TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/11/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa IA VA
IS ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 396/2024 R.G.L.
promossa da c.f. C.F. 1 ), rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. GIANGRECO VITO, per procura in atti,
ricorrente,
contro
CP_1 (c.f. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti QUARTARARO GIUSEPPE e CATALANO
GIANDOMENICO, per procura in atti,
Controparte_2 (c.f. P.IVA_2 ), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CAPONE ROSALIA, per procura in atti,
resistenti,
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO titolare di
1- Con ricorso depositato il 27/02/2024 Parte_1
impresa artigiana iscritta all' CP_1 dal 2000, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 06420249000251671 000 notificata il 20 gennaio 2024, relativa a tre cartelle esattoriali emesse per premi assicurativi, sanzioni e interessi riferiti agli anni 2001-2004, precisamente Cartella di pagamento n. 064 2004001803105 0000,
Cartella di pagamento n. 064 20040021905479 000, Cartella di pagamento n. 064
20050019688830 000.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa o nullità della notifica delle cartelle, l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali e, in via subordinata, la prescrizione quinquennale successiva alla notifica delle cartelle, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione e l'annullamento dell'atto impugnato e dei ruoli sottesi, con vittoria di spese.
L' CP_1, costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso per tardività, atteso che le cartelle risultano regolarmente emesse e notificate nei termini di legge e mai opposte, come comprovato dagli estratti di ruolo e dalle relazioni trasmesse dall'Agente della riscossione. L'Istituto ha evidenziato che il credito attuale ammonta a € 5.693,29 per premi, sanzioni e interessi,
e che il ricorrente, in data 27 aprile 2019, ha presentato istanza di definizione agevolata
("rottamazione-ter"), effettuando il pagamento di tre rate, circostanza che integra riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., come confermato dalla giurisprudenza di legittimità. L CP_1 ha sottolineato inoltre la propria estraneità alle modalità di riscossione, affidate per legge all'Agente, ed ha chiesto, in caso di accoglimento del ricorso, di essere tenuto indenne da ogni condanna alle spese, riservandosi azione di rivalsa verso l'Agente. L Controparte_3 costituendosi, ha contestato integralmente il ricorso, deducendo la sua inammissibilità per tardiva proposizione, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione. Nel merito, ha evidenziato che le cartelle furono regolarmente notificate e che il ricorrente, con l'istanza di adesione agevolata del 2 maggio 2019, ha confermato i debiti e rinunciato ai giudizi relativi ai carichi oggetto di definizione, effettuando pagamenti parziali.
2- Il vizio di notifica delle cartelle sottese alla intimazione di pagamento opposta non è stato tempestivamente proposto ed è pertanto inammissibile.
Si osserva, infatti, che tale vizio qualifica l'opposizione in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con la conseguenza che essa deve essere proposta nel termine di venti giorni dal primo atto che si assume essere stato notificato, in specie, quindi, nel termine di venti giorni dalla notifica della intimazione di pagamento intervenuta in data 20.01.2024.
Appare evidente che l'opposizione proposta solo in data 27.02.2024, non è stata tempestivamente depositata.
Si osserva, in ogni caso, che sia pacifico ed incontestato che il ricorrente abbia presentato in data 02.05.2019 (cfr produzioni CP_4 istanza di definizione agevolata
("rottamazione-ter"), relativa anche alle cartelle oggetto del giudizio - Cartella di pagamento n. 064 2004001803105 0000; Cartella di pagamento n. 064 20040021905479
000; Cartella di pagamento n. 064 20050019688830 000- effettuando anche il pagamento di tre rate.
Ritiene il Tribunale che la presentazione delle istanze di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti comporta non solo il riconoscimento del debito, ma anche l'interruzione della prescrizione, facendo ritenere conosciute le cartelle/avvisi cui si riferiscono le somme di cui l'ente previdenziale ha chiesto la restituzione (Cfr Cass. n.
5160 del 2022 e n. 20260 del 2021).
Occorre ricordare che l'art. 2944 c.c. stabilisce che “La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere".
In ordine al contenuto ricognitivo della richiesta di rateizzazione di debiti tributari - ciò che vale anche in riferimento a debiti previdenziali, per di più, quando la richiesta sia seguita da parziali pagamenti - si può richiamare il consolidato orientamento della
Suprema Corte (ex multis, Cass. n. 5160/2022) secondo il quale, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale il citato art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, lo stesso non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. n. 18904/2007). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito e concretizzarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, si è affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento del debito, con conseguente interruzione della prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate” (Cass. n. 20260/2021;
Cass. n. 10327/2017; Cass. n. 26013/2015).
