Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00691/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00611/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 611 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Navigazione Libera del Golfo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Di Martino ed Emiliostefano Marzuillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Napoli, Capitaneria di Porto Guardia Costiera Castellammare di Stabia, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
TO Lines s.r.l., Laser Capri s.r.l. Società di Navigazione, Capri Cruise s.r.l., IL SO s.p.a., non costituiti in giudizio;
Se-Re-Mar s.r.l., TO Lines s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Alessandro Cacchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari collegiali (art. 55 c.p.a.):
a. del Decreto Dirigenziale n. 131 del 30.12.2024, adottato dalla Direzione Generale della Giunta Regionale della Campania, Ufficio 8, ad oggetto <Quadro accosti. Avvio procedura di interpello semestrale. DGR n. 540/2024>;
b. del <quadro ricognitivo degli accosti> allegato al D.D. n. 131/2024 <quale parte integrante e sostanziale dello stesso>, nella parte in cui sono autorizzati nuovi servizi marittimi con periodicità annuale in violazione, tra l’altro della sicurezza della navigazione e delle Linee di regolazione dell’organizzazione del Trasporto Pubblico Locale Marittimo approvate con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 442 del 02.08.2016;
c. dell’Autorizzazione PG 2024-0576706 del 4 dicembre 2024, con scadenza al 31.12.2025, rilasciata in favore della società AR s.r.l.;
d. dell’Autorizzazione PG 2024-0562143 del 27 novembre 2024, con scadenza al 31.12.2025, rilasciata in favore della società TO Lines s.r.l.;
e. le valutazioni favorevoli rese dalle Capitanerie di Porto di Napoli e di Castellammare di Stabia, ai sensi dell’art. 2, comma 2, Regolamento regionale n. 7 del 2016, ed acquisite nell’ambito dei rispettivi procedimenti autorizzatori;
f. dei pareri necessari relativi alle esigenze di sicurezza acquisiti nell’ambito dei rispettivi procedimenti autorizzatori;
g. per quanto di ragione, del Decreto Dirigenziale n. 85, del 15.10.2024, adottato dalla Direzione Generale della Giunta Regionale della Campania, Ufficio 8, avente ad oggetto <Approvazione quadro accosti. Avvio procedura di interpello>;
h. per quanto di ragione, della Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 540 del 14.10.2024, avente ad oggetto <Servizi di collegamento marittimo regionale. Indirizzi>;
i. di ogni altro atto e provvedimento propedeutico, connesso e conseguenziale a quelli che precedono;
nonché per l’accertamento e la declaratoria della decadenza delle autorizzazioni marittime annuali n. PG 2024-0576706 del 4 dicembre 2024 (Se-Re-Mar s.r.l.) e n. PG 2024-0562143 del 27 novembre 2024 (TO Lines s.r.l.), in ragione dell’inverarsi, singolarmente e/o cumulativamente, delle fattispecie di cui all’art. 9, c.1, lett. b), d), e) e f), del Regolamento regionale n. 7/16.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Navigazione Libera Del Golfo s.r.l. il 14\4\2025, per l’annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari collegiali (art. 55 c.p.a.):
a. del Decreto Dirigenziale n. 131, del 30.12.2024, adottato dalla Direzione Generale della Giunta Regionale della Campania, ad oggetto <Quadro accosti. Avvio procedura di interpello semestrale. DGR n. 540/2024>;
b. del <quadro ricognitivo degli accosti> allegato al D.D. n. 131/2024 <quale parte integrante e sostanziale dello stesso>, in parte qua sono autorizzati alle società controinteressate nuovi servizi marittimi in violazione della normativa primaria e secondaria vigente;
c. dell’Autorizzazione PG 2024-0576706 del 4 dicembre 2024, con scadenza al 31.12.2025, rilasciata in favore della AR s.r.l.;
d. dell’Autorizzazione PG 2024-0562143 del 27 novembre 2024, con scadenza al 31.12.2025, rilasciata in favore della TO Lines s.r.l.;
e. della comunicazione esito dell’istruttoria PG 2024-0535457 del 12 novembre 2024, della D.G. Mobilità della Giunta Regionale della Campania;
f. dei pareri favorevoli prot. 71 del 02.01.2024 e prot. 15568 del 04.06.2024 resi dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia;
g. dei pareri favorevoli prot. 966 dell’11.01.2024, prot. 2052 del 23.01.2024, prot. 3458 dell’08.02.2024 e prot. 3458 dell’08.02.2024, resi dall’Ufficio Locale marittimo di TO;
h. del parere favorevole prot. 13591 del 13.11.2024, reso dall’Ufficio Circondariale marittimo di Capri;
i. delle note regionali prot. PG 2024-0366855 del 25.07.2024, PG 2024-369036 del 26.07.2024, PG 2024-369039 del 26.07.2024, PG 2023-617514 del 21.12.2023, PG 2023-614689 del 20.12.2023, PG 2024-535449 del 12.11.2024, PG 269744 del 30.05.2024, nonché della nota Se.Re.Mar. prot. 2024-381833 del 02.08.2024;
j. della relazione istruttoria prot. PG 2025-62653 della D.G. Mobilità regionale;
k. del parere di sicurezza prot. 590 del 17.01.2024 reso dall’Ufficio Circondariale marittimo di Capri;
l. per quanto di ragione, del Decreto Dirigenziale n. 85, del 15.10.2024, adottato dalla D.G. Mobilità regionale;
