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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/03/2024, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1771 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesto con ricorso per divorzio congiunto iscritto al n. 1171/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente
TRA
(C. F. ), nato a Nuoro in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
27.05.1966 e residente in [...];
E
(C. F. ), nata a Nuoro in [...] CP_1 CodiceFiscale_2
05.10.1976 e residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti
Gianluca Coronas (C.F. ) e Avv. Giovanni Coronas (C.F. CodiceFiscale_3
), presso il cui studio, sito in Olbia, Via Acquedotto 37, CodiceFiscale_4
sono elettivamente domiciliati Letti il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati;
Letta la domanda con cui i coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato nel Comune di Monti (SS) in data
23.08.2014 scegliendo il regime di separazione dei beni;
il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Monti nell'anno 2014,
Numero 9, Parte II, Serie A, Ufficio 1. Prima della celebrazione del matrimonio i coniugi hanno convissuto more uxorio ed in tale periodo il figlio di , CP_1
, nato ad [...] in data [...], attualmente maggiorenne, Persona_1
è stato adottato dal Sig. Sempre durante la convivenza more Parte_1
uxorio i coniugi si sono resi genitori di (Olbia 18.07.2010). In data Per_2
Per_ 09.04.2014 ad Olbia è nata la terza figlia .
Rilevato che con ricorso congiunto, detti coniugi chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni concordate. I ricorrenti in corso di causa ribadivano la volontà di divorziare;
raccolto il parere del PM. in epigrafe trascritto, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. C.p.c.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70;
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse. D I C H I A R A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio di:
nato a [...] in data [...] Parte_1
E
, nata a [...] in data [...], CP_1
celebrato nel Comune di Monti (SS) in data 23.08.2014 scegliendo il regime di separazione dei beni;
il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Monti nell'anno 2014, Numero 9, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
Alle seguenti:
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Monti.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Monti (SS) Loc. Su Canale a Via La Piana, 8 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1
3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali Per_2 Per_4
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli presso la dimora materna.
5. Il padre, quale genitore non collocatario potrà esercitare il Parte_1
diritto di visita secondo le seguenti modalità:
5a. Durante la settimana, previo accordo con la madre, terrà con sé i figli quando vorrà compatibilmente con le esigenze lavorative dello stesso e gli impegni scolastici e ricreativi dei minori. 5b. Nei weekend, i figli saranno collocati alternativamente con ciascun genitore.
Nel fine settimana di spettanza del padre, lo stesso preleverà i minori all'uscita da scuola il venerdì e li terrà con sé sino alla domenica sera riconducendoli presso l'abitazione materna entro le ore 20,30/21,30.
5c. I Figli festeggeranno i loro compleanni con entrambi i genitori, salvo diverso accordo.
5d. Per quanto concerne le festività natalizie, le stesse saranno suddivise in due periodi, dal 23 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 gennaio che i minori trascorreranno, alternativamente negli anni, con ciascun genitore.
5e. Relativamente alle festività pasquali, la prole trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro. Le restanti giornate festive verranno distribuite equamente tra i genitori.
5f. Per le vacanze estive i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi con ciascuno dei due genitori da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno. Per quanto riguarda il restante periodo estivo, la prole trascorrerà un uguale periodo di giorni con ciascun genitore nel rispetto, tuttavia, dell'alternanza dei weekend.
