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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45318/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.45318/2023 promossa da
C.F. e P. IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, sig. elettivamente domiciliata a Milano, C.so Garibaldi n.95, presso lo studio Parte_2 dell'avv. Maresta Roberto, e rappresentata e difesa dall'avv. BARIGELLETTI VALERIO (C.F..:
[...]
, PEC: come da delega allegata C.F._1 Email_1 all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. e P. IVA: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
sig. elettivamente domiciliata in Genzano di Roma, Via O. Ferrazza n.56, presso lo Parte_3 studio dell'avv. FABIANA ROMANO ), che la rappresenta e difende, C.F._2
disgiuntamente e congiuntamente, insieme all'avv. CARMELO CHISARI ) C.F._3
per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e
(C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore sig. (C.F. , elettivamente domiciliata in Catania, Controparte_3 C.F._4 via Aldebaran n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. ( CodiceFiscale_5 C.F._6
), per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
[...]
CONVENUTA pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per l'attrice:
Voglia il Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale, condannare la e la in solido tra loro, al pagamento a favore della CP_1 CP_2
a titolo di risarcimento del danno, della somma di €90.724,00, pari a quanto la Parte_1
ha dovuto risarcire alla per la mancata restituzione dei pallets, oltre gli Parte_1 CP_4
interessi moratori e la rivalutazione monetaria maturata sino al saldo;
dichiarare che il contratto di affitto di ramo di azienda stipulato tra la e la è simulato nella parte in cui CP_1 CP_2
dichiara la cessione di affitto di un ramo di azienda, mentre è relativo alla azienda intera azienda della tessa, esercente l'attività di logistica. CP_1
In via subordinata ed alternativa, condannare la al pagamento a favore della CP_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, della somma di €90.724,00, pari a quanto la è
[...] Parte_1
tenuta a risarcire alla per la mancata restituzione dei pallets, e dichiarare ex art.2901 c.c. CP_4 inefficace nei confronti della il contratto di affitto di ramo d'azienda firmato tra le Parte_1
convenute il 9 giugno 2023 e successive precisazioni per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa.”
Per la convenuta CP_1
In via preliminare, si insiste per l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità del giudizio a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art.5 D. Lgs. n.28/2010, applicabile al caso di specie. Sempre in via preliminare, si insiste con l'eccezione di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Roma o, in subordine, del Tribunale di Catania.
Nel merito, si insiste per il rigetto della domanda di revocatoria ex art.2901 cc avanzata da Parte_1
siccome infondata in fatto e diritto. Infine, si insiste per il rigetto della domanda di danni avanzata
[...]
dalla società attrice in quanto infondata, in fatto e diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
Per la convenuta Controparte_2
Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le superiori argomentazioni e per l'effetto, in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 d. lgs. n.28/2010 ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
ancora in via preliminare, ai sensi dell'art.38 c.p.c., dichiarare la propria incompetenza per territorio e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente che si indica nel Tribunale di Catania;
nel merito, ritenere e dichiarare la genericità, pretestuosità ed infondatezza delle domande avanzate con pagina 2 di 17 l'atto di citazione, per le ragioni esposte;
e, per l'effetto, rigettare le domande di parte attrice;
con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese ed ai compensi del giudizio.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato via PEC il 07.12.2023, ( ”) Parte_1 Parte_1 ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Milano la ( ) e la CP_1 CP_5 Controparte_2
(“ ”), chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. La prima
[...] Controparte_2
udienza era stata fissata per il 06.05.2024.
La si è costituita tempestivamente il 23.02.2024 depositando comparsa di costituzione Controparte_2
e risposta, nella quale ha chiesto al Tribunale di Milano di dichiarare improcedibile la domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, di dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Catania e, nel merito, di ritenere infondate le domande e rigettarle.
Con decreto del 09.03.2024, il Tribunale ha differito la prima udienza al 19.06.2024.
La si è costituita mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta solamente il CP_1
23.03.2024, successivamente allo spirare del termine previsto dall'art.166 cpc.
ha depositato tutte le tre memorie ex art.171-ter cpc. ha depositato solamente Parte_1 CP_1
l'ultima memoria ex art.171-ter cpc, nella quale ha fatto presente di avere presentato una domanda di c.d. “pre-concordato” ex artt.40 e 44 C.C.I.I., in vista di una successiva domanda per l'ammissione al concordato preventivo in continuità. La società ha riferito che il Tribunale di Roma ha confermato le misure protettive richieste ex art.54 C.C.I.I. con la medesima domanda e ha dato atto di avere poi presentato la domanda definitiva di concordato preventivo. non ha depositato memorie Controparte_2
ai sensi della medesima norma.
Il 02.06.2024, ha chiesto che l'udienza del 19.06.2024 venisse trattata con le modalità ex CP_1
art.127-ter cpc o, in subordine, ex art.127-bis cpc. Il Tribunale ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte entro il termine del medesimo 19.06.2024.
Le parti hanno depositato note scritte, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
ha chiesto dichiarazione di contumacia di con esclusione di memorie e documenti Parte_1 CP_5 prodotti e declaratoria di decadenza dalla facoltà di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio.
All'esito dell'udienza del 19.06.2024, è stato disposto rinvio all'udienza del 18.12.2024 per la rimessione della causa in decisione, con deposito di note scritte ex art.127-ter cpc.
Nei termini previsti dall'art.189 cpc, tutte le parti hanno depositato note scritte contenenti le proprie conclusioni, comparsa conclusionale e repliche ex art.189 cpc. e hanno poi Parte_1 CP_1 depositato note scritte in sostituzione dell'udienza.
pagina 3 di 17 All'esito dell'udienza del 18.12.2024, la causa è stata rimessa in decisione.
* * *
La vicenda dalla quale è sorta la lite si può riassumere come segue.
Nel luglio 2019, società attiva nel settore delle bevande alcoliche e alimentare Parte_1
( ” o “la committente”) e BO S.r.l. (“BO”) avevano stipulato con Parte_1 CP_1
( o “l'appaltatrice”) un contratto per la fornitura di servizi di logistica integrata e/o
[...] CP_5 trasporto (il “Contratto Montenegro-Mag.Di”), con il quale si era impegnata, tra l'altro, a CP_1
svolgere servizi di navettaggio, di deposito e trasporto in favore di , oltre che a incassare Parte_1
dalla clientela di , quando previsto, il prezzo di vendita (c.d. “contrassegni”) e a versarlo Parte_1
alla committente (doc.01 , pp.5 ss.). Dal canto suo, si era impegnata a Parte_1 Parte_1
Con «consegnare i Prodotti all'Appaltatore su pallet tipo Epal» (art.
6.1. Contratto Montenegro-Mag. doc.01 , p.15), «da gestire e rendere in buono stato come da procedura descritta Parte_1 nell'Allegato 6.1.». Inoltre, «le quantità di pallet mancanti» sarebbero state fatturate all'appaltatore
«valorizzando il costo del pallet al prezzo di mercato dell'interscambio rilevato dall'Osservatorio
Permanente istituito presso Indicod/ECR ultimo pubblicato» (Contratto Di, doc.01 Persona_1
Montenegro, p.15, art.6.3.).
I trasporti, infatti, avvenivano tramite pallet, che potevano essere di proprietà della oppure Parte_1
di terzi;
in questo secondo caso, la li noleggiava per poi utilizzarli come appena riportato. Parte_1
Il citato all.
6.1. del Contratto Montenegro-Mag.Di disciplinava le modalità di c.d. “interscambio” dei pallet, con la precisazione che e BO «si riservano di addebitare trimestralmente il Parte_1
debito dei pallet, non restituiti, calcolato sul totale pallet immessi tra il trimestre precedente e quello corrente […]» (l'“Allegato”, doc.02 ). Parte_1
A questo scopo, parallelamente al Contratto Montenegro-Mag.Di, il 30.09.2020, aveva Parte_1 stipulato con ( ), società attiva nel settore del noleggio e vendita di pallet CP_4 CP_4 all'industria, un “Contratto di noleggio pallet” (“Contratto di noleggio”, doc.08 ), con cui Parte_1
si era impegnata «a noleggiare a pallet EPAL 800x1200 nuovi, di proprietà di CP_4 Parte_1
(art.2 Contratto di noleggio) e si era impegnata a «conservare, custodire e CP_4 Parte_1
utilizzare i Pallet EPAL Consegnati con la massima cura e diligenza» (art.6 IV Contratto di noleggio).
Inoltre, l'attrice si era obbligata a «coinvolgere direttamente tutti i propri vettori […] affinché provvedano alla restituzione dei Pallet EPAL Consegnati a […]». Era poi previsto: «nel caso in CP_4
cui il vettore non renda a le pedane di proprietà, solo dopo aver effettuato tutti i CP_4 CP_4
tentativi per il recupero, darà comunicazione a , la quale interverrà direttamente con il Parte_1
vettore e utilizzerà tutti gli strumenti affinché provveda alla restituzione delle pedane Epal. Nel caso
pagina 4 di 17 ciò non avvenga, si assumerà l'onere relativo ai pallet non resi a (art.6 VI Parte_1 CP_4
Contratto di noleggio).
afferma che, nel 2023, aveva iniziato a rendersi inadempiente all'impegno di Parte_1 CP_1
restituirle i contrassegni e risarcire la merce danneggiata o dispersa (c.d. “addebiti a vettore”, cfr.
Contratto Montenegro-Mag.Di doc.01, p.12, lett. xii).
Queste inadempienze avevano portato e BO a depositare ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo, poi concesso e opposto da cfr. comparsa di costituzione e risposta p.7) e a CP_1 CP_5
risolvere il Contratto Montenegro-Mag.Di per inadempimento dell'appaltatore, inviando, in data
17.05.2023, una diffida ad adempiere in cui veniva intimato alla società di pagare entro 15 giorni
€682.204,19 a ed €117.382 a BO (doc.03 per la diffida, docc.04 e 05 Parte_1 Parte_1
per gli ulteriori solleciti). La diffida era rimasta senza esito e il Contratto Di si era Persona_1
risolto allo scadere del termine.
Il 22.05.2023, aveva comunicato a e BO di «aver definito un importante CP_1 Parte_1
“deal” con la , società storica e importante player italiano del trasporto e della Controparte_2
logistica», che «prevede la sua operatività a far data dal 01.06.2023» e avrebbe permesso di supportare «lo sviluppo futuro della . Tramite visura, la aveva appreso che CP_1 Parte_1
l'operazione consisteva nella stipula di un contratto di affitto di ramo d'azienda, avvenuta il 09.06.2023
(doc.07 ). Il contratto di affitto aveva riguardato il ramo costituito dai beni ivi elencati ed Parte_1
era stato successivamente precisato con atto del 15.11.2023 (doc.02 Mag.Di).
