Decreto cautelare 8 febbraio 2024
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della società -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Falcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio, in Reggio Calabria, Via Arghillà n. 62 Villa San PE;
contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Paola De Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura Civica, in Reggio Calabria, Via Michele Barillaro (già via S.Anna II Tronco), Palazzo Ce.dir.;
per l'annullamento
- del certificato con esito interdittivo rilasciato dalla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo del -OMISSIS- prot. uscita n. -OMISSIS- e dell'unito provvedimento antimafia di contenuto interdittivo adottato nei confronti della società ricorrente nonché della nota allegata al predetto provvedimento, notificata contestualmente;
- del provvedimento adottato dal dirigente del Settore Sviluppo Economico, Cultura e Turismo del Comune di Reggio Calabria prot. -OMISSIS- con il quale è stato disposto il divieto con effetto immediato di proseguire l'attività di panificazione e l'esercizio di vicinato nel settore alimentare oggetto di s.c.i.a.;
- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi della ricorrente comprese le indagini istruttorie sottese agli atti impugnati, di cui non si conoscono gli estremi e/o il contenuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. PE TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 05/02/2024, la ricorrente impugna l’informazione interdittiva adottata a conclusione del procedimento avviato su istanza del-OMISSIS- presentata dalla medesima ricorrente per il riesame della precedente interdittiva n. -OMISSIS-, già impugnata innanzi a questo TAR con ricorso rigettato, dapprima, con sentenza non definitiva n. -OMISSIS- e, poi, con sentenza (definitiva) n. -OMISSIS-.
Avverso la nuova interdittiva antimafia, la ricorrente deduce i seguenti motivi di ricorso:
“ A) Difetto di motivazione. Insussistente concretezza ed attualità del pericolo. Irrazionalità della normativa ”: mancherebbe nel provvedimento impugnato un'oggettiva individuazione di un coerente quadro indiziario fondandosi, invece, su mere congetture non accompagnate da specifiche circostanze idonee ad evidenziare l’ingerenza attuale nell’attività di impresa da parte dei soggetti menzionati nella medesima interdittiva.
In sede di aggiornamento, la Prefettura di Reggio Calabria non avrebbe tenuto in considerazione gli elementi posti a base dell’istanza ed in particolare che:
- dalla data di emissione del provvedimento sono decorsi quasi due anni;
- nelle more, è mutato il quadro normativo con l’entrata in vigore di forme di prevenzione amministrativa antimafia;
- è intervenuta la sentenza n. 180/2022 della Corte Costituzionale;
- l’unico elemento a sostegno del provvedimento è costituito dal procedimento penale relativo al marito dell’istante, -OMISSIS-.
Aggiunge, inoltre, che l’istanza di aggiornamento è stata successivamente integrata, in data -OMISSIS-, con il deposito del provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria n. -OMISSIS- Provv. - -OMISSIS- RGMP con il quale è stato disposto il dissequestro dell'impresa individuale "-OMISSIS- di -OMISSIS-" e che confermerebbe l'estraneità della signora -OMISSIS- rispetto ai fatti addebitati al coniuge -OMISSIS-.
Il provvedimento impugnato non terrebbe in considerazione gli esiti favorevoli all’interessata del procedimento di prevenzione e negherebbe l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa che, invece, sono applicabili anche alle ditte individuali.
B) “ Illegittimità costituzionale dell’art. 92 del D. Lgs 159/2011 nella parte in cui fa discendere gli effetti decadenziali previsti dallo stesso art. 67 dall’adozione di un’informativa interdittiva antimafia anche in pendenza di una sua impugnazione. Violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. Contrasto con gli artt. 5 e 6 CEDU, art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, artt. 15, 16, 17, 41 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000 ”.
La ricorrente deduce che bisognerebbe dubitare della legittimità costituzionale della disciplina che consente al Prefetto di adottare l’informazione interdittiva, in quanto quest’ultima avrebbe i medesimi “effetti decadenziali previsti dall’art. 67” C.A.M., senza consentire all’interessato di difendersi prima di subire gli effetti del provvedimento interdittivo.
