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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
Composto dai giudici:
Dott. Luigi Argan presidente dott. Alfredo Matteo Sacco giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50028 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 23.9.2024 e vertente
TRA
CONDOMINIO RESIDENCE ETRURIA V.G. CALENZUOLI N. 3 ANG. VIA
VALLE DELLA STORTA 19/23 b, in persona dell'amministratore Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Cecconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Pietro De Cristofaro n. 40, per procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
attore
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Abogado Roberto Cacioni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza G Mazzini 27, per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione;
convenuta
Procura della Repubblica di Roma, parte necessaria non comparsa;
Oggetto: Querela di falso.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 23.9.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio Residence Etruria proponeva querela di falso avverso la dichiarazione contenuta nell'avviso di ricevimento n. 4/2019 del 15/26 aprile 2019, relativo alla notifica a mezzo posta del decreto ingiuntivo n. 6657/2019, deducendone la falsità quanto alla attestazione dell'ufficiale postale di aver rinvenuto l'amministratrice del condominio nel domicilio di Roma, Via Paolo Giacometti n. 1, dal quale la stessa si era trasferita dal
26.3.2019.
Si costituiva deducendo: Controparte_3
• l'irrituale notifica della querela, proposta in via principale, indirizzata non alla società presso la sede legale bensì presso il difensore indicato nel decreto ingiuntivo;
• l'inammissibilità della domanda per mancata autorizzazione dell'assemblea condominiale;
• l'inammissibilità della querela per mancata indicazione di elementi e prove della falsità;
• l'infondatezza della querela, risultando peraltro l'indirizzo in questione luogo riferibile all'amministratore di condominio anche successivamente alla notifica del decreto, tanto che, un mese dopo la notifica per cui è causa, era stato notificato e ricevuto a mani dall'amministratrice, al medesimo indirizzo, un altro decreto ingiuntivo.
Disposta ed eseguita la notifica della citazione al Pubblico Ministero ex art. 221
c.p.c., respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali, scaduti in data 12.12.2024.
<<<< >>>>
2 Il condominio attore propone in questa sede querela di falso in via principale avverso l'avviso di ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo n. 6657/2019, effettuata all'indirizzo di Roma, Via Paolo Giacometti n. 1, quale ufficio dell'amministratrice di condominio mentre il decreto stesso risulta opposto ex art. 650 Controparte_1
con altro autonomo giudizio.
In particolare, nell'avviso n. 4 del 15.4.2019, relativo alla raccomandata n.
787744296352, l'Ufficiale postale ha dato atto, barrando la relativa dicitura, della temporanea assenza del destinatario “per mancanza”, provvedendo quindi ad immettere avviso in cassetta e a spedire la raccomandata. La notifica si è perfezionata a seguito del mancato ritiro nei successivi 10 giorni.
Deduce parte attrice la falsità della detta dichiarazione, in quanto, in esecuzione di un pignoramento per rilascio, l'amministratrice aveva rilasciato Controparte_1
l'immobile sito al detto indirizzo in data 26.3.2019, trasferendo il proprio studio altrove ed apponendo altresì, sulla cassetta postale in cui è stato lasciato l'avviso di giacenza, un cartello indicante il trasferimento ed il recapito telefonico.
Tanto premesso, devono preliminarmente respingersi le eccezioni di inammissibilità della querela sollevate dalla convenuta, atteso che la irregolare notifica della citazione (presso il difensore e non presso la parte personalmente) risulta sanata con l'avvenuta costituzione in giudizio e che è stato allegato in atti il verbale dell'assemblea condominiale che ratifica l'operato dell'amministratrice con specifico riguardo alla proposta querela di falso (verbale assemblea 31.7.2019, punto 2, allegato da parte opponente alla memoria 183 n. 2 e da parte opposta alla memoria conclusionale di replica).
La querela deve tuttavia essere respinta in quanto infondata, difettando la prova della dedotta falsità.
L'avviso di ricevimento, quale parte integrante della relata di notifica, ha natura di atto pubblico e come tale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., prova, fino a querela di falso, unicamente:
- la provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha redatto,
3 - gli atti compiuti dal pubblico ufficiale,
- i fatti che quest'ultimo attesti essere avvenuti alla sua presenza, non anche la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni ad esso rese, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che occorra o debba proporsi a tal fine querela di falso (in questo senso, fra le altre, Cass..
n. 6959 del 6 luglio 1999; n. 10569 del 2 agosto 2001).
Dunque, la querela di falso non può essere utilmente proposta al fine di contestare la veridicità di dichiarazioni rese da terzi e attestazioni estranee ai limiti segnati dall'art. 2700 c.c., potendosi invece proporre querela di falso al fine di contestare la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constata dal pubblico ufficiale nello svolgimento della propria funzione (in questo senso Tribunale di Milano Sentenza n.