6. In parziale modifica alle condizioni omologate con il decreto n. 72/2022 (R.G.
n. 327/2022) il padre, contribuirà al mantenimento dei due figli Parte_1 minori versando in favore della madre, entro il 5 di ogni mese, l'importo complessivo di €. 500,00 (€. 250,00 per ciascun minore) da rivalutarsi Org_ annualmente secondo gli indici oltre a contribuire, nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo le linee guida previste dal Protocollo del 29.11.2017 trasmesso da a tutti i Consigli territoriali dell'Ordine Controparte_2
degli avvocati.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
8. I coniugi, autonomi economicamente, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
9. I coniugi, da ultimo, si prestano sin d'ora reciprocamente consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio l'11.3.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesto con ricorso per divorzio congiunto iscritto al n. 1171/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente
TRA
(C. F. ), nato a Nuoro in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
27.05.1966 e residente in [...];
E
(C. F. ), nata a Nuoro in [...] CP_1 CodiceFiscale_2
05.10.1976 e residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti
Gianluca Coronas (C.F. ) e Avv. Giovanni Coronas (C.F. CodiceFiscale_3
), presso il cui studio, sito in Olbia, Via Acquedotto 37, CodiceFiscale_4
sono elettivamente domiciliati Letti il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati;
Letta la domanda con cui i coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato nel Comune di Monti (SS) in data
23.08.2014 scegliendo il regime di separazione dei beni;
il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Monti nell'anno 2014,
Numero 9, Parte II, Serie A, Ufficio 1. Prima della celebrazione del matrimonio i coniugi hanno convissuto more uxorio ed in tale periodo il figlio di , CP_1
, nato ad [...] in data [...], attualmente maggiorenne, Persona_1
è stato adottato dal Sig. Sempre durante la convivenza more Parte_1
uxorio i coniugi si sono resi genitori di (Olbia 18.07.2010). In data Per_2
Per_ 09.04.2014 ad Olbia è nata la terza figlia .
Rilevato che con ricorso congiunto, detti coniugi chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni concordate. I ricorrenti in corso di causa ribadivano la volontà di divorziare;
raccolto il parere del PM. in epigrafe trascritto, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. C.p.c.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70;
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse. D I C H I A R A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio di:
nato a [...] in data [...] Parte_1
E
, nata a [...] in data [...], CP_1
celebrato nel Comune di Monti (SS) in data 23.08.2014 scegliendo il regime di separazione dei beni;
il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Monti nell'anno 2014, Numero 9, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
Alle seguenti:
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Monti.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Monti (SS) Loc. Su Canale a Via La Piana, 8 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1
3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali Per_2 Per_4
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli presso la dimora materna.
5. Il padre, quale genitore non collocatario potrà esercitare il Parte_1
diritto di visita secondo le seguenti modalità:
5a. Durante la settimana, previo accordo con la madre, terrà con sé i figli quando vorrà compatibilmente con le esigenze lavorative dello stesso e gli impegni scolastici e ricreativi dei minori. 5b. Nei weekend, i figli saranno collocati alternativamente con ciascun genitore.
Nel fine settimana di spettanza del padre, lo stesso preleverà i minori all'uscita da scuola il venerdì e li terrà con sé sino alla domenica sera riconducendoli presso l'abitazione materna entro le ore 20,30/21,30.
5c. I Figli festeggeranno i loro compleanni con entrambi i genitori, salvo diverso accordo.
5d. Per quanto concerne le festività natalizie, le stesse saranno suddivise in due periodi, dal 23 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 gennaio che i minori trascorreranno, alternativamente negli anni, con ciascun genitore.
5e. Relativamente alle festività pasquali, la prole trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro. Le restanti giornate festive verranno distribuite equamente tra i genitori.
5f. Per le vacanze estive i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi con ciascuno dei due genitori da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno. Per quanto riguarda il restante periodo estivo, la prole trascorrerà un uguale periodo di giorni con ciascun genitore nel rispetto, tuttavia, dell'alternanza dei weekend.
6. In parziale modifica alle condizioni omologate con il decreto n. 72/2022 (R.G.
n. 327/2022) il padre, contribuirà al mantenimento dei due figli Parte_1 minori versando in favore della madre, entro il 5 di ogni mese, l'importo complessivo di €. 500,00 (€. 250,00 per ciascun minore) da rivalutarsi Org_ annualmente secondo gli indici oltre a contribuire, nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo le linee guida previste dal Protocollo del 29.11.2017 trasmesso da a tutti i Consigli territoriali dell'Ordine Controparte_2
degli avvocati.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
8. I coniugi, autonomi economicamente, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
9. I coniugi, da ultimo, si prestano sin d'ora reciprocamente consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio l'11.3.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo