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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6437/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario avv. Angelo Arciello ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 6437/2018, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(c.f. ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), rapp.ti e difesi, dall' Avv. Marco Tortorella e presso cui eleggono dom.lio in Roma,
[...] alla via Domenico Chelini n. 5
- Parte Attrice -
E
(c.f. , p. iva ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Rizzo, Francesca Cantone e dall'Avv. Davide Murino e tutti elettivamente domiciliati presso l' Avv. Gerardo Cicalese in Nocera Inferiore, Via Cucci n. 11,
- Parte Convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parti attrici chiedevano di accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa e quanto argomentato in sede di perizia tecnica allegata al presente atto, che la convenuta ha dichiarato nel contratto di mutuo di cui in premessa sottoscritto con gli attori un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato;
di accertare la nullità della clausola determinativa degli interessi e, per l'effetto, di dichiarare la sostituzione dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per gli attori, emessi nei pagina 1 di 7 dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; di condannare ai sensi dell'art. 117, comma 7 del T.U.B. la parte convenuta, in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 23.318,50, – pari alla differenza tra le rate corrisposte fino all'1.07.2018 e le rate ricalcolate sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, ovvero, se più favorevole per gli attori, dell'importo pari alla differenza tra le rate corrisposte fino all'1.07.2018 e le rate ricalcolate sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione - o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi illegittimi ex art 117 T.U.B. successivamente applicati al suddetto contratto e dall'odierna convenuta indebitamente percepiti e gli interessi legali maturati e maturandi dalle singole spettanze al saldo;
di accertare e dichiarare, inoltre, che, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., gli odierni attori hanno diritto a restituire il debito residuo alla data odierna, corrispondendo per tutta la restante durata contrattuale alla convenuta una rata con un tasso di interesse pari al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto ovvero, se più favorevole per gli attori, pari al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti lo svolgimento di ogni operazione, da determinarsi in corso di causa o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. In via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo de quo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 2, 41 e 47 Cost., nonché degli artt. 1175, 1176, 1337, 1338, 1346,1366, 1375, 1418 e 1419, 1440 cod. civ., nonché delle norme sulla trasparenza contenute nell'art. 117 TUB, nel decreto CICR 04/03/2003 e nella circolare della Banca d'Italia 229/99, IX modifica, titolo X, sezione II, paragrafo 1, poiché incompatibili con i principi di correttezza e della buona fede, oltre che di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali;
di condannare la convenuta al risarcimento dei danni per violazione del principio di determinatezza delle condizioni contrattuali, oltre che delle norme contrattuali ed extracontrattuali in relazione all'obbligo delle parti di comportarsi in buona fede e correttezza, nella misura pari alle maggiori somme pagate dagli attori, determinate ponendo a confronto le rate ad oggi pagate secondo l'originario piano di ammortamento e quelle risultanti dal piano di ammortamento rielaborato in applicazione dell'ISC indicato nel contratto di mutuo, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da valutarsi in base ai criteri di cui all'art. 1226 cod. civ. e tenendo conto del periodo temporale durante il quale gli attori hanno subito l'illegittima condotta dell'odierna convenuta. Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore del legale antistatario;
parte convenuta chiedeva di respingere tutte le domande formulate dai Sigg. e Pt_1 Pt_2 nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni Controparte_1 esposte in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e 4% C.P.A..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Con l'atto di citazione introduttivo gli attori adivano il Tribunale di Nocera Inferiore, premettendo che, in data 30.09.2005, stipulavano con la , il Controparte_2 contratto di mutuo Rep. n. 21815 per un importo di € 228.000,00, provvedendo al successivo regolare pagamento delle rate di mutuo così come previste nel relativo piano di ammortamento;
che il suddetto contratto prevedeva le seguenti condizioni: durata anni 30; numero di rate in ammortamento 360; periodicità ammortamento mensile;
tasso di interesse ammortamento 3,59% nominale annuo per le prime 2 rate di preammortamento, e pagina 2 di 7 successivamente determinato in base alla media mensile del tasso Euribor a un mese divisore 365 riferita al primo dei due mesi solari antecedenti la scadenza di ciascuna rata ed aumentata di 1,800 punti percentuali;
dichiarato: 4,095%; tasso soglia antiusura per la CP_3 categoria “mutuo a tasso variabile” per il trimestre 01-07-2005 /30-09-2005: 5,79%; che dall'analisi del suddetto contratto e del relativo piano di ammortamento finalizzata a verificare
– utilizzando la formula di matematica finanziaria prevista dalla Banca d'Italia – se l'indicatore sintetico di costo (di seguito indicato dalla Banca in sede di stipula del medesimo CP_3 corrispondesse all'effettivo I.S.C. applicato al contratto, è emersa una differenza tra l'ISC indicato al richiamato contratto (pari al 4,095%) e l'ISC nello stesso applicato (pari al 4,175% considerando le spese perfezionamento pratica, le spese Servizio pronto Cash, le spese intervento procuratore, l'Assicurazione Immobile e le Spese amministrative pratica;
ovvero pari al 4,136% considerando le spese perfezionamento pratica, le Servizio pronto Cash, le spese intervento procuratore e le spese amministrative pratica), con la conseguenza che il costo del contratto di mutuo era ben più alto di quello dichiarato dalla Banca nel 4,09%.