4594 del 23 aprile 2018).
Allo stesso modo, la dichiarazione con cui l'ufficiale giudiziario (o l'ufficiale postale, nel caso di notifica per mezzo del servizio postale) dichiara di non aver trovato nessuno all'indirizzo indicato dal mittente, non postula alcun accertamento sull'effettiva residenza del destinatario, né costituisce un'attestazione dotata di pubblica fede. L'ufficiale postale, infatti, quando annota nella relazione di notificazione l'assenza del destinatario, non compie né è tenuto a compiere ricerche anagrafiche, o indagini di altro tipo (Corte appello Ancona sez. I, 11/07/2023,
n.1094).
Nel caso in questione, l'Ufficiale postale si è recato nel luogo indicato dal mittente quale ufficio dell'amministratrice, dove è pacifico che la stessa avesse il proprio studio sino al mese precedente ed una cassetta postale per la ricezione degli atti, attestandone la temporanea mancanza.
Assume tuttavia il condominio la falsità della dichiarazione, sul presupposto che l'amministratrice avesse rilasciato lo studio il mese precedente e avesse apposto sulla cassetta postale un avviso con l'indicazione dell'avvenuto trasferimento, come da foto che produce.
4 E tuttavia, da un lato deve evidenziarsi come tanto la foto quanto l'avviso siano privi di data, così da non offrire certezza alcuna circa la presenza dell'avviso nel giorno in cui l'ufficiale postale si è recato sul posto. A ciò si aggiunga che l'avviso, scritto in stampatello, è privo di una qualsivoglia sottoscrizione, così da essere dubbia anche la sicura riferibilità all'amministratrice.
Non è inoltre provato che non vi fossero elementi ulteriori a collegare l'amministratrice al luogo della notifica, in ragione dei quali l'Ufficiale ha ritenuto di effettuare la notifica, quale eventualmente l'uso di altro locale sito nello stesso stabile, diverso da quello rilasciato, o il nome dell'amministratrice sul citofono.
Il detto avviso è dunque inidoneo a provare l'assenza definitiva dell'amministratrice dal posto ed anche che la stessa non abbia continuato a ricevere lì la posta, bastando al riguardo rilevare come, dalla foto, emerga la presenza di posta all'interno della cassetta.
A conferma di ciò, deve rilevarsi che, dalla documentazione prodotta da parte convenuta, emerge come, il mese successivo la notifica oggetto di querela, in data
14.5.2019, l'amministratrice abbia ricevuto a mani una notifica Controparte_1
indirizzata al condominio presso lo stesso indirizzo, a dimostrazione evidentemente della circostanza sopra evidenziata che quell'indirizzo fosse ancora a lei riferibile.
Poco rileva che ciò sia avvenuto a seguito di chiamata al cellulare, come dedotto dalla parte attrice, quanto piuttosto che la stessa abbia mantenuto il collegamento con il posto, continuando a recarvisi per ritirate la posta, così da escludere la falsità della dichiarazione dell'Ufficiale che ha ne ha attestato la temporanea assenza.
Ed allora, in disparte la questione della eventuale validità o meno della notifica, non oggetto di questo giudizio, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che la destinataria della notifica fosse definitivamente assente dall'indirizzo Controparte_1
di Via Paolo Giacometti e che l'Ufficiale giudiziario ne fosse consapevole, attestandone tuttavia falsamente l'assenza temporanea piuttosto che definitiva.
Ribadito infatti che l'Ufficiale giudiziario non ha alcun onere di effettuare verifiche in merito alla riferibilità del luogo al destinatario e che la querela di falso non può che
5 riguardare quanto da lui compiuto o avvenuto in sua presenza, nel caso in questione l'agente notificatore si è limitato ad attestare quanto verificato, ossia l'assenza del destinatario in un luogo comunque a lei riferibile, a nulla rilevando, ai fini della proposta querela, che il destinatario avesse mantenuto lì il proprio domicilio.
La querela va quindi respinta, con condanna del condominio attore al pagamento delle spese come liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore indeterminato della causa e delle attività svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge la querela di falso proposta avverso l'avviso di ricevimento n. 4 del
15.4.2019, relativo alla notifica a mezzo posta del decreto ingiuntivo n.