m. per quanto di ragione, della Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 540 del 14.10.2024;
n. per quanto occorra, dei Decreti Dirigenziali n. 127 del 16.10.2023, n. 142 del 27.12.2023, n. 30 del 27.03.2024, n. 112 del 14.10.2022, n. 157 del 31.12.2022, n. 56 dell’01.04.2023, n. 61 del 07.04.2023, n. 72 del 15.05.2023, n. 104 del 24.06.2023, n. 127 del 16.10.2023;
o. per quanto occorra, delle note dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri prot. 13591 del 13.11.2024, prot. 5630 del 31.05.2024 e prot. 8824 del 30.07.2024;
p. di ogni altro atto e provvedimento propedeutico, connesso e conseguenziale;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
della decadenza ex lege delle autorizzazioni marittime annuali n. PG 2024-0576706 del 4 dicembre 2024 (Se-Re-Mar. s.r.l.) e n. PG 2024-0562143 del 27 novembre 2024 (TO Lines s.r.l.), in ragione dell’inverarsi, singolarmente e/o cumulativamente, delle fattispecie di cui all’art. 9, c.1, lett. b), d), e) e f), del Regolamento reg. 7/16 e delle ipotesi decadenziali di cui alle Linee di Regolazione, cui le società controinteressate hanno espressamente aderito.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Navigazione Libera del Golfo s.r.l. il 10\7\2025:
per l’annullamento e per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento (artt. 31 e 117 c.p.a.) serbato dalla Regione Campania sull’istanza acquisita al prot. 181247 dell’08.04.2025 (p.e.c. del 04.04.2025), a mezzo della quale la ricorrente ha chiesto: a) l’attivazione della procedura di decadenza delle autorizzazioni T.P.L. rilasciate alla Se.Re.Mar. s.r.l. con provvedimento del 4 dicembre 2024, e alla TO Lines s.r.l., con provvedimento del 27 novembre 2024, e b) l’attivazione della disciplina sanzionatoria di cui al D.L.vo n. 129/2015 in ragione del richiamo per relationem operato dall’art. 7 del Regolamento 7/2016,
nonché per la declaratoria della nullità e/o l’annullamento per violazione dell’obbligo a provvedere di cui all’art. 2 L. 241/90 in conseguenza di eventuali atti soprassessori, al momento sconosciuti, nonché, ai sensi dell’art. 117, comma 3, C.P.A., per la nomina del Commissario ad acta , che, per l’ipotesi di ulteriore e perdurante inerzia delle Amministrazioni intimate, provveda in sostituzione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Capitaneria di Porto di Napoli, della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, di Se-Re-Mar s.r.l. e di TO Lines s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IO Di NZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso introduttivo regolarmente notificato e depositato la società Navigazione Libera del Golfo s.r.l. ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti:
a. il Decreto Dirigenziale n. 131, del 30.12.2024, adottato dalla Direzione Generale della Giunta Regionale della Campania, Ufficio 8, ad oggetto “ Quadro accosti. Avvio procedura di interpello semestrale. DGR n. 540/2024 ”;
b. il “ quadro ricognitivo degli accosti ” allegato al D.D. n. 131/2024 “ quale parte integrante e sostanziale dello stesso ”, nella parte in cui sono autorizzati nuovi servizi marittimi con periodicità annuale in violazione, tra l’altro della sicurezza della navigazione e delle Linee di regolazione dell’organizzazione del Trasporto Pubblico Locale Marittimo approvate con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 442 del 02.08.2016;
c. l’Autorizzazione PG 2024-0576706 del 4 dicembre 2024, con scadenza al 31.12.2025, rilasciata in favore della società AR s.r.l.;
d. l’Autorizzazione PG 2024-0562143 del 27 novembre 2024, con scadenza al 31.12.2025, rilasciata in favore della società TO Lines s.r.l..
Parte ricorrente ha sostenuto l’illegittimità degli atti impugnati, lamentando che l’autorizzazione di una ventina di ulteriori accosti giornalieri delle imbarcazioni, e gli intervalli eccessivamente ridotti degli accosti autorizzati, metterebbero a repentaglio la sicurezza della navigazione.
Inoltre, la ricorrente ha sostenuto che le autorizzazioni delle controinteressate sarebbero decadute, in particolare per la mancata disponibilità delle imbarcazioni di cui era stato dichiarato il possesso in sede di presentazione della istanza di autorizzazione.
Si è costituita la Regione Campania per resistere al ricorso.
Si sono costituite le controinteressate AR s.r.l. e TO Lines s.r.l., deducendo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, e sostenendone l’infondatezza nel merito.
Si sono costituiti, altresì, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, e la Capitaneria di Porto di Napoli, per resistere al ricorso.
Non si sono invece costituite le controinteressate Laser Capri s.r.l. Società di Navigazione, Capri Cruise s.r.l., e IL SO s.p.a..
Con i motivi aggiunti depositati in data 14 aprile 2025 la stessa ricorrente, sulla base della documentazione versata in atti dalle parti resistenti e controinteressate, o acquisita in sede di accesso agli atti, ha lamentato con ulteriori argomentazioni l’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, e, in particolare, delle autorizzazioni rilasciate alle controinteressate AR s.r.l. e TO Lines s.r.l..
