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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/07/2024, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 611/2021 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giuseppe Guzzardi, giusta procura in atti;
Appellante contro
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Marco Corsaro, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4294/2020 del 24 novembre 2020 il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava il ricorso con cui – premesso Parte_1
di aver lavorato alle dipendenze della società dal mese Controparte_1 di maggio sino al mese di dicembre del 2018, svolgendo mansioni di costruttore di imbarcazioni in vetroresina – aveva chiesto la condanna della datrice al pagamento della somma di € 4.717,57 a titolo di differenze retributive e di € 876,26 per TFR.
Il Tribunale rigettava preliminarmente l'eccezione della società resistente di nullità del ricorso, osservando che, pur essendo lo stesso carente di una pagina relativa alle conclusioni e alle richieste istruttorie, era in ogni caso possibile ricostruire l'oggetto della domanda.
Nel merito evidenziava - in disparte la già carente allegazione in ordine alla sussistenza degli elementi tipici della subordinazione – che era inammissibile la prova testimoniale dedotta dal ricorrente, in quanto avente ad oggetto circostanze implicanti l'espressione di valutazioni non di competenza dei testi o comunque del tutto vaghe. Rigettava pertanto il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello , con atto Parte_1
depositato il 20 maggio 2021; resisteva al gravame la società appellata.
La causa è stata posta in decisione in data 27 giugno 2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice non ha concesso, in violazione dell'art. 164 comma 5
c.p.c., l'integrazione del ricorso introduttivo, che risultava carente, per mero errore di impaginazione, della pagina in cui erano scritte le conclusioni e parte delle istanze istruttorie.
1.2. Con il secondo motivo, si duole della contraddizione tra l'ordinanza datata
14.03.2020, con cui il decidente aveva dichiarato che a fronte della indeterminatezza del ricorso sarebbe stata preferibile una pronuncia di rito al fine di non precludere la riproposizione della domanda, e la sentenza impugnata, in cui ha invece ha deciso la causa nel merito.
1.3. Con il terzo motivo lamenta che il primo giudice, ritenendo inammissibili le istanze istruttorie, ha impedito ad esso appellante di poter dimostrare le proprie ragioni, laddove invece il Tribunale avrebbe dovuto integrare tali istanze dando un valore all'articolato di prova.
Reitera la prova per testi formulata in primo grado.
2.1 L'appello è infondato.
2.2 Il primo motivo è inammissibile, non confrontandosi la censura con la statuizione della sentenza gravata, che in modo condivisibile ha rigettato l'eccezione formulata dalla società resistente di nullità del ricorso introduttivo (mancante della pagina relativa alle conclusioni ed ad una parte delle richieste istruttorie), ritenendo che, nonostante tale errore di impaginazione, dal contesto dell'atto e dalla prospettazione difensiva della convenuta, fosse comunque possibile ricostruire l'oggetto della domanda, consistente nell'accertamento del tipo di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) intercorso tra le parti e nella richiesta da parte del di Pt_1
somme legate allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Da tanto consegue che l'odierno appellante non ha alcun interesse ad una pronuncia di nullità del ricorso da lui stesso proposto in primo grado.
2.3 Anche il secondo motivo non merita accoglimento.
Le ordinanze emesse nel corso del giudizio sono sempre modificabili e revocabili, per cui va escluso qualsiasi insanabile contrasto tra l'ordinanza del 14.03.2020 e la sentenza impugnata, che, sulla base degli elementi indicati dalle parti, ha deciso la controversia nel merito, implicitamente revocando la precedente ordinanza.
2.4 Anche il terzo motivo di appello è infondato. Il collegio condivide integralmente le conclusioni del primo giudice circa la non ammissibilità delle prove testimoniali dedotte dal nel ricorso Pt_1
introduttivo di primo grado e reiterate nel presente giudizio di appello.
2.5 Ed invero, le circostanze indicate nell'articolato formulato dall'appellante non sono ammissibili in quanto alcune di esse - (“Vero che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della dal mese di Controparte_1
maggio al mese di dicembre del 2018? Vero che il ricorrente ha sempre osservato un orario di lavoro di oltre otto ore giornaliere? Vero che l'unico giorno di riposo settimanale era la domenica?”)- si appalesano del tutto generiche, posto che non sono stati indicati elementi fondamentali per descrivere le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo (in particolare, non sono state indicate né la data di inizio e di cessazione del rapporto, né la concreta articolazione nell'arco della giornata dell'orario lavorativo di otto ore, né infine le concrete mansioni disimpegnate dal lavoratore).