-Con tempestiva comparsa si costituiva parte convenuta, la quale rilevava che, in data 30 settembre 2005, e concludevano un contratto di mutuo fondiario con Pt_1 Pt_2
, Atto Notaio Dott. Repertorio n. 21815/5042; che, in forza del CP_1 Persona_1 predetto accordo, la mutuante erogava ai mutuatari la somma di Euro 228.000,00, che questi ultimi si impegnavano a restituire ai termini e alle condizioni pattuite nel contratto, secondo il piano di ammortamento in 360 rate mensili;
che le condizioni economiche del mutuo erano: tipo tasso: variabile;
T.A.N. (prime due rate di preammortamento): 3,59%; - T.A.N. (a regime): media mensile Euribor 1 mese + 1,80%; Tasso di mora: media mensile Euribor 3 mesi +
3,50%; T.A.E.G./ISC: 4,095%; che, dalla data di stipula del contratto, e Pt_1 Pt_2 corrispondevano regolarmente le rate previste dal piano di ammortamento, senza mai sollevare alcuna eccezione nei confronti della Banca;
che, in data 15 dicembre 2017, gli attori versavano in un'unica soluzione il capitale residuo, provocando così l'estinzione anticipata del mutuo;
che nel calcolo del T.A.E.G. (o erano state incluse nel calcolo, CP_3 fra l'altro, le spese di istruttoria e di chiusura della pratica, le spese di incasso delle rate, le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità, le spese per servizi accessori de ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con la normale esecuzione dell'operazione di finanziamento;
che gli attori avevano erroneamente ritenuto di inserire nel conteggio del T.A.E.G. costi che erano esclusi, per legge;
che, ogni caso, l'eventuale errata indicazione del TAEG non alterava il consenso negoziale del consumatore, non costituendo Con l un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento;
che, parimenti, infondata era la domanda formulata da parte attrice in via subordinata volta ad ottenere il risarcimento dei presunti danni lamentati (ma non provati).
- In corso di causa veniva esperito il procedimento di mediazione, con esito negativo, veniva prodotta documentazione, veniva espletata consulenza tecnico-contabile e veniva fissata udienza ex art. 281-sexies, in cui le parti rassegnavano le proprie conclusioni e richiedevano che la causa venisse decisa ed il Giudice ha assegnato la causa a sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice e' infondata in fatto e diritto e deve essere rigettata.
pagina 3 di 7 Gli attori, anche quali consumatori, si dolgono che, nel contratto di mutuo fondiario (finaliz- zato all'acquisto di un immobile) stipulato con la convenuta, il TAEG/ISC pattuito divergeva dal tasso effettivamente applicato. Gli stessi, quindi, ritenendo di aver versato somme maggiori di quelle dovute, richiedevano, in riferimento alla nullita' relativa della clausola degli interessi, la rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione del tasso d'interesse pattuito con quello dei BOT del periodo, con condanna alla restituzione delle maggiori somme corrisposte a tal titolo, stante l'estinzione del mutuo.
La convenuta contrastava, dettagliatamente, la domanda avversa.
In giudizio e' stato depositato il contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti ed il relativo piano di ammortamento del mutuo. Dalla detta documentazione e' stato possibile procedere all'accertamento richiesto anche a mezzo del supporto del consulente tecnico-contabile nominato. Il presupposto dell'azione di rideterminazione delle rate del mutuo (per riduzione degli interessi corrispettivi) e di ripetizione dell'indebito operato e', quindi, l'indeterminatezza del tasso degli interessi all'epoca della stipula per discrepanza con il TAEG/ISC indicato.
Il consulente ha, come da quesiti, effettuato i conteggi per il calcolo del TAEG effettivo.