Con ordinanza n. 3673 del 8 maggio 2025 il Collegio ha disposto istruttoria nei seguenti termini: « Rilevato che l’Ordinanza n. 18/2003 della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia prevede che “ Per le navi ogni movimento di arrivo dovrà essere intervallato da almeno 10 minuti; tale termine è ridotto a 5 minuti se si tratta di unità veloci. Le partenze tra due unità navali dovranno essere intervallate da almeno 5 minuti (…) Per unità veloce si intende quella individuata come tale dal certificato di classe: sono ritenuti similari alle unità veloci gli aliscafi ”;
Ritenuto che sia opportuno conoscere, in base al certificato di classe, quale sia la natura della imbarcazione di parte ricorrente e di parte controinteressata, per cui occorre che tali parti, entro il 13 giugno 2025, producano tali certificati di classe ».
A seguito della produzione della documentazione richiesta con la citata ordinanza collegiale, il Collegio, con ordinanza n. 1401 del 26 giugno 2025, ha indi accolto la domanda cautelare formulata da parte ricorrente, nei seguenti termini:
« Ritenuto che, allo stato degli atti e sulla base della cognizione sommaria, sussista il fumus boni juris, in quanto:
- l’Ordinanza n. 18/2003 della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia prevede che “ Per le navi ogni movimento di arrivo dovrà essere intervallato da almeno 10 minuti; tale termine è ridotto a 5 minuti se si tratta di unità veloci. Le partenze tra due unità navali dovranno essere intervallate da almeno 5 minuti (…) Per unità veloce si intende quella individuata come tale dal certificato di classe: sono ritenuti similari alle unità veloci gli aliscafi ”;
- dai certificati di classe prodotti in atti, riconducibili alle parti controinteressate Se-Re-Mar s.r.l. e TO Lines s.r.l., non emerge che le imbarcazioni di queste siano navi veloci, e comunque le parti non hanno affermato che da tali certificati prodotti emerga la qualità di nave veloce;
- non trattandosi di navi veloci, ogni movimento di arrivo deve essere intervallato da almeno 10 minuti, contrariamente a quanto accade con le imbarcazioni delle citate controinteressate, i cui intervalli di arrivo sono pari ad almeno 5 minuti, ma inferiori a 10 minuti;
Ritenuto che sussista il periculum in mora, in ragione del possibile pregiudizio alla sicurezza della navigazione ».
Con gli ulteriori motivi aggiunti depositati in data 10 luglio 2025, parte ricorrente ha lamentato infine l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Campania sull’istanza acquisita al prot. 181247 dell’08.04.2025 (p.e.c. del 04.04.2025), a mezzo della quale la stessa ricorrente aveva chiesto l’attivazione della procedura di decadenza delle autorizzazioni T.P.L. rilasciate alla Se.Re.Mar. s.r.l. con provvedimento del 4 dicembre 2024, e alla TO Lines S.r.l. con provvedimento del 27 novembre 2024, e domandato, altresì, l’attivazione della disciplina sanzionatoria di cui al d.l.vo n. 129/2015 in ragione del richiamo per relationem operato dall’art. 7 del Regolamento n. 7/2016.
Dopo il deposito di memorie delle parti, all'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. In via preliminare occorre esaminare i rilievi di inammissibilità del ricorso formulati dall’Amministrazione resistente e dalle controinteressate.
2.1. In particolare, è eccepito che le autorizzazioni rilasciate alle controinteressate costituirebbero l’esito finale di un procedimento avviato con il Decreto Dirigenziale n. 127 del 16.10.2023, con cui la Regione Campania aveva aperto la finestra temporale per la presentazione delle istanze per i servizi annuali; e che tale Decreto, non impugnato dalla ricorrente nei termini decadenziali, avrebbe ormai cristallizzato le regole della procedura e la ricognizione degli accosti disponibili, così che non vi sarebbe interesse ad impugnare gli atti a valle oggetto del presente giudizio.
Il Collegio ritiene che l’eccezione sia infondata.
Infatti la ricorrente non contesta le regole della procedura e la ricognizione degli accosti disponibili come previsti nel Decreto Dirigenziale n. 127 del 16.10.2023, né lamenta l’illegittimità della regolamentazione astratta della procedura, ma si duole, piuttosto, che l’Amministrazione abbia rilasciato nuove autorizzazioni a beneficio delle controinteressate, le quali dovrebbero essere dichiarate decadute dalla autorizzazione per i motivi meglio indicati in ricorso, e lamenta, inoltre, che, in ragione della particolare tipologia di imbarcazioni utilizzate dalle controinteressate, non aventi la natura di “navi veloci”, gli intervalli previsti per gli accosti delle imbarcazioni delle controinteressate sarebbero troppo ridotti, tanto da pregiudicare la sicurezza della navigazione.
2.2. L’inammissibilità del ricorso è eccepita anche sotto altro profilo: difetterebbe l’interesse ad agire in capo alla ricorrente, in quanto questa non ha partecipato alla procedura di interpello i cui esiti ha contestato nel presente giudizio.
Il Collegio ritiene che anche questa eccezione sia infondata.
