Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/03/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3564/2016 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 27.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di II grado iscritto al n. 3564/2016 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato dove? presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Lioia e Michele
Santamaria, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti
- PARTE APPELLANTE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Barletta alla via Dei Greci n. 23, presso lo studio dell'avv. Quintino Lobello, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Boursier
Niutta e Patrizio Maria Raimondi, giusta procura in atti
- PARTE APPELLATA–
Avverso: la sentenza n. 1526/2015, emessa dal Giudice di Pace di Foggia, pubblicata in data 12.11.2015, mai notificata
- Seconda Sezione civile -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza indicata in epigrafe chiedendone la riforma e, per l'effetto, la condanna di parte appellata al pagamento di € 855,00, oltre storno delle somme indebitamente richieste, con distrazione delle spese di lite ex art. 93 cod. proc. civ..
costituendosi, ha domandato di rigettare l'appello, Controparte_1 siccome infondato in fatto ed in diritto.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
In via preliminare va superata l'eccezione – sollevata dall'appellata – di inammissibilità dell'appello per essere stato quest'ultimo proposto avverso una sentenza dell'importo inferiore ad € 1.1100, atteso che l'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ. non si applica qualora, come nel caso in esame, il giudizio abbia ad oggetto diritti derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulati (Cass. civ. n. 5287/2012).
Nel merito va rilevato quanto segue.
Nel corso del giudizio di primo grado, l'odierno appellante aveva chiesto condanna dell'appellata al pagamento dell'indennizzo derivante da disservizi Contr alla linea succedutisi dal febbraio 2014, quantificandoli complessivamente nella misura di € 855,00, ai sensi dell'art. 5 all. A del.
, che prevede un indennizzo di € 2,50 per ogni giorno Controparte_3 di malfunzionamento del servizio, oltre che ai sensi dell'art. 11 all. A del.
cit. che prevede indennizzo di € 1,00 per ogni giorno di ritardo CP_4 nella risposta dei reclami.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda ritenendo che, dal Pt_2 in atti, potesse evincersi il rispetto dei termini, da parte dell'odierna
[...] appellata, per la riparazione dei guasti alla linea.
Proc. n. 3564/2016 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 4 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
L'appello va accolto nei limiti di cui in motivazione.
La schermata del Trouble Ticket dimostra che nel mese di marzo fino ai primi di aprile (dal primo marzo 2014 al 13 aprile 2014) si sono susseguite plurime segnalazioni, a distanza di pochi giorni, circa cinque l'una dall'altra,
e che ogni segnalazione è stata chiusa nell'arco di due giorni.
Tuttavia, il solo Trouble Ticket non è sufficiente a dimostrare l'adempimento da parte dell'appellata, atteso che non è possibile evincere quali operazioni siano state eseguite e se effettivamente il guasto sia stato risolto;
potendosi, viceversa, dedurre solo la chiusura formale e amministrativa della pratica.
Del resto, le segnalazioni susseguitesi a distanza di pochissimi giorni lasciano intendere che la riparazione non sia andata a buon fine.
Tuttavia, la delibera invocata per la determinazione dell'indennizzo non è applicabile dal momento che è in atti il contratto stipulato tra le parti che, in deroga a quanto previsto dalla normativa di rango secondario, prevede, all'art. 29, un indennizzo pari ad € 5,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 100,00.
La domanda, in considerazione dei giorni di ritardo protrattisi dal terzo giorno successivo alla prima segnalazione (3.3.2014) e fino al giorno dell'ultima segnalazione (27.8.2014), pari ad un totale di 177 giorni, va quindi accolta nel limite di 100 € di indennizzo previsto dal contratto.
Ne deriva, quindi, che l'appellata va condannata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 100,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dal giorno della domanda e fino al soddisfo.
In considerazione dell'accoglimento della domanda, le spese di primo grado devono essere riformate d'ufficio, e dunque pure in assenza di domanda di parte.
Ne deriva, quindi, che in virtù del principio della soccombenza, parte appellata va condannata al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese di lite di primo e secondo grado, sia a titolo di compensi, sia a titolo di rimborso, da liquidarsi secondo i parametri medi, tenuto conto del valore della decisum non superiore ad € 1.100,00, esclusa la fase istruttoria per il
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- Seconda Sezione civile -
giudizio di appello, con distrazione in favore degli avv.ti dell'appellante, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 100,00, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ., dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo;
b) condanna l'appellata al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese di lite di primo grado, pari alla somma di € 80,00 a titolo di esborsi ed € 346,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione disgiunta in favore degli avv.ti Francesco Liola e Michele Santamaria;
c) condanna l'appellata al rimborso, in favore dell'appellante, delle spese di lite di secondo grado, pari alla somma di € 100,00 a titolo di esborsi ed € 462,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore degli avv.ti Francesco Liola e Michele Santamaria.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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