Analogamente, l'istanza di definizione agevolata dei carichi pendenti vale quale riconoscimento del debito e produca l'effetto interruttivo della prescrizione, atteso che in essa è sotteso un chiaro riferimento ai debiti verso l'ente creditore e comunque vi è un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (cfr conforme Corte Appello Napoli N. 913/2024). Tali principi sono stati affermati anche di recente dalla S.C. (cfr Cass. n. 12388/2023) che ha ribadito che l'istanza di rateizzazione del debito, valendo quale atto di riconoscimento del debito, è atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. e si pone in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto la notifica delle cartelle (cfr Cass. n.16098/2018).
Ciò posto, appare evidente che, non solo il vizio di notifica delle cartelle appare smentito da quanto sopra esposto, ma anche che, alla luce degli atti interruttivi della prescrizione
(02.05.2019), nessuna prescrizione quinquennale sia maturata al momento della notifica della intimazione di pagamento in data 20.01.2024, e ciò senza neanche considerare la sospensione dei termini prescrizionali durante il periodo pandemico.
3- Unica notazione che si impone è che 1 CP_1 nel costituirsi, ha precisato che il credito attuale ammonta a € 5.693,29 per premi, sanzioni e interessi (in tale importo non sono ricomprese le somme di spettanza del concessionario), al netto dei pagamenti effettuati.
Ciò posto, deve essere accertato e dichiarato la debenza da parte del ricorrente, in favore dell' CP_1,della somma di € 5.693,29, quale importo residuo risultante dalle cartelle esattoriali opposte, a cui vanno aggiunti gli oneri di riscossione spettanti all' [...]
Controparte_3 nella misura di legge.
4- Le spese di lite, in ragione della accertata riduzione del dovuto, possono compensarsi per 1/3, ponendo la restante parte a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 396/2024 RG, così provvede:
1) Accerta e dichiara la debenza da parte del ricorrente, Parte_1 in favore dell' CP_1, della somma di € 5.693,29, quale importo residuo risultante dalle cartelle esattoriali opposte, a cui vanno aggiunti gli oneri di riscossione spettanti all' nella misura di legge;
Controparte_3
2) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna il ricorrente al pagamento della restante parte delle spese di lite che si liquidano, per ciascuna parte, in € 1.243,33, oltre rimborso spese generali forfettario del 15%, CPA ed Iva se dovute come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 25/11/2025
Il Giudice
IA VA IS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa IA VA
IS ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 396/2024 R.G.L.
promossa da c.f. C.F. 1 ), rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. GIANGRECO VITO, per procura in atti,
ricorrente,
contro
CP_1 (c.f. P.IVA_1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti QUARTARARO GIUSEPPE e CATALANO
GIANDOMENICO, per procura in atti,
Controparte_2 (c.f. P.IVA_2 ), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CAPONE ROSALIA, per procura in atti,
resistenti,
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO titolare di
1- Con ricorso depositato il 27/02/2024 Parte_1
impresa artigiana iscritta all' CP_1 dal 2000, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 06420249000251671 000 notificata il 20 gennaio 2024, relativa a tre cartelle esattoriali emesse per premi assicurativi, sanzioni e interessi riferiti agli anni 2001-2004, precisamente Cartella di pagamento n. 064 2004001803105 0000,
Cartella di pagamento n. 064 20040021905479 000, Cartella di pagamento n. 064
20050019688830 000.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa o nullità della notifica delle cartelle, l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali e, in via subordinata, la prescrizione quinquennale successiva alla notifica delle cartelle, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione e l'annullamento dell'atto impugnato e dei ruoli sottesi, con vittoria di spese.
L' CP_1, costituitosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso per tardività, atteso che le cartelle risultano regolarmente emesse e notificate nei termini di legge e mai opposte, come comprovato dagli estratti di ruolo e dalle relazioni trasmesse dall'Agente della riscossione. L'Istituto ha evidenziato che il credito attuale ammonta a € 5.693,29 per premi, sanzioni e interessi,
e che il ricorrente, in data 27 aprile 2019, ha presentato istanza di definizione agevolata
("rottamazione-ter"), effettuando il pagamento di tre rate, circostanza che integra riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., come confermato dalla giurisprudenza di legittimità. L CP_1 ha sottolineato inoltre la propria estraneità alle modalità di riscossione, affidate per legge all'Agente, ed ha chiesto, in caso di accoglimento del ricorso, di essere tenuto indenne da ogni condanna alle spese, riservandosi azione di rivalsa verso l'Agente. L Controparte_3 costituendosi, ha contestato integralmente il ricorso, deducendo la sua inammissibilità per tardiva proposizione, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., proposta oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione. Nel merito, ha evidenziato che le cartelle furono regolarmente notificate e che il ricorrente, con l'istanza di adesione agevolata del 2 maggio 2019, ha confermato i debiti e rinunciato ai giudizi relativi ai carichi oggetto di definizione, effettuando pagamenti parziali.
