Art. 7. Corsi di preparazione 1. I corsi di preparazione all'esame di accertamento della capacita' professionale nonche' i corsi di aggiornamento sono affidati agli enti di formazione accreditati dalla regione sulla base del regolamento di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del comitato centrale, sono approvati i criteri per l'accreditamento degli enti di formazione interessati, nonche' per lo svolgimento dei corsi di preparazione all'esame di cui all'articolo 6.
3. Il periodico controllo sulla attivita' svolta dagli enti di formazione per l'espletamento dei corsi, l'accertamento di irregolarita' che comportano la sospensione ovvero la revoca dell'accreditamento degli stessi enti, o l'annullamento dei corsi, e' riservato alla regione che puo' esercitare i relativi poteri anche demandando l'istruttoria ai comitati regionali.
4. Nei confronti dei procedimenti previsti dall'articolo 6 e dal presente articolo e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione.
(2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 , come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 , ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 .
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 , nel modificare l' art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione".
- Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del comitato centrale, sono approvati i criteri per l'accreditamento degli enti di formazione interessati, nonche' per lo svolgimento dei corsi di preparazione all'esame di cui all'articolo 6.
3. Il periodico controllo sulla attivita' svolta dagli enti di formazione per l'espletamento dei corsi, l'accertamento di irregolarita' che comportano la sospensione ovvero la revoca dell'accreditamento degli stessi enti, o l'annullamento dei corsi, e' riservato alla regione che puo' esercitare i relativi poteri anche demandando l'istruttoria ai comitati regionali.
4. Nei confronti dei procedimenti previsti dall'articolo 6 e dal presente articolo e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione.
(2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) che il presente provvedimento e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. e comunque a decorrere dal 1° luglio 2001. --------------- AGGIORNAMENTO (3)
- Il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 , come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 , ha disposto (con l'art. 20, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 del medesimo D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 .
- Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478 , nel modificare l' art. 20, comma 1 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione".
- Il regolamento di cui all'art. 20, comma 1, alinea del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e' stato emanato con Decreto 28 aprile 2005, n. 161, pubblicato in G.U. 16/08/2005, n. 189.