In linea generale, in questa materia la giurisprudenza ha affermato che sussiste « la legittimazione a ricorrere avverso il rilascio di autorizzazioni commerciali, in capo a quei soggetti che, agendo come imprenditori nel medesimo settore, attingono al medesimo "bacino di utenza" e risentono, pertanto, di un danno al loro "volume d'affari", in caso di apertura di una nuova impresa commerciale illegittimamente autorizzata » (Cons. Stato, sez. IV, 28/06/2022, n. 5353).
Se ne desume che la ricorrente ha interesse a contestare la legittimità degli atti impugnati, in quanto essa opera nel medesimo bacino d’utenza commerciale delle società controinteressate (che, come si evince dal Quadro ricognitivo degli accosti approvato il 30.12.2024, agiscono nei medesimi ambiti portuali e sono titolari di autorizzazioni di T.P.L. marittimo), e in ragione di tale propria posizione qualificata e differenziata ha prospettato l’interesse attuale al ripristino della corretta dinamica concorrenziale: sia chiedendo la decadenza delle controinteressate dalle autorizzazioni ottenute per le denunciate violazioni; sia chiedendo, anche al prospettato fine della difesa della sicurezza della navigazione, il rispetto del distacco minimo di minuti tra attracchi successivi.
3. Le domande complessivamente introdotte dalla ricorrente, come si vedrà, sono parzialmente fondate.
Con la prima censura contenuta nel ricorso introduttivo è stato ricordato che gli operatori del settore, per una nuova sistemazione dell’assetto complessivo degli accosti, si erano riuniti in data 13 giugno 2023 per concordare iniziative volte a « procedere ad un ridimensionamento del numero di istanze allo scopo di renderle compatibili con le esigenze della navigazione », e nell’occasione avevano deciso di « condividere il quadro accosti dei porti di Capri e TO allegato al presente verbale », al contempo rinunciando, come fatto anche dalla ricorrente, alle domande di autorizzazione ancora in fase di istruttoria; il relativo verbale di riunione del 13.06.2023 era stato sottoscritto, tra i vari operatori del settore, anche dalla ricorrente e dalle controinteressate, oltreché dai responsabili della Regione Campania, così che in pari data era stata adottata la Delibera di Giunta regionale n. 337 del 13.06.2023, che aveva dato avvio al procedimento per l’assegnazione dei servizi minimi di trasporto marittimo individuando la Acamir quale stazione appaltante.
Tale verbale della riunione del 13.06.2023 e la conseguente Delibera di Giunta regionale n. 337 del 2023 sono il presupposto della successiva Delibera di Giunta Regionale n. 540 del 14.10.2024, nella quale è stato stabilito che « la nuova sistemazione dell’assetto complessivo dei collegamenti marittimi regionali, avviata con le richiamate delibere di Giunta regionale n. 337/2023 e 159/2024, [...] ha natura preliminare anche rispetto al rilascio di titoli autorizzatori sulle relative tratte », aggiungendosi che, « in ragione della loro complessità e della tempistica prevista, le attività per la definizione delle esigenze di sevizio pubblico [...] sebbene avviate, [...] non si concluderanno entro il termine del 15.7.2025 », e stabilendosi che « si rende, pertanto, necessario [...] aggiornare il termine del 15.7.2025 - fissato dalla citata delibera di Giunta regionale n. 159 del 10.4.2024 – sino al 31.12.2025 e, alla medesima data, l’attuale assetto complessivo dell’offerta dei servizi marittimi, ferma la possibilità di nuove autorizzazioni nei limiti consentiti dalla sicurezza della navigazione ». Quindi, ha evidenziato parte ricorrente, coerentemente con l’esito della descritta riunione del 13.06.2023, la citata Delibera di Giunta Regionale n. 540 del 14.10.2024 ha stabilito la proroga indifferenziata di tutte autorizzazioni marittime in corso fino al 31 dicembre 2025 e, quindi, l’estensione fino a tale data del quadro accosti vigente, mentre il rilascio di eventuali nuove autorizzazioni è stato previsto, in tale contesto, come possibile solo in via residuale ed eccezionale.
Ciò posto, la ricorrente ha lamentato che, in violazione di quanto stabilito nella citata riunione del 13.06.2023, e nei descritti provvedimenti regionali che ne sono conseguiti, sono state rilasciate nuove autorizzazioni, di cui hanno beneficiato le controinteressate, determinandosi così una disparità di trattamento tra gli operatori del settore, e una manifesta contraddizione rispetto ai reciproci impegni che erano stati assunti dagli armatori e dalle Autorità Regionali nella riunione del 13.06.2023.
Il Collegio ritiene che la censura non sia fondata.
L’assetto regolativo che era conseguito alla riunione del 13.06.2023, e culminato con la richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 540 del 14.10.2024, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non precludeva in modo assoluto il rilascio di nuove autorizzazioni. Tale ultima Delibera, in particolare, precisava che resta « ferma la possibilità di nuove autorizzazioni nei limiti consentiti dalla sicurezza della navigazione ».
Quindi il rilascio di nuove autorizzazioni formava oggetto di una possibilità prevista dalla stessa Delibera di Giunta Regionale n. 540 del 14.10.2024.
Da qui l’insussistenza del lamentato profilo di illegittimità affermato dalla ricorrente.