Anche l'ulteriore circostanza indicata nell'articolato di cui al ricorso di primo grado (“Vero che il ricorrente ha sempre ricevuto istruzioni e direttive sul lavoro dall'amministratore unico della ), non Controparte_1
è ammissibile, in quanto non specifica in cosa consistessero tali istruzioni e le direttive, finendo per demandare ai testimoni veri e propri giudizi, non ammissibili, sulle modalità del rapporto di lavoro.
2.6 Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il tribunale non era tenuto ad integrare le carenze delle prove testimoniali sopra indicate, atteso che è principio consolidato quello secondo cui nel rito del lavoro l'attivazione dei poteri di ufficio del giudice di cui all'art. 421 c.p.c. non può spingersi sino a supplire alla totale carenza probatoria (fra le tante, si veda Cass.
n.23605/202; n.22628/2019).
Ed invero, l'esercizio dei poteri officiosi deve collegarsi all'esistenza di una
"pista probatoria", ossia all'esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte con carattere di decisività. Nel caso in specie, tuttavia, tali fatti o mezzi di prova, per come sopra detto, non sono stati allegati dalla difesa dell'odierno appellante.
2.7 Per completezza di motivazione, si osserva che è errata anche l'ulteriore prospettazione difensiva dell'appellante, il quale sostiene che la società appellata nel corso del primo grado avrebbe ammesso la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, per avere accettato la proposta conciliativa formulata dal primo giudice.
Appare appena il caso di evidenziare che tale circostanza, ricollegabile essenzialmente a scelte difensive, è del tutto ininfluente al fine di qualificare il tipo rapporto di lavoro intercorrente tra le parti come subordinato o meno.
2.8 Infine, va rigettata la richiesta, formulata dalla parte appellante nelle note depositate il 10.05.2023, di cancellazione di frasi sconvenienti ed offensive utilizzate dalla appellata, essendo la stessa del tutto generica, posto che non sono state indicate le parole o frasi oggetto di cancellazione.
2.9 Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese processuali del grado che liquida in
€ 2.906,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA.
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 27.6.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 611/2021 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giuseppe Guzzardi, giusta procura in atti;
Appellante contro
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Marco Corsaro, giusta procura in atti;
Appellata
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4294/2020 del 24 novembre 2020 il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava il ricorso con cui – premesso Parte_1
di aver lavorato alle dipendenze della società dal mese Controparte_1 di maggio sino al mese di dicembre del 2018, svolgendo mansioni di costruttore di imbarcazioni in vetroresina – aveva chiesto la condanna della datrice al pagamento della somma di € 4.717,57 a titolo di differenze retributive e di € 876,26 per TFR.
Il Tribunale rigettava preliminarmente l'eccezione della società resistente di nullità del ricorso, osservando che, pur essendo lo stesso carente di una pagina relativa alle conclusioni e alle richieste istruttorie, era in ogni caso possibile ricostruire l'oggetto della domanda.
Nel merito evidenziava - in disparte la già carente allegazione in ordine alla sussistenza degli elementi tipici della subordinazione – che era inammissibile la prova testimoniale dedotta dal ricorrente, in quanto avente ad oggetto circostanze implicanti l'espressione di valutazioni non di competenza dei testi o comunque del tutto vaghe. Rigettava pertanto il ricorso e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello , con atto Parte_1
depositato il 20 maggio 2021; resisteva al gravame la società appellata.
La causa è stata posta in decisione in data 27 giugno 2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice non ha concesso, in violazione dell'art. 164 comma 5
c.p.c., l'integrazione del ricorso introduttivo, che risultava carente, per mero errore di impaginazione, della pagina in cui erano scritte le conclusioni e parte delle istanze istruttorie.
1.2. Con il secondo motivo, si duole della contraddizione tra l'ordinanza datata
14.03.2020, con cui il decidente aveva dichiarato che a fronte della indeterminatezza del ricorso sarebbe stata preferibile una pronuncia di rito al fine di non precludere la riproposizione della domanda, e la sentenza impugnata, in cui ha invece ha deciso la causa nel merito.
1.3. Con il terzo motivo lamenta che il primo giudice, ritenendo inammissibili le istanze istruttorie, ha impedito ad esso appellante di poter dimostrare le proprie ragioni, laddove invece il Tribunale avrebbe dovuto integrare tali istanze dando un valore all'articolato di prova.