Ricordiamo che il Taeg (tasso annuo effettivo globale), come denominato dall' art. 19 della Legge n. 142 del 19/02/1992, rappresenta il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che Con figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE; che l , introdotto con il D. Lgs. N. 141/2010, a seguito del recepimento della Direttiva 2008/48/CE, rappresenta il costo totale del credito ed indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza. Trattasi, pertanto, di due istituti che si equivalgono.
Il consulente ha accertato che nel contratto di mutuo sottoscritto in data 30/09/2005 tra la e e , con atto per Notaio dott. Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Per_1
Repertorio n. 21815 – Raccolta n. 5042, era stato previsto un indicatore sintetico di
[...] costo (ISC) pari al 4,095%; che il detto costo effettivo, utilizzando la formula matematica finanziaria stabilita dalla Banca d'Italia con la metodologia del T.A.E.G. prevista dal DM 8.7.1992, invece, era, invece pari al 4,124%.
Il T.A.E.G./I.S.C. del 4,095% determinato dalla Banca ha incluso tra oneri la spesa di perfezionamento del contratto, pari ad Euro 1.000,00, e spese amministrative pratiche (di incasso rata) di Euro 5,00 mensili, il premio assicurativo pari ad € 342,00 per l'assicura-zione sulla vita denominata “Servizio Pronto Cash”, le spese invio certificazione di complessivi Euro 154,80 (Euro 5,16 per n. 30 anni).
Il T.A.E.G./I.S.C. reale determinato dalla consulente, pari al 4,124%, ha incluso, invece, oltre ai suindicati oneri evidenziati dalla Banca anche quelli di Euro 110,00 per spese di intervento procuratore ed Euro 649,15 per gli interessi di preammortamento che avrebbero dovuto essere corrisposti per almeno il tempo minimo di due mesi per l'erogazione del finanziamento. La consulente ha escluso, opportunamente, dalla base di calcolo: il premio assicurativo di € 1.012,32, poiché la detta assicurazione non rientrava nella fattispecie prevista dall'art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. Tesoro dell'8/07/1992 vigente all'epoca della sottoscrizione del pagina 4 di 7 contratto, non essendo intesa ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, e, quindi, rientrava tra quelle escluse previste dal comma 4, lettera e) della stessa norma;
l'imposta sostitutiva poiché il finanziamento era stato concluso il 30/09/2005, quindi, in epoca precedente all'entrata in vigore del D. Lgs. N. 141/2010.
Accertata la rilevata discrepanza tra il Taeg/Isc indicato in contratto ed il tasso effettivo applicato, occorre, a tal punto, evidenziare le relative conseguenze.
Questo Giudice, in sede di affidamento dei quesiti ha richiamato, in ipotesi di difformita' tra il Taeg/Isc e tasso effettivo, una recente ordinanza della Corte di Cassazione (la nr.
1040/2022), richiedendo al consulente di effettuare anche il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo con sostituzione dei tassi applicati con i tassi minimi, ex art. 117
TUB, dei Bot registrati nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, sul presupposto della dichiarata qualita' di consumatore del mutuatario e dell'inesistenza di ulteriori condizioni, nonche' quale sanzione conseguente alla violazione dell'art. 117 TUB ed alla sanzione quivi prevista dal sesto comma. Con una, ancora piu' recente, statuizione, pero', la Suprema Corte con ordinanza del 14 febbraio 2023 n. 4597, ha rilevato che la discrepanza dedotta non rientra nelle nozioni di
“tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB” e che
“d'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo nell'ambito della Pt_3 cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB, come introdotta dal D.L.vo nr.141/2010”. Le condizioni per l'applicabilita' della richiamata norma sono, quindi, di ordine soggettivo (la qualita' di consumatore del mutuatario) ed oggettivo (la natura del rapporto bancario quale credito al consumo). La qualita' di consumatore e' stata accertata gia' all'epoca di stipula del contratto.
Nella categoria dei crediti al consumo, invece, non rientra il mutuo fondiario, garantito da ipoteca, stipulato dall'attore con la convenuta per l'importo di €. 228.000,00 e con durata trentennale (e, quindi, ultraquinquennale). Rientrano, infatti, nei crediti al consumo solo i prestiti finalizzati (all'acquisto di un bene o un servizio) definiti anche come “crediti collegati”; i prestiti non finalizzati (liquidità da impiegare senza uno scopo predeterminato); le carte di credito revolving;
la semplice apertura di un credito in conto corrente. Non rientrano, invece, nei crediti al consumo: i finanziamenti senza interessi o altri costi, i finanziamenti per l'acquisto di un immobile costruito o progettato o di un terreno, i finanziamenti di durata di oltre i 5 anni con garanzia ipotecaria su immobili, lo sconfinamento oltre il saldo del conto corrente o il fido, i finanziamenti inferiori ai 200 mila euro o superiori ai 75 mila euro. Deve aggiungersi, poi, che il richiamato D.L.vo nr.141/2010 e' entrato in vigore solo in data
19/09/2010 e, quindi, successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa:
20/07/2010, con la conseguente inapplicabilita', rationae temporis, della dedotta norma sanzionatoria al rapporto oggetto di giudizio.