Il 20.07.2023, aveva emesso alla una fattura in cui le veniva addebitato il costo di CP_4 Parte_1
6.472 pallets, pari €90.724,50, per «mancata restituzione EPAL vettore (doc.09 ). CP_1 Parte_1
Alle richieste di spiegazioni della , la aveva risposto inviando corrispondenza dalla Parte_1 CP_4 quale risultava che, a partire da marzo 2023, aveva inviato a periodici “estratti conto CP_4 CP_1 epal” riportanti il numero di bancali da rendere a variato nel corso del tempo fino a raggiungere CP_4
il numero di 6.472 (docc.10-13 ). In particolare, il 30.05.2023, aveva manifestato a Parte_1 CP_4
l'intenzione di comunicare «al cliente comune la vostra mancata CP_1 Parte_1 collaborazione nel rendere le pedane epal di proprietà di , preannunciando «l'addebito al CP_4 prezzo riportato dall'Osservatorio del pallet epal» (doc.14 ). Parte_1
Il 12.10.2023, il legale di aveva intimato a e il pagamento di Parte_1 CP_1 Controparte_2
€90.724,50, a titolo di risarcimento del danno per la «appropriazione o perdita» dei pallet (doc.15
). Parte_1
Il 07.12.2023 ha notificato l'atto di citazione che ha dato avvio al presente procedimento. Parte_1
pagina 5 di 17 Il 04.01.2024, ha pagato tramite bonifico a la somma di €90.724,50 (doc.21 Parte_1 CP_4
). Parte_1
* * *
1. Eccezione di omessa mediazione
Pregiudizialmente, la e hanno eccepito l'improcedibilità della domanda ai Controparte_2 CP_1 sensi dell'art.5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010. , nella comparsa di costituzione e risposta, Controparte_2 ha affermato che «l'oggetto della domanda, rientra, infatti nelle materie contemplate dalla predetta disposizione normativa» (p. 5); in comparsa conclusionale, ha argomentato l'eccezione in quanto «la presente controversia, avente ad oggetto richiesta di risarcimento dei danni derivanti da contratto di affitto di ramo di azienda rientra tra le materie soggette a mediazione obbligatoria» (p.6). ha CP_1
sollevato la medesima eccezione (comparsa di costituzione e risposta, p.4 e note di pc: «rientrando le materie oggetto della presente controversia tra quelle che, come noto, debbono essere preventivamente sottoposte al tentativo di mediazione […]»).
L'art.5, comma 1, cit. prevede che «chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di […] locazione, comodato, affitto di aziende, […], è tenuto preliminarmente
a esperire il procedimento di mediazione». Il comma 2 dispone che «l'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza».
Va rilevata l'assoluta genericità e, quindi inammissibilità, dell'eccezione sollevata da che si CP_5 risolve in un'affermazione tautologica dell'applicabilità dell'art.5, comma 1, cit.
L'eccezione sollevata da è parimenti generica ed è stata specificata solo nella Controparte_2
comparsa conclusionale, ben oltre il termine della prima udienza previsto dall'art.5, comma 2, del d. lgs. n.28/2010. Né l'eventuale improcedibilità è stata rilevata d'ufficio entro il medesimo termine.
Peraltro, la precisazione effettuata tardivamente nella comparsa conclusionale da non Controparte_2
gioverebbe a nulla, in quanto non corrisponde al vero che la causa riguarda il «risarcimento dei danni derivanti tra contratto di affitto di ramo d'azienda»: piuttosto, il risarcimento del danno deriva dall'inadempimento di all'obbligo di restituire i pallet previsto dal Contratto CP_1 Parte_1
CP_1
Per completezza, giova aggiungere che la giurisprudenza, richiamata da , che esclude Parte_1
l'azione revocatoria dall'onere di proporre la mediazione è pertinente, in quanto precisa che l'art.5 del d.lgs. n.28/2010 disciplina una condizione di procedibilità che limita il diritto di difesa ex art.24 Cost. che, pertanto, va interpretata restrittivamente;
inoltre, l'azione revocatoria tutela la conservazione della garanzia patrimoniale (Cass. civ. 28219/2023; Cass. civ. 25855/2021).
Le eccezioni sono, quindi, inammissibili. pagina 6 di 17 * * *
2. Eccezione di incompetenza
ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Catania, Controparte_2 perché la clausola di scelta del foro contenuta nell'art.14 del Contratto Montenegro-Mag.Di non sarebbe più efficace, in quanto contenuta in un accordo ormai risolto e, in ogni caso, perché CP_2
non sarebbe mai subentrata nell'esecuzione del Contratto Montenegro-Mag.Di, non più in
[...] vigore al momento dell'affitto di azienda. Né la domanda svolta contro la sarebbe una Controparte_2
domanda accessoria, o subordinata o connessa a quella svolta contro CP_1
Anche ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale CP_1 di Roma con riguardo all'azione revocatoria e all'azione di simulazione, perché l'affitto di ramo d'azienda è stato stipulato a Roma, doveva essere eseguito a Roma e perché ha sede legale a CP_1
Roma. In subordine, ha eccepito l'incompetenza in favore del Tribunale di Catania, in considerazione della sede della . Ancora, ha osservato che l'art.14 citato non potrebbe Controparte_2 CP_1
attribuire al Tribunale adìto la competenza sulla domanda revocatoria, in quanto la scelta del foro si riferisce solo alle materie regolate dal Contratto Di che, in ogni caso, era stato risolto Persona_1 anteriormente all'affitto di ramo d'azienda.
L'eccezione di incompetenza sollevata da è inammissibile in quanto tardiva ex art.38 cpc, CP_1
perché la prima udienza era stata fissata per il 06.05.2024, mentre la società si è costituita solamente il
23.03.2024, oltre la scadenza del termine previsto dall'art. 166 cpc.
Le eccezioni sollevate dalla , invece, sono infondate, avuto riguardo agli argomenti Controparte_2
spesi per sostenerle.
La clausola di scelta del foro è un negozio giuridico di diritto privato con effetti processuali, separato dal contratto che regola il rapporto tra le parti e, quindi, immune dalle vicende che potrebbero riguardare quest'ultimo. L'individuazione del foro convenzionale per controversie relative allo scioglimento (in senso lato) del contratto, o per controversie suscettibili anche di sorgere successivamente alla sua caducazione, ha significato solamente se la clausola resta efficace anche quando queste vicende si sono verificate, pena la vanificazione di un legittimo atto di esercizio di autonomia privata, espressamente consentito dall'art.28 cpc.
Nel caso di specie, l'art.14.2. del Contratto Montenegro-Mag.Di conteneva una clausola di elezione del foro, che prevedeva: «il foro di Milano avrà competenza esclusiva per tutte le controversie che possono insorgere in relazione all'Accordo, ivi incluse quelle relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento dei singoli Ordini». La clausola rappresenta un negozio autonomo rispetto al resto del Contratto Di, che resta efficace anche una volta che quest'ultimo si sia Persona_1 pagina 7 di 17 risolto. La domanda di risarcimento del danno da inadempimento è certamente ricompresa nell'ambito di applicazione della clausola di scelta del foro, e, quindi, la causa risarcitoria intentata contro CP_1
risulta senz'altro incardinata correttamente innanzi al Tribunale ambrosiano.
La domanda di condanna in solido della al risarcimento del danno consistente nella Controparte_2
perdita dei pallet ha il medesimo oggetto della causa intentata contro e, pertanto, sussiste CP_1 un'ipotesi di connessione oggettiva, che legittima il cumulo soggettivo ai sensi dell'art.33 cpc innanzi al Tribunale di Milano.
Quanto alle domande di accertamento della natura simulata del contratto di affitto di ramo d'azienda e all'azione revocatoria, la giurisprudenza ha precisato che il nesso di accessorietà ex art.31 cpc ricorre quando sussiste «un rapporto di conseguenzialità storico-genetica o logico-giuridica tale per cui possa dirsi che la pretesa oggetto della causa accessoria, pur essendo autonoma, trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice nella pretesa oggetto dell'altra causa» (Cass. civ. 12984/2020; Cass. civ.
4007/2003).
Le domande di accertamento della natura simulata del contratto di affitto di ramo d'azienda e di sua revocatoria sono, dunque, accessorie ex art.31 cpc alla causa principale avente a oggetto la condanna solidale al risarcimento del danno, in quanto:
− la domanda di accertamento della simulazione del contratto stipulato da e CP_1 CP_2
è funzionale a farne emergere la natura di cessione d'azienda, dalla quale potrebbe
[...]
discendere la responsabilità della per il debito risarcitorio ex art. 2560 c.c.. Controparte_2
Pertanto, la domanda è accessoria a quella principale di condanna di al Controparte_2
risarcimento del danno in solido con CP_5
− l'azione revocatoria è funzionale a conservare la garanzia patrimoniale della in vista CP_5
della sua successiva aggressione per soddisfare l'eventuale credito risarcitorio che dovesse esserle riconosciuto. Pertanto, l'azione è accessoria alla domanda principale di condanna di l risarcimento del danno. Il coinvolgimento di nell'azione revocatoria, CP_1 Controparte_2
invece, deriva dal suo essere litisconsorte necessario, in quanto avente causa dell'atto impugnato (cfr. Cass. civ. 23068/2011).
Pertanto, le eccezioni di incompetenza sollevate da devono essere rigettate. Controparte_2
* * *
3. Sulla simulazione del contratto di affitto di ramo d'azienda
Venendo al merito della controversia, è necessario anzitutto pronunciarsi sulla domanda di accertamento della natura simulata del contratto di affitto di ramo d'azienda, perché il suo pagina 8 di 17 accoglimento aprirebbe alla possibilità di condannare anche la al risarcimento del Controparte_2
danno consistente nella perdita dei pallet.
prospetta che il contratto con il quale ha affittato alla un proprio Parte_1 CP_1 Controparte_2 ramo d'azienda, ivi meglio definito (doc.07 ), sarebbe in realtà simulato relativamente, Parte_1
perché nasconderebbe un contratto di cessione dell'intera azienda di o di un suo ramo. Infatti, CP_1
l'accordo coinvolgerebbe sostanzialmente tutti i beni strumentali all'esercizio dell'impresa di deposito e autotrasporto mezzi.
La domanda è infondata.
L'onere di provare il contratto dissimulato incombe su chi adduce la simulazione, ex art.2697 c.c.,
«attraverso la dimostrazione degli elementi che positivamente lo connotano» (Cass. civ. 8585/2002).
Nel caso in esame, ha chiesto di accertare la natura simulata del contratto di affitto di ramo Parte_1
d'azienda stipulato da , che dissimulerebbe un altro contratto. CP_1 Controparte_2
A questo proposito, anzitutto va rilevata la contraddittorietà intrinseca della prospettazione attorea, al limite della nullità della domanda per incertezza del petitum: in alcune parti, la difesa di Parte_1
sembra qualificare il contratto dissimulato come «affitto di azienda puro e semplice» (atto di citazione,
p.6), mentre, in altre, come cessione di ramo azienda (atto di citazione, p.6: «ramo d'azienda sicuramente ceduto in toto»). Sempre nell'atto di citazione, si trova il riferimento alla «cessione (del ramo) d'azienda» (p.9). Nelle conclusioni dell'atto di citazione e della comparsa conclusionale, poi, si parla del contratto simulato come «cessione di affitto di un ramo di azienda», che evidentemente è una contraddizione in termini (atto di citazione, p.13 e comparsa conclusionale, p.9). Sempre nelle conclusioni, non è chiaro se il contratto dissimulato sia un affitto dell'intera azienda, o una cessione di ramo d'azienda, o una cessione dell'intera azienda. Nella memoria n.1, si parla di nuovo di «cessione
d'azienda» (p.2). Dal riferimento agli artt.2558 e 2560 c.c., contenuto negli atti di parte attrice, si desume che il contratto asseritamente dissimulato dovrebbe essere una cessione di ramo di azienda o dell'intera azienda. Anche in questo caso, però, la domanda è infondata per mancanza di prova.
