Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00639/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00500/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Sorace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’accertamento
per quanto riguarda il ricorso originario:
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Vibo Valentia in relazione ad istanza di rinnovo del porto d’armi ad uso difesa personale nonché per il risarcimento danni cagionati in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
per quel che attiene il ricorso per motivi aggiunti:
per l’annullamento del decreto Prefettizio n. -OMISSIS- del 5.5.2025 con il quale è stata respinta l’istanza presentata in data 11.07.2024 tendente al “ rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale ”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui l’informativa n. -OMISSIS- del 9.9.2022 e la nota Comando Carabinieri n. -OMISSIS---OMISSIS-/2024, nonché ogni ulteriore attività istruttoria cui è riferimento nel provvedimento impugnato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa ER SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS- esponeva di aver conseguito, nell’anno 2018, la licenza di porto d’armi per difesa personale a seguito di un attentato perpetrato ai suoi danni da parte di due soggetti, in relazione al quale veniva disposta vigilanza di prossimità e instaurato procedimento penale, tuttora pendente, nei confronti dell’unico soggetto identificato.
Rappresentava, inoltre, che, a fronte di un primo diniego di rinnovo, tempestivamente impugnato innanzi a questo Tribunale, l’Amministrazione, in sede di riesame, provvedeva all’accoglimento dell’istanza. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente — premesso di aver presentato ulteriore istanza di rinnovo — impugnava il silenzio serbato dalla Prefettura di Vibo Valentia.
Nelle more del giudizio, l’Amministrazione adottava un provvedimento espresso di rigetto, determinando la parziale cessazione della materia del contendere del giudizio avverso il silenzio, dichiarata con sentenza non definitiva pubblicata in data 22 settembre 2025.
2. Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente impugnava il sopravvenuto provvedimento di diniego del 2 maggio 2025, fondato sulle risultanze istruttorie acquisite per il tramite dell’Arma dei Carabinieri, dalle quali emergevano: - una significativa propensione alla conflittualità, desunta dal coinvolgimento in episodi di violenza (percosse, minacce, atti persecutori), sia quale persona offesa sia quale autore; - la pendenza di una denuncia all’Autorità Giudiziaria per abuso d’ufficio, intralcio alla giustizia e irregolarità in materia di subappalto; - nonché una condanna pronunciata in data -OMISSIS- dal GIP del Tribunale di-OMISSIS-per violazione della normativa ambientale.
La successiva nota integrativa del 2 settembre 2024 evidenziava, altresì, che il ricorrente svolge la propria attività nei Comuni di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- e che il procedimento penale relativo all’attentato del 2018 — nel quale egli riveste la qualità di persona offesa — risultava aggiornato all’udienza del 5 novembre 2024.
3. Avverso tale provvedimento il ricorrente articolava i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione di legge, con riferimento agli artt. 3 e 10 bis l. 241/1990, nonché all’art. 97 della costituzione eccesso di potere, per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà , posto che il provvedimento non ha tenuto conto delle osservazioni depositate;
2) Violazione di legge, con riferimento agli artt. 2 e 3 l. 241/1990 eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento causale, poiché il diniego è stato adottato oltre il termine di 30 giorni prescritto dall’art. 2 della L. 241/1990 ; inoltre, a dire del ricorrente, è solo apparentemente motivato, poiché si basa su un’informativa già negativamente scrutinata nell’abito di analogo, ma precedente, giudizio instaurato presso l’intestato tribunale e poiché integrato in maniera solo parziale;
3) Violazione di legge, con riferimento all’art. 42 tulps approvato con dpr 18.6.1931 n. 773, nonché all’art 4 l. n. 110/1975. violazione di legge, con riferimento all’art. 88 comma 2 lett. f) c.p.a. eccesso di potere , per erroneità della motivazione, erroneità dei presupposti, sviamento causale, illogicità, contraddittorietà, errore in procedendo.
4. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione, insistendo per la legittimità del proprio operato e rappresentando di essere pervenuta a una determinazione difforme rispetto a quella assunta in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del TAR Calabria, in ragione della sopravvenienza di ulteriori elementi valutativi rispetto ai fatti del 2018.