Ne discende che al caso concreto debba, conseguentemente, applicarsi la disciplina ordi- naria, a cui, pero', non e' applicabile la sanzione della nullita' del citato art. 125 bis c.6 TUB. Dalla rilevata discrepanza non puo' discendere, quindi, la richiesta nullita', ma solo, se del caso, il riconoscimento di un comportamento colpevole della Banca per violazione dei principi di correttezza e buona fede alla stipula del contratto e di un eventuale risarcimento del danno
– domanda questa non avanzata specificamente in giudizio e, comunque, non provata. Occorre, infine, aggiungere che la discrepanza tra il Taeg indicato in contratto (4,095%) e quello effettivo (4,124%) e' irrisoria (0,29%).
pagina 5 di 7 In argomento, deve essere, preliminarmente, richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C 42/15 del 9 novembre 2016 (Home Credit Slovakia a.s. contro
[...]
), con la quale la Corte UE ha ritenuto che, sebbene la normativa nazionale possa Per_2 prevedere le sanzioni più opportune in caso di violazione delle norme riguardanti l'indicazione del TAEG, per ritenere tali sanzioni proporzionate alla gravità della violazione, e quindi coerenti con la ratio della direttiva n. 48/2008, la loro applicazione deve intervenire solamente nel caso in cui in cui sia alterata la capacità del consumatore di valutare la portata del proprio impegno – circostanza questa che non sussiste in presenza di scostamenti irrisori tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto. La necessità di evitare che il minimo scostamento possa determinare il travolgimento dell'intera operazione negoziale è anche stata prevista, poi, dalla Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 33719/2022, la quale ha posto a fondamento della sentenza le conseguenze del superamento (richiesto «apprezzabile») del limite di finanziabilità nei mutui fondiari. Anche l' orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito ritiene che eventuali scostamenti minimali/irrisori tra TAEG pattuito in contratto e TAEG effettivo non configurano ragionevolmente alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole, ma, eventualmente, una mera irregolarità che non determina alcun vizio contrattuale essendo stato regolarmente pattuito in contratto il tasso di interesse (Tribunale Roma sentenze del 5.4.2017, del 19.4.2017, del 8.5.2017, del 22.9.2017, del 3.1.2018 e del
23.2.2018; Tribunale Napoli sentenza del 9.1.2018; Tribunale Milano sentenze del
28.7.2017, del 26.10.2017 e del 7.11.2017).
Così pure, i Collegi arbitrali territoriali, per consolidato e prevalente orientamento, riten-gono che non si possa attribuire alcuna rilevanza a scostamenti del tutto marginali tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto, giacché simili differenze non appaiono idonee a influire sulle scelte del soggetto finanziato e, quindi, ad alterarne la capacità di valutare il proprio impegno. In tali casi, infatti, non sarebbe giustificabile, alla luce del criterio di necessaria proporzionalità tra gravità della violazione riscontrata e sanzione da comminare, la nullità della clausola di determinazione del TAEG, con la conseguente applicazione di un tasso sostitutivo (ABF, Collegio Palermo, 21 novembre 2019, 25181, ABF, Collegio di Torino,
13 giugno 2018, n. 13059, ABF, Collegio di Roma, 14 settembre 2017, n. 10933).
Sulla base di tali considerazioni la domanda deve ritenersi infondata.
Le spese del giudizio debbono essere integralmente compensate tra le parti, poiche' gli orientamenti giurisprudenziali richiamati in motivazione sono tutti successivi all'instaurazione del giudizio. Le spese di consulenza debbono essere poste definitivamente a carico della opposta, in presenza del riscontrato minimo discostamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , nei confronti Parte_1 Parte_2 di in persona del legale rapp.te p.t., ogni diversa istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attrice perche' infondata in fatto e diritto.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
pagina 6 di 7 3) Condanna la convenuta a pagare, in favore della Dott.sa , le spese della ctu, Parte_4 con rimborso all'altra parte in caso di relativa anticipazione.
Nocera Inferiore, 27/12/2024.
Il G. O.
