Articolo 63 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 62Articolo 64
Versione
13 luglio 1980
Art. 63. (Maggiorazione di anzianita' ai fini del trattamento di quiescenza
per il personale delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalita)

Al personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalita' o delle sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 , e' riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza, una maggiorazione di anzianita' pari ad un terzo del periodo di servizio effettivamente prestato nelle medesime scuole ed istituzioni o sezioni e classi, sino, alla entrata in vigore della presente legge.
Il predetto beneficio e' riconosciuto agli stessi fini al personale docente delle scuole carcerarie.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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