4. Con la seconda censura contenuta nel ricorso introduttivo, integrato in parte qua dai motivi aggiunti depositati in data 14 aprile 2025, la ricorrente ha lamentato che le autorizzazioni rilasciate e il Quadro ricognitivo degli accosti approvato con D.D. n. 131/2024, in uno alle valutazioni e pareri favorevoli ex art. 2, c. 2, Regolamento regionale n. 7/2016 acquisiti nel corso dei rispettivi procedimenti, sono illegittimi per violazione sia delle D.G.R. n. 337/23 e n. 540/24 (nel punto in cui prevedono « la possibilità di nuove autorizzazioni nei limiti consentiti dalla sicurezza della navigazione »), sia delle Ordinanze nn. 99/1999 e 18/2003 adottate, rispettivamente, dalle Capitanerie di Porto di Napoli e di Castellammare di Stabia, vigenti negli ambiti portuali rispettivamente di Capri e TO.
In particolare, con l’Ordinanza n. 99/1999 la Capitaneria di Porto di Napoli ha stabilito che, « ai fini della sicurezza degli specchi d’acqua portuali e della sicurezza della navigazione […] nel porto di Capri, gli accosti […] devono essere intervallati: […] b) in modo che il bacino portuale sia impegnato da una sola nave per volta, che gli arrivi siano distanziati di almeno 10 minuti l’uno dall’altro, sial molo principale che agli ormeggi della “Banchinella”. Inoltre le partenze devono essere intervallate di almeno 10 minuti per nave sia al molo principale che agli ormeggi della “Banchinella” » (art. 4). E analogamente l’Ordinanza n. 18/2003 della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, competente per l’Ambito Portuale di TO, così dispone: « le unità navali devono restare all’ormeggio almeno 15 minuti; resta salva la facoltà per le unità navali che non devono compiere ulteriori operazioni commerciali di ripartire prima della scadenza del termine innanzi indicato. Per le navi ogni movimento di arrivo dovrà essere intervallato da almeno 10 minuti; tale termine è ridotto a 5 minuti se si tratta di unità veloci. Le partenze tra due unità navali dovranno essere intervallate da almeno 5 minuti » (art. 3).
Orbene, la ricorrente ha denunciato che gli accosti autorizzati dagli atti impugnati alle controinteressate (con cadenza di almeno cinque minuti, ma sempre inferiore ai prescritti dieci minuti) non rispettano le cadenze temporali di almeno dieci minuti in arrivo rispetto agli accosti di altre compagnie precedentemente autorizzati, in violazione di quanto disposto dalle citate Ordinanze delle Capitanerie di Porto.
La censura è fondata.
La richiamata Ordinanza n. 18/2003 della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia prevede, come si è detto, che « Per le navi ogni movimento di arrivo dovrà essere intervallato da almeno 10 minuti; tale termine è ridotto a 5 minuti se si tratta di unità veloci. Le partenze tra due unità navali dovranno essere intervallate da almeno 5 minuti (…) Per unità veloce si intende quella individuata come tale dal certificato di classe: sono ritenuti similari alle unità veloci gli aliscafi ».
In proposito è allora dirimente comprendere, in base al certificato di classe (come disposto dalla citata ordinanza n. 18 del 2023 della Capitaneria di Posto di Castellammare di Stabia), la tipologia di imbarcazioni delle controinteressate autorizzate a percorrere le tratte in rilievo, in ragione dell’intervallo di meno di dieci minuti (benché più di cinque) che sussiste tra le partenze previste dal contestato “quadro accosti”. Invero, soltanto per le imbarcazioni classificate come “navi veloci”, in base alla citata Ordinanza della Capitaneria di Porto di Castellammare, è sufficiente un intervallo anche di soli cinque minuti, laddove per le imbarcazioni che non hanno tale classificazione, e quindi più lente, è necessario un intervallo tra partenze di almeno dieci minuti.
Al fine appunto di comprendere se le imbarcazioni oggetto delle autorizzazioni ottenute dalla controinteressate fossero, o meno, delle “navi veloci”, il Collegio ha già disposto istruttoria, chiedendo alle parti di produrre il certificato di classe delle proprie imbarcazioni. E l’adempimento del detto ordine istruttorio ha portato alla produzione in giudizio dei certificati di classe riconducibili alle parti controinteressate Se-Re-Mar s.r.l. e TO Lines s.r.l., documenti i quali, si ribadisce, sono l’unico strumento che in base alla citata Ordinanza della Capitaneria di Porto di Castellammare può classificare una nave come “veloce” agli effetti della regolazione ivi prevista in merito alla cadenza delle partenze.
Orbene, il Collegio è in condizione di osservare che dai certificati prodotti non emerge che le imbarcazioni di tali controinteressate siano “navi veloci”; né comunque le parti hanno affermato che da tali certificati prodotti emerga la qualità di “nave veloce” delle imbarcazioni in questione.
Ne consegue che, non essendo le navi oggetto delle autorizzazioni delle controinteressate sopra indicate classificabili come “navi veloci”, ogni movimento di arrivo e partenza deve essere intervallato da almeno dieci minuti, contrariamente a quanto accade con le imbarcazioni delle citate controinteressate, i cui intervalli di arrivo sono inferiori ai dieci minuti.
