Sentenza 14 maggio 2025
Decreto cautelare 25 giugno 2025
Ordinanza cautelare 11 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/03/2026, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01637/2026REG.PROV.COLL.
N. 05143/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 5143 del 2025, proposto dal Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
la signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimino Crisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 861 del 14 maggio 2025, resa tra le parti, concernente l’esecuzione della sentenza n. 88/2015 del Tribunale Civile di Taranto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione delle parti;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il consigliere LA D'AN;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS- ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 88/2015 del Tribunale Civile di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, con la quale era stata rigettata l’opposizione avverso un precedente decreto ingiuntivo n. 1779 del 17 ottobre 2013 con cui il Ministero della Salute era stato condannato al pagamento, in favore della stessa, della somma di euro 8.884,55 per rivalutazione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 (legge su danni vaccinali) relativamente alla voce " indennità integrativa speciale per gli anni dal settembre 2009 al 2013 ” e per gli interessi legali sino al soddisfo, oltre che per le spese del procedimento monitorio liquidate in euro 450,00, oltre IVA e CAP. Con la stessa sentenza il Ministero della Salute era stato condannato anche al pagamento alla signora LL delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro 2.100,00 per compenso professionale, oltre agli accessori di legge.
2. Il Tar di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 861 del 2025), in parziale accoglimento del ricorso ha statuito l’inadempimento del Ministero al pagamento di tutte le somme di denaro indicate nell’atto di precetto, respingendo invece la parte in cui veniva richiesta la ulteriore somma relativa alle spese e competenze dell’atto di precetto e la richiesta di rivalutazione monetaria e di penalità di mora (astreinte).
3. Il Ministero della Salute ha proposto appello contro la suddetta decisione relativamente al capo della sentenza nel quale il Tar, dopo aver dato atto che: “ con nota dell’8 aprile 2025 n.6972, il Ministero resistente ha rappresentato che “dal 01/01/2013 la sig. LL ha regolarmente percepito il rateo dell'indennizzo, rivalutato secondo il tasso di inflazione programmato, comprensivo della quota IIS, in quanto “con nota del 28/01/2013, l'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia ha disposto il pagamento, senza informare lo scrivente Ministero, a partire dal 01/01/2013 degli indennizzi rivalutati, sulla base del tasso di inflazione, anche per la quota relativa all'IIS Infine, con DGR Puglia n. 2095 del 30/2015 e Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n. 75 del 10/11/2016, sono state date indicazioni in ordine, rispettivamente, alla liquidazione degli arretrati dell'Indennità Integrativa Speciale fino al 31/12/2012 e fino al 31/12/2011 ”, ha statuito: “ Tuttavia, ritiene, il Collegio, che la suindicata circostanza sia del tutto irrilevante ai fini della decisione del presente ricorso di ottemperanza, atteso che di tanto doveva darsi atto nel giudizio di opposizione sfociato nella citata sentenza dell’A.G.O. n. 88/2015 (passata 3 in giudicato) che, invece, non menziona alcun pagamento da parte del Ministero (o di altri Enti) per le causali ivi indicate .”
3.1. In sostanza, il Ministero appellante lamenta che il Tar non avrebbe considerato i pagamenti intervenuti da parte della Regione Puglia per le stesse ragioni indicate nella sentenza del Tribunale di Taranto n. 88/2015.
4. Con ordinanza cautelare n. 2543 del 10 luglio 2025 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso.
5. La signora -OMISSIS- si è poi è costituita in giudizio il 13 novembre 2025, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. La causa è stata trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026.
7. L’appello non è fondato.
8. Questa Sezione ha già avuto modo di evidenziare nella citata ordinanza cautelare n. 2543 del 2025 che:
“- la sentenza impugnata è stata resa in sede di ottemperanza della decisione del Tribunale Civile di Taranto n. 88/2015 per un indennizzo derivante dalla legge n. 210 del 1992;
- a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice ordinario, il giudice amministrativo dell'ottemperanza è chiamato a svolgere essenzialmente una mera attività esecutiva, non potendo integrare in alcun modo il giudicato del giudice ordinario, ma essendo rigidamente vincolato al comando contenuto nella sentenza, passata in giudicato ”.
9. Non ci sono ragioni per disattendere le suddette conclusioni rese nel giudizio cautelare, ricordando, tra l’altro, l’ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5654 del 3 marzo 2025 nella quale è stato di nuovo rilevato come il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo si presenti con caratteristiche diverse a seconda che riguardi una sentenza di annullamento dello stesso giudice o una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di una somma di denaro. In questo secondo caso, quando la decisione abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il giudizio di ottemperanza assume natura e caratteristiche di giudizio prevalentemente esecutivo, caratterizzato dalla carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulla materia sottostante al giudicato azionato, sicché il giudice dell'ottemperanza svolge una funzione attuativa della concreta statuizione giudiziale adottata dal giudice ordinario e non può alterare il suo precetto, limitandone o ampliandone la portata effettuale in violazione dell'art. 2909 c.c..
10. Le circostanze addotte dall’Amministrazione appellante (che l’Assessorato alle Politiche Sociali e della Salute della Regione Puglia avesse comunque disposto il pagamento, senza informare il Ministero della Salute, a partire dal 1° gennaio 2013, degli indennizzi rivalutati sulla base del tasso di inflazione, anche per la quota relativa all’indennità integrativa speciale) potranno pertanto essere definite nel rapporto con la Regione Puglia ed eventualmente formare oggetto di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c..
11. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
12. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA CA, Presidente FF
LA D'AN, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
VA Tulumello, Consigliere
AN Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA D'AN | VA CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.