Gli elementi indiziari posti alla base della domanda sono dati dalla circostanza che, in realtà, l'accordo includerebbe tutti i cespiti della che resterebbe una sorta di “guscio” pieno di debiti, e CP_5 dall'esiguità del prezzo pagato. Tuttavia, tali elementi sono insufficienti, in quanto contraddetti dalle seguenti circostanze:
1. non corrisponde al vero che il contratto di affitto d'azienda riguardasse tutti i cespiti della perché erano state inizialmente ricomprese, ma poi escluse, le licenze al trasporto di CP_5
rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, come si desume dall'atto di precisazione (doc.02
p.31); CP_5
pagina 9 di 17 2. il canone mensile di affitto, ipoteticamente esiguo, non è comunque irrisorio e si può spiegare per lo scarso potere contrattuale di cui disponeva la evidentemente in una situazione di CP_5
difficoltà, come risulta anche dagli atti della procedura di concordato preventivo (docc.01-04 spec. le istanze di apertura della liquidazione giudiziale di cui viene dato atto a p.12 del CP_5
doc.01); peraltro, se il negozio dissimulato fosse una cessione, sarebbe ragionevole attendersi che il prezzo “apparente” fosse maggiore di quanto ragionevole per un affitto di ramo d'azienda, non inferiore: e infatti, il prezzo che risulta successivamente proposto per l'acquisto dell'azienda è pari a €2.000.000 (doc.01 p.9); CP_5
3. la formulazione, in data 18.12.2023, della proposta irrevocabile di acquisto del ramo d'azienda da parte di , di cui è stato dato atto nella domanda di ammissione alla procedura Controparte_2
concordataria (doc.01 p.2, p.9), è incompatibile con la precedente dissimulazione di CP_5 una cessione di ramo d'azienda e mostra che le parti non avevano remora alcuna a contrattare questa operazione. La domanda di ammissione al concordato dà anche atto della conferma della proposta di acquisto (doc.04 p.13), a ulteriore rinforzo della genuinità dell'affitto del CP_5 ramo d'azienda;
4. dalla lettura della domanda di ammissione al concordato, si desume l'iscrizione nell'attivo patrimoniale di «ricavi da affitto azienda e locazioni imm.», che corrobora la conclusione della natura effettiva dell'affitto del ramo d'azienda; parimenti, si legge una somma di €2.000.000 per «realizzo cessione azienda» (doc.04 Mag.Di, p.14);
5. dalla lettura della domanda di ammissione al concordato, si desume che un'altra società, la si è impegnata ex art.1381 c.c. a fare in modo che la escluda dal Pt_4 Controparte_2 contratto di affitto del ramo d'azienda alcuni terreni siti in Frascati, non direttamente funzionali all'attività del ramo, per trarne un provento da mettere a disposizione del piano concordatario
(doc.04 p.13). Anche questa circostanza depone a favore della genuinità dell'affitto di CP_5 ramo d'azienda;
6. in generale, la stipulazione dell'atto notarile e del successivo atto di precisazione sembra deporre per la serietà dell'operazione negoziale: il fatto che fossero state inizialmente ricomprese, ma poi escluse, le licenze per l'intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi senza detenzione dei rifiuti stessi (doc.02 p.31), altre licenze CP_5
(doc.02 p.31) e alcuni appezzamenti di terreno (doc.02 p.32) depone per CP_5 CP_5 un'operazione effettiva, che ha richiesto aggiustamenti nel tempo;
7. gli allegati all'atto notarile sono dettagliati (es.: l'all. A relativo agli automezzi), circostanza che depone anch'essa per la serietà dell'intento negoziale.
pagina 10 di 17 La domanda di accertamento della simulazione relativa deve essere, quindi, rigettata.
* * *
4. La domanda di risarcimento del danno
4.1. Nei confronti di
[...]
ha chiesto la condanna di a risarcire in solido il danno patito per Parte_5 CP_1 Controparte_2 avere dovuto pagare a il valore di 6.472 pallets, pari a €90.472,50, noleggiati da e CP_4 CP_4
consegnati a a da questa mai restituiti (doc.09 e doc.21 ). La posizione di CP_1 Parte_1 CP_1
e va esaminata separatamente. Controparte_2
Quanto a la società si è difesa affermando di avere stipulato con un “Contratto di CP_5 CP_4
erogazione servizi associati al pallet” (“Contratto Nolpal-Mag.Di”, doc.03 allegato alla CP_1
comparsa di costituzione e risposta) che impegnava a considerare persi i pallet non restituiti e a CP_4
fatturare i relativi importi direttamente a La convenuta ha sostenuto che CP_1 Parte_1
conoscesse tale accordo e che quindi, l'attrice non avesse «alcun motivo per accettare di pagare a eventuali addebiti». Ancora, ha sostenuto che l'addebito dei bancali a CP_4 CP_1 Parte_1
fosse un inadempimento del Contratto Nolpal-Mag.Di, non avendo diritto di procedere come CP_4
invece ha fatto. Da ultimo, a allegato di avere pianificato la restituzione dei pallet con CP_1 CP_4
«già in parte avvenuta».
La domanda azionata nei confronti di fondata e va accolta. CP_1
Ai sensi dell'art.1218 c.c., il debitore inadempiente è tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile. Il creditore che agisca per il risarcimento del danno da inadempimento deve provare il titolo da cui era sorta l'obbligazione inadempiuta, allegare l'inadempimento, provare di avere subìto un danno e il nesso di causalità tra inadempimento e danno, mentre il debitore dovrà dimostrare di avere adempiuto o della causa non imputabile che lo ha impedito (Cass. civ. 12760/2024; Cass. civ.
3824/2024; Cass. civ. 2114/2024).
Il Contratto Montenegro-Mag.Di prevedeva che avrebbe consegnato la merce da Parte_1
trasportare su pallet Epal, che si era impegnata a «gestire e rendere in buono stato come da CP_1 procedura descritta nell'Allegato 6.1.» (art.
6.1. Contratto, doc.01 , p.15; doc.02 Parte_1
Montenegro per l'Allegato).
Dai documenti in atti si ricava che alcuni pallet, che aveva noleggiato da e poi Parte_1 CP_4
consegnato a per svolgere i trasporti, dovevano essere riconsegnati dal vettore direttamente a CP_1
(docc.10-14 ), coerentemente anche con l'art.6 del Contratto di noleggio CP_4 Parte_1 Pt_6
stipulato da e tuttavia, questo non è avvenuto. La mancata restituzione dei pallet Parte_1 CP_4 pagina 11 di 17 costituisce un inadempimento del Contratto tra e ex art.1218 c.c., che dà CP_4 Parte_1 CP_1
diritto al risarcimento del danno.
Venendo agli oneri probatori, : Parte_1
− ha provato il Contratto che impegnava rendere i pallet fornitigli;
CP_1
− non solo ha allegato l'inadempimento, ossia la mancata restituzione dei bancali, ma l'ha anche provato producendo in giudizio lo scambio di mail occorso tra e nel quale CP_4 CP_5 quest'ultima ha sostanzialmente ammesso il debito restitutorio (doc.14 : «per fare Parte_1 un piano di rientro devo attendere la prima decade di giugno […]»). Negli atti processuali,
a affermato di avere un accordo con per pianificare la restituzione, che sarebbe CP_1 CP_4 già in parte avvenuta, ma l'onere di provare l'accordo e l'avvenuta restituzione parziale è rimasto del tutto inevaso (comparsa p.13); CP_5
− ha provato di avere subìto un danno, in quanto proprietaria dei pallet mai restitutiti, li ha CP_4 addebitati all'attrice, che li ha pagati (docc.09 e 21 ); Parte_1
− ha provato il nesso di causalità tra l'inadempimento all'obbligo di rendere i pallet e il danno, come risulta dai docc.10-14, che mostrano l'incapacità di di adempiere alle richieste di CP_1
Part Con
e dai docc.09 e 21, che mostrano come la mancata restituzione dei 6.472 pallet si sia tradotta nel danno lamentato in giudizio.
Le eccezioni sollevate da anno respinte. CP_1
Il Contratto Nolpal-Mag.Di non è stato sottoscritto anche da , che quindi non si è Parte_1
impegnata ad astenersi dal fare valere eventuali pretese risarcitorie
contro
Gli artt. 6 e 12 del CP_1
Contratto Nolpal-Mag.Di istituiscono un collegamento negoziale c.d. “unilaterale” con il Contratto, ma questo non implica l'adesione di , né, ove mai importasse, che quest'ultima conoscesse Parte_1
l'esistenza del Contratto .Di (doc.03 Mag.Di, p.4). Per_2
Venendo al valore dell'art.2.2., si deve fare presente che, i vari contratti stipulati da CP_4
e avevano creato questa situazione: in sintesi, noleggiava i bancali a Parte_1 CP_5 CP_4
, che li consegnava a per svolgere i trasporti;
si era impegnata con Parte_1 CP_1 CP_1
e a riconsegnarli. Quindi proprietaria dei bancali, era titolare di due Parte_1 CP_4 CP_4 rapporti contrattuali collegati: il Contratto di noleggio con , contratto “principale”, e il Parte_1
Contratto .Di, collegato unilateralmente al primo. In considerazione di questa duplicità di Per_2
rapporti, la perdita dei pallet legittimava a chiedere il risarcimento dei danni o a , ai CP_4 Parte_1 sensi dell'art. 6 VI del Contratto di noleggio, come poi avvenuto, o al vettore ai sensi del CP_5
Contratto Nolpal-Mag.Di. L'inadempimento di al proprio obbligo di riconsegnare i pallet, CP_1
quindi, costituisce una violazione tanto del Contratto Di, quanto di quello Nolpal- Persona_1
pagina 12 di 17 Nel caso concreto, è stata azionata la violazione del Contratto Montenegro-Mag.Di, che ha CP_1 causato un danno a pari a €90.724,50, perché i bancali smarriti erano di proprietà di un Parte_1
terzo che ha chiesto a una somma pari al valore dei materiali noleggiati e mai restituiti. Parte_1
Così chiariti i rapporti tra le parti, l'art.
2.2. del Contratto Nolpal-Mag.Di (che stabilisce che eventuali pallet persi vengano fatturati al vettore e non a ) è irrilevante nel caso di specie, CP_1 Parte_1
perché non ha estinto l'obbligazione all'epoca gravante su i restituire i pallet che aveva avuto CP_1 da , pena il risarcimento del danno che quest'ultima avrebbe subìto e che, nel caso di Parte_1
specie, si è concretizzato nell'aver a propria volta dovuto risarcire proprietaria dei bancali CP_4
perduti.