Quanto all’assoluzione intervenuta in relazione alla violazione della normativa ambientale, nonché al ritiro della denuncia relativa all’episodio di violenza, l’Amministrazione osservava che tali circostanze non incidevano sul disvalore complessivo dei fatti né sulla loro materialità.
Con ordinanza del 24 luglio 2025 questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento mediante ordinanza propulsiva; tale decisione veniva impugnata dall’Amministrazione e confermata con ordinanza n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato.
5. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, concernente la dedotta violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990, è infondato.
La disposizione richiamata impone all’Amministrazione di esplicitare, nel provvedimento finale di diniego, le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni procedimentali formulate dal privato. Tuttavia, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, non è richiesta una puntuale e analitica confutazione di ciascuna deduzione difensiva, essendo sufficiente che dalla motivazione dell’atto emerga che l’Amministrazione abbia effettivamente valutato, nel loro complesso, le osservazioni e le controdeduzioni presentate, rendendo percepibili le ragioni del loro mancato recepimento (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 3 giugno 2021, n. 3705).
Nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento impugnato, si evince che l’Amministrazione ha preso in considerazione le osservazioni depositate dalla parte ricorrente, ritenendo tuttavia che gli elementi ivi prospettati non fossero idonei a orientare diversamente l’esercizio del potere discrezionale, né a giustificare l’adozione di un provvedimento favorevole di rinnovo del titolo richiesto. Difatti, l’amministrazione ha confutato le osservazioni mosse dando atto che “ gli episodi che hanno visto il -OMISSIS- attore degli illeciti di cui sopra non fanno venir meno la materialità degli eventi, né tanto meno possono determinare una rivalutazione della condotta posta in essere dall’istante in senso a lui favorevole ”.
Tale apparato motivazionale, a giudizio del Collegio, è sufficiente a soddisfare gli oneri imposti dall’art. 10- bis della l. n. 241/1990, con conseguente infondatezza della censura dedotta.
2. Gli ulteriori motivi di ricorso, poiché intimamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
2.1 Preliminarmente, al fine di meglio delineare la cornice normativa e giurisprudenziale della decisione, giova premettere che il T.U.L.P.S., nel disciplinare il rilascio della " licenza di porto d'armi ", mira a salvaguardare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Come ha rilevato la Corte Costituzionale (con la sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, § 7, che ha ribadito quanto già affermato con la precedente sentenza n. 24 del 1981), il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi " costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975": "il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi ".
Regola generale è, infatti, quella del divieto di detenzione delle armi e l'autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuoverlo in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
Ciò comporta che - oltre alle disposizioni specifiche previste dagli articoli 11, 39, 42 e 43 del testo unico n. 773 del 1931 - rilevano i principi generali del diritto pubblico in ordine al rilascio dei provvedimenti discrezionali.
Pertanto, l'autorizzazione al possesso e al porto delle armi non integra un diritto all'arma, ma costituisce di norma il frutto di una valutazione discrezionale, nella quale confluiscono sia la mancanza di requisiti negativi, sia la sussistenza di specifiche ragioni positive.
Ai fini del rilascio del porto d'armi, occorre in primo luogo che non ricorra il pericolo di abuso delle armi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 e 43 del T.U.L.P.S.
Peraltro, laddove sia richiesta licenza per porto di pistola per uso di difesa personale, come nella specie, oltre ai requisiti di affidabilità e di buona condotta, stante la sopra indicata eccezionalità dell'autorizzazione all'uso delle armi, in deroga al generale divieto, occorre che l'autorità competente ritenga sussistente il dimostrato bisogno dell'arma ex art. 42 del T.U.L.P.S. ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 07/08/2018, n. 4862).
Si tratta, a ben vedere, di requisiti cumulativi, da accertarsi quindi come entrambi sussistenti.
