati davanti all'autorità giudiziaria.
3 È, poi, vero che, come rammentato dall , la giurisprudenza di legittimità CP_2 esclude, in linea generale, che il giudice possa limitarsi a dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito, richiedendosi, in analogia all'opposizione a decreto ingiuntivo, l'esame nel merito della pretesa creditoria.
Deve, tuttavia, rilevarsi che l'istanza in tal senso, svolta in questa sede, è del tutto inammissibile, atteso che lo stesso credito è già stato oggetto di un processo, precedentemente instaurato tra le stesse parti e conclusosi con pronuncia nel merito, peraltro confermata nel successivo grado di giudizio. Resta, quindi, precluso a questo Giudice rinnovare l'esame della pretesa.
In questa sede, poi, l non ha offerto alcun elemento, nuovo o sopravvenuto CP_1 rispetto al precedente giudizio, che possa indurre un mutamento delle conclusioni già raggiunte dal Tribunale, nel solco dell'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 9.906,73), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, ma anche della manifesta fondatezza dell'opposizione, in complessivi euro 3.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro per contributo unificato. Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. Sussistono, inoltre, i presupposti per pronunciare condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. a carico dell' , atteso che al comportamento di mala fede, CP_2 consistito nell'emissione di un avviso di addebito in palese assenza dei presupposti di legge, si è aggiunto quello di aver resistito in questa causa, senza alcuna ragione giuridicamente apprezzabile, chiedendo altresì operarsi nuovamente la verifica nel merito dell'indebito, già riconosciuto insussistente da questo Tribunale e dalla Corte d'appello in un precedente giudizio tra le stesse parti. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la finalità dell'art. 96 c.p.c.,
“propriamente sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso” (Cass., sent. n. 10534/2020). Per le suesposte ragioni e tenuto conto dell'aggravio prodotto, appare equo commisurare la sanzione al pagamento, in favore della controparte, di una somma pari al 30% delle spese legali liquidate e quindi a euro 750. A norma dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, l'opposto va altresì condannato al pagamento della sanzione a favore della cassa delle ammende, che si commisura nel minimo edittale (euro 500), stante il valore non elevato della causa e la limitata attività processuale svolta. Il rilevante carico di lavoro dell'Ufficio e la priorità da assegnare a cause più urgenti e di iscrizione più risalente impone l'indicazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
4
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. CP_2
37320240000043165000, emesso nei confronti di e dichiara non Parte_1 dovuti gli importi ivi recati a ogni titolo;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_2 Parte_1
liquidate in complessivi euro 3.000, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli
[...] accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Cimino;
3) condanna altresì l' , ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., al CP_2 pagamento delle somme di euro 750, in favore di di euro 500, in Parte_1 favore della cassa delle ammende;
4) indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione. Così deciso il 13.5.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 624/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentata dall'a.d.s. Parte_1 C.F._1
Avv. CARLOTTA BALLARÈ (c.f. ), giusta autorizzazione C.F._2 all'introduzione del presente giudizio rilasciata dal G.T. il 23.5.2024 (doc. B ric.), elettivamente domiciliata in Novara, via S. Francesco d'Assisi n. 26, presso lo studio dell'Avv. CIMINO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Novara, Corso della Vittoria n. 8, presso l'Ufficio legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avv. PASUT FRANCO, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE : Parte_1
➢ sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, anche inaudita altera parte, sussistendo periculum in mora, per l'importo pesante, nonché il fumus boni juris, in quanto è stato accertato giudizialmente l'infondatezza della pretesa;
CP_2
➢ revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'avviso di addebito n. 373 2024 00000431 65 000 notificato il 24.04.2024 dell'importo di € 9.906,73 concernente
1 asserito indebito percetto di invalidità n. per “recupero derivante da NumeroDi_1 ricalcolo importo da pensione” richiestogli con presente avviso, 1- in quanto per nullità dell'avviso di addebito ex art. 24, comma 3, D.Lgs. 46/1996;
2- non sussiste nel merito alcuna debenza;
in subordine, in parte. Con rifusione delle spese di causa in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
PER IL CONVENUTO : CP_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da Parte_1
e mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri
[...] CP_1 confronti. In subordine, all'esito del passaggio in giudicato della causa connessa, dichiarare la cessazione della materia del contendere con il beneficio della compensazione delle spese. Spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.5.2024, , Parte_1 rappresentata dall'a.d.s., ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente di essere titolare di assegno di invalidità n. IO/15028538 e di ulteriore prestazione INV CIV n. 07047236 e che l di Novara, con raccomandata CP_2
a.r. del 13.10.2021, le aveva comunicato la sospensione della seconda delle due prestazioni, in ragione della mancata comunicazione della situazione reddituale relativa all'anno 2017. Il 24.11.2021, ella aveva compilato il mod. AP75, fornendo la propria dichiarazione dei redditi, con indicazione della pensione di vecchiaia del coniuge, con cui era legalmente separata. Contestualmente, aveva domandato il ripristino della prestazione, inviando la dichiarazione dei redditi degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.
Con sollecito del 21.6.2022, l' le aveva richiesto il pagamento di euro CP_1
9.902,62 a titolo di prestazioni indebitamente percepite sull'assegno di invalidità n. IO/15028538, dal 2017 al 2019, per revoca definitiva ai sensi dell'art. 13, sesto comma, l. n. 122/2020.
Dopo aver infruttuosamente esperito il ricorso amministrativo, aveva adito questo Tribunale per sentir accertare l'insussistenza dell'indebito e la domanda era stata accolta con sentenza n. 130/2024.