Eventuali profili di inadempimento di -che, secondo aveva pattuito di rivolgersi a CP_4 CP_5
n caso di perdita dei pallet -non rilevano in questa sede;
tuttavia, si può accennare al fatto che CP_1
la società non aveva promesso a he si sarebbe astenuta dal chiedere a il valore dei CP_1 Parte_1
pallet eventualmente perduti: piuttosto, il Contratto Nolpal-Mag.Di aveva aggiunto al novero CP_1
dei soggetti a cui avrebbe potuto chiedere conto dei bancali persi. Senza il Contratto Nolpal- CP_4
Mag.Di, nessun rapporto contrattuale si sarebbe instaurato tra noleggiatore e appaltatore e, quindi, non avrebbe potuto neppure astrattamente agire ex art.1218 c.c. verso CP_4 CP_4
Da ultimo, irrilevante è la notazione che « era ed è consapevole che eventuali smarrimenti Parte_1
o mancate restituzioni di pallet saranno fatturata direttamente al vettore ( nda) e non ha quindi CP_1
alcun motivo per accettare di pagare a eventuali addebiti che a tali titoli questa società ha CP_4
l'obbligo (contrattuale) di fatturare al detto vettore e non anche ad essa , tentando poi di Parte_1
rivalersi sul vettore stesso» (comparsa di costituzione e risposta .13). Infatti: CP_5
Con
− non risulta provata l'adesione di al Contratto Nolpal-Mag. né la sua conoscenza;
Parte_1
− l'art.
2.2. del Contratto Nolpal-Mag.Di non impegna ad astenersi dal rivolgersi a CP_4
in caso di perdita dei pallet, ma costituisce un titolo che le permette, in caso di Parte_1
perdita dei bancali di sua proprietà, di rivolgersi direttamente a che opera CP_5
concretamente con tali bancali;
altrimenti, esterebbe estranea a CP_1 CP_4
− era obbligata dall'art. 6 VI del Contratto Montenegro-Nolpal a risarcire la perdita Parte_1
di eventuali pallet ricevuti in consegna da e a questa mai ritornati. Il pagamento CP_4
effettuato a è, quindi, pienamente giustificato. CP_4
Pertanto, va condannata a risarcire il danno da inadempimento patito da , pari a CP_1 Parte_1
€90.724,50.
Quanto alla richiesta di condanna agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria maturata sino al saldo, si ritiene non spettante la rivalutazione. La rivalutazione ha la funzione di ristorare il danno pagina 13 di 17 emergente rappresentato dalla perdita di potere d'acquisto della somma di denaro che spetta al creditore come equivalente di una utilità in natura venuta meno, nel periodo tra il verificarsi del danno e la decisione del giudice.
Tuttavia, il danno patito da è consistito nell'aver dovuto pagare €90.724,50 a e non Parte_1 CP_4 nella perdita di un'altra utilità in natura: per cui non si può neppure parlare di rivalutazione, quanto, piuttosto, di interessi sulla somma di denaro di cui ha perso la disponibilità, avendola Parte_1
versata a CP_4
Quanto al saggio, il pagamento della somma è intervenuto il 04.01.2024 (doc.21 ), Parte_1 successivamente alla notifica dell'atto di citazione (07.12.2023); pertanto, gli interessi spettano al saggio ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla data del pagamento mdesimo.
***
4.2. Nei confronti di Parte_8
ha chiesto che sia condannata in solido con in quanto
[...] Controparte_2 CP_5 CP_2
sarebbe tenuta anch'essa al risarcimento ex artt.2558 e 2560 c.c. L'affitto di ramo d'azienda,
[...] infatti, dissimulerebbe una cessione di ramo d'azienda, alla quale sono applicabili le norme citate. In ogni caso, l'art.2560 c.c. sarebbe anche applicabile all'affitto di ramo d'azienda (cfr. comparsa conclusionale , p.7). Parte_1
La domanda è infondata.
La domanda di accertamento della simulazione è stata rigettata per carenza di prova;
pertanto, il contratto tra deve essere ritenuto genuinamente un affitto di ramo d'azienda. CP_1 Controparte_2
A questa fattispecie contrattuale non è applicabile l'art.2560 c.c., come si desume dal riferimento letterale all' “alienante” e al “trasferimento”: termini che alludono a una vicenda traslativa di un diritto di proprietà sull'azienda (o su un suo ramo) e non già semplicemente attributiva di un diritto personale di godimento sull'azienda altrui, come avviene nell'affitto. Inoltre, quando la legge ha equiparato l'affitto alla cessione d'azienda, l'ha fatto espressamente, come avviene nell'art.2558, comma 2, c.c.
L'inapplicabilità dell'art.2560 c.c. assorbe ogni considerazione ulteriore, compresa quella relativa alla mancanza di prova circa l'iscrizione del debito nelle scritture contabili dell'azienda.
Venendo all'art.2558 c.c., la prospettazione attorea non risulta del tutto chiara, nella parte in cui si afferma che «la prova dell'esistenza del credito, in quanto contratto a prestazioni corrispettive, si è formata sia per il cedente che per il cessionario ex art.2558 c.c., la tutela invece è da considerarsi ricompresa nel novero dell'art.2560 c.c.» (atto di citazione, p.8).
pagina 14 di 17 In ogni caso, si rileva che l'art.2558 c.c. si applica ai contratti non personali funzionali all'esercizio dell'azienda che «non si siano del tutto esauriti» (Cass. civ. 26808/2019 e giurisprudenza ivi richiamata).
Il Contratto Montenegro-Mag.Di era stato risolto per decorso del termine di quindici giorni intimato da nella diffida ad adempiere del 17.05.2023 (doc.03 ), mentre l'affitto di ramo Parte_1 Parte_1
d'azienda è stato perfezionato il 09.06.2023 (doc.07 ); pertanto, il Contratto Parte_1 Parte_5 on era più efficace al momento della stipulazione dell'affitto di ramo d'azienda e, quindi,
[...] [...]
non può esservi subentrata ai sensi dell'art.2558 c.c. CP_2
In definitiva, la domanda di condanna in solido della deve essere rigettata. Controparte_2
* * *
5. L'azione revocatoria
ha proposto «in via subordinata e alternativa» anche l'azione revocatoria avverso il Parte_1 contratto di affitto di ramo d'azienda.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'azione revocatoria esperita avverso un atto a titolo oneroso compiuto anteriormente al sorgere del credito che si intende tutelare mediante l'actio pauliana presuppone:
1. la qualità di creditore dell'attore;
2. un atto di disposizione patrimonio che arrechi pregiudizio alle ragioni creditorie;
3. la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, se l'atto era anteriore al sorgere del credito;
la consapevolezza della lesione delle ragioni creditorie, se l'atto impugnato è posteriore al sorgere del credito;
4. se l'atto era anteriore al sorgere del credito, la consapevolezza, in capo al terzo, della sua dolosa preordinazione a pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore;
se era posteriore al credito, la consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Gli «atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio» alle ragioni creditorie sono gli atti che peggiorano la situazione patrimoniale del debitore, rendendo anche solo più difficile o incerta la soddisfazione del credito (Cass. civ. 27625/2020). Può essere il caso degli atti traslativi, o, al più, delle locazioni ultranovennali, che limitano indirettamente la possibilità di aggressione del bene in sede esecutiva (Cass. civ. 25854/2020). Coerentemente con l'assenza di effetti traslativi, viene esclusa la revocabilità del contratto preliminare (Cass. civ. 18528/2009; Cass. civ. 20310/2004).
Nel caso di specie, l'atto impugnato è un affitto di azienda. Tuttavia, questo contratto non produce effetti traslativi, né gode di una disciplina analoga a quella della locazione ultranovennale, tale da limitare la possibilità di aggressione in executivis dell'azienda. pagina 15 di 17 Nonostante l'orientamento che ritiene che anche l'assunzione di un'obbligazione possa costituire un atto dispositivo, ma sempre che possa compromettere il patrimonio del debitore (Cass. civ. 3462/2024 per la fideiussione, che espone il garante all'escussione da parte del creditore), tuttavia, anche a voler aderire a tale orientamento, comunque, da una parte, l'affitto dell'azienda attribuisce al locatore il diritto a percepire i canoni;
dall'altra, comporta solamente l'obbligo di consegnare l'azienda (art.1617
c.c.), la cui integrità è assicurata dall'art.2561 c.c., applicabile anche all'affitto d'azienda (art.2562
c.c.). Pertanto, dall'affitto di azienda non può astrattamente derivare un pregiudizio alle ragioni creditorie.
Nel caso concreto, poi, l'affitto ha attribuito a il diritto a percepire i canoni di affitto, in una CP_1 fase dell'attività di impresa segnata da forti difficoltà, che l'hanno portata a chiedere di accedere al concordato preventivo (docc.01-04 . Non si può dire, quindi, che l'affitto abbia arrecato CP_5
neppure in concreto un pregiudizio alle ragioni creditorie.
In definitiva, l'azione revocatoria non può essere accolta, in quanto ne mancano i presupposti.
* * *
6. Sulle spese
Venendo alle spese:
− quanto al rapporto tra e è stata accolta la domanda di condanna al Parte_1 CP_5
risarcimento del danno, ma sono state rigettate le domande di simulazione e revocatoria.
Pertanto, si verte in un caso di soccombenza reciproca ex art.92 cpc, che può giustificare la compensazione delle spese. Considerato l'accoglimento della domanda principale, si ritiene di compensare le spese solo per il 50% e di porre il restante 50% in capo a CP_5
− quanto al rapporto tra e , tutte le domande proposte da Parte_1 Controparte_2 Parte_1
sono state rigettate e, quindi, le spese devono essere poste interamente a capo dell'attrice.
Considerati i parametri del DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, valutata la difficoltà della controversia, il numero delle parti, la qualità delle domande e delle eccezioni proposte, l'assenza di prove cd costituende, la mancata redazione di alcuni degli atti del processo ( ha depositato CP_1 solamente l'ultima memoria ex art.171-ter cpc), si ritiene congruo liquidare le spese in €14.103,00, oltre IVA, CPA come per legge e spese generali al 15%.
* * *
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 16 di 17 1) condanna a risarcire a la somma di €90.724,00, oltre interessi ex CP_1 Parte_1
art.1284, comma 4, c.c. dal 04.01.2024 al saldo;
2) rigetta la domanda di condanna in solido di al risarcimento del danno;
Controparte_2
3) rigetta la domanda di accertamento della natura simulata del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato da e;
CP_1 Controparte_2
4) rigetta la domanda di revocatoria del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato da CP_1
e
[...] Controparte_2
5) condanna a rifondere a il 50% delle spese di lite, frazione che si liquida in CP_1 Parte_1
euro 7.051,50, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%, compensata la residua metà;
6) condanna a rifondere a le spese di lite, pari a €14.103,00, oltre Parte_1 Controparte_2
IVA, CPA come per legge e spese generali al 15%.