Si escluderebbe, cioè, l’intervento (preventivo) del giudice, donde una irragionevole disparità di trattamento rispetto al regime delle misure decadenziali per la cui applicazione, invece, è previsto un preventivo vaglio giurisdizionale dall’art. 67 C.A.M., tanto che, in virtù del comma 5 del medesimo art. 67, in pendenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione, è consentito al Tribunale il mantenimento di licenze o autorizzazioni di commercio.
L’art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 non sarebbe compatibile con gli artt. 3, secondo comma, 4 e 24 della Costituzione, impedendo, senza eccezione alcuna, lo svolgimento di qualsivoglia attività professionale (non soltanto, quindi, i rapporti con la Pubblica Amministrazione) senza “deroghe”, non consentendo all’interessato di procurarsi i mezzi di sostentamento.
La ricorrente, peraltro, è unico genitore in grado di percepire reddito e uno dei figli è ancora in età scolare.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2022, il legislatore non ha innovato la normativa nei termini indicati dalla Consulta: da qui la necessità di rimettere nuovamente la questione innanzi alla Corte Costituzionale, non essendo possibile apprestare tutela alla spiacevole situazione in cui versa la ricorrente.
C) “ Illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 67, 89 bis e 94 del D. Lgs 159/2011 nella parte in cui fa discendere dal provvedimento sommario di un’Autorità amministrativa l’adozione di una misura sostanzialmente penale senza le garanzie del giusto processo. Violazione degli artt. 3, 13, 24, 27, 111 Cost e 117, comma 1 in relazione agli artt. 5 e 6 CEDU, art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, artt. 15, 16, 17, 41 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000 ”.
Il combinato disposto degli artt. 67, 89 bis e 94 del D. Lgs 159/2011 farebbe discendere dal provvedimento sommario di un’autorità amministrativa l’adozione di una misura sostanzialmente penale, qual è il divieto di esercitare qualsivoglia attività commerciale anche privata.
Tale misura sarebbe lesiva di una serie di principi costituzionali: il principio di legalità, di personalità della responsabilità, di inviolabilità dei diritti della difesa, di presunzione di non colpevolezza e del giusto processo.
L’interdittiva antimafia sarebbe non soltanto una “sanzione amministrativa”, ma una vera e propria "sanzione penale", come tale soggetta ai principi fondamentali che regolano l'esercizio della giurisdizione penale, avendo un carattere punitivo che imporrebbe di sottoporla alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto.
Il sistema di decadenze previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 consente di inibire l’attività – a differenza del caso dell’interdittiva antimafia - in pendenza di procedimento di prevenzione solo previa valutazione del Tribunale ricorrendo gravi motivi, e dunque, con le garanzie giurisdizionali e legali (riserva di legge e riserva di giurisdizione) contemplati dall’art. 13 Cost. come limiti alle libertà fondamentali.
Di contro, l’art. 94 del D. Lgs 159/2011 farebbe derivare, in maniera automatica, da un mero provvedimento amministrativo sommario una sanzione penale - quale sarebbe la decadenza dal diritto soggettivo ad esercitare qualsivoglia attività commerciale -, in assenza dell’accertamento di una responsabilità penale e in violazione della presunzione di non colpevolezza, escludendo, in tal modo, le garanzie procedimentali di natura giurisdizionale previste dalla normativa nel caso di misure di prevenzione. Si determinerebbe, così, una lesione dei principi del giusto processo e una ingiustificata disparità di trattamento, atteso che l’impugnativa del provvedimento prefettizio è affidata al giudice amministrativo che non dispone dei poteri che l’art. 67 affida al Tribunale.
D) Deduce, infine, vizi di “ illegittimità derivata ” nei confronti del provvedimento del comune di Reggio Calabria che ha disposto, alla luce del carattere interdittivo dell’informativa prefettizia, il divieto di prosecuzione delle attività oggetto di s.c.i.a. di panificazione e per l’esercizio di vicinato nel settore alimentare, rimuovendo gli effetti prodotti dalle medesime segnalazioni certificate di inizio attività.
2. Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- è stata rigettata l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. “ Premesso che l’informazione interdittiva, oggetto del presente giudizio, è stata adottata in esito all’istanza di riesame del -OMISSIS- dell’interdittiva n.-OMISSIS- già impugnata innanzi a questo TAR con ricorso che – per la parte qui di interesse - è stato rigettato con sentenza n. -OMISSIS-;
Rilevato che l’unico fatto nuovo a sostegno del riesame è rappresentato dal dissequestro dell’impresa individuale disposto con decreto del Tribunale Misure di Prevenzione, di cui in questa sede è stato prodotto solo il dispositivo;
Ritenuto che gli elementi dedotti per comprovare l’estrema gravità del pericolo richiesto dall’art. 56 c.p.a. (fatturato della società destinato ad azzerarsi, quattro figli conviventi, attività aziendale quale unica fonte di reddito) non sono stati adeguatamente documentati a fronte di una pluralità e gravità di elementi indiziari circa la presenza di possibili situazioni di infiltrazioni, in parte già riconosciuti sussistenti;
Considerato che è, peraltro, pendente domanda di controllo giudiziario ex art. 34 bis D.lgs. n. 159/2021 ”.
3. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio, in data 27/02/2024, il Ministero dell’Interno, con atto di mera forma.
4. In data 29/02/2024, si è costituito in giudizio anche il resistente Comune di Reggio Calabria, eccependo l’infondatezza del ricorso, alla luce del carattere vincolato del provvedimento adottato dal Comune, a fronte dell’interdittiva adottata dalla Prefettura.
5. Alla camera di consiglio del 6/3/2024, il Tribunale ha dato atto della dichiarazione di rinuncia alla domanda cautelare, depositata dalla parte ricorrente in data 27/02/2024.
6. In vista dell’udienza di merito, le parti non hanno depositato nuovi documenti né memorie.
7. All’udienza del 3/12/2025, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
9. Il primo motivo di ricorso va rigettato.
9.1. Va premesso che il provvedimento impugnato si fonda, in parte, sui medesimi elementi già posti a sostegno dell’adozione della precedente informazione interdittiva del -OMISSIS- (cfr. §§ 2 delle sentenze di questo TAR n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-), e che riguardano, tra l’altro, a) il coniuge della ricorrente, -OMISSIS-, in atto detenuto e ristretto con fine pena prevista per il 23.09.2030, poiché tratto in arresto in data -OMISSIS- in esecuzione di O.C.C. in carcere emessa nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- RGNR/DDA dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria per il reato di associazione di tipo mafioso – nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-” - di cui all’art. 416 bis c.p., col ruolo di capo, promotore ed organizzatore della associazione, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni delittuose da compiere, degli obiettivi da perseguire e delle attività economiche da avviare, in costante rapporto con gli appartenenti alla cosca “-OMISSIS-; b) i rapporti anche economici della stessa-OMISSIS-con il citato -OMISSIS-; c) il contesto parentale fortemente controindicato della stessa ricorrente.
Si arricchisce, poi, del richiamo ai seguenti ulteriori elementi indiziari che confermano, nonostante il tempo trascorso e quanto prospettato nell’istanza di riesame, l’attuale prognosi di permeabilità espressa dalla Prefettura di Reggio Calabria, alla luce:
- dell’informazione antimafia a contenuto interdittivo n.-OMISSIS- adottata nei confronti della società cooperativa sociale “-OMISSIS-”, riconducibile a vario titolo a stretti familiari della ricorrente, nonché alla sentenza di questo TAR n.-OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. -OMISSIS-, di rigetto del ricorso proposto dalla cooperativa sociale “-OMISSIS-” avverso tale provvedimento prefettizio, “il cui contenuto” viene richiamato per relationem quale “parte integrante” del provvedimento oggi impugnato;
- dell’informazione antimafia a contenuto interdittivo n. -OMISSIS-, adottata dalla medesima Prefettura nei confronti della “-OMISSIS-”, società riconducibile a vario titolo a familiari della medesima ricorrente, “il cui contenuto” viene (ndr: pure) “richiamato” per relationem nel provvedimento odiernamente gravato, nonché delle seguenti circostanze e cioè: a) che a seguito di istanza di ammissione alla procedura del controllo giudiziario di cui all’art. 34 bis c.a., il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione - in data 20/01/2021 ha dichiarato il non luogo a provvedere, “essendo intervenuta rinuncia da parte della società alla citata richiesta”; e b) che il ricorso proposto avverso la citata interdittiva antimafia adottata nei confronti della “-OMISSIS-”, in liquidazione volontaria dal 23.09.2020, è stato rigettato da questo TAR con sentenza n. -OMISSIS-.
9.1.1. Sul punto, va ribadito che «In disparte ogni considerazione sulla famiglia di origine della ricorrente, il Collegio reputa altresì evidenti le cointeressenze anche di tipo economico tra questa ultima ed il marito atteso che, fino al 19/12/2013, la-OMISSIS-è stata socia della S.r.l. "-OMISSIS-", il cui Amministratore Unico è il ripetuto -OMISSIS- e che dalla documentazione versata in atti risulta che la sede della S.r.l. "-OMISSIS-” (via -OMISSIS-) sia la stessa del “-OMISSIS- di -OMISSIS-”.
Alla luce di queste premesse, il Collegio reputa che la circostanza che la ricorrente sia personalmente esente da pregiudizi penali non scalfisca l’estrema gravità di questo quadro indiziario, che è stato perciò correttamente valutato dall’autorità prefettizia secondo la logica probabilistica che presiede alla valutazione prognostica circa il rischio di permeabilità mafiosa (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105)» (TAR Reggio Calabria sentenza 9/12/2020 n. 695, § 6.1.).
9.2. L’Amministrazione dell’Interno ha, poi, valorizzato le seguenti ulteriori circostanze, verificatesi successivamente all’adozione della precedente informazione interdittiva del -OMISSIS-, e cioè che:
- la ricorrente è stata “ terza interessata nella procedura di sequestro beni emessa dal locale Tribunale di Prevenzione in data -OMISSIS-nei confronti del di lei coniuge -OMISSIS-, in forza del decreto n.-OMISSIS- RGPM e n. -OMISSIS-Provv. Seq., con conseguente sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 35 bis c.a. e nomina della Dott.ssa -OMISSIS- in qualità di Amministratore Giudiziario ”;
- la sorella -OMISSIS- è stata condannata dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza emessa in data-OMISSIS-, per il reato di attività di gestione dei rifiuti non autorizzata;
- nei confronti del coniuge della sorella della ricorrente (-OMISSIS-), Sig. -OMISSIS-, in data 18/08/2022 è stato disposto il provvedimento di confisca emesso nell’ambito del procedimento penale n.-OMISSIS- R PG instaurato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, laddove “ l’attività delegata ha avuto origine dalla trasmissione di un certificato di confisca emesso il -OMISSIS- dalla Procura -OMISSIS- per l’esecuzione della statuizione di confisca della somma di euro 202.562,50 pronunciata in data -OMISSIS- dalla Corte di Appello di-OMISSIS- e condannato in -OMISSIS- per il reato di associazione finalizzata alla commissione dei delitti di spaccio di sostanze stupefacenti in esecuzione del citato provvedimento ablatorio ”.
9.3. Il provvedimento impugnato, infine, richiama ampi stralci a) del decreto di sequestro n. -OMISSIS-Provv. Seq. emesso il-OMISSIS- a carico del coniuge della ricorrente, -OMISSIS-, dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione, e b) del decreto n.-OMISSIS- (controllo giudiziario) del 03/02/2021 di rigetto della misura di cui all’art. 34 bis c.a., emesso dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti dell’impresa individuale “-OMISSIS- di -OMISSIS-”.
In particolare, dal succitato decreto n.-OMISSIS- (controllo giudiziario) è emerso che “ come pure rivelato dal collaboratore di giustizia-OMISSIS-, escusso all’udienza del 20.4.2018 nel p.p. n.-OMISSIS- RGNR DDA, lo stesso proposto aveva in passato recriminato al cugino -OMISSIS-di avere autorizzato l’apertura di un panificio che gli avrebbe potuto fare concorrenza, il che è certamente sintomatico delle modalità con cui i panifici riconducibili al -OMISSIS- abbiano acquisito porzioni di mercato via via maggiori ”.
Il provvedimento impugnato, infine, richiama i seguenti ulteriori stralci del decreto di sequestro n.-OMISSIS-: « in quell’udienza il -OMISSIS- a proposito della conoscenza e delle interazioni con “il gruppo di riferimento su -OMISSIS-” ha espressamente indicato i nomi di “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-”e“-OMISSIS-”. In particolare, quanto ai rapporti con intrattenuti con -OMISSIS-, il collaboratore ha riferito di averlo incontrato più volte “al panificio”; “l’intraneità del -OMISSIS- era poi corroborata anche dalla piena consapevolezza delle dinamiche sottese all’apertura delle attività commerciali così come alla spartizione degli equilibri interni ed esterni alla cosca” ».
9.4. Tutti i suddetti elementi sono stati ritenuti dalla Prefettura, nel loro significato complessivo, altamente indicativi e fortemente indizianti di una perdurante, non occasionale e attuale permeabilità delle attività dell’impresa individuale “-OMISSIS- di -OMISSIS-” rispetto agli interessi della criminalità organizzata.
9.5. Ritiene il Collegio che:
- come detto, le censure (genericamente) rivolte ai fronti motivazionali che confermano i medesimi elementi indiziari indicati nel provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- siano infondate per le ragioni già esposte nelle sentenze di questo Tribunale n. -OMISSIS- (in particolare al § 6.1.) e n. -OMISSIS-, che vanno integralmente richiamate e condivise;
- per il resto, le censure dedotte nei confronti del provvedimento di riesame dell’informativa, da un lato, non contestano specificatamente (come imposto dall’art. 40 co. 1 lett. d) c.p.a.) tutti i versanti motivazionali della rinnovata prognosi di permeabilità, espressa anche alla luce delle circostanze sopravvenute e dei nuovi fatti, sopra richiamati, e di segno negativo ai fini dell’adozione dell’auspicata interdittiva liberatoria; dall’altro, consistono unicamente nel richiamo del provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria n. -OMISSIS- Provv. - -OMISSIS- RGMP con il quale è stato disposto il dissequestro dell'impresa individuale "-OMISSIS- di -OMISSIS-" e che confermerebbe, a dire della ricorrente, la sua estraneità rispetto ai fatti addebitati al coniuge -OMISSIS-.
Tuttavia, come già rilevato in sede cautelare con il decreto presidenziale n.-OMISSIS-, di tale provvedimento di dissequestro dell’impresa individuale disposto con decreto del Tribunale Misure di Prevenzione è stato prodotto in questa sede (come pure nel corso del procedimento) solo il dispositivo (e nessun nuovo documento è stato depositato in vista dell’udienza pubblica di discussione del ricorso).
Nel corso del procedimento, infatti, con una pec del -OMISSIS-, il difensore di parte ricorrente ha trasmesso “ il sopravvenuto avviso di deposito del decreto del Tribunale di Reggio Calabria n. -OMISSIS- Provv. - -OMISSIS- RGMP con il quale è stato disposto il dissequestro dell'impresa individuale "-OMISSIS- di -OMISSIS-" ”, limitandosi a dedurre che “ Tale provvedimento conferma l'estraneità della signora -OMISSIS- rispetto ai fatti addebitati al coniuge -OMISSIS- ”.
In altri termini, né con l’istanza di riesame né nel corso del procedimento (né in questa sede) parte ricorrente ha indicato quali sarebbero gli elementi che emergerebbero da tale decreto di dissequestro in grado di smentire, radicalmente, l’intero e complessivo impianto motivazionale dell’interdittiva antimafia impugnata.
