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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/11/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Retribuzione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Registro Generale (con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4734/2024 R.G. N. 4734/24
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc del giorno 21.11.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
“Retribuzione”; N. _______________
e vertente
tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Avallone e
Parte_1
M. Senatore del Foro di Salerno in virtù di mandato in calce al REPERTORIO
N. _______________ ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in n. 156/2025 R.B. Lav.
Cava de' Tirreni (Sa), Via P. Atenolfi, n. 33;
Ricorrente Discusso nel termine
e del 21.11.2025 con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc
, rappresentata e difesa dall'avv. G. Gambardella Parte_2
del Foro di Salerno in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio difensore in Deposito minuta
_________________ Minori (Sa), Via G. Amato, n. 10;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 4734/24 R.G. Stovpiaga c/o pag. 1 Pt_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 21.11.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 18.09.2024 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della resistente dal giorno 11.05.2020 al giorno 30.09.2022 (data del licenziamento), con mansioni di domestica,
e di essere rimasta creditrice delle differenze retributive;
quindi, chiedeva all'adito Tribunale di condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, pari alla somma di euro 66.579,00, oltre rivalutazione e interessi, nonché al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati dalle parti), nel termine fissato del giorno 21.11.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensive: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il giudizio in oggetto va dichiarato estinto per cessazione della
Giudizio n. 4734/24 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 Pt_2 materia del contendere.
Invero, le parti hanno depositato agli atti (in allegato alle note scritte per l'odierna udienza) il verbale della conciliazione intervenuta fra le parti in data 21.11.2025 e hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Quindi, il Tribunale adito, a fronte di tale soluzione conciliativa, non deve far altro che prenderne atto, rilevando il venir meno della materia del contendere.
Invero, la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione oggettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Di recente, la Suprema Corte (cfr. Cass.,
Sez. Unite, sentenza 28.09.2000, n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 486/1998). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in
Giudizio n. 4734/24 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 Pt_2 ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., n. 5593/1999; Cass. Civ., Sez. Lav., 06.04.1983 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. S.U. 12.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale ed elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto, anche d'ufficio, tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto le parti hanno già regolato anche tale aspetto della controversia nel suddetto verbale di conciliazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di con ricorso depositato in data Parte_2
18.09.2024 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere;
Giudizio n. 4734/24 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 Pt_2 2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno in data 21.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4734/24 R.G. c/o pag. 5 Parte_1 Pt_2