Infatti, in materia di autorizzazione di polizia al porto d'armi, mentre per le armi lunghe da fuoco la relativa licenza è rilasciata a discrezione del Questore a chi non abbia determinati precedenti penali o abbia buona condotta, la licenza per le armi corte (rivoltelle o pistole) è di competenza del Prefetto, il quale deve verificare, come ulteriore requisito, che il richiedente ne abbia un dimostrato bisogno, secondo quanto previsto dall'art. 42 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 21/03/2017, n. 503; in senso analogo, Cons. Stato, Sez. III, 10/01/2014, n. 60, secondo cui " Il rilascio (o il rinnovo) della licenza a portare le armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia che rimuove il limite ad una situazione giuridica soggettiva, la quale già fa parte della sfera del privato, ma assume contenuto permissivo in deroga al generale divieto di portare armi sancito dall'art. 699 c.p. e dall'art. 4, co. 1, della legge n. 110 del 1975. Inoltre, l'art. 42 RD 773/1931 (TULPS) stabilisce un regime differenziato a seconda che l'autorizzazione venga richiesta per portare armi lunghe da sparo, ovvero armi corte (pistole o rivoltelle); intuitivamente il legislatore considera più pericolose le seconde che le prime: per le armi lunghe, la licenza è di competenza del Questore, per quelle corte del Prefetto, e solo per le seconde occorre una specifica valutazione del "dimostrato bisogno ").
Inoltre, secondo la giurisprudenza, ai sensi dell'art. 42 del R.D. n. 773/1931, il presupposto, ai fini del rilascio della licenza per porto di pistola per uso difesa personale, dell'esistenza del " dimostrato bisogno " dell’arma, lungi dal poter essere desunto dalla tipologia di attività o professione svolta dal richiedente, deve riposare su specifiche e attuali circostanze, non risalenti nel tempo, che il Prefetto ritenga integratrici della necessità in concreto del porto di pistola ed, inoltre, non può essere provato neppure sulla base della mera appartenenza ad una determinata categoria professionale o dello svolgimento di una determinata attività economica, così come non può ricavarsi dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente, o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro (Cons. Stato, Sez. III, 11/09/2019, n. 6139; Cons. Stato, Sez. III, 10/04/2019, n. 2359; T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I, 16/11/2018, n. 1663).
Ne deriva che, “ nel valutare le istanze finalizzate al rilascio o al rinnovo della licenza di porto d'arma, è riconosciuta all'autorità di P.S. ampia discrezionalità poiché l'espansione della sfera di libertà del privato recede innanzi al bene della sicurezza collettiva, sicché il provvedimento con il quale il Prefetto ritiene insufficienti le condizioni per il rilascio è sindacabile in sede giurisdizionale solo sotto i profili della manifesta illogicità e del palese travisamento dei fatti, anche considerato che il dimostrato bisogno del porto d'armi deve integrare una eccezionale necessità di autodifesa, non altrimenti surrogabile con altri rimedi, in quanto costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 110 del 1975” (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 30/06/2016, n. 222).
Il rilascio del titolo di porto d'armi, come deroga al divieto di portare armi, non genera, dunque, diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all'atto del periodico rinnovo e che abilita l'Amministrazione a valutare non solo l'uso (o non abuso) del titolo o il permanere attuale di tutti i requisiti e le condizioni che avevano condotto all'autorizzazione, ma anche ad operare una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo autorizzatorio, e ciò eventualmente anche alla luce di mutati indirizzi in materia di sicurezza pubblica. In altri termini, l'Autorità di pubblica sicurezza può legittimamente denegare il rinnovo del porto d'arma non solo per la sopravvenuta carenza dei presupposti e dei requisiti di legge, ma anche per un legittimo ripensamento e per una nuova discrezionale valutazione della convenienza e opportunità della scelta originariamente compiuta, anche alla luce di mutati indirizzi di gestione degli interessi generali di settore (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2522; Cons. Stato, Sez. III, 30/01/2019, n. 757, secondo cui " Ogni volta che si riesamina una istanza di rinnovo di permesso di pistola, il Ministero dell'Interno formula una attuale valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e tiene conto delle esigenze attuali della salvaguardia dell'ordine pubblico. In altri termini, le esigenze proprie del momento in cui è stato disposto il rilascio possono essere diverse da quelle successivamente palesatesi e se gli organi del Ministero dell'Interno ritengono di valutare con maggior rigore le istanze (senza attribuire rilievo alla mera appartenenza ad una 'categoria'), si tratta di una valutazione di merito, insindacabile dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità, fermo restando che l'interessato può dolersi delle eventuali disparità di trattamento che si commettano in concreto ").