Ora, se è vero che la precedente sentenza n. -OMISSIS- aveva ritenuto che “ gli ulteriori rilievi della parte ricorrente concernenti il dissequestro ” avrebbero potuto costituire “ al più, argomenti idonei a suffragare la domanda di riesame che comunque la ricorrente ha documentato di avere già presentato all’autorità prefettizia ” è pur vero che sarebbe stato onere della ricorrente, sin dalla presentazione dell’istanza di riesame o quantomeno nel corso del procedimento, “ suffragare ” tale richiesta dell’indicazione degli specifici elementi emergenti dal suddetto decreto che dimostrerebbero il venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
9.6. Sotto distinto profilo, va smentita l’affermazione (di parte ricorrente) secondo cui la Prefettura di Reggio Calabria non avrebbe tenuto in considerazione gli elementi posti a base dell’istanza di riesame.
Ed infatti, in disparte ogni considerazione in ordine alla circostanza che quest’ultima non contiene elementi sopravvenuti che giustifichino la richiesta di aggiornamento e comprovino l’oggettivo mutamento della situazione fattuale (Cons. Stato sez. III 7/08/2025 n. 6975; TAR Reggio Calabria 30/05/2024 n. 348; CGARS 16/08/2023 n. 532), la stessa si compone di poche (due) pagine nelle quali la ricorrente si limita ad esporre quanto segue, e cioè che:
a) “ dalla data di emissione del provvedimento sono decorsi quasi due anni ”;
b) “ nelle more, è mutato il quadro normativo con l’entrata in vigore di forme di prevenzione amministrativa antimafia ”;
c) “ è intervenuta la sentenza n. 180/2022 della Corte Costituzionale ”;
d) “ l’unico elemento a sostegno del provvedimento è costituito dal procedimento penale relativo al marito dell’istante, -OMISSIS- ”.
Tali circostanze vengono, infine, riproposte in ricorso, al primo motivo, per contestare il provvedimento impugnato.
9.7. Ritiene il Collegio che nessuna di tali doglianze, peraltro dedotte in modo del tutto generico, sia in grado di scalfire l’interdittiva impugnata per le seguenti ragioni.
9.7.1. Il tempo trascorso dall’adozione della precedente informativa interdittiva è stato, come si è visto, puntualmente valutato dalla Prefettura, ai fini del rinnovato giudizio di attualità della prognosi di permeabilità, seppure in senso sfavorevole alla ricorrente.
L’informativa, infatti, indica puntualmente circostanze e fatti successivi all’interdittiva del 2020 (le emersioni relative alla procedura di sequestro dei beni, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, la condanna della sorella, il provvedimento di confisca adottato nei confronti del coniuge della sorella, le vicende legate all’adozione e agli esiti delle impugnazioni delle interdittive adottate nei confronti della cooperativa sociale “-OMISSIS-” e della “-OMISSIS-”).
9.7.2. Con valutazione pure non scalfita da specifiche censure, la Prefettura ha valutato che, nel mutato quadro normativo, sussistano “forme di prevenzione amministrativa antimafia”, ma le ha ritenute inapplicabili al caso di specie, con la seguente motivazione: “ nella fattispecie in argomento non possano essere applicate le misure previste dall’art. 94 bis del Codice Antimafia (misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale), considerate le caratteristiche strutturali dell’impresa, le quali implicano l’assenza di un’alterità soggettiva tra la persona fisica e la figura del rappresentante legale, di guisa che non si evince la presenza di una struttura organizzativa suscettibile di essere bonificata attraverso le misure collaborative innanzi richiamate ”.
9.7.3. Non è vero che “ l’unico elemento a sostegno del provvedimento è costituito dal procedimento penale relativo al marito dell’istante, -OMISSIS- ”, posto che la Prefettura ha considerato un complesso quadro indiziario che, in primo luogo, attiene alle cointeressenze della stessa ricorrente e alla permeabilità dell’impresa agli interessi della cosca locale, valorizzando, inoltre, le vicende di altri familiari e affini della ricorrente (la “ rete di parentela dell’imprenditrice ”) nonché delle imprese riconducibili a tali familiari (interdittive antimafia adottate nei confronti della cooperativa sociale “-OMISSIS-” e della “-OMISSIS-”).