Milano, 22 gennaio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Paolo
Bussi
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.45318/2023 promossa da
C.F. e P. IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, sig. elettivamente domiciliata a Milano, C.so Garibaldi n.95, presso lo studio Parte_2 dell'avv. Maresta Roberto, e rappresentata e difesa dall'avv. BARIGELLETTI VALERIO (C.F..:
[...]
, PEC: come da delega allegata C.F._1 Email_1 all'atto di citazione
ATTRICE contro
(C.F. e P. IVA: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
sig. elettivamente domiciliata in Genzano di Roma, Via O. Ferrazza n.56, presso lo Parte_3 studio dell'avv. FABIANA ROMANO ), che la rappresenta e difende, C.F._2
disgiuntamente e congiuntamente, insieme all'avv. CARMELO CHISARI ) C.F._3
per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e
(C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore sig. (C.F. , elettivamente domiciliata in Catania, Controparte_3 C.F._4 via Aldebaran n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. ( CodiceFiscale_5 C.F._6
), per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
[...]
CONVENUTA pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per l'attrice:
Voglia il Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale, condannare la e la in solido tra loro, al pagamento a favore della CP_1 CP_2
a titolo di risarcimento del danno, della somma di €90.724,00, pari a quanto la Parte_1
ha dovuto risarcire alla per la mancata restituzione dei pallets, oltre gli Parte_1 CP_4
interessi moratori e la rivalutazione monetaria maturata sino al saldo;
dichiarare che il contratto di affitto di ramo di azienda stipulato tra la e la è simulato nella parte in cui CP_1 CP_2
dichiara la cessione di affitto di un ramo di azienda, mentre è relativo alla azienda intera azienda della tessa, esercente l'attività di logistica. CP_1
In via subordinata ed alternativa, condannare la al pagamento a favore della CP_1 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, della somma di €90.724,00, pari a quanto la è
[...] Parte_1
tenuta a risarcire alla per la mancata restituzione dei pallets, e dichiarare ex art.2901 c.c. CP_4 inefficace nei confronti della il contratto di affitto di ramo d'azienda firmato tra le Parte_1
convenute il 9 giugno 2023 e successive precisazioni per i motivi di cui in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa.”
Per la convenuta CP_1
In via preliminare, si insiste per l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità del giudizio a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art.5 D. Lgs. n.28/2010, applicabile al caso di specie. Sempre in via preliminare, si insiste con l'eccezione di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Roma o, in subordine, del Tribunale di Catania.
Nel merito, si insiste per il rigetto della domanda di revocatoria ex art.2901 cc avanzata da Parte_1
siccome infondata in fatto e diritto. Infine, si insiste per il rigetto della domanda di danni avanzata
[...]
dalla società attrice in quanto infondata, in fatto e diritto.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
Per la convenuta Controparte_2
Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, accogliere le superiori argomentazioni e per l'effetto, in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1 d. lgs. n.28/2010 ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione;
ancora in via preliminare, ai sensi dell'art.38 c.p.c., dichiarare la propria incompetenza per territorio e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente che si indica nel Tribunale di Catania;
nel merito, ritenere e dichiarare la genericità, pretestuosità ed infondatezza delle domande avanzate con pagina 2 di 17 l'atto di citazione, per le ragioni esposte;
e, per l'effetto, rigettare le domande di parte attrice;
con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese ed ai compensi del giudizio.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato via PEC il 07.12.2023, ( ”) Parte_1 Parte_1 ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Milano la ( ) e la CP_1 CP_5 Controparte_2
(“ ”), chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe. La prima
[...] Controparte_2
udienza era stata fissata per il 06.05.2024.
La si è costituita tempestivamente il 23.02.2024 depositando comparsa di costituzione Controparte_2
e risposta, nella quale ha chiesto al Tribunale di Milano di dichiarare improcedibile la domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, di dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Catania e, nel merito, di ritenere infondate le domande e rigettarle.
Con decreto del 09.03.2024, il Tribunale ha differito la prima udienza al 19.06.2024.
La si è costituita mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta solamente il CP_1
23.03.2024, successivamente allo spirare del termine previsto dall'art.166 cpc.
ha depositato tutte le tre memorie ex art.171-ter cpc. ha depositato solamente Parte_1 CP_1
l'ultima memoria ex art.171-ter cpc, nella quale ha fatto presente di avere presentato una domanda di c.d. “pre-concordato” ex artt.40 e 44 C.C.I.I., in vista di una successiva domanda per l'ammissione al concordato preventivo in continuità. La società ha riferito che il Tribunale di Roma ha confermato le misure protettive richieste ex art.54 C.C.I.I. con la medesima domanda e ha dato atto di avere poi presentato la domanda definitiva di concordato preventivo. non ha depositato memorie Controparte_2
ai sensi della medesima norma.
Il 02.06.2024, ha chiesto che l'udienza del 19.06.2024 venisse trattata con le modalità ex CP_1
art.127-ter cpc o, in subordine, ex art.127-bis cpc. Il Tribunale ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte entro il termine del medesimo 19.06.2024.
Le parti hanno depositato note scritte, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
ha chiesto dichiarazione di contumacia di con esclusione di memorie e documenti Parte_1 CP_5 prodotti e declaratoria di decadenza dalla facoltà di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio.
All'esito dell'udienza del 19.06.2024, è stato disposto rinvio all'udienza del 18.12.2024 per la rimessione della causa in decisione, con deposito di note scritte ex art.127-ter cpc.
Nei termini previsti dall'art.189 cpc, tutte le parti hanno depositato note scritte contenenti le proprie conclusioni, comparsa conclusionale e repliche ex art.189 cpc. e hanno poi Parte_1 CP_1 depositato note scritte in sostituzione dell'udienza.
pagina 3 di 17 All'esito dell'udienza del 18.12.2024, la causa è stata rimessa in decisione.
* * *
La vicenda dalla quale è sorta la lite si può riassumere come segue.
Nel luglio 2019, società attiva nel settore delle bevande alcoliche e alimentare Parte_1
( ” o “la committente”) e BO S.r.l. (“BO”) avevano stipulato con Parte_1 CP_1
( o “l'appaltatrice”) un contratto per la fornitura di servizi di logistica integrata e/o
[...] CP_5 trasporto (il “Contratto Montenegro-Mag.Di”), con il quale si era impegnata, tra l'altro, a CP_1
svolgere servizi di navettaggio, di deposito e trasporto in favore di , oltre che a incassare Parte_1
dalla clientela di , quando previsto, il prezzo di vendita (c.d. “contrassegni”) e a versarlo Parte_1
alla committente (doc.01 , pp.5 ss.). Dal canto suo, si era impegnata a Parte_1 Parte_1
Con «consegnare i Prodotti all'Appaltatore su pallet tipo Epal» (art.
6.1. Contratto Montenegro-Mag. doc.01 , p.15), «da gestire e rendere in buono stato come da procedura descritta Parte_1 nell'Allegato 6.1.». Inoltre, «le quantità di pallet mancanti» sarebbero state fatturate all'appaltatore
«valorizzando il costo del pallet al prezzo di mercato dell'interscambio rilevato dall'Osservatorio
Permanente istituito presso Indicod/ECR ultimo pubblicato» (Contratto Di, doc.01 Persona_1
Montenegro, p.15, art.6.3.).
I trasporti, infatti, avvenivano tramite pallet, che potevano essere di proprietà della oppure Parte_1
di terzi;
in questo secondo caso, la li noleggiava per poi utilizzarli come appena riportato. Parte_1
Il citato all.
6.1. del Contratto Montenegro-Mag.Di disciplinava le modalità di c.d. “interscambio” dei pallet, con la precisazione che e BO «si riservano di addebitare trimestralmente il Parte_1
debito dei pallet, non restituiti, calcolato sul totale pallet immessi tra il trimestre precedente e quello corrente […]» (l'“Allegato”, doc.02 ). Parte_1
A questo scopo, parallelamente al Contratto Montenegro-Mag.Di, il 30.09.2020, aveva Parte_1 stipulato con ( ), società attiva nel settore del noleggio e vendita di pallet CP_4 CP_4 all'industria, un “Contratto di noleggio pallet” (“Contratto di noleggio”, doc.08 ), con cui Parte_1
si era impegnata «a noleggiare a pallet EPAL 800x1200 nuovi, di proprietà di CP_4 Parte_1
(art.2 Contratto di noleggio) e si era impegnata a «conservare, custodire e CP_4 Parte_1
utilizzare i Pallet EPAL Consegnati con la massima cura e diligenza» (art.6 IV Contratto di noleggio).
Inoltre, l'attrice si era obbligata a «coinvolgere direttamente tutti i propri vettori […] affinché provvedano alla restituzione dei Pallet EPAL Consegnati a […]». Era poi previsto: «nel caso in CP_4
cui il vettore non renda a le pedane di proprietà, solo dopo aver effettuato tutti i CP_4 CP_4
tentativi per il recupero, darà comunicazione a , la quale interverrà direttamente con il Parte_1
vettore e utilizzerà tutti gli strumenti affinché provveda alla restituzione delle pedane Epal. Nel caso
pagina 4 di 17 ciò non avvenga, si assumerà l'onere relativo ai pallet non resi a (art.6 VI Parte_1 CP_4
Contratto di noleggio).
afferma che, nel 2023, aveva iniziato a rendersi inadempiente all'impegno di Parte_1 CP_1
restituirle i contrassegni e risarcire la merce danneggiata o dispersa (c.d. “addebiti a vettore”, cfr.
Contratto Montenegro-Mag.Di doc.01, p.12, lett. xii).
Queste inadempienze avevano portato e BO a depositare ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo, poi concesso e opposto da cfr. comparsa di costituzione e risposta p.7) e a CP_1 CP_5
risolvere il Contratto Montenegro-Mag.Di per inadempimento dell'appaltatore, inviando, in data
17.05.2023, una diffida ad adempiere in cui veniva intimato alla società di pagare entro 15 giorni
€682.204,19 a ed €117.382 a BO (doc.03 per la diffida, docc.04 e 05 Parte_1 Parte_1
per gli ulteriori solleciti). La diffida era rimasta senza esito e il Contratto Di si era Persona_1
risolto allo scadere del termine.
Il 22.05.2023, aveva comunicato a e BO di «aver definito un importante CP_1 Parte_1
“deal” con la , società storica e importante player italiano del trasporto e della Controparte_2
logistica», che «prevede la sua operatività a far data dal 01.06.2023» e avrebbe permesso di supportare «lo sviluppo futuro della . Tramite visura, la aveva appreso che CP_1 Parte_1
l'operazione consisteva nella stipula di un contratto di affitto di ramo d'azienda, avvenuta il 09.06.2023
(doc.07 ). Il contratto di affitto aveva riguardato il ramo costituito dai beni ivi elencati ed Parte_1
era stato successivamente precisato con atto del 15.11.2023 (doc.02 Mag.Di).