6657/2019;
• Manda alla cancelleria per quanto di competenza ex art. 226 c.p.c.;
• Condanna il condominio Residence Etruria v.g. Calenzuoli n. 3 ang. Via Valle della Storta 19/23 B, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta nella misura di € 9.000,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 18.12.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Clelia Testa Piccolomini dott. Luigi Argan
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
Composto dai giudici:
Dott. Luigi Argan presidente dott. Alfredo Matteo Sacco giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50028 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 23.9.2024 e vertente
TRA
CONDOMINIO RESIDENCE ETRURIA V.G. CALENZUOLI N. 3 ANG. VIA
VALLE DELLA STORTA 19/23 b, in persona dell'amministratore Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Cecconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Pietro De Cristofaro n. 40, per procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
attore
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Abogado Roberto Cacioni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza G Mazzini 27, per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione;
convenuta
Procura della Repubblica di Roma, parte necessaria non comparsa;
Oggetto: Querela di falso.
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 23.9.2024 le parti concludevano come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio Residence Etruria proponeva querela di falso avverso la dichiarazione contenuta nell'avviso di ricevimento n. 4/2019 del 15/26 aprile 2019, relativo alla notifica a mezzo posta del decreto ingiuntivo n. 6657/2019, deducendone la falsità quanto alla attestazione dell'ufficiale postale di aver rinvenuto l'amministratrice del condominio nel domicilio di Roma, Via Paolo Giacometti n. 1, dal quale la stessa si era trasferita dal
26.3.2019.
Si costituiva deducendo: Controparte_3
• l'irrituale notifica della querela, proposta in via principale, indirizzata non alla società presso la sede legale bensì presso il difensore indicato nel decreto ingiuntivo;
• l'inammissibilità della domanda per mancata autorizzazione dell'assemblea condominiale;
• l'inammissibilità della querela per mancata indicazione di elementi e prove della falsità;
• l'infondatezza della querela, risultando peraltro l'indirizzo in questione luogo riferibile all'amministratore di condominio anche successivamente alla notifica del decreto, tanto che, un mese dopo la notifica per cui è causa, era stato notificato e ricevuto a mani dall'amministratrice, al medesimo indirizzo, un altro decreto ingiuntivo.
Disposta ed eseguita la notifica della citazione al Pubblico Ministero ex art. 221
c.p.c., respinte le istanze istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie e repliche conclusionali, scaduti in data 12.12.2024.
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2 Il condominio attore propone in questa sede querela di falso in via principale avverso l'avviso di ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo n. 6657/2019, effettuata all'indirizzo di Roma, Via Paolo Giacometti n. 1, quale ufficio dell'amministratrice di condominio mentre il decreto stesso risulta opposto ex art. 650 Controparte_1
con altro autonomo giudizio.
In particolare, nell'avviso n. 4 del 15.4.2019, relativo alla raccomandata n.
787744296352, l'Ufficiale postale ha dato atto, barrando la relativa dicitura, della temporanea assenza del destinatario “per mancanza”, provvedendo quindi ad immettere avviso in cassetta e a spedire la raccomandata. La notifica si è perfezionata a seguito del mancato ritiro nei successivi 10 giorni.
Deduce parte attrice la falsità della detta dichiarazione, in quanto, in esecuzione di un pignoramento per rilascio, l'amministratrice aveva rilasciato Controparte_1
l'immobile sito al detto indirizzo in data 26.3.2019, trasferendo il proprio studio altrove ed apponendo altresì, sulla cassetta postale in cui è stato lasciato l'avviso di giacenza, un cartello indicante il trasferimento ed il recapito telefonico.
Tanto premesso, devono preliminarmente respingersi le eccezioni di inammissibilità della querela sollevate dalla convenuta, atteso che la irregolare notifica della citazione (presso il difensore e non presso la parte personalmente) risulta sanata con l'avvenuta costituzione in giudizio e che è stato allegato in atti il verbale dell'assemblea condominiale che ratifica l'operato dell'amministratrice con specifico riguardo alla proposta querela di falso (verbale assemblea 31.7.2019, punto 2, allegato da parte opponente alla memoria 183 n. 2 e da parte opposta alla memoria conclusionale di replica).
La querela deve tuttavia essere respinta in quanto infondata, difettando la prova della dedotta falsità.
L'avviso di ricevimento, quale parte integrante della relata di notifica, ha natura di atto pubblico e come tale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., prova, fino a querela di falso, unicamente:
- la provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha redatto,
3 - gli atti compiuti dal pubblico ufficiale,
- i fatti che quest'ultimo attesti essere avvenuti alla sua presenza, non anche la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni ad esso rese, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che occorra o debba proporsi a tal fine querela di falso (in questo senso, fra le altre, Cass..
n. 6959 del 6 luglio 1999; n. 10569 del 2 agosto 2001).
Dunque, la querela di falso non può essere utilmente proposta al fine di contestare la veridicità di dichiarazioni rese da terzi e attestazioni estranee ai limiti segnati dall'art. 2700 c.c., potendosi invece proporre querela di falso al fine di contestare la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constata dal pubblico ufficiale nello svolgimento della propria funzione (in questo senso Tribunale di Milano Sentenza n.