2.2 Tanto premesso, nel caso di specie l’Amministrazione ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza, rilevando la carenza sia dei requisiti generali di affidabilità soggettiva, sia di quelli speciali connessi al dimostrato bisogno di armarsi per difesa personale.
A giudizio del Collegio, la decisione assunta - nei limiti di quello che è il sindacato giudiziario ammissibile rispetto all’esercizio della discrezionalità tecnica - non risulta affetta da vizi di legittimità, non potendosi attribuire rilievo dirimente alle diverse conclusioni raggiunte in sede cautelare, connotate da una valutazione necessariamente sommaria.
In particolare, nel provvedimento impugnato, l’Autorità prefettizia, pur dando atto dei gravi fatti avvenuti nel 2018 in danno del ricorrente, ha valorizzato ulteriori elementi istruttori, costituiti dal coinvolgimento dello stesso in episodi successivi di violenza (percosse, minacce, atti persecutori), sintomatici di una significativa propensione alla conflittualità, nonché da vicende giudiziarie connesse all’esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale.
Rispetto all’episodio di violenza più recente, va dato atto che, nell’ambito della discrezionalità tecnica riservata all’amministrazione, nonché nella logica di eccezione sottesa alle licenze de quibus , la valutazione dell’amministrazione non risulta censurabile, tenuto conto che il ricorrente, in sede di ricorso e di osservazioni procedimentali, si è limitato fornire la propria versione dei fatti non comprovata, al momento dell’adozione del provvedimento, da elementi processuali.
Parimenti irrilevante si appalesa il successivo ritiro della denuncia, qualificata dallo stesso ricorrente come ritorsiva, considerato che, una volta acquisita la notizia di fatti potenzialmente idonei a porre in dubbio l’affidabilità del richiedente, l’Amministrazione ben può fondare su di essi una valutazione negativa, a prescindere dall’esito del relativo procedimento penale.
Assume, tuttavia, carattere dirimente la valutazione concernente il requisito del “ dimostrato bisogno ”, elemento specializzante richiesto per il rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale. Sotto tale profilo, non risulta censurabile — ed anzi appare pienamente coerente con i principi che governano la materia — la ritenuta risalenza dell’episodio verificatosi nel 2018, posto a fondamento del primo rilascio del titolo. Ed invero, sebbene il procedimento penale risulti ancora pendente nei confronti di uno degli autori del fatto, l’Amministrazione ha correttamente rilevato come l’esposizione a rischio dedotta dal ricorrente non presenti i caratteri della concretezza e attualità, avuto riguardo sia al considerevole lasso temporale trascorso (circa otto anni) sia all’assenza di ulteriori episodi intimidatori o lesivi, medio tempore intercorso. Peraltro, la valutazione amministrativa è ulteriormente condivisibile, avuto riguardo alla possibilità del ricorrente di ricorrere – qualora ne sussistano i presupposti - agli strumenti di tutela approntati dall’ordinamento statale e messi in opera dagli Organi preposti dello Stato, ferma restando la natura eccezionale dell’autotutela privata, attuabile mediante l’arma, ammissibile unicamente in presenza di un pericolo attuale e concreto e limitatamente ad un periodo temporale ridotto, elementi entrambi non ravvisabili nel caso di specie.
2.3 Non può, infine, essere condivisa la prospettazione di parte ricorrente che valorizza il precedente provvedimento di rinnovo adottato in esecuzione dell’ordinanza di questo Tribunale n.-OMISSIS-. Se è vero, infatti, che tale determinazione favorevole è stata assunta sulla base del medesimo compendio istruttorio, è altrettanto vero che essa si fondava su una valutazione circoscritta al solo profilo del rischio per l’incolumità del ricorrente, ritenuto, alla data del 23 settembre 2023, ancora sussistente. Diversamente, nel provvedimento oggetto del presente giudizio, l’Amministrazione ha proceduto a una rivalutazione complessiva degli elementi acquisiti, pervenendo — con riferimento al momento della decisione (maggio 2025) — alla conclusione che tale rischio non fosse più connotato dai requisiti della concretezza e dell’attualità.
3. In conclusione, quindi, il ricorso non merita accoglimento.
4. Le spese di lite, tenuto conto della natura della discrezionalità esercitata dall’amministrazione, e del concreto dispiegarsi del procedimento, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE EA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
ER SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER SA | GE EA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.