Avv. Angelo Arciello
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario avv. Angelo Arciello ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 6437/2018, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(c.f. ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), rapp.ti e difesi, dall' Avv. Marco Tortorella e presso cui eleggono dom.lio in Roma,
[...] alla via Domenico Chelini n. 5
- Parte Attrice -
E
(c.f. , p. iva ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Rizzo, Francesca Cantone e dall'Avv. Davide Murino e tutti elettivamente domiciliati presso l' Avv. Gerardo Cicalese in Nocera Inferiore, Via Cucci n. 11,
- Parte Convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parti attrici chiedevano di accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in narrativa e quanto argomentato in sede di perizia tecnica allegata al presente atto, che la convenuta ha dichiarato nel contratto di mutuo di cui in premessa sottoscritto con gli attori un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato;
di accertare la nullità della clausola determinativa degli interessi e, per l'effetto, di dichiarare la sostituzione dell'interesse corrispettivo contrattualizzato con il tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per gli attori, emessi nei pagina 1 di 7 dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; di condannare ai sensi dell'art. 117, comma 7 del T.U.B. la parte convenuta, in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 23.318,50, – pari alla differenza tra le rate corrisposte fino all'1.07.2018 e le rate ricalcolate sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, ovvero, se più favorevole per gli attori, dell'importo pari alla differenza tra le rate corrisposte fino all'1.07.2018 e le rate ricalcolate sul medesimo periodo secondo il rendimento minimo del Bot emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione - o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi illegittimi ex art 117 T.U.B. successivamente applicati al suddetto contratto e dall'odierna convenuta indebitamente percepiti e gli interessi legali maturati e maturandi dalle singole spettanze al saldo;
di accertare e dichiarare, inoltre, che, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., gli odierni attori hanno diritto a restituire il debito residuo alla data odierna, corrispondendo per tutta la restante durata contrattuale alla convenuta una rata con un tasso di interesse pari al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto ovvero, se più favorevole per gli attori, pari al tasso minimo del BOT registrato nei 12 mesi precedenti lo svolgimento di ogni operazione, da determinarsi in corso di causa o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. In via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo de quo determinative degli interessi perché poste in violazione degli artt. 2, 41 e 47 Cost., nonché degli artt. 1175, 1176, 1337, 1338, 1346,1366, 1375, 1418 e 1419, 1440 cod. civ., nonché delle norme sulla trasparenza contenute nell'art. 117 TUB, nel decreto CICR 04/03/2003 e nella circolare della Banca d'Italia 229/99, IX modifica, titolo X, sezione II, paragrafo 1, poiché incompatibili con i principi di correttezza e della buona fede, oltre che di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali;
di condannare la convenuta al risarcimento dei danni per violazione del principio di determinatezza delle condizioni contrattuali, oltre che delle norme contrattuali ed extracontrattuali in relazione all'obbligo delle parti di comportarsi in buona fede e correttezza, nella misura pari alle maggiori somme pagate dagli attori, determinate ponendo a confronto le rate ad oggi pagate secondo l'originario piano di ammortamento e quelle risultanti dal piano di ammortamento rielaborato in applicazione dell'ISC indicato nel contratto di mutuo, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da valutarsi in base ai criteri di cui all'art. 1226 cod. civ. e tenendo conto del periodo temporale durante il quale gli attori hanno subito l'illegittima condotta dell'odierna convenuta. Il tutto con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore del legale antistatario;
parte convenuta chiedeva di respingere tutte le domande formulate dai Sigg. e Pt_1 Pt_2 nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni Controparte_1 esposte in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, IVA e 4% C.P.A..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Con l'atto di citazione introduttivo gli attori adivano il Tribunale di Nocera Inferiore, premettendo che, in data 30.09.2005, stipulavano con la , il Controparte_2 contratto di mutuo Rep. n. 21815 per un importo di € 228.000,00, provvedendo al successivo regolare pagamento delle rate di mutuo così come previste nel relativo piano di ammortamento;
che il suddetto contratto prevedeva le seguenti condizioni: durata anni 30; numero di rate in ammortamento 360; periodicità ammortamento mensile;
tasso di interesse ammortamento 3,59% nominale annuo per le prime 2 rate di preammortamento, e pagina 2 di 7 successivamente determinato in base alla media mensile del tasso Euribor a un mese divisore 365 riferita al primo dei due mesi solari antecedenti la scadenza di ciascuna rata ed aumentata di 1,800 punti percentuali;
dichiarato: 4,095%; tasso soglia antiusura per la CP_3 categoria “mutuo a tasso variabile” per il trimestre 01-07-2005 /30-09-2005: 5,79%; che dall'analisi del suddetto contratto e del relativo piano di ammortamento finalizzata a verificare
– utilizzando la formula di matematica finanziaria prevista dalla Banca d'Italia – se l'indicatore sintetico di costo (di seguito indicato dalla Banca in sede di stipula del medesimo CP_3 corrispondesse all'effettivo I.S.C. applicato al contratto, è emersa una differenza tra l'ISC indicato al richiamato contratto (pari al 4,095%) e l'ISC nello stesso applicato (pari al 4,175% considerando le spese perfezionamento pratica, le spese Servizio pronto Cash, le spese intervento procuratore, l'Assicurazione Immobile e le Spese amministrative pratica;
ovvero pari al 4,136% considerando le spese perfezionamento pratica, le Servizio pronto Cash, le spese intervento procuratore e le spese amministrative pratica), con la conseguenza che il costo del contratto di mutuo era ben più alto di quello dichiarato dalla Banca nel 4,09%.
