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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/10/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SS De LU Presidente Relatore
IO RT DI
Elisabetta Pagliarini DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4665/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 08/09/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LASAGNA LUCA
E
) rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. GIOSUE' CATALDO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Mantova in data 13.05.2006 tra i coniugi: – IG. c.f. – Parte_1 C.F._1 IG.ra , c.f. CP_1 C.F._3
2. Ordinare la trasmissione di copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile per le occorrenti annotazioni.
3. Disporre alle seguenti condizioni: – assegnazione definitiva alla moglie della casa coniugale sita in Mantova, Via Maestri del Lavoro n. 4, con tutti gli arredi e suppellettili;
– mantenimento della figlia maggiorenne , a carico del padre, Per_1 da corrispondersi direttamente alla stessa nella misura di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante bonifico alle coordinate bancarie che verranno comunicate, con decorrenza dalla pronuncia della sentenza e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
– ripartizione in misura paritaria (50% ciascuno) delle spese straordinarie relative alla figlia, secondo il disciplinare in uso presso il Tribunale di Mantova, con obbligo di rimborso entro 20 giorni dalla richiesta e con le modalità di preventiva concordanza indicate nel ricorso introduttivo.
4. Compensare integralmente le spese di lite. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in MANTOVA il 13/05/2006 ed ivi iscritto al numero 23, Parte I, del registro dei relativi atti dell'anno 2006;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23/10/2025.
Il Presidente
SS De LU
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SS De LU Presidente Relatore
IO RT DI
Elisabetta Pagliarini DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4665/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 08/09/2025
DA
) rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. LASAGNA LUCA
E
) rappresentata e difesa, per CP_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. GIOSUE' CATALDO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Mantova in data 13.05.2006 tra i coniugi: – IG. c.f. – Parte_1 C.F._1 IG.ra , c.f. CP_1 C.F._3
2. Ordinare la trasmissione di copia della sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile per le occorrenti annotazioni.
3. Disporre alle seguenti condizioni: – assegnazione definitiva alla moglie della casa coniugale sita in Mantova, Via Maestri del Lavoro n. 4, con tutti gli arredi e suppellettili;
– mantenimento della figlia maggiorenne , a carico del padre, Per_1 da corrispondersi direttamente alla stessa nella misura di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante bonifico alle coordinate bancarie che verranno comunicate, con decorrenza dalla pronuncia della sentenza e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
– ripartizione in misura paritaria (50% ciascuno) delle spese straordinarie relative alla figlia, secondo il disciplinare in uso presso il Tribunale di Mantova, con obbligo di rimborso entro 20 giorni dalla richiesta e con le modalità di preventiva concordanza indicate nel ricorso introduttivo.
4. Compensare integralmente le spese di lite. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in MANTOVA il 13/05/2006 ed ivi iscritto al numero 23, Parte I, del registro dei relativi atti dell'anno 2006;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23/10/2025.
Il Presidente
SS De LU
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