4594 del 23 aprile 2018).
Allo stesso modo, la dichiarazione con cui l'ufficiale giudiziario (o l'ufficiale postale, nel caso di notifica per mezzo del servizio postale) dichiara di non aver trovato nessuno all'indirizzo indicato dal mittente, non postula alcun accertamento sull'effettiva residenza del destinatario, né costituisce un'attestazione dotata di pubblica fede. L'ufficiale postale, infatti, quando annota nella relazione di notificazione l'assenza del destinatario, non compie né è tenuto a compiere ricerche anagrafiche, o indagini di altro tipo (Corte appello Ancona sez. I, 11/07/2023,
n.1094).
Nel caso in questione, l'Ufficiale postale si è recato nel luogo indicato dal mittente quale ufficio dell'amministratrice, dove è pacifico che la stessa avesse il proprio studio sino al mese precedente ed una cassetta postale per la ricezione degli atti, attestandone la temporanea mancanza.
Assume tuttavia il condominio la falsità della dichiarazione, sul presupposto che l'amministratrice avesse rilasciato lo studio il mese precedente e avesse apposto sulla cassetta postale un avviso con l'indicazione dell'avvenuto trasferimento, come da foto che produce.
4 E tuttavia, da un lato deve evidenziarsi come tanto la foto quanto l'avviso siano privi di data, così da non offrire certezza alcuna circa la presenza dell'avviso nel giorno in cui l'ufficiale postale si è recato sul posto. A ciò si aggiunga che l'avviso, scritto in stampatello, è privo di una qualsivoglia sottoscrizione, così da essere dubbia anche la sicura riferibilità all'amministratrice.
Non è inoltre provato che non vi fossero elementi ulteriori a collegare l'amministratrice al luogo della notifica, in ragione dei quali l'Ufficiale ha ritenuto di effettuare la notifica, quale eventualmente l'uso di altro locale sito nello stesso stabile, diverso da quello rilasciato, o il nome dell'amministratrice sul citofono.
Il detto avviso è dunque inidoneo a provare l'assenza definitiva dell'amministratrice dal posto ed anche che la stessa non abbia continuato a ricevere lì la posta, bastando al riguardo rilevare come, dalla foto, emerga la presenza di posta all'interno della cassetta.
A conferma di ciò, deve rilevarsi che, dalla documentazione prodotta da parte convenuta, emerge come, il mese successivo la notifica oggetto di querela, in data
14.5.2019, l'amministratrice abbia ricevuto a mani una notifica Controparte_1
indirizzata al condominio presso lo stesso indirizzo, a dimostrazione evidentemente della circostanza sopra evidenziata che quell'indirizzo fosse ancora a lei riferibile.
Poco rileva che ciò sia avvenuto a seguito di chiamata al cellulare, come dedotto dalla parte attrice, quanto piuttosto che la stessa abbia mantenuto il collegamento con il posto, continuando a recarvisi per ritirate la posta, così da escludere la falsità della dichiarazione dell'Ufficiale che ha ne ha attestato la temporanea assenza.
Ed allora, in disparte la questione della eventuale validità o meno della notifica, non oggetto di questo giudizio, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che la destinataria della notifica fosse definitivamente assente dall'indirizzo Controparte_1
di Via Paolo Giacometti e che l'Ufficiale giudiziario ne fosse consapevole, attestandone tuttavia falsamente l'assenza temporanea piuttosto che definitiva.
Ribadito infatti che l'Ufficiale giudiziario non ha alcun onere di effettuare verifiche in merito alla riferibilità del luogo al destinatario e che la querela di falso non può che
5 riguardare quanto da lui compiuto o avvenuto in sua presenza, nel caso in questione l'agente notificatore si è limitato ad attestare quanto verificato, ossia l'assenza del destinatario in un luogo comunque a lei riferibile, a nulla rilevando, ai fini della proposta querela, che il destinatario avesse mantenuto lì il proprio domicilio.
La querela va quindi respinta, con condanna del condominio attore al pagamento delle spese come liquidate in dispositivo, in base al DM n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore indeterminato della causa e delle attività svolte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Respinge la querela di falso proposta avverso l'avviso di ricevimento n. 4 del
15.4.2019, relativo alla notifica a mezzo posta del decreto ingiuntivo n.
6657/2019;
• Manda alla cancelleria per quanto di competenza ex art. 226 c.p.c.;
• Condanna il condominio Residence Etruria v.g. Calenzuoli n. 3 ang. Via Valle della Storta 19/23 B, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta nella misura di € 9.000,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 18.12.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Clelia Testa Piccolomini dott. Luigi Argan
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