Versione
7 febbraio 1991
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Versione
1 gennaio 2004
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18 agosto 2012
18 agosto 2012
Art. 2501-quinquies.
(Relazione dell'organo amministrativo).
L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficolta' di valutazione.
((L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre societa' partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione e' depositato presso la sede della societa' ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione.
La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.))
(Relazione dell'organo amministrativo).
L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficolta' di valutazione.
((L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre societa' partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione e' depositato presso la sede della societa' ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione.
La relazione di cui al primo comma non e' richiesta se vi rinunciano all'unanimita' i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle societa' partecipanti alla fusione.))
Commentari • 80
- 1. Rivista di Diritto SocietarioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 259.0912
[…] artt. 2, 3 d. lgs. 108/2008, art. 25 legge 218/1995) - Massima n. 113 ľ gennaio 2009 Fusione transfrontaliera: relazione dell'organo gestorio (art. 8 d. lgs. 108/2008, art. 2501-quinquies c.c.) - Massima n. 114 ľ gennaio 2009 Fusione transfrontaliera semplificata e organo deliberante (artt. 18, comma 2, d. lgs. 108/2008, 2505, […]
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Giurisprudenza • 51
- 1. Trib. Perugia, sentenza 28/03/2023, n. 501Provvedimento: […] CP_5 che il rapporto di cambio è stato previsto nella misura di 1:5; che, in entrambe le relazioni predisposte ex art. 2501 quinquies c.c. dalle due Banche partecipanti alla fusione è indicato il criterio utilizzato per la determinazione del rapporto di cambio, ossia il metodo del dividend discount model […] 1.4 Dal combinato disposto degli artt. 2501 quinquies c.c. e 2501 sexies c.c. emerge, dunque, che il legislatore, pur non dettando direttamente i criteri che gli amministratori debbano seguire per individuare e determinare il corretto rapporto di cambio, […]Leggi di più...
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