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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/07/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6355 del
R.G. 2022, avente ad oggetto cessazione degli effetti civili
del matrimonio,
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Parte_1
Liuzzi, come da procura in atti,
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Controparte_1
Fontana Vita Della Corte, come da procura in atti,
CONVENUTA
NONCHE'
1 IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale,
INTERVENUTO EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.11.2022, Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio in San Giorgio Jonico
(TA) in data 28.06.2000 con che dalla Controparte_1 loro unione erano nati i figli e , Per_1 Per_2 rispettivamente il 30.07.2002 ed il 18.01.2010 e che con decreto del 20.10.2016 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio, essendo decorsi i termini di legge e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione;
chiedeva altresì, previa conferma degli ulteriori provvedimenti della separazione, la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in favore della moglie.
Costituitasi in giudizio, la convenuta non si opponeva alla domanda di divorzio, contestando invece la richiesta di revoca dell'assegno formulata dalla controparte nei suoi confronti.
Adottati i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n. 1333/2023 il Tribunale di Taranto pronunziava il divorzio, disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per le domande accessorie.
All'udienza del 15.01.2025 la causa veniva quindi riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Passando all'esame delle problematiche riservate alla presente fase del giudizio, occorre in primo luogo affrontare la problematica relativa all'assegno divorzile richiesto dalla AN.
2 Ritiene a tal proposito opportuno il collegio rammentare il più recente orientamento del Supremo Collegio che nella sentenza n. 16705/2020 ha ribadito i propri (ormai consolidati) principi in tema di assegno di divorzio, precisando che “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno”.
3 E' inoltre onere dell'ex coniuge che pretende l'assegno divorzile provare la sussistenza di tutti i presupposti indicati dal citato art.5, primo fra tutti la inadeguatezza
(da intendersi nel senso su esposto) dei mezzi economici e l'impossibilità di procurarseli (in tal senso, sull'onere della prova, cfr. Cass. 13902/2019 e 10782/2019).
Ciò premesso, va evidenziato che, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, escluso ormai ogni possibile riferimento al pregresso “tenore di vita endoconiugale”, non sussistono, così come correttamente rilevato dal giudice delegato alle funzioni presidenziali con il provvedimento dell'1.3.2023, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiesto dalla convenuta, non avendo quest'ultima in primo luogo provato la
“inadeguatezza” dei mezzi economici a sua disposizione.
Occorre a tal proposito considerare che la AN, appena quarantunenne al momento della separazione, pienamente idonea al lavoro ed occupata, sia pur non continuativamente, nella attività di steward, ha inoltre sempre percepito i sussidi statali del reddito di cittadinanza e/o di inclusione.
Ritiene nella sostanza il Tribunale che non vi sia prova agli atti che la situazione economica della convenuta possa ritenersi non adeguata.
La AN non ha inoltre fornito nel corso del giudizio alcuna prova in ordine alle particolari “aspettative professionali” cui abbia dovuto rinunziare nel corso del matrimonio in ragione del particolare contributo fornito nella realizzazione della vita familiare;
né appaiono forniti riscontri con riferimento ad eventuali rinunzie a possibili evoluzioni migliorative attribuibili al suo ruolo assunto in famiglia.
4 Passando quindi all'esame delle questioni relative al regime di affidamento e di collocazione del figlio minore , Per_2 il collegio, attenendosi al costante insegnamento del S.C. secondo cui le determinazioni che riguardano i figli minori devono tendere al perseguimento del loro interesse materiale e morale ed ispirarsi all'esigenza di garantire che essi conservino con ciascuno dei genitori un rapporto paritetico e continuativo e ricevano da entrambi cura, assistenza, educazione ed istruzione, ritiene, in accoglimento delle richieste degli ex coniugi, di dover regolare l'affidamento del minore in conformità alla soluzione preferenziale sancita dall'art. 155 c.c. nel testo modificato dalla legge
8.2.2006 n. 54, applicabile alle cause di divorzio, non essendovi ragioni che inducano a ritenere inopportuna, sconsigliabile o non praticabile l'esperienza dell'affidamento cosiddetto condiviso.
Confermato il regime di affidamento, è altresì opportuno confermare il consolidato e risalente regime di prevalente convivenza del figlio con la madre, non sussistendo motivi per modificare un assetto di vita e di relazioni che, in assenza di contestazioni delle parti, appare corrispondere ai suoi interessi.
Allo stesso modo, va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla AN e la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario prevista in sede di separazione consensuale, atteso che la disciplina ivi prevista garantisce una corretta dinamica dei rapporti tra padre e figlio.
Per quanto riguarda gli aspetti economici relativi alla prole, occorre osservare che la AN ha insistito per la conferma dei provvedimenti della separazione consensuale, chiedendo quindi determinarsi in euro 600,00 mensili il contributo posto a carico del ricorrente per il mantenimento
5 dei figli e (oltre al 100% dell'assegno unico Per_1 Per_3 ed al 50% delle spese straordinarie), mentre il ne ha Pt_1 chiesto in corso di causa la riduzione ad euro 300,00 in ragione del suo stato di disoccupazione.
Ciò premesso, ritiene opportuno il Tribunale, tenuto conto delle attuali esigenze di vita e di relazione dei figli nonché della giovane età e della piena idoneità al lavoro di entrambe le parti, di modificare solo parzialmente le condizioni della separazione, determinando in euro 500,00 mensili l'importo che il dovrà versare alla AN Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, in ragione di euro 250,00 per ciascuno di essi, somma può ritenersi pienamente congrua ed adeguata per regolamentare nella fattispecie le conseguenze del divorzio.
Così come già previsto in sede di separazione, il ricorrente dovrà riconoscere alla convenuta il 100% dell'Assegno Unico
e contribuire in ragione della metà al pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse dei figli, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma ad evenienze di carattere eccezionale ed imprevedibile, così come disciplinate dal protocollo in vigore presso questo tribunale.
In considerazione della materia del contendere, appare equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione
[...]
disattesa, così provvede:
6 1) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, Per_2
con collocazione presso la madre, alla quale assegna la casa coniugale, confermando i provvedimenti della separazione quanto al diritto di visita paterno;
2) pone a carico del l'obbligo di corrispondere Pt_1
alla AN, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, la somma mensile di euro 500,00
per il mantenimento dei figli e , in Per_1 Per_2
ragione di euro 250,00 per ciascuno di essi;
oltre al
100% dell'Assegno Unico, alla rivalutazione Istat ed al 50% delle spese straordinarie;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 02.07.2025.
Il Presidente estensore
dott. Martino Casavola
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