Reitera la prova per testi formulata in primo grado.
2.1 L'appello è infondato.
2.2 Il primo motivo è inammissibile, non confrontandosi la censura con la statuizione della sentenza gravata, che in modo condivisibile ha rigettato l'eccezione formulata dalla società resistente di nullità del ricorso introduttivo (mancante della pagina relativa alle conclusioni ed ad una parte delle richieste istruttorie), ritenendo che, nonostante tale errore di impaginazione, dal contesto dell'atto e dalla prospettazione difensiva della convenuta, fosse comunque possibile ricostruire l'oggetto della domanda, consistente nell'accertamento del tipo di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) intercorso tra le parti e nella richiesta da parte del di Pt_1
somme legate allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Da tanto consegue che l'odierno appellante non ha alcun interesse ad una pronuncia di nullità del ricorso da lui stesso proposto in primo grado.
2.3 Anche il secondo motivo non merita accoglimento.
Le ordinanze emesse nel corso del giudizio sono sempre modificabili e revocabili, per cui va escluso qualsiasi insanabile contrasto tra l'ordinanza del 14.03.2020 e la sentenza impugnata, che, sulla base degli elementi indicati dalle parti, ha deciso la controversia nel merito, implicitamente revocando la precedente ordinanza.
2.4 Anche il terzo motivo di appello è infondato. Il collegio condivide integralmente le conclusioni del primo giudice circa la non ammissibilità delle prove testimoniali dedotte dal nel ricorso Pt_1
introduttivo di primo grado e reiterate nel presente giudizio di appello.
2.5 Ed invero, le circostanze indicate nell'articolato formulato dall'appellante non sono ammissibili in quanto alcune di esse - (“Vero che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della dal mese di Controparte_1
maggio al mese di dicembre del 2018? Vero che il ricorrente ha sempre osservato un orario di lavoro di oltre otto ore giornaliere? Vero che l'unico giorno di riposo settimanale era la domenica?”)- si appalesano del tutto generiche, posto che non sono stati indicati elementi fondamentali per descrivere le modalità di svolgimento del rapporto lavorativo (in particolare, non sono state indicate né la data di inizio e di cessazione del rapporto, né la concreta articolazione nell'arco della giornata dell'orario lavorativo di otto ore, né infine le concrete mansioni disimpegnate dal lavoratore).
Anche l'ulteriore circostanza indicata nell'articolato di cui al ricorso di primo grado (“Vero che il ricorrente ha sempre ricevuto istruzioni e direttive sul lavoro dall'amministratore unico della ), non Controparte_1
è ammissibile, in quanto non specifica in cosa consistessero tali istruzioni e le direttive, finendo per demandare ai testimoni veri e propri giudizi, non ammissibili, sulle modalità del rapporto di lavoro.
2.6 Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, il tribunale non era tenuto ad integrare le carenze delle prove testimoniali sopra indicate, atteso che è principio consolidato quello secondo cui nel rito del lavoro l'attivazione dei poteri di ufficio del giudice di cui all'art. 421 c.p.c. non può spingersi sino a supplire alla totale carenza probatoria (fra le tante, si veda Cass.
n.23605/202; n.22628/2019).
Ed invero, l'esercizio dei poteri officiosi deve collegarsi all'esistenza di una
"pista probatoria", ossia all'esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte con carattere di decisività. Nel caso in specie, tuttavia, tali fatti o mezzi di prova, per come sopra detto, non sono stati allegati dalla difesa dell'odierno appellante.
2.7 Per completezza di motivazione, si osserva che è errata anche l'ulteriore prospettazione difensiva dell'appellante, il quale sostiene che la società appellata nel corso del primo grado avrebbe ammesso la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, per avere accettato la proposta conciliativa formulata dal primo giudice.
Appare appena il caso di evidenziare che tale circostanza, ricollegabile essenzialmente a scelte difensive, è del tutto ininfluente al fine di qualificare il tipo rapporto di lavoro intercorrente tra le parti come subordinato o meno.
2.8 Infine, va rigettata la richiesta, formulata dalla parte appellante nelle note depositate il 10.05.2023, di cancellazione di frasi sconvenienti ed offensive utilizzate dalla appellata, essendo la stessa del tutto generica, posto che non sono state indicate le parole o frasi oggetto di cancellazione.
2.9 Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello, condanna l'appellante a pagare le spese processuali del grado che liquida in
€ 2.906,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA.
Dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 27.6.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese