Versione
18 marzo 1999
18 marzo 1999
Art. 22. (Modifica all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996) 1. All' articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108 , sono aggiunte, in fine, le parole: "La concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali".
2. Gli oneri finanziari derivanti dall'esenzione prevista dall' articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 18 della presente legge.
Nota all'art. 22:
- Il testo dell'art. 14, comma 2, della citata legge n. 108 del 1996 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali".
2. Gli oneri finanziari derivanti dall'esenzione prevista dall' articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 18 della presente legge.
Nota all'art. 22:
- Il testo dell'art. 14, comma 2, della citata legge n. 108 del 1996 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio a favore di soggetti che esercitano attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali".
Giurisprudenza • 9
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 31/03/2015, n. 1016Provvedimento: […] La comunicazione, nella parte essenziale, è la seguente: «Ad oggi non risultano ancora depositate dagli esperti le rispettive relazioni e pertanto non è possibile, allo stato, fornire un parere in ordine alla possibilità di disporre la sospensione dei termini ex art. 22 legge 44/1999, non potendosi basare un tale parere sulla semplice denuncia-querela presentata dal-OMISSIS-ovvero su una relazione peritale redatta da consulenti della parte offesa. […]Leggi di più...