Il 20.07.2023, aveva emesso alla una fattura in cui le veniva addebitato il costo di CP_4 Parte_1
6.472 pallets, pari €90.724,50, per «mancata restituzione EPAL vettore (doc.09 ). CP_1 Parte_1
Alle richieste di spiegazioni della , la aveva risposto inviando corrispondenza dalla Parte_1 CP_4 quale risultava che, a partire da marzo 2023, aveva inviato a periodici “estratti conto CP_4 CP_1 epal” riportanti il numero di bancali da rendere a variato nel corso del tempo fino a raggiungere CP_4
il numero di 6.472 (docc.10-13 ). In particolare, il 30.05.2023, aveva manifestato a Parte_1 CP_4
l'intenzione di comunicare «al cliente comune la vostra mancata CP_1 Parte_1 collaborazione nel rendere le pedane epal di proprietà di , preannunciando «l'addebito al CP_4 prezzo riportato dall'Osservatorio del pallet epal» (doc.14 ). Parte_1
Il 12.10.2023, il legale di aveva intimato a e il pagamento di Parte_1 CP_1 Controparte_2
€90.724,50, a titolo di risarcimento del danno per la «appropriazione o perdita» dei pallet (doc.15
). Parte_1
Il 07.12.2023 ha notificato l'atto di citazione che ha dato avvio al presente procedimento. Parte_1
pagina 5 di 17 Il 04.01.2024, ha pagato tramite bonifico a la somma di €90.724,50 (doc.21 Parte_1 CP_4
). Parte_1
* * *
1. Eccezione di omessa mediazione
Pregiudizialmente, la e hanno eccepito l'improcedibilità della domanda ai Controparte_2 CP_1 sensi dell'art.5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010. , nella comparsa di costituzione e risposta, Controparte_2 ha affermato che «l'oggetto della domanda, rientra, infatti nelle materie contemplate dalla predetta disposizione normativa» (p. 5); in comparsa conclusionale, ha argomentato l'eccezione in quanto «la presente controversia, avente ad oggetto richiesta di risarcimento dei danni derivanti da contratto di affitto di ramo di azienda rientra tra le materie soggette a mediazione obbligatoria» (p.6). ha CP_1
sollevato la medesima eccezione (comparsa di costituzione e risposta, p.4 e note di pc: «rientrando le materie oggetto della presente controversia tra quelle che, come noto, debbono essere preventivamente sottoposte al tentativo di mediazione […]»).
L'art.5, comma 1, cit. prevede che «chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di […] locazione, comodato, affitto di aziende, […], è tenuto preliminarmente
a esperire il procedimento di mediazione». Il comma 2 dispone che «l'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza».
Va rilevata l'assoluta genericità e, quindi inammissibilità, dell'eccezione sollevata da che si CP_5 risolve in un'affermazione tautologica dell'applicabilità dell'art.5, comma 1, cit.
L'eccezione sollevata da è parimenti generica ed è stata specificata solo nella Controparte_2
comparsa conclusionale, ben oltre il termine della prima udienza previsto dall'art.5, comma 2, del d. lgs. n.28/2010. Né l'eventuale improcedibilità è stata rilevata d'ufficio entro il medesimo termine.
Peraltro, la precisazione effettuata tardivamente nella comparsa conclusionale da non Controparte_2
gioverebbe a nulla, in quanto non corrisponde al vero che la causa riguarda il «risarcimento dei danni derivanti tra contratto di affitto di ramo d'azienda»: piuttosto, il risarcimento del danno deriva dall'inadempimento di all'obbligo di restituire i pallet previsto dal Contratto CP_1 Parte_1
CP_1
Per completezza, giova aggiungere che la giurisprudenza, richiamata da , che esclude Parte_1
l'azione revocatoria dall'onere di proporre la mediazione è pertinente, in quanto precisa che l'art.5 del d.lgs. n.28/2010 disciplina una condizione di procedibilità che limita il diritto di difesa ex art.24 Cost. che, pertanto, va interpretata restrittivamente;
inoltre, l'azione revocatoria tutela la conservazione della garanzia patrimoniale (Cass. civ. 28219/2023; Cass. civ. 25855/2021).
Le eccezioni sono, quindi, inammissibili. pagina 6 di 17 * * *
2. Eccezione di incompetenza
ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Catania, Controparte_2 perché la clausola di scelta del foro contenuta nell'art.14 del Contratto Montenegro-Mag.Di non sarebbe più efficace, in quanto contenuta in un accordo ormai risolto e, in ogni caso, perché CP_2
non sarebbe mai subentrata nell'esecuzione del Contratto Montenegro-Mag.Di, non più in
[...] vigore al momento dell'affitto di azienda. Né la domanda svolta contro la sarebbe una Controparte_2
domanda accessoria, o subordinata o connessa a quella svolta contro CP_1
Anche ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale CP_1 di Roma con riguardo all'azione revocatoria e all'azione di simulazione, perché l'affitto di ramo d'azienda è stato stipulato a Roma, doveva essere eseguito a Roma e perché ha sede legale a CP_1
Roma. In subordine, ha eccepito l'incompetenza in favore del Tribunale di Catania, in considerazione della sede della . Ancora, ha osservato che l'art.14 citato non potrebbe Controparte_2 CP_1
attribuire al Tribunale adìto la competenza sulla domanda revocatoria, in quanto la scelta del foro si riferisce solo alle materie regolate dal Contratto Di che, in ogni caso, era stato risolto Persona_1 anteriormente all'affitto di ramo d'azienda.
L'eccezione di incompetenza sollevata da è inammissibile in quanto tardiva ex art.38 cpc, CP_1
perché la prima udienza era stata fissata per il 06.05.2024, mentre la società si è costituita solamente il
23.03.2024, oltre la scadenza del termine previsto dall'art. 166 cpc.
Le eccezioni sollevate dalla , invece, sono infondate, avuto riguardo agli argomenti Controparte_2
spesi per sostenerle.
La clausola di scelta del foro è un negozio giuridico di diritto privato con effetti processuali, separato dal contratto che regola il rapporto tra le parti e, quindi, immune dalle vicende che potrebbero riguardare quest'ultimo. L'individuazione del foro convenzionale per controversie relative allo scioglimento (in senso lato) del contratto, o per controversie suscettibili anche di sorgere successivamente alla sua caducazione, ha significato solamente se la clausola resta efficace anche quando queste vicende si sono verificate, pena la vanificazione di un legittimo atto di esercizio di autonomia privata, espressamente consentito dall'art.28 cpc.
Nel caso di specie, l'art.14.2. del Contratto Montenegro-Mag.Di conteneva una clausola di elezione del foro, che prevedeva: «il foro di Milano avrà competenza esclusiva per tutte le controversie che possono insorgere in relazione all'Accordo, ivi incluse quelle relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento dei singoli Ordini». La clausola rappresenta un negozio autonomo rispetto al resto del Contratto Di, che resta efficace anche una volta che quest'ultimo si sia Persona_1 pagina 7 di 17 risolto. La domanda di risarcimento del danno da inadempimento è certamente ricompresa nell'ambito di applicazione della clausola di scelta del foro, e, quindi, la causa risarcitoria intentata contro CP_1
risulta senz'altro incardinata correttamente innanzi al Tribunale ambrosiano.
La domanda di condanna in solido della al risarcimento del danno consistente nella Controparte_2
perdita dei pallet ha il medesimo oggetto della causa intentata contro e, pertanto, sussiste CP_1 un'ipotesi di connessione oggettiva, che legittima il cumulo soggettivo ai sensi dell'art.33 cpc innanzi al Tribunale di Milano.
Quanto alle domande di accertamento della natura simulata del contratto di affitto di ramo d'azienda e all'azione revocatoria, la giurisprudenza ha precisato che il nesso di accessorietà ex art.31 cpc ricorre quando sussiste «un rapporto di conseguenzialità storico-genetica o logico-giuridica tale per cui possa dirsi che la pretesa oggetto della causa accessoria, pur essendo autonoma, trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice nella pretesa oggetto dell'altra causa» (Cass. civ. 12984/2020; Cass. civ.
4007/2003).
Le domande di accertamento della natura simulata del contratto di affitto di ramo d'azienda e di sua revocatoria sono, dunque, accessorie ex art.31 cpc alla causa principale avente a oggetto la condanna solidale al risarcimento del danno, in quanto:
− la domanda di accertamento della simulazione del contratto stipulato da e CP_1 CP_2
è funzionale a farne emergere la natura di cessione d'azienda, dalla quale potrebbe
[...]
discendere la responsabilità della per il debito risarcitorio ex art. 2560 c.c.. Controparte_2
Pertanto, la domanda è accessoria a quella principale di condanna di al Controparte_2
risarcimento del danno in solido con CP_5
− l'azione revocatoria è funzionale a conservare la garanzia patrimoniale della in vista CP_5
della sua successiva aggressione per soddisfare l'eventuale credito risarcitorio che dovesse esserle riconosciuto. Pertanto, l'azione è accessoria alla domanda principale di condanna di l risarcimento del danno. Il coinvolgimento di nell'azione revocatoria, CP_1 Controparte_2
invece, deriva dal suo essere litisconsorte necessario, in quanto avente causa dell'atto impugnato (cfr. Cass. civ. 23068/2011).
Pertanto, le eccezioni di incompetenza sollevate da devono essere rigettate. Controparte_2
* * *
3. Sulla simulazione del contratto di affitto di ramo d'azienda
Venendo al merito della controversia, è necessario anzitutto pronunciarsi sulla domanda di accertamento della natura simulata del contratto di affitto di ramo d'azienda, perché il suo pagina 8 di 17 accoglimento aprirebbe alla possibilità di condannare anche la al risarcimento del Controparte_2
danno consistente nella perdita dei pallet.
prospetta che il contratto con il quale ha affittato alla un proprio Parte_1 CP_1 Controparte_2 ramo d'azienda, ivi meglio definito (doc.07 ), sarebbe in realtà simulato relativamente, Parte_1
perché nasconderebbe un contratto di cessione dell'intera azienda di o di un suo ramo. Infatti, CP_1
l'accordo coinvolgerebbe sostanzialmente tutti i beni strumentali all'esercizio dell'impresa di deposito e autotrasporto mezzi.
La domanda è infondata.
L'onere di provare il contratto dissimulato incombe su chi adduce la simulazione, ex art.2697 c.c.,
«attraverso la dimostrazione degli elementi che positivamente lo connotano» (Cass. civ. 8585/2002).
Nel caso in esame, ha chiesto di accertare la natura simulata del contratto di affitto di ramo Parte_1
d'azienda stipulato da , che dissimulerebbe un altro contratto. CP_1 Controparte_2
A questo proposito, anzitutto va rilevata la contraddittorietà intrinseca della prospettazione attorea, al limite della nullità della domanda per incertezza del petitum: in alcune parti, la difesa di Parte_1
sembra qualificare il contratto dissimulato come «affitto di azienda puro e semplice» (atto di citazione,
p.6), mentre, in altre, come cessione di ramo azienda (atto di citazione, p.6: «ramo d'azienda sicuramente ceduto in toto»). Sempre nell'atto di citazione, si trova il riferimento alla «cessione (del ramo) d'azienda» (p.9). Nelle conclusioni dell'atto di citazione e della comparsa conclusionale, poi, si parla del contratto simulato come «cessione di affitto di un ramo di azienda», che evidentemente è una contraddizione in termini (atto di citazione, p.13 e comparsa conclusionale, p.9). Sempre nelle conclusioni, non è chiaro se il contratto dissimulato sia un affitto dell'intera azienda, o una cessione di ramo d'azienda, o una cessione dell'intera azienda. Nella memoria n.1, si parla di nuovo di «cessione
d'azienda» (p.2). Dal riferimento agli artt.2558 e 2560 c.c., contenuto negli atti di parte attrice, si desume che il contratto asseritamente dissimulato dovrebbe essere una cessione di ramo di azienda o dell'intera azienda. Anche in questo caso, però, la domanda è infondata per mancanza di prova.