-Con tempestiva comparsa si costituiva parte convenuta, la quale rilevava che, in data 30 settembre 2005, e concludevano un contratto di mutuo fondiario con Pt_1 Pt_2
, Atto Notaio Dott. Repertorio n. 21815/5042; che, in forza del CP_1 Persona_1 predetto accordo, la mutuante erogava ai mutuatari la somma di Euro 228.000,00, che questi ultimi si impegnavano a restituire ai termini e alle condizioni pattuite nel contratto, secondo il piano di ammortamento in 360 rate mensili;
che le condizioni economiche del mutuo erano: tipo tasso: variabile;
T.A.N. (prime due rate di preammortamento): 3,59%; - T.A.N. (a regime): media mensile Euribor 1 mese + 1,80%; Tasso di mora: media mensile Euribor 3 mesi +
3,50%; T.A.E.G./ISC: 4,095%; che, dalla data di stipula del contratto, e Pt_1 Pt_2 corrispondevano regolarmente le rate previste dal piano di ammortamento, senza mai sollevare alcuna eccezione nei confronti della Banca;
che, in data 15 dicembre 2017, gli attori versavano in un'unica soluzione il capitale residuo, provocando così l'estinzione anticipata del mutuo;
che nel calcolo del T.A.E.G. (o erano state incluse nel calcolo, CP_3 fra l'altro, le spese di istruttoria e di chiusura della pratica, le spese di incasso delle rate, le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità, le spese per servizi accessori de ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con la normale esecuzione dell'operazione di finanziamento;
che gli attori avevano erroneamente ritenuto di inserire nel conteggio del T.A.E.G. costi che erano esclusi, per legge;
che, ogni caso, l'eventuale errata indicazione del TAEG non alterava il consenso negoziale del consumatore, non costituendo Con l un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento;
che, parimenti, infondata era la domanda formulata da parte attrice in via subordinata volta ad ottenere il risarcimento dei presunti danni lamentati (ma non provati).
- In corso di causa veniva esperito il procedimento di mediazione, con esito negativo, veniva prodotta documentazione, veniva espletata consulenza tecnico-contabile e veniva fissata udienza ex art. 281-sexies, in cui le parti rassegnavano le proprie conclusioni e richiedevano che la causa venisse decisa ed il Giudice ha assegnato la causa a sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice e' infondata in fatto e diritto e deve essere rigettata.
pagina 3 di 7 Gli attori, anche quali consumatori, si dolgono che, nel contratto di mutuo fondiario (finaliz- zato all'acquisto di un immobile) stipulato con la convenuta, il TAEG/ISC pattuito divergeva dal tasso effettivamente applicato. Gli stessi, quindi, ritenendo di aver versato somme maggiori di quelle dovute, richiedevano, in riferimento alla nullita' relativa della clausola degli interessi, la rideterminazione del piano di ammortamento con sostituzione del tasso d'interesse pattuito con quello dei BOT del periodo, con condanna alla restituzione delle maggiori somme corrisposte a tal titolo, stante l'estinzione del mutuo.
La convenuta contrastava, dettagliatamente, la domanda avversa.
In giudizio e' stato depositato il contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti ed il relativo piano di ammortamento del mutuo. Dalla detta documentazione e' stato possibile procedere all'accertamento richiesto anche a mezzo del supporto del consulente tecnico-contabile nominato. Il presupposto dell'azione di rideterminazione delle rate del mutuo (per riduzione degli interessi corrispettivi) e di ripetizione dell'indebito operato e', quindi, l'indeterminatezza del tasso degli interessi all'epoca della stipula per discrepanza con il TAEG/ISC indicato.
Il consulente ha, come da quesiti, effettuato i conteggi per il calcolo del TAEG effettivo.