Ciononostante, in data 24.4.2024, le era stato recapitato l'avviso di addebito CP_2
n. 373 2024 00000431 65 000, formato il 9.4.2024, avente a oggetto somme indebitamente percepite sulla pensione IO/15026538 per il periodo dal 2017 al 2019, dell'importo complessivo di € 9.906,73.
2 Eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto, per violazione del disposto dell'art. 24, terzo comma, d. lgs. n. 46/1999, stante la pendenza di un procedimento giudiziario sulla sussistenza del credito.
Nel merito, richiamava e condivideva le motivazioni della citata sentenza n. 130/2024. Domandava, infine, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 24.3.2025. CP_2
Confermava i fatti, come dedotti nel ricorso. Quanto all'eccezione di violazione dell'art. 24, terzo comma, d. lgs. n. 46/1999, richiamava i precedenti di legittimità, che avevano ritenuto che il giudice investito dell'opposizione ad avviso di addebito fosse, comunque, tenuto a esaminare nel merito la pretesa creditoria. Dichiarava, comunque, di riservarsi l'eventuale sgravio dell'avviso di addebito opposto, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza relativa alla causa connessa. Nel merito, reiterava le argomentazioni già spese nel precedente giudizio, per cui la revoca della pensione era dipesa dalla mancata presentazione del modello RED per gli anni 2017 e 2018. La prestazione era stata ripristinata a seguito della presentazione della domanda ma, a causa della tardività della stessa, l'indebito era stato confermato. Riteneva che in base all'art. 13, sesto comma, d.l. n. 78/2010, il comportamento omissivo del pensionato fosse sufficiente a determinare la revoca della pensione e la ripetizione delle somme versate.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è manifestamente fondato e va accolto.
Non è in contestazione che l'avviso di addebito opposto sia stato emesso nonostante la contemporanea pendenza di un contenzioso giudiziario tra le parti, avente a oggetto il medesimo credito. Tale causa è stata definita con sentenza n. 130/2024, pubblicata il 21.5.2024, con la quale Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato “non dovuto l'importo di euro 9.902,62, richiesto dall' ad CP_2 Parte_1
, in relazione all'assegno n. IO/15026538, con lettera del 25.10.2021”.
[...]
La ricorrente, con nota del 12.3.2025 (ammissibile, in quanto limitata al deposito di documentazione sopravvenuta, su invito del Tribunale), ha dato atto che l' ha CP_2 impugnato la sentenza e la Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 432/2024, ha respinto l'appello, confermando integralmente la decisione di primo grado. 2. Condivisibilmente la ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 24, terzo comma, d. lgs. n. 46/1999, che preclude l'iscrizione a ruolo di crediti derivanti da accertamenti impugnati davanti all'autorità giudiziaria.
3 È, poi, vero che, come rammentato dall , la giurisprudenza di legittimità CP_2 esclude, in linea generale, che il giudice possa limitarsi a dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito, richiedendosi, in analogia all'opposizione a decreto ingiuntivo, l'esame nel merito della pretesa creditoria.
Deve, tuttavia, rilevarsi che l'istanza in tal senso, svolta in questa sede, è del tutto inammissibile, atteso che lo stesso credito è già stato oggetto di un processo, precedentemente instaurato tra le stesse parti e conclusosi con pronuncia nel merito, peraltro confermata nel successivo grado di giudizio. Resta, quindi, precluso a questo Giudice rinnovare l'esame della pretesa.
In questa sede, poi, l non ha offerto alcun elemento, nuovo o sopravvenuto CP_1 rispetto al precedente giudizio, che possa indurre un mutamento delle conclusioni già raggiunte dal Tribunale, nel solco dell'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 9.906,73), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, ma anche della manifesta fondatezza dell'opposizione, in complessivi euro 3.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro per contributo unificato. Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. Sussistono, inoltre, i presupposti per pronunciare condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. a carico dell' , atteso che al comportamento di mala fede, CP_2 consistito nell'emissione di un avviso di addebito in palese assenza dei presupposti di legge, si è aggiunto quello di aver resistito in questa causa, senza alcuna ragione giuridicamente apprezzabile, chiedendo altresì operarsi nuovamente la verifica nel merito dell'indebito, già riconosciuto insussistente da questo Tribunale e dalla Corte d'appello in un precedente giudizio tra le stesse parti. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la finalità dell'art. 96 c.p.c.,
“propriamente sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso” (Cass., sent. n. 10534/2020). Per le suesposte ragioni e tenuto conto dell'aggravio prodotto, appare equo commisurare la sanzione al pagamento, in favore della controparte, di una somma pari al 30% delle spese legali liquidate e quindi a euro 750. A norma dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c., introdotto dal d. lgs. n. 149/2022, l'opposto va altresì condannato al pagamento della sanzione a favore della cassa delle ammende, che si commisura nel minimo edittale (euro 500), stante il valore non elevato della causa e la limitata attività processuale svolta. Il rilevante carico di lavoro dell'Ufficio e la priorità da assegnare a cause più urgenti e di iscrizione più risalente impone l'indicazione del termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
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P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. CP_2
37320240000043165000, emesso nei confronti di e dichiara non Parte_1 dovuti gli importi ivi recati a ogni titolo;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_2 Parte_1
liquidate in complessivi euro 3.000, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli
[...] accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Cimino;
3) condanna altresì l' , ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., al CP_2 pagamento delle somme di euro 750, in favore di di euro 500, in Parte_1 favore della cassa delle ammende;
4) indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione. Così deciso il 13.5.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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