Gli elementi indiziari posti alla base della domanda sono dati dalla circostanza che, in realtà, l'accordo includerebbe tutti i cespiti della che resterebbe una sorta di “guscio” pieno di debiti, e CP_5 dall'esiguità del prezzo pagato. Tuttavia, tali elementi sono insufficienti, in quanto contraddetti dalle seguenti circostanze:
1. non corrisponde al vero che il contratto di affitto d'azienda riguardasse tutti i cespiti della perché erano state inizialmente ricomprese, ma poi escluse, le licenze al trasporto di CP_5
rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, come si desume dall'atto di precisazione (doc.02
p.31); CP_5
pagina 9 di 17 2. il canone mensile di affitto, ipoteticamente esiguo, non è comunque irrisorio e si può spiegare per lo scarso potere contrattuale di cui disponeva la evidentemente in una situazione di CP_5
difficoltà, come risulta anche dagli atti della procedura di concordato preventivo (docc.01-04 spec. le istanze di apertura della liquidazione giudiziale di cui viene dato atto a p.12 del CP_5
doc.01); peraltro, se il negozio dissimulato fosse una cessione, sarebbe ragionevole attendersi che il prezzo “apparente” fosse maggiore di quanto ragionevole per un affitto di ramo d'azienda, non inferiore: e infatti, il prezzo che risulta successivamente proposto per l'acquisto dell'azienda è pari a €2.000.000 (doc.01 p.9); CP_5
3. la formulazione, in data 18.12.2023, della proposta irrevocabile di acquisto del ramo d'azienda da parte di , di cui è stato dato atto nella domanda di ammissione alla procedura Controparte_2
concordataria (doc.01 p.2, p.9), è incompatibile con la precedente dissimulazione di CP_5 una cessione di ramo d'azienda e mostra che le parti non avevano remora alcuna a contrattare questa operazione. La domanda di ammissione al concordato dà anche atto della conferma della proposta di acquisto (doc.04 p.13), a ulteriore rinforzo della genuinità dell'affitto del CP_5 ramo d'azienda;
4. dalla lettura della domanda di ammissione al concordato, si desume l'iscrizione nell'attivo patrimoniale di «ricavi da affitto azienda e locazioni imm.», che corrobora la conclusione della natura effettiva dell'affitto del ramo d'azienda; parimenti, si legge una somma di €2.000.000 per «realizzo cessione azienda» (doc.04 Mag.Di, p.14);
5. dalla lettura della domanda di ammissione al concordato, si desume che un'altra società, la si è impegnata ex art.1381 c.c. a fare in modo che la escluda dal Pt_4 Controparte_2 contratto di affitto del ramo d'azienda alcuni terreni siti in Frascati, non direttamente funzionali all'attività del ramo, per trarne un provento da mettere a disposizione del piano concordatario
(doc.04 p.13). Anche questa circostanza depone a favore della genuinità dell'affitto di CP_5 ramo d'azienda;
6. in generale, la stipulazione dell'atto notarile e del successivo atto di precisazione sembra deporre per la serietà dell'operazione negoziale: il fatto che fossero state inizialmente ricomprese, ma poi escluse, le licenze per l'intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi senza detenzione dei rifiuti stessi (doc.02 p.31), altre licenze CP_5
(doc.02 p.31) e alcuni appezzamenti di terreno (doc.02 p.32) depone per CP_5 CP_5 un'operazione effettiva, che ha richiesto aggiustamenti nel tempo;
7. gli allegati all'atto notarile sono dettagliati (es.: l'all. A relativo agli automezzi), circostanza che depone anch'essa per la serietà dell'intento negoziale.
pagina 10 di 17 La domanda di accertamento della simulazione relativa deve essere, quindi, rigettata.
* * *
4. La domanda di risarcimento del danno
4.1. Nei confronti di
[...]
ha chiesto la condanna di a risarcire in solido il danno patito per Parte_5 CP_1 Controparte_2 avere dovuto pagare a il valore di 6.472 pallets, pari a €90.472,50, noleggiati da e CP_4 CP_4
consegnati a a da questa mai restituiti (doc.09 e doc.21 ). La posizione di CP_1 Parte_1 CP_1
e va esaminata separatamente. Controparte_2
Quanto a la società si è difesa affermando di avere stipulato con un “Contratto di CP_5 CP_4
erogazione servizi associati al pallet” (“Contratto Nolpal-Mag.Di”, doc.03 allegato alla CP_1
comparsa di costituzione e risposta) che impegnava a considerare persi i pallet non restituiti e a CP_4
fatturare i relativi importi direttamente a La convenuta ha sostenuto che CP_1 Parte_1
conoscesse tale accordo e che quindi, l'attrice non avesse «alcun motivo per accettare di pagare a eventuali addebiti». Ancora, ha sostenuto che l'addebito dei bancali a CP_4 CP_1 Parte_1
fosse un inadempimento del Contratto Nolpal-Mag.Di, non avendo diritto di procedere come CP_4
invece ha fatto. Da ultimo, a allegato di avere pianificato la restituzione dei pallet con CP_1 CP_4
«già in parte avvenuta».
La domanda azionata nei confronti di fondata e va accolta. CP_1
Ai sensi dell'art.1218 c.c., il debitore inadempiente è tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile. Il creditore che agisca per il risarcimento del danno da inadempimento deve provare il titolo da cui era sorta l'obbligazione inadempiuta, allegare l'inadempimento, provare di avere subìto un danno e il nesso di causalità tra inadempimento e danno, mentre il debitore dovrà dimostrare di avere adempiuto o della causa non imputabile che lo ha impedito (Cass. civ. 12760/2024; Cass. civ.
3824/2024; Cass. civ. 2114/2024).
Il Contratto Montenegro-Mag.Di prevedeva che avrebbe consegnato la merce da Parte_1
trasportare su pallet Epal, che si era impegnata a «gestire e rendere in buono stato come da CP_1 procedura descritta nell'Allegato 6.1.» (art.
6.1. Contratto, doc.01 , p.15; doc.02 Parte_1
Montenegro per l'Allegato).
Dai documenti in atti si ricava che alcuni pallet, che aveva noleggiato da e poi Parte_1 CP_4
consegnato a per svolgere i trasporti, dovevano essere riconsegnati dal vettore direttamente a CP_1
(docc.10-14 ), coerentemente anche con l'art.6 del Contratto di noleggio CP_4 Parte_1 Pt_6
stipulato da e tuttavia, questo non è avvenuto. La mancata restituzione dei pallet Parte_1 CP_4 pagina 11 di 17 costituisce un inadempimento del Contratto tra e ex art.1218 c.c., che dà CP_4 Parte_1 CP_1
diritto al risarcimento del danno.
Venendo agli oneri probatori, : Parte_1
− ha provato il Contratto che impegnava rendere i pallet fornitigli;
CP_1
− non solo ha allegato l'inadempimento, ossia la mancata restituzione dei bancali, ma l'ha anche provato producendo in giudizio lo scambio di mail occorso tra e nel quale CP_4 CP_5 quest'ultima ha sostanzialmente ammesso il debito restitutorio (doc.14 : «per fare Parte_1 un piano di rientro devo attendere la prima decade di giugno […]»). Negli atti processuali,
a affermato di avere un accordo con per pianificare la restituzione, che sarebbe CP_1 CP_4 già in parte avvenuta, ma l'onere di provare l'accordo e l'avvenuta restituzione parziale è rimasto del tutto inevaso (comparsa p.13); CP_5
− ha provato di avere subìto un danno, in quanto proprietaria dei pallet mai restitutiti, li ha CP_4 addebitati all'attrice, che li ha pagati (docc.09 e 21 ); Parte_1
− ha provato il nesso di causalità tra l'inadempimento all'obbligo di rendere i pallet e il danno, come risulta dai docc.10-14, che mostrano l'incapacità di di adempiere alle richieste di CP_1
Part Con
e dai docc.09 e 21, che mostrano come la mancata restituzione dei 6.472 pallet si sia tradotta nel danno lamentato in giudizio.
Le eccezioni sollevate da anno respinte. CP_1
Il Contratto Nolpal-Mag.Di non è stato sottoscritto anche da , che quindi non si è Parte_1
impegnata ad astenersi dal fare valere eventuali pretese risarcitorie
contro
Gli artt. 6 e 12 del CP_1
Contratto Nolpal-Mag.Di istituiscono un collegamento negoziale c.d. “unilaterale” con il Contratto, ma questo non implica l'adesione di , né, ove mai importasse, che quest'ultima conoscesse Parte_1
l'esistenza del Contratto .Di (doc.03 Mag.Di, p.4). Per_2
Venendo al valore dell'art.2.2., si deve fare presente che, i vari contratti stipulati da CP_4
e avevano creato questa situazione: in sintesi, noleggiava i bancali a Parte_1 CP_5 CP_4
, che li consegnava a per svolgere i trasporti;
si era impegnata con Parte_1 CP_1 CP_1
e a riconsegnarli. Quindi proprietaria dei bancali, era titolare di due Parte_1 CP_4 CP_4 rapporti contrattuali collegati: il Contratto di noleggio con , contratto “principale”, e il Parte_1
Contratto .Di, collegato unilateralmente al primo. In considerazione di questa duplicità di Per_2
rapporti, la perdita dei pallet legittimava a chiedere il risarcimento dei danni o a , ai CP_4 Parte_1 sensi dell'art. 6 VI del Contratto di noleggio, come poi avvenuto, o al vettore ai sensi del CP_5
Contratto Nolpal-Mag.Di. L'inadempimento di al proprio obbligo di riconsegnare i pallet, CP_1
quindi, costituisce una violazione tanto del Contratto Di, quanto di quello Nolpal- Persona_1
pagina 12 di 17 Nel caso concreto, è stata azionata la violazione del Contratto Montenegro-Mag.Di, che ha CP_1 causato un danno a pari a €90.724,50, perché i bancali smarriti erano di proprietà di un Parte_1
terzo che ha chiesto a una somma pari al valore dei materiali noleggiati e mai restituiti. Parte_1
Così chiariti i rapporti tra le parti, l'art.
2.2. del Contratto Nolpal-Mag.Di (che stabilisce che eventuali pallet persi vengano fatturati al vettore e non a ) è irrilevante nel caso di specie, CP_1 Parte_1
perché non ha estinto l'obbligazione all'epoca gravante su i restituire i pallet che aveva avuto CP_1 da , pena il risarcimento del danno che quest'ultima avrebbe subìto e che, nel caso di Parte_1
specie, si è concretizzato nell'aver a propria volta dovuto risarcire proprietaria dei bancali CP_4
perduti.