Ricordiamo che il Taeg (tasso annuo effettivo globale), come denominato dall' art. 19 della Legge n. 142 del 19/02/1992, rappresenta il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che Con figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE; che l , introdotto con il D. Lgs. N. 141/2010, a seguito del recepimento della Direttiva 2008/48/CE, rappresenta il costo totale del credito ed indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza. Trattasi, pertanto, di due istituti che si equivalgono.
Il consulente ha accertato che nel contratto di mutuo sottoscritto in data 30/09/2005 tra la e e , con atto per Notaio dott. Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Per_1
Repertorio n. 21815 – Raccolta n. 5042, era stato previsto un indicatore sintetico di
[...] costo (ISC) pari al 4,095%; che il detto costo effettivo, utilizzando la formula matematica finanziaria stabilita dalla Banca d'Italia con la metodologia del T.A.E.G. prevista dal DM 8.7.1992, invece, era, invece pari al 4,124%.
Il T.A.E.G./I.S.C. del 4,095% determinato dalla Banca ha incluso tra oneri la spesa di perfezionamento del contratto, pari ad Euro 1.000,00, e spese amministrative pratiche (di incasso rata) di Euro 5,00 mensili, il premio assicurativo pari ad € 342,00 per l'assicura-zione sulla vita denominata “Servizio Pronto Cash”, le spese invio certificazione di complessivi Euro 154,80 (Euro 5,16 per n. 30 anni).
Il T.A.E.G./I.S.C. reale determinato dalla consulente, pari al 4,124%, ha incluso, invece, oltre ai suindicati oneri evidenziati dalla Banca anche quelli di Euro 110,00 per spese di intervento procuratore ed Euro 649,15 per gli interessi di preammortamento che avrebbero dovuto essere corrisposti per almeno il tempo minimo di due mesi per l'erogazione del finanziamento. La consulente ha escluso, opportunamente, dalla base di calcolo: il premio assicurativo di € 1.012,32, poiché la detta assicurazione non rientrava nella fattispecie prevista dall'art. 2, comma 3, lettera d) del D.M. Tesoro dell'8/07/1992 vigente all'epoca della sottoscrizione del pagina 4 di 7 contratto, non essendo intesa ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, e, quindi, rientrava tra quelle escluse previste dal comma 4, lettera e) della stessa norma;
l'imposta sostitutiva poiché il finanziamento era stato concluso il 30/09/2005, quindi, in epoca precedente all'entrata in vigore del D. Lgs. N. 141/2010.
Accertata la rilevata discrepanza tra il Taeg/Isc indicato in contratto ed il tasso effettivo applicato, occorre, a tal punto, evidenziare le relative conseguenze.
Questo Giudice, in sede di affidamento dei quesiti ha richiamato, in ipotesi di difformita' tra il Taeg/Isc e tasso effettivo, una recente ordinanza della Corte di Cassazione (la nr.
1040/2022), richiedendo al consulente di effettuare anche il ricalcolo del piano di ammortamento del mutuo con sostituzione dei tassi applicati con i tassi minimi, ex art. 117
TUB, dei Bot registrati nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, sul presupposto della dichiarata qualita' di consumatore del mutuatario e dell'inesistenza di ulteriori condizioni, nonche' quale sanzione conseguente alla violazione dell'art. 117 TUB ed alla sanzione quivi prevista dal sesto comma. Con una, ancora piu' recente, statuizione, pero', la Suprema Corte con ordinanza del 14 febbraio 2023 n. 4597, ha rilevato che la discrepanza dedotta non rientra nelle nozioni di
“tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB” e che
“d'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo nell'ambito della Pt_3 cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB, come introdotta dal D.L.vo nr.141/2010”. Le condizioni per l'applicabilita' della richiamata norma sono, quindi, di ordine soggettivo (la qualita' di consumatore del mutuatario) ed oggettivo (la natura del rapporto bancario quale credito al consumo). La qualita' di consumatore e' stata accertata gia' all'epoca di stipula del contratto.
Nella categoria dei crediti al consumo, invece, non rientra il mutuo fondiario, garantito da ipoteca, stipulato dall'attore con la convenuta per l'importo di €. 228.000,00 e con durata trentennale (e, quindi, ultraquinquennale). Rientrano, infatti, nei crediti al consumo solo i prestiti finalizzati (all'acquisto di un bene o un servizio) definiti anche come “crediti collegati”; i prestiti non finalizzati (liquidità da impiegare senza uno scopo predeterminato); le carte di credito revolving;
la semplice apertura di un credito in conto corrente. Non rientrano, invece, nei crediti al consumo: i finanziamenti senza interessi o altri costi, i finanziamenti per l'acquisto di un immobile costruito o progettato o di un terreno, i finanziamenti di durata di oltre i 5 anni con garanzia ipotecaria su immobili, lo sconfinamento oltre il saldo del conto corrente o il fido, i finanziamenti inferiori ai 200 mila euro o superiori ai 75 mila euro. Deve aggiungersi, poi, che il richiamato D.L.vo nr.141/2010 e' entrato in vigore solo in data
19/09/2010 e, quindi, successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa:
20/07/2010, con la conseguente inapplicabilita', rationae temporis, della dedotta norma sanzionatoria al rapporto oggetto di giudizio.