2- Il vizio di notifica delle cartelle sottese alla intimazione di pagamento opposta non è stato tempestivamente proposto ed è pertanto inammissibile.
Si osserva, infatti, che tale vizio qualifica l'opposizione in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., con la conseguenza che essa deve essere proposta nel termine di venti giorni dal primo atto che si assume essere stato notificato, in specie, quindi, nel termine di venti giorni dalla notifica della intimazione di pagamento intervenuta in data 20.01.2024.
Appare evidente che l'opposizione proposta solo in data 27.02.2024, non è stata tempestivamente depositata.
Si osserva, in ogni caso, che sia pacifico ed incontestato che il ricorrente abbia presentato in data 02.05.2019 (cfr produzioni CP_4 istanza di definizione agevolata
("rottamazione-ter"), relativa anche alle cartelle oggetto del giudizio - Cartella di pagamento n. 064 2004001803105 0000; Cartella di pagamento n. 064 20040021905479
000; Cartella di pagamento n. 064 20050019688830 000- effettuando anche il pagamento di tre rate.
Ritiene il Tribunale che la presentazione delle istanze di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti comporta non solo il riconoscimento del debito, ma anche l'interruzione della prescrizione, facendo ritenere conosciute le cartelle/avvisi cui si riferiscono le somme di cui l'ente previdenziale ha chiesto la restituzione (Cfr Cass. n.
5160 del 2022 e n. 20260 del 2021).
Occorre ricordare che l'art. 2944 c.c. stabilisce che “La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere".
In ordine al contenuto ricognitivo della richiesta di rateizzazione di debiti tributari - ciò che vale anche in riferimento a debiti previdenziali, per di più, quando la richiesta sia seguita da parziali pagamenti - si può richiamare il consolidato orientamento della
Suprema Corte (ex multis, Cass. n. 5160/2022) secondo il quale, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale il citato art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, lo stesso non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. n. 18904/2007). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito e concretizzarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, si è affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento del debito, con conseguente interruzione della prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate” (Cass. n. 20260/2021;
Cass. n. 10327/2017; Cass. n. 26013/2015).
Analogamente, l'istanza di definizione agevolata dei carichi pendenti vale quale riconoscimento del debito e produca l'effetto interruttivo della prescrizione, atteso che in essa è sotteso un chiaro riferimento ai debiti verso l'ente creditore e comunque vi è un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (cfr conforme Corte Appello Napoli N. 913/2024). Tali principi sono stati affermati anche di recente dalla S.C. (cfr Cass. n. 12388/2023) che ha ribadito che l'istanza di rateizzazione del debito, valendo quale atto di riconoscimento del debito, è atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. e si pone in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non aver ricevuto la notifica delle cartelle (cfr Cass. n.16098/2018).
Ciò posto, appare evidente che, non solo il vizio di notifica delle cartelle appare smentito da quanto sopra esposto, ma anche che, alla luce degli atti interruttivi della prescrizione
(02.05.2019), nessuna prescrizione quinquennale sia maturata al momento della notifica della intimazione di pagamento in data 20.01.2024, e ciò senza neanche considerare la sospensione dei termini prescrizionali durante il periodo pandemico.
3- Unica notazione che si impone è che 1 CP_1 nel costituirsi, ha precisato che il credito attuale ammonta a € 5.693,29 per premi, sanzioni e interessi (in tale importo non sono ricomprese le somme di spettanza del concessionario), al netto dei pagamenti effettuati.
Ciò posto, deve essere accertato e dichiarato la debenza da parte del ricorrente, in favore dell' CP_1,della somma di € 5.693,29, quale importo residuo risultante dalle cartelle esattoriali opposte, a cui vanno aggiunti gli oneri di riscossione spettanti all' [...]
Controparte_3 nella misura di legge.
4- Le spese di lite, in ragione della accertata riduzione del dovuto, possono compensarsi per 1/3, ponendo la restante parte a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 396/2024 RG, così provvede:
1) Accerta e dichiara la debenza da parte del ricorrente, Parte_1 in favore dell' CP_1, della somma di € 5.693,29, quale importo residuo risultante dalle cartelle esattoriali opposte, a cui vanno aggiunti gli oneri di riscossione spettanti all' nella misura di legge;
Controparte_3
2) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna il ricorrente al pagamento della restante parte delle spese di lite che si liquidano, per ciascuna parte, in € 1.243,33, oltre rimborso spese generali forfettario del 15%, CPA ed Iva se dovute come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 25/11/2025
Il Giudice
IA VA IS