9.7.4. Il provvedimento impugnato è stato adottato prima della novella introdotta al Codice delle leggi antimafia con l’art. 94.1, inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.L. 11 aprile 2025, n. 48 che impone, oggi, al Prefetto di valutare se per effetto dell’informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia.
La novella normativa, intervenuta pur successivamente alla proposizione del ricorso, rende manifestamente inammissibile la richiesta di rimessione della questione nuovamente innanzi alla Corte Costituzionale.
Alla luce del principio tempus regit actum , la legittimità del provvedimento deve essere valutata non in relazione allo jus superveniens ma con esclusivo riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato (e dunque avuto riguardo alla legge vigente prima dell’introduzione dell’art. 94.1 del C.A.M., avvenuta a seguito della sentenza “monito” n. 180/2022 della Corte Costituzionale, in esito all’ordinanza collegiale di rimessione n. 732/2020 adottata da questo TAR proprio nel giudizio n. 151/20 RG promosso dalla AR).
La mancata valutazione dell’eventuale mancanza dei mezzi di sostentamento, quindi, non inficia la legittimità del provvedimento oggi impugnato, così come non ha inficiato l’interdittiva oggetto di riesame impugnata nel precedente giudizio (non a caso, la sentenza n. -OMISSIS- di questo Tribunale, una volta riassunto il ricorso, prendendo atto dell’esito dell’incidente di legittimità costituzionale dell’articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 definito con sentenza n. 180 del 19 luglio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 20 luglio 2022, ha respinto, dapprima, il relativo vizio-motivo e, poi, definitivamente il ricorso).
9.7.5. La novella in parola, semmai, consentirà al Prefetto di valutare se escludere o meno uno o più divieti e decadenze previsti all'articolo 67, comma 1, del Codice antimafia nel caso in cui accerti che per effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia.
9.7.6. Va, al riguardo, ulteriormente precisato che la ricorrente agisce, oggi, “ in proprio ” (impugnando l’interdittiva adottata nei confronti dell’impresa individuale “-OMISSIS- di -OMISSIS-”) e “quale amministratore della società -OMISSIS-”, con la conseguenza che la nuova norma si applicherebbe ai fini dell’aggiornamento dell’informativa adottata nei confronti della ditta individuale - che, per giurisprudenza pacifica e consolidata, è semplicemente il nome col quale l'imprenditore esercita la sua attività (TAR Reggio Calabria 29/07/2025 n. 573; Cass. civ., Sez. Unite, sent. 29/05/2023, n. 14933) – e non anche nei confronti della società in accomandita semplice, posto che l’art. 94.1 CAM reca “Limitazione degli effetti delle informazioni del prefetto per le imprese individuali ”.
10. Per il resto, le censure dedotte sub lett. B) e C) sono infondate.
Con tali censure la ricorrente ripropone motivi di ricorso (relativi alla mancanza delle garanzie processuali previste per analoghe misure dal codice antimafia, alla compatibilità costituzionale del ricorso ad uno strumento amministrativo che limita la libertà di impresa, alla natura di sanzione penale del divieto di esercitare qualsivoglia attività commerciale anche privata, che discende dall’adozione di un provvedimento interdittivo, e all’ipotizzata irragionevole disparità di trattamento tra i destinatari di una delle misure di prevenzione contemplate dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011 ed i destinatari di una interdittiva antimafia) già proposti con il ricorso r.g. n. 151/2020 e, rispettivamente, già rigettati ai §§ 7, 8, 9 e 9.1 della sentenza non definitiva n. -OMISSIS-, le cui motivazioni e conclusioni vanno, al riguardo, richiamate e confermate.
11. Il rigetto dei primi tre motivi di ricorso impone di rigettare, parimenti, l’ultimo motivo di ricorso con cui si deduce il mero vizio di invalidità derivata del provvedimento adottato dal Comune di Reggio Calabria.
12. Per le suesposte ragioni, il ricorso è infondato e va rigettato.
13. Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese di giudizio nei confronti delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT CR, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
PE TR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE TR | AT CR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.