Ne discende che al caso concreto debba, conseguentemente, applicarsi la disciplina ordi- naria, a cui, pero', non e' applicabile la sanzione della nullita' del citato art. 125 bis c.6 TUB. Dalla rilevata discrepanza non puo' discendere, quindi, la richiesta nullita', ma solo, se del caso, il riconoscimento di un comportamento colpevole della Banca per violazione dei principi di correttezza e buona fede alla stipula del contratto e di un eventuale risarcimento del danno
– domanda questa non avanzata specificamente in giudizio e, comunque, non provata. Occorre, infine, aggiungere che la discrepanza tra il Taeg indicato in contratto (4,095%) e quello effettivo (4,124%) e' irrisoria (0,29%).
pagina 5 di 7 In argomento, deve essere, preliminarmente, richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C 42/15 del 9 novembre 2016 (Home Credit Slovakia a.s. contro
[...]
), con la quale la Corte UE ha ritenuto che, sebbene la normativa nazionale possa Per_2 prevedere le sanzioni più opportune in caso di violazione delle norme riguardanti l'indicazione del TAEG, per ritenere tali sanzioni proporzionate alla gravità della violazione, e quindi coerenti con la ratio della direttiva n. 48/2008, la loro applicazione deve intervenire solamente nel caso in cui in cui sia alterata la capacità del consumatore di valutare la portata del proprio impegno – circostanza questa che non sussiste in presenza di scostamenti irrisori tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto. La necessità di evitare che il minimo scostamento possa determinare il travolgimento dell'intera operazione negoziale è anche stata prevista, poi, dalla Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 33719/2022, la quale ha posto a fondamento della sentenza le conseguenze del superamento (richiesto «apprezzabile») del limite di finanziabilità nei mutui fondiari. Anche l' orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito ritiene che eventuali scostamenti minimali/irrisori tra TAEG pattuito in contratto e TAEG effettivo non configurano ragionevolmente alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole, ma, eventualmente, una mera irregolarità che non determina alcun vizio contrattuale essendo stato regolarmente pattuito in contratto il tasso di interesse (Tribunale Roma sentenze del 5.4.2017, del 19.4.2017, del 8.5.2017, del 22.9.2017, del 3.1.2018 e del
23.2.2018; Tribunale Napoli sentenza del 9.1.2018; Tribunale Milano sentenze del
28.7.2017, del 26.10.2017 e del 7.11.2017).
Così pure, i Collegi arbitrali territoriali, per consolidato e prevalente orientamento, riten-gono che non si possa attribuire alcuna rilevanza a scostamenti del tutto marginali tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto, giacché simili differenze non appaiono idonee a influire sulle scelte del soggetto finanziato e, quindi, ad alterarne la capacità di valutare il proprio impegno. In tali casi, infatti, non sarebbe giustificabile, alla luce del criterio di necessaria proporzionalità tra gravità della violazione riscontrata e sanzione da comminare, la nullità della clausola di determinazione del TAEG, con la conseguente applicazione di un tasso sostitutivo (ABF, Collegio Palermo, 21 novembre 2019, 25181, ABF, Collegio di Torino,
13 giugno 2018, n. 13059, ABF, Collegio di Roma, 14 settembre 2017, n. 10933).
Sulla base di tali considerazioni la domanda deve ritenersi infondata.
Le spese del giudizio debbono essere integralmente compensate tra le parti, poiche' gli orientamenti giurisprudenziali richiamati in motivazione sono tutti successivi all'instaurazione del giudizio. Le spese di consulenza debbono essere poste definitivamente a carico della opposta, in presenza del riscontrato minimo discostamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , nei confronti Parte_1 Parte_2 di in persona del legale rapp.te p.t., ogni diversa istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attrice perche' infondata in fatto e diritto.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
pagina 6 di 7 3) Condanna la convenuta a pagare, in favore della Dott.sa , le spese della ctu, Parte_4 con rimborso all'altra parte in caso di relativa anticipazione.
Nocera Inferiore, 27/12/2024.
Il G. O.
Avv. Angelo Arciello
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