Dal che si desume la violazione delle citate ordinanze delle Capitanerie di Porto, con conseguente compromissione della sicurezza della navigazione.
La censura di parte ricorrente va quindi accolta, con conseguente annullamento degli atti impugnati nel punto in cui, per le imbarcazioni delle controinteressate, prevedono, e consentono, degli intervalli degli attracchi inferiori a dieci minuti.
5. Con la terza censura contenuta nel ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti del 14 aprile 2025, la ricorrente ha affermato che, qualora le precedenti censure non siano ritenute fondate dal Collegio, i provvedimenti impugnati sarebbero comunque illegittimi in quanto, in merito al servizio T.P.L., alcuni dei nuovi collegamenti marittimi autorizzati hanno tempi di traversata sensibilmente superiori rispetto a quelli ordinariamente occorrenti alle motonavi per coprire la distanza che separa le banchine dei porti di TO e Carpi-Banchinella.
Il Collegio ritiene che tale censura, in quanto proposta in via espressamente subordinata al mancato accoglimento delle precedenti doglianze, resti assorbita in ragione dell’accoglimento della seconda censura del ricorso introduttivo.
6. Con la quarta censura contenuta nel ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti depositati in data 14 aprile 2025, parte ricorrente ha prospettato, inoltre, che si sarebbero verificate ipotesi di decadenza delle autorizzazioni delle due già menzionate controinteressate, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.
In particolare, con riferimento alla controinteressata TO Lines, la decadenza conseguirebbe alla mancata disponibilità della motonave “Principessa”, e alla circostanza che la società non avrebbe avviato alcuna delle linee di collegamento autorizzate il 27.11.2024, incorrendo quindi in violazione in punto di cadenza, periodicità e orari del proprio titolo.
E analogamente sussisterebbe la decadenza della autorizzazione di Se-Re-Mar s.r.l., la quale non avrebbe la disponibilità giuridica e materiale della motonave “Sirenadue”, e in quanto vi sarebbe un’oggettiva sovrapposizione di orari tra servizi T.P.L. da svolgersi con la medesima motonave “Sirenadue”, tanto che tali corse autorizzate certamente non potrebbero essere garantite all’utenza.
Inoltre, nei motivi aggiunti depositati in data 14 aprile 2025 parte ricorrente ha indicato un’ulteriore causa di decadenza ai danni di entrambe le controinteressate, per violazione dell’art. 7, comma 1, lett. b), Regolamento n. 7/2016, in base al quale « in attuazione del Regolamento (UE) n. 1177/2010, i vettori […] sono obbligati a garantire […] la non discriminazione e l’assistenza nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta »: le imbarcazioni di entrambe le controinteressate non sarebbero difatti attrezzate per garantire l’imbarco e lo sbarco de passeggeri con ridotta mobilità in condizioni di sicurezza e di autonomia.
Secondo l’impostazione di parte ricorrente, la sussistenza di tali ragioni di decadenza comporterebbe l’illegittimità degli atti impugnati, ossia i provvedimenti che dispongono il quadro accosti e le autorizzazioni rilasciate alle controinteressate.
Il Collegio ritiene però che siffatta censura sia priva di fondamento.
Quelli impugnati con il ricorso introduttivo, invero, sono i provvedimenti che dispongono il “quadro accosti” (e atti connessi), e le autorizzazioni rilasciate alle controinteressate: si tratta, pertanto, di atti che si pongono a monte dell’esecuzione del servizio e del suo adempimento/inadempimento.
Per contro, le cause di decadenza allegate mediante il motivo di censura in esame si collocano, al contrario, solo a valle del servizio, profilandosi nel caso in cui questo non sia eseguito, o non sia eseguito correttamente.
Tanto premesso, sembra agevole osservare che l’insorgenza di eventuali motivi di decadenza può eventualmente giustificare l’esercizio del potere sanzionatorio di decadenza, ma non può ridondare in illegittimità di atti, quali quelli qui impugnati, che si collocano -dal punto di vista logico e cronologico- anteriormente al realizzarsi dei motivi di decadenza per mancata o inesatta esecuzione del servizio.
Né potrebbe prospettarsi un’azione di accertamento dell’intervenuta decadenza.
Senza entrare nel merito della problematica generale dei limiti di ammissibilità dell’azione atipica di accertamento nel processo amministrativo, va evidenziato che una decadenza potrebbe essere disposta solo con provvedimento dell’Amministrazione, per cui un’eventuale azione di accertamento della decadenza violerebbe il principio sancito dall’art. 34 c. 2 c.p.a., secondo cui « in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ».
7. Quindi il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti depositati in data 14 aprile 2025 sono accoglibili solo in parte, vale a dire limitatamente all’annullamento degli atti impugnati nel punto in cui, per le imbarcazioni delle controinteressate, prevedono e consentono un intervallo degli attracchi inferiore ai dieci minuti.
8. Venendo al nuovo atto di motivi aggiunti depositato in data 10 luglio 2025, con esso parte ricorrente ha chiesto al Tribunale la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Campania sull’istanza acquisita al prot. 181247 dell’08.04.2025 (p.e.c. del 04.04.2025), a mezzo della quale la ricorrente stessa aveva chiesto l’attivazione della procedura di decadenza delle autorizzazioni T.P.L. rilasciate alla Se.Re.Mar. s.r.l. con provvedimento del 4 dicembre 2024, e alla TO Lines s.r.l. con provvedimento del 27 novembre 2024, oltre a domandare l’attivazione della disciplina sanzionatoria di cui al D.L.vo n. 129/15 in ragione del richiamo per relationem operato dall’art. 7 del Regolamento 7/2016.