Eventuali profili di inadempimento di -che, secondo aveva pattuito di rivolgersi a CP_4 CP_5
n caso di perdita dei pallet -non rilevano in questa sede;
tuttavia, si può accennare al fatto che CP_1
la società non aveva promesso a he si sarebbe astenuta dal chiedere a il valore dei CP_1 Parte_1
pallet eventualmente perduti: piuttosto, il Contratto Nolpal-Mag.Di aveva aggiunto al novero CP_1
dei soggetti a cui avrebbe potuto chiedere conto dei bancali persi. Senza il Contratto Nolpal- CP_4
Mag.Di, nessun rapporto contrattuale si sarebbe instaurato tra noleggiatore e appaltatore e, quindi, non avrebbe potuto neppure astrattamente agire ex art.1218 c.c. verso CP_4 CP_4
Da ultimo, irrilevante è la notazione che « era ed è consapevole che eventuali smarrimenti Parte_1
o mancate restituzioni di pallet saranno fatturata direttamente al vettore ( nda) e non ha quindi CP_1
alcun motivo per accettare di pagare a eventuali addebiti che a tali titoli questa società ha CP_4
l'obbligo (contrattuale) di fatturare al detto vettore e non anche ad essa , tentando poi di Parte_1
rivalersi sul vettore stesso» (comparsa di costituzione e risposta .13). Infatti: CP_5
Con
− non risulta provata l'adesione di al Contratto Nolpal-Mag. né la sua conoscenza;
Parte_1
− l'art.
2.2. del Contratto Nolpal-Mag.Di non impegna ad astenersi dal rivolgersi a CP_4
in caso di perdita dei pallet, ma costituisce un titolo che le permette, in caso di Parte_1
perdita dei bancali di sua proprietà, di rivolgersi direttamente a che opera CP_5
concretamente con tali bancali;
altrimenti, esterebbe estranea a CP_1 CP_4
− era obbligata dall'art. 6 VI del Contratto Montenegro-Nolpal a risarcire la perdita Parte_1
di eventuali pallet ricevuti in consegna da e a questa mai ritornati. Il pagamento CP_4
effettuato a è, quindi, pienamente giustificato. CP_4
Pertanto, va condannata a risarcire il danno da inadempimento patito da , pari a CP_1 Parte_1
€90.724,50.
Quanto alla richiesta di condanna agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria maturata sino al saldo, si ritiene non spettante la rivalutazione. La rivalutazione ha la funzione di ristorare il danno pagina 13 di 17 emergente rappresentato dalla perdita di potere d'acquisto della somma di denaro che spetta al creditore come equivalente di una utilità in natura venuta meno, nel periodo tra il verificarsi del danno e la decisione del giudice.
Tuttavia, il danno patito da è consistito nell'aver dovuto pagare €90.724,50 a e non Parte_1 CP_4 nella perdita di un'altra utilità in natura: per cui non si può neppure parlare di rivalutazione, quanto, piuttosto, di interessi sulla somma di denaro di cui ha perso la disponibilità, avendola Parte_1
versata a CP_4
Quanto al saggio, il pagamento della somma è intervenuto il 04.01.2024 (doc.21 ), Parte_1 successivamente alla notifica dell'atto di citazione (07.12.2023); pertanto, gli interessi spettano al saggio ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla data del pagamento mdesimo.
***
4.2. Nei confronti di Parte_8
ha chiesto che sia condannata in solido con in quanto
[...] Controparte_2 CP_5 CP_2
sarebbe tenuta anch'essa al risarcimento ex artt.2558 e 2560 c.c. L'affitto di ramo d'azienda,
[...] infatti, dissimulerebbe una cessione di ramo d'azienda, alla quale sono applicabili le norme citate. In ogni caso, l'art.2560 c.c. sarebbe anche applicabile all'affitto di ramo d'azienda (cfr. comparsa conclusionale , p.7). Parte_1
La domanda è infondata.
La domanda di accertamento della simulazione è stata rigettata per carenza di prova;
pertanto, il contratto tra deve essere ritenuto genuinamente un affitto di ramo d'azienda. CP_1 Controparte_2
A questa fattispecie contrattuale non è applicabile l'art.2560 c.c., come si desume dal riferimento letterale all' “alienante” e al “trasferimento”: termini che alludono a una vicenda traslativa di un diritto di proprietà sull'azienda (o su un suo ramo) e non già semplicemente attributiva di un diritto personale di godimento sull'azienda altrui, come avviene nell'affitto. Inoltre, quando la legge ha equiparato l'affitto alla cessione d'azienda, l'ha fatto espressamente, come avviene nell'art.2558, comma 2, c.c.
L'inapplicabilità dell'art.2560 c.c. assorbe ogni considerazione ulteriore, compresa quella relativa alla mancanza di prova circa l'iscrizione del debito nelle scritture contabili dell'azienda.
Venendo all'art.2558 c.c., la prospettazione attorea non risulta del tutto chiara, nella parte in cui si afferma che «la prova dell'esistenza del credito, in quanto contratto a prestazioni corrispettive, si è formata sia per il cedente che per il cessionario ex art.2558 c.c., la tutela invece è da considerarsi ricompresa nel novero dell'art.2560 c.c.» (atto di citazione, p.8).
pagina 14 di 17 In ogni caso, si rileva che l'art.2558 c.c. si applica ai contratti non personali funzionali all'esercizio dell'azienda che «non si siano del tutto esauriti» (Cass. civ. 26808/2019 e giurisprudenza ivi richiamata).
Il Contratto Montenegro-Mag.Di era stato risolto per decorso del termine di quindici giorni intimato da nella diffida ad adempiere del 17.05.2023 (doc.03 ), mentre l'affitto di ramo Parte_1 Parte_1
d'azienda è stato perfezionato il 09.06.2023 (doc.07 ); pertanto, il Contratto Parte_1 Parte_5 on era più efficace al momento della stipulazione dell'affitto di ramo d'azienda e, quindi,
[...] [...]
non può esservi subentrata ai sensi dell'art.2558 c.c. CP_2
In definitiva, la domanda di condanna in solido della deve essere rigettata. Controparte_2
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5. L'azione revocatoria
ha proposto «in via subordinata e alternativa» anche l'azione revocatoria avverso il Parte_1 contratto di affitto di ramo d'azienda.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'azione revocatoria esperita avverso un atto a titolo oneroso compiuto anteriormente al sorgere del credito che si intende tutelare mediante l'actio pauliana presuppone:
1. la qualità di creditore dell'attore;
2. un atto di disposizione patrimonio che arrechi pregiudizio alle ragioni creditorie;
3. la dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie, se l'atto era anteriore al sorgere del credito;
la consapevolezza della lesione delle ragioni creditorie, se l'atto impugnato è posteriore al sorgere del credito;
4. se l'atto era anteriore al sorgere del credito, la consapevolezza, in capo al terzo, della sua dolosa preordinazione a pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore;
se era posteriore al credito, la consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
Gli «atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio» alle ragioni creditorie sono gli atti che peggiorano la situazione patrimoniale del debitore, rendendo anche solo più difficile o incerta la soddisfazione del credito (Cass. civ. 27625/2020). Può essere il caso degli atti traslativi, o, al più, delle locazioni ultranovennali, che limitano indirettamente la possibilità di aggressione del bene in sede esecutiva (Cass. civ. 25854/2020). Coerentemente con l'assenza di effetti traslativi, viene esclusa la revocabilità del contratto preliminare (Cass. civ. 18528/2009; Cass. civ. 20310/2004).
Nel caso di specie, l'atto impugnato è un affitto di azienda. Tuttavia, questo contratto non produce effetti traslativi, né gode di una disciplina analoga a quella della locazione ultranovennale, tale da limitare la possibilità di aggressione in executivis dell'azienda. pagina 15 di 17 Nonostante l'orientamento che ritiene che anche l'assunzione di un'obbligazione possa costituire un atto dispositivo, ma sempre che possa compromettere il patrimonio del debitore (Cass. civ. 3462/2024 per la fideiussione, che espone il garante all'escussione da parte del creditore), tuttavia, anche a voler aderire a tale orientamento, comunque, da una parte, l'affitto dell'azienda attribuisce al locatore il diritto a percepire i canoni;
dall'altra, comporta solamente l'obbligo di consegnare l'azienda (art.1617
c.c.), la cui integrità è assicurata dall'art.2561 c.c., applicabile anche all'affitto d'azienda (art.2562
c.c.). Pertanto, dall'affitto di azienda non può astrattamente derivare un pregiudizio alle ragioni creditorie.
Nel caso concreto, poi, l'affitto ha attribuito a il diritto a percepire i canoni di affitto, in una CP_1 fase dell'attività di impresa segnata da forti difficoltà, che l'hanno portata a chiedere di accedere al concordato preventivo (docc.01-04 . Non si può dire, quindi, che l'affitto abbia arrecato CP_5
neppure in concreto un pregiudizio alle ragioni creditorie.
In definitiva, l'azione revocatoria non può essere accolta, in quanto ne mancano i presupposti.
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6. Sulle spese
Venendo alle spese:
− quanto al rapporto tra e è stata accolta la domanda di condanna al Parte_1 CP_5
risarcimento del danno, ma sono state rigettate le domande di simulazione e revocatoria.
Pertanto, si verte in un caso di soccombenza reciproca ex art.92 cpc, che può giustificare la compensazione delle spese. Considerato l'accoglimento della domanda principale, si ritiene di compensare le spese solo per il 50% e di porre il restante 50% in capo a CP_5
− quanto al rapporto tra e , tutte le domande proposte da Parte_1 Controparte_2 Parte_1
sono state rigettate e, quindi, le spese devono essere poste interamente a capo dell'attrice.
Considerati i parametri del DM 55/2014, come modificati dal DM 147/2022, valutata la difficoltà della controversia, il numero delle parti, la qualità delle domande e delle eccezioni proposte, l'assenza di prove cd costituende, la mancata redazione di alcuni degli atti del processo ( ha depositato CP_1 solamente l'ultima memoria ex art.171-ter cpc), si ritiene congruo liquidare le spese in €14.103,00, oltre IVA, CPA come per legge e spese generali al 15%.
* * *
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 16 di 17 1) condanna a risarcire a la somma di €90.724,00, oltre interessi ex CP_1 Parte_1
art.1284, comma 4, c.c. dal 04.01.2024 al saldo;
2) rigetta la domanda di condanna in solido di al risarcimento del danno;
Controparte_2
3) rigetta la domanda di accertamento della natura simulata del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato da e;
CP_1 Controparte_2
4) rigetta la domanda di revocatoria del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato da CP_1
e
[...] Controparte_2
5) condanna a rifondere a il 50% delle spese di lite, frazione che si liquida in CP_1 Parte_1
euro 7.051,50, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%, compensata la residua metà;
6) condanna a rifondere a le spese di lite, pari a €14.103,00, oltre Parte_1 Controparte_2
IVA, CPA come per legge e spese generali al 15%.
Milano, 22 gennaio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Paolo
Bussi
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