Articolo 1 della Legge 2 gennaio 1989, n. 17
Articolo 2
Versione
29 gennaio 1989
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e autorizzato ad aderire alla convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi in Antartide, adottata a Canberra il 20 maggio 1980.
Entrata in vigore il 29 gennaio 1989
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