Quanto richiesto con la suddetta istanza del 8.4.2025 dell’odierna ricorrente è stato basato sulla prospettazione di alcune violazioni da essa ascritte alle controinteressate, sintetizzabili nei seguenti termini:
a) il mancato rispetto delle Linee di regolazione approvate con DGR n. 442/2016, in quanto entrambe le compagnie di navigazione avrebbero operato, e continuerebbero ad operare, in violazione delle regole ivi poste;
b) la violazione dell’art. 9, comma 1, punti d) ed e), in quanto: la Se.Re.Mar. - con la motonave Sirenadue – non avrebbe iniziato il servizio entro dieci giorni dal rilascio dell’autorizzazione, e per oltre sette giorni consecutivi non avrebbe effettuato le linee autorizzate con il Quadro-Accosti del 30.12.2024; e la TO Lines non avrebbe iniziato il servizio con la motonave Principessa;
c) la TO Lines, viene aggiunto, non ha attivato il sito internet con pubblicazione di orari e tariffe, né ha predisposto la Carta Servizi, adempimenti entrambi prescritti dalle già citate Linee di regolazione regionali;
d) le imbarcazioni delle controinteressate non disporrebbero degli adattamenti necessari per l’imbarco e sbarco delle persone con disabilità in autonomia e sicurezza, in violazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 129;
e) la Se.Re.Mar. e la TO Lines, infine, avrebbero reso dichiarazioni mendaci e false attestazioni nelle rispettive domande, in quanto nell’autocertificazione ex d.P.R. 445/00 entrambe le compagnie avendo dichiarato la “ disponibilità giuridica del naviglio ” (invece non disponibile) e di essere in grado di “ garantire i diritti dei passeggeri di cui al Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 129 ”.
8.1. Le controinteressate hanno eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti ora in esame, opponendo che l'azione avverso il silenzio, in quanto rito speciale autonomo e distinto dal giudizio di annullamento, non potrebbe essere introdotta mediante motivi aggiunti, strumento destinato invece all'impugnazione di atti connessi sopravvenuti nel corso del giudizio, dovendo piuttosto essere proposta con ricorso autonomo.
Il Collegio ritiene che questa eccezione di inammissibilità sia infondata.
Né le norme in tema di rito del silenzio, né l’art. 43 c.p.a., che disciplina la proposizione dei motivi aggiunti, escludono che un’azione avverso il silenzio possa essere proposta integrando, tramite un atto di motivi aggiunti, un ricorso impugnatorio già pendente. Senza dire che l’art. 32 dello stesso Codice stabilisce, nel suo primo comma, che è sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale, e se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario. Infine, la fisiologica continuità del potere amministrativo giustifica pienamente la possibilità che nel corso di un giudizio si renda necessaria l’impugnazione sopravvenuta, con motivi aggiunti, tanto di nuovi atti, quanto, simmetricamente, del mancato esercizio doveroso del potere amministrativo, al fine di soddisfare in maniera completa la tutela del bene della vita per il quale l’interessato ha adito il Tribunale.
8.2. La Regione Campania e le controinteressate hanno sostenuto, inoltre, che la diffida presentata dalla ricorrente per ottenere la declaratoria di decadenza delle autorizzazioni e l’attivazione dei poteri sanzionatori non avrebbe fatto sorgere in capo alla Regione un reale obbligo di provvedere, integrando invece una mera sollecitazione, onde non si sarebbe formato alcun silenzio-inadempimento sindacabile in giudizio.
Il Collegio ritiene che nemmeno queste difese della Regione e delle controinteressate siano convincenti, e che invece sussista nel caso in esame l’obbligo della Regione di provvedere sulla diffida di parte ricorrente.
In linea generale, l'atto dichiarativo della decadenza da un beneficio attribuito da un precedente provvedimento amministrativo ampliativo è espressione tipica di un potere autoritativo, costituisce manifestazione di un potere di autotutela vincolato e ad avvio doveroso, e non richiede specifiche valutazioni in ordine all'interesse pubblico alla sua adozione, rientrando nella generale categoria tipica della revoca sanzionatoria, e dipendendo esclusivamente dall'accertamento dei presupposti che ne giustificano l'emanazione.
Ciò premesso, con riferimento ad autorizzazioni o atti ampliativi ottenuti con false dichiarazioni o attestazioni al momento della domanda, la giurisprudenza ha affermato che « I casi normativi definiti d'autotutela doverosa, tra cui quello della decadenza ex tunc del beneficio qual conseguenza del generale principio contenuto nell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000 (in base al quale, ove emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione secondo una valutazione autonoma della p.A., il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera), non sono affatto “eccezioni” alla regola “generale” ex art. 21-novies della l. 241/1990, ma costituiscono forme ben definite d'autotutela doverosa poste a garanzia di supremi valori ed interessi dell'ordinamento contro la consolidazione degli effetti d'un atto illegittimo ed ingiusto e non tempestivamente revocato o annullato, tant'è che l'art. 21-nonies, comma 2-bis, recato dalla novella ex art. 6, comma 1, lett. d), n. 2) della l. 7 agosto 2015 n. 124, ha fatto salve, tra le altre, le sanzioni previste dal capo VI del d.P.R. n. 445/2000, tra cui, appunto, quelle dettate dall'art. 75; ne consegue che sussiste in capo alla p.A. l'obbligo di provvedere a fronte di un'istanza di un terzo diretta all'applicazione del citato art. 75 » (Cons. Stato, sez. VI, 31/12/2019, n. 8920; conf. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 21/03/2022, n. 3209).
Orbene, fin dal ricorso introduttivo parte ricorrente ha sostenuto che le controinteressate, nel dichiarare in sede di domanda la disponibilità di naviglio in realtà da parte loro non disponibile, avrebbero reso dichiarazioni false in sede di autocertificazione, e ha invocato l’applicazione dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000, in base al quale, ove emerga la non veridicità del contenuto di una dichiarazione, secondo una valutazione autonoma dell’Amministrazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Peraltro, anche nel proprio atto di diffida la ricorrente ha lamentato la falsità delle dichiarazioni delle controinteressate in merito alla disponibilità del naviglio da loro espresse in sede di autocertificazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
Quindi, applicando le coordinate ermeneutiche espresse dalla richiamata giurisprudenza, deve ritenersi che sussista l’obbligo di provvedere della Regione Campania in ordine alla diffida con cui è stata richiesta l’attivazione del potere di decadenza e del potere sanzionatorio in merito alla falsa attestazione delle due controinteressate di disponibilità del naviglio.
In merito a tutte le altre violazioni denunciate con la richiamata diffida, poiché non integranti delle false dichiarazioni in autocertificazioni, ma dei comuni inadempimenti nella esecuzione del servizio, non è invece invocabile l'art. 75 d.P.R. n. 445/2000, né quindi lo specifico dovere di provvedere scaturente da tale previsione. Il Collegio è tuttavia dell’avviso che ugualmente debba ritenersi sussistente il dovere dell’Amministrazione di determinarsi al riguardo, per le seguenti ragioni.
Presupposto per l’attivazione del rito ex artt. 31 e 117 c.p.a. è l’esistenza di uno specifico obbligo di provvedere in capo all’amministrazione, esso rappresentando sul piano processuale lo strumento rimediale per la violazione della regola dell’obbligo di agire in via provvedimentale sancita dall’art. 2 della l. 241/1990 (Cons. Stato, sez. 3, 1 luglio 2020, n. 4204). Nondimeno, come è noto, per consolidata giurisprudenza l’obbligo di provvedere è ravvisabile non solo quando la legge specificamente preveda e regoli la presentazione di una determinata istanza da parte del privato nell’ambito di un determinato procedimento, così riconoscendogli la titolarità di una situazione qualificata e differenziata, ma anche in tutte le altre fattispecie particolari nelle quali delle ragioni di giustizia e di equità impongono l’adozione di un provvedimento espresso, e quindi, in definitiva, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell’Amministrazione ( ex multis Cons. Stato, sez. 6, 1 ottobre 2021, n. 6569; Id., sez. 4, 12 settembre 2018, n. 5344).
Orbene, nella fattispecie concreta in esame il Collegio ritiene che sussista, secondo correttezza e traparenza, il dovere dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza della ricorrente, in considerazione della ragionevole e legittima aspettativa di quest’ultima a conoscere le determinazioni della resistente Regione Campania sulla citata istanza di esercizio dei poteri di decadenza e sanzionatori nei confronti delle controinteressate, operatori economici sostanzialmente concorrenti rispetto alla ricorrente, in quanto operanti nel medesimo bacino d’utenza commerciale e nei medesimi ambiti portuali, sussistendo quindi un ragionevole interesse della ricorrente al ripristino della corretta dinamica concorrenziale e alla osservanza delle regole della sicurezza della navigazione.
In definitiva, sussiste in capo alla Regione Campania il dovere di provvedere in merito alla integralità della diffida prot. 181247 dell’08.04.2025, al cospetto della quale essa non poteva dunque rimanere del tutto inerte.
I motivi aggiunti depositati in data 10 luglio 2025 avverso il silenzio vanno quindi accolti, e per l'effetto deve essere ordinato alla Regione Campania di provvedere su tale della ricorrente entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.
Qualora la Regione non provveda nel disposto termine di 90 giorni, il Collegio si riserva di nominare, su apposita istanza della parte interessata, un Commissario ad acta .
9. In ragione dell’accoglimento solo parziale delle censure di parte ricorrente, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti depositati in data 14 aprile 2025 e in data 10 luglio 2025, come in epigrafe proposti, così dispone:
1) accoglie in parte il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti depositati in data 14 aprile 2025, e per l’effetto annulla gli atti impugnati limitatamente al punto in cui, per le imbarcazioni delle controinteressate, prevedono un intervallo degli attracchi inferiore a dieci minuti;
2) accoglie i motivi aggiunti depositati in data 10 luglio 2025, e per l’effetto ordina alla Regione Campania di provvedere sulla diffida di parte ricorrente prot. 181247 dell’08.04.2025 entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore;
3) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
IO Di NZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Di NZ | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO