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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 17794/2021 promossa da:
con sede in Saviano, via del Feudo;
rappresentata e difesa dagli avv. Pt_1
Alessandro Balzano e Marco Mesca per delega in atti;
attrice;
CONTRO
Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso gli avv. Silvia Di Palo e Chiara Fini, che la
[...] rappresentano e difendono, con l'avv. Andrea Manzi, per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: appalto pubblico.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… A) IN VIA PRELIMINARE ...
- Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, a seguito della prima udienza di comparizione come indicata in epigrafe, richiamate tutte le difese, eccezioni, deduzioni, produzioni ed istanze (nessuna esclusa) del giudizio arbitrale, ed accettate espressamente le statuizioni del Collegio già consacrate nel lodo arbitrale n. 15/16 del 21.04.2016, ritenuta la causa riassunta matura per la decisione - anche alla luce delle risultanze istruttorie anticipate in narrativa - rinviare la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni affinché voglia provvedere nei termini di cui al lodo arbitrale.
B) IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata ipotesi in cui codesto Ecc.mo Giudice non ritenesse la causa riassunta matura per la decisione, ovvero ritenesse necessarie ulteriori attività difensive e/o istruttorie, la - richiamate tutte le circostanze di fatto Parte_1
e di diritto della domanda di arbitrato (integralmente trascritta nel corpo del presente atto) – nonché le difese spiegate nell'ambito del giudizio arbitrale ed in quello celebratosi innanzi alla C.d.A. di Roma, insiste affinché:
1) Dica il Tribunale se sia ammissibile e fondata la riserva relativa ai maggiori oneri e danni conseguenti all'anomalo andamento dei lavori, indicata come riserva n. 1 e quantificata in via definitiva in occasione della sottoscrizione del SAL n.4 e di conseguenza condanni l Controparte_2
al pagamento di tutte le somme indicate nella
[...] predetta riserva per un importo pari ad € 1.342.833,11, o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione, e condanni l al relativo pagamento, Controparte_1
pronunciando in conformità.
2) Dica altresì il Tribunale se sia ammissibile e fondata la riserva confermata nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL n. 4 ed indicata come n. 4 relativa “alla mancata contabilizzazione dei lavori di smontaggio della scala di emergenza” per un importo complessivo di € 2.000,00 al lordo del ribasso,
o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione e condanni l
[...]
al relativo pagamento, Controparte_1
pronunciando in conformità.
3) Dica altresì il Tribunale se sia ammissibile e fondata la riserva confermata nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL n. 4 ed indicata come n. 5 relativa “ai maggiori oneri per il cavo anello di media tensione” per un importo complessivo di € 11.106,60, al lordo del ribasso, o comunque della
2 maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione e condanni l Controparte_2
al relativo pagamento, pronunciando in conformità.
[...]
4) Dica altresì il Tribunale se sia ammissibile e fondata la riserva confermata nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL n. 4 ed indicata come n. 8 relativa al riconoscimento “dell'equo compenso per la variante alle opere edili delle reti di collegamento”, per un importo complessivo di € 9.651,01, o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione e condanni l
[...]
al relativo pagamento, Controparte_1
pronunciando in conformità.
5) Dica altresì il Tribunale se sia ammissibile e fondata la riserva confermata nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL n. 4 ed indicata come n. 9 relativa “alla mancata integrale contabilizzazione degli interruttori di tipo estraibile, muniti di sganciatore elettronico” per un importo complessivo di €
10.188,34, al lordo del ribasso, o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione e condanni l al Controparte_2
relativo pagamento, pronunciando in conformità.
6) Dica altresì il Tribunale se sia ammissibile e fondata la riserva confermata nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL n. 4 ed indicata come n. 10 relativa “ai maggiori oneri per l'accoppiamento in cantiere di quadri” per un importo complessivo di € 8.809,98, al lordo del ribasso, o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione e condanni l' Controparte_2
al relativo pagamento, pronunciando in conformità.
[...]
7) Dica altresì il Tribunale se sia ammissibile e fondata la riserva confermata nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL n. 4 ed indicata come n. 11 relativa “alla mancata contabilizzazione di lavorazioni” per un importo complessivo di € 80.297,20, al lordo del ribasso, o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione e condanni l Controparte_2
al relativo pagamento, pronunciando in conformità.
[...]
3 8) Dica altresì il Tribunale se sia ammissibile e fondata la riserva confermata nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del SAL n. 4 ed indicata come n. 12 relativa “ai maggiori oneri per la taratura delle centraline scomparti MT” per un importo complessivo di € 3.842,41, o comunque della maggiore o minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione e condanni l Controparte_2
al relativo pagamento, pronunciando in conformità.
[...]
9) Condanni, altresì il Tribunale l Controparte_2
al pagamento del SAL n. 4, il cui certificato di
[...] pagamento è stato emesso in data 28.12.2011, per un importo di € 117.247,64, oltre IVA per € 24.622,00 e quindi per un totale complessivo pari ad € 141.869,64, oltre interessi e rivalutazione, pronunciando in conformità.
10) Condanni, inoltre, il Tribunale l Controparte_2
di al pagamento di € 19.735,45 a titolo di
[...] CP_2
interessi maturati per il ritardato pagamento dei certificati n 1, 2, e 3, salvo ulteriore aggiornamento in corso di causa (non essendo stato ancora liquidato il n. 4) e sulla somma così aggiornata condanni l convenuta anche al pagamento degli CP_2
ulteriori interessi legali fino al soddisfo e pronunci in conformità.
11) Dichiari sin d'ora il Tribunale il diritto della allo svincolo delle Pt_1
ritenute a garanzia operate dalla stazione appaltante sui singoli SAL per un importo pari ad € 4.610,50 secondo il calcolo effettuato in precedenza, pronunciando in conformità.
12) Dica il Tribunale se sulle somme tutte oggetto di condanna debbano essere posti a carico dell'Amministrazione convenuta gli interessi e la rivalutazione monetaria e pronunci condanna in conformità.
13) Dica infine il Tribunale se su tutte le somme oggetto di condanna vadano ri-aggiornate degli interessi e della rivalutazione alla data dell'effettivo soddisfo, condannando l Controparte_2
al relativo pagamento.
[...]
Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di giudizio.
In via istruttoria ...”
Convenuta: “… In via preliminare:
4 per i motivi dedotti in narrativa dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda subordinata formulata dall'attrice o, comunque, restringerne l'ambito limitando il sindacato agli originari quesiti arbitrali n. 1, 2, 3, 8 e 10, e nei soli limiti in ipotesi residui e ammissibili all'esito dell'acquiescenza e del rigetto (e mancata impugnazione incidentale) di cui sopra si è detto.
Nel merito:
- rigettare la domanda attorea principale di conferma del lodo;
- in ogni caso, respingere la domanda di cui al quesito n. 1 (avente ad oggetto la riserva n. 1) formulato dalla con l'atto arbitrale notificato il Pt_1
6.11.2012, in quanto in tutto, o almeno in parte, inammissibile, ove occorra in via istruttoria ammettendo CTU diretta alla verifica dei tempi e delle modalità di proposizione della riserva in questione in relazione all'insorgenza delle problematiche dedotte nella stessa;
- respingere la domanda di cui al quesito n. 1 (avente ad oggetto la riserva n. 1) formulata dalla con l'atto arbitrale notificato il 6.11.2012, in ipotesi Pt_1 quantificandone in via istruttoria a mezzo di apposita consulenza tecnica d'ufficio il corretto importo, comunque da compensarsi col maggiore importo di € 77.410,94 dovuto all' , quale differenza tra l'importo Controparte_1 massimo della penale pari ad € 88.455,91 e l'importo residuo dei lavori contabilizzati con lo stato finale pari ad € 11.044,97, oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo, come riconosciuto nel lodo impugnato in accoglimento della domanda riconvenzionale (punto 13);
- respingere le domande di cui ai quesiti 2, 3 e 8 (aventi ad oggetto rispettivamente le riserve n. 4, 5 e 12) formulate dalla con l'atto arbitrale Pt_1
notificato il 6.11.2012, quantificandone in via istruttoria a mezzo di apposita consulenza tecnica d'ufficio il corretto importo, sempre comunque da compensarsi col maggiore importo di € 77.410,94 dovuto all' , Controparte_1 quale differenza tra l'importo massimo della penale pari ad € 88.455,91 e l'importo residuo dei lavori contabilizzati con lo stato finale pari ad € 11.044,97, oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo, come riconosciuto nel lodo impugnato in accoglimento della domanda riconvenzionale (punto 13); e conseguentemente rideterminare, a mezzo di apposita consulenza tecnica di ufficio, interessi e rivalutazione in relazione ai minori importi in denegata ipotesi
5 riconosciuti nel caso di solo parziale accoglimento dei motivi di impugnazione proposti nel giudizio di impugnazione del lodo;
- in ogni caso, accogliere e/o confermare l'accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento della corretta determinazione della penale da ritardo nell'ultimazione dei lavori pari a € 88.455,91 e, per l'effetto, accertare che è dovuta all' la Controparte_1 somma di € 43.324,87, oltre IVA, quale differenza tra l'importo di € 77.410,99, come risultante dallo stato finale dei lavori a seguito dell'applicazione della penale da ritardo e quello di € 34.324,87, oltre IVA, riconosciuto dal Collaudatore delle opere in merito alle riserve della;
somma da portarsi in compensazione con Pt_1 quella che, in denegata ipotesi, dovesse risultare dovuta all'appaltatrice in conseguenza dell'accoglimento delle domande formulate da Pt_1
In via subordinata, nel merito:
- nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse rigettare l'eccezione preliminare sollevata con il presente atto si ripropongono le conclusioni già formulate in sede di arbitrato: dica il Collegio se le domande di cui alle Riserve oggetto dei quesiti formulati dall'impresa con la domanda di arbitrato, siano inammissibili e, comunque, infondate sia nell'an che nel quantum debeatur, salvo che per la somma di € 34.324,87, oltre IVA, riconosciuta spettante alla ma, Pt_1 comunque, da compensarsi col maggior importo di € 77.410,99, oltre IVA, dovuto all'esponente , quale debito dell'appaltatrice risultante dallo Controparte_1
stato finale dei lavori;
con ogni conseguente pronuncia. IV. In via riconvenzionale,
Dica il Collegio se è stata correttamente determinata e applicata la penale da ritardo nell'ultimazione dei lavori pari a € 88.455,91 e, per l'effetto, se è dovuta all' di la somma di € Controparte_1 CP_2
43.324,87, oltre IVA, quale differenza tra l'importo di € 77.410,99, come risultante dallo stato finale dei lavori a seguito dell'applicazione della penale da ritardo e quello di € 34.324,87, oltre IVA, riconosciuto dal Collaudatore delle opere in merito alle riserve della;
somma da portarsi in compensazione con quella che, in Pt_1 denegata ipotesi, dovesse risultare dovuta all'appaltatrice in conseguenza dell'accoglimento delle domande di cui ai quesiti formulati con l'atto introduttivo del presente procedimento. Con ogni conseguente pronuncia.
In ogni caso con vittoria di spese e onorari di tutte le fasi del giudizio, ivi
6 comprese le fasi già svolte.”.
MOTIVAZIONE
1. Le domande attoree hanno a oggetto, in via principale, la conferma delle statuizioni del lodo arbitrale del 21/04/2016, dichiarato nullo dalla Corte d'Appello di Roma;
in via subordinata, la condanna della convenuta al pagamento di complessivi € 1.468.728,65 (oltre interessi e rivalutazione), sulla base di otto riserve formulate nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto del 02/02/2010, relativo alla realizzazione di cabine di smistamento e trasformazione e di un gruppo elettrogeno, nonché al pagamento di € 141.869,64 (oltre interessi e rivalutazione), inerenti al Sal 4.
Costituendosi in giudizio, l Controparte_1
, in via preliminare, ha eccepito l'acquiescenza ai
[...]
rigetti parziali pronunciati dagli arbitri;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, anche in ragione della compensazione con il debito di €
77.410,94; in via riconvenzionale, ha domandato l'accertamento di un credito di €
43.324,87.
Per quanto concerne lo svolgimento del processo, è opportuno precisare che in questa sede l'arch. è stato incaricato di effettuare CP_3 un'integrazione della consulenza tecnica svolta nell'arbitrato dall'ing. Per_1
che è utilizzabile nel presente giudizio, atteso che le sue risultanze, in
[...]
punto di fatto, non sono state specificamente contestate dalle parti.
2. Ciò premesso, le posizioni espresse dalle parti in ordine al lodo rendono necessario osservare, in primo luogo, che la mancata accettazione da parte della convenuta del suo contenuto impone di esaminare tutte le domande attoree;
in secondo luogo, che la nullità di tale atto, dichiarata dalla Corte d'Appello di Roma
“per difetto della potestas decidendi da parte del collegio arbitrale”, esclude il verificarsi dell'acquiescenza rispetto ad alcune sue statuizioni (doc. 3 fasc. att.).
Iniziando allora dalla riserva n. 1, relativa “ai maggiori oneri e danni conseguenti all'anomalo andamento dei lavori”, quantificati in € 1.342.833,11 (cit.
p. 52), va rilevato che l'ing. ha riconosciuto al riguardo all'attrice l'importo Per_1 di € 586.535,51 (p. 206).
7 Questa conclusione è stata contestata dalla convenuta con specifico riferimento alla “mancata formulazione della riserva già sul verbale di consegna dei lavori” (comp. risp. p. 21).
L'eccezione in esame rende necessario rilevare che, ai sensi dell'art. 131
Dpr 554/1999, “il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi” (comma 1) e, “qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 165” (comma
3).
Tenuto conto di questa norma, non risultano condivisibili le affermazioni dell'ing. in ordine alla tempestività della riserva, nonostante la sua Per_1 mancata inscrizione “in sede di consegna dei lavori” (p. 91), la cui piena ammissibilità è stata affermata anche dagli arbitri, secondo cui tale mancata formulazione “non può mai essere intesa quale rinuncia dell'appaltatore” (p. 53).
In applicazione dell'art. 131 Dpr 554/1999, occorre allora distinguere, con riferimento alle cause della “continua interruzione dei lavori” (cons. Demma p.
119), quali siano riconducibili o meno a una “difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto”.
In proposito, il consulente tecnico arch. sulla base di considerazioni CP_3
pienamente condivisibili, ha ricondotto a questa previsione normativa le questioni riguardanti il “Rinvenimento di manufatti non debitamente riscontrati in fase di progettazione”, la “Mancata valutazione delle interferenze con strutture esistenti” e la “Previsione progettuale di impiego di conduttore tripolare con raggio di curvatura incompatibile con le canalizzazioni atte ad ospitarlo”, escludendo dal suo ambito di applicazione le “ulteriori cause di prolungamento dei tempi realizzativi” (p. 27) e quantificando la loro incidenza percentuale, rispetto ai 541 giorni di ritardo indicati dall'ing. (p. 36), “in una misura compresa tra il 35% e il 40%” (p. 47). Per_1
A differenza di quanto sostenuto dalla convenuta, la correttezza di tale quantificazione non è inficiata dalle precisazioni del consulente in ordine alla sua formulazione “su basi sintetiche e deduttive, peraltro in nessun modo differentemente suffragabile con dati analitici completi” (p. 46), perché tale affermazione riguarda la determinazione delle percentuali di incidenza, e non
8 l'esame degli elementi di fatto, quali emergono dalla consulenza dell'ing. Per_1
che sotto questo profilo non è stata specificamente contestata dalle parti.
Rispetto alle somme determinate dal consulente, l'eccezione della convenuta deve essere accolta nella misura del 37,5%, con conseguente rilevanza della residua percentuale del 62,5%, pari a € 366.584,69.
Infondata è invece la contestazione dell'azienda in ordine ai giorni di ritardo imputabili all'appaltatore, poiché la stessa convenuta afferma che il relativo
“periodo di prolungamento dei tempi” non costituisce “un addebito diretto alla controparte” (comp. concl. II p. 7).
In conformità a uno specifico precedente di questo Tribunale (Trib. Torino
677/2023), trattandosi di un danno da ritardo, la somma di € 366.584,69 deve essere ridotta con riferimento alla quantità delle opere che risultano comunque realizzate nel periodo esaminato, la quale nella specie, secondo il consulente, è
“corrispondente al 3,97% dell'importo totale di lavori”, pari a € 36.824,01 (cons.
. 50 - 52). CP_3
In relazione alla riserva n. 1, risultano pertanto dovuti € 329.760,68.
Ai sensi dell'art. 1243 c. 2 Cc, questo debito della convenuta va parzialmente compensato con quello attoreo di € 77.410,94, relativo a una penale, il quale è stato riconosciuto nel lodo (p. 69) e non specificamente contestato dall'attrice.
Trattandosi di un debito di valore, l'importo residuo di € 252.349,74, aggiornato dall'attrice fino al 23/04/2013 (cons. Demma p. 101), va maggiorato di interessi e rivalutazione all'attualità (Cass. Sez. Un. 1712/1995).
La convenuta deve pertanto essere condannata a pagare all'attrice €
252.349,74 per capitale, € 38.242,90 per interessi legali ed € 51.479,35 per maggior danno, per un totale di € 342.071,99, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla data della presente sentenza al saldo.
3. Passando alla riserva n. 4, relativa “alla mancata contabilizzazione dei lavori di smontaggio della scala di emergenza”, quantificati in € 2.000,00 (cit. p.
52), nella consulenza dell'ing. è stata determinata la somma di € 1.899,55 Per_1
(p. 207), riconosciuta nel lodo (p. 61 - 62).
La convenuta ha contestato questa conclusione, sostenendo che tale voce sarebbe già stata inserita nella “Perizia di assestamento e di variante” del
9 27/01/2011 (comp. risp. p. 30).
Al riguardo, va tuttavia osservato che dalla consulenza dell'ing. Per_1 emerge che le lavorazioni indicate nella perizia di variante si riferiscono “alla modifica definitiva della scala e non ai lavori di modifica provvisoria” (p. 131).
Ne discende il riconoscimento della somma di € 1.899,55.
4. Quanto alla riserva n. 5, relativa “ai maggiori oneri per il cavo anello di media tensione”, quantificati in € 11.106,60 (cit. p. 52), va rilevato che l'ing. ha riconosciuto l'importo di € 11.534,28 “per il maggior costo e le maggiori Per_1 quantità di cavo MT fornite in opera”, considerato che “a causa dell'oggettiva impossibilità di utilizzare un cavo tripolare, la acconsentiva all'utilizzo di un CP_4 cavo unipolare”, di prezzo superiore (cons. p. 134 e seg. e p. 207 - 208; sul punto, lodo p. 62 - 63).
Questa conclusione è stata contesta dalla convenuta in ragione della conclusione di “un appalto a corpo” (p. 31).
La tesi della convenuta rende necessario rilevare che, rispetto all'appalto a corpo, la Corte di Cassazione ha affermato, in primo luogo, che, “ove risulti rispettato dalle parti … l'obbligo di comportarsi secondo buona fede … e, dunque, siano stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, grava su quest'ultimo il rischio relativo alla ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile”; in secondo luogo, che “il prezzo non è immodificabile in assoluto, in specie quando dalle modifiche successive … derivi un'evidente modifica all'oggetto del contratto, per la necessaria realizzazione di opere e lavori differenti”, con conseguente sussistenza diritto dell'appaltatore “ad un compenso ulteriore per i lavori eseguiti” (Cass. 21448/2022).
In applicazione di questi principi, la difesa in esame risulta parzialmente fondata, considerato, per un verso, che la diversa tipologia di cavo integra una modificazione dell'oggetto del contratto, idonea a determinare un aumento del corrispettivo;
per altro verso, che la natura del contratto esclude l'attribuzione di somme ulteriori per “le maggiori quantità di cavo”.
L'importo riconosciuto dal consulente deve pertanto essere ridotto del 50%, con conseguente determinazione della somma di € 5.767,14.
5. Per quanto concerne la riserva n. 12, relativa “ai maggiori oneri per la
10 taratura delle centraline scomparti MT”, quantificati in € 3.842,41 (cit. p. 53), l'ing. ha riconosciuto l'importo di € 3.796,35 (p. 210), attribuendo a carenze Per_1 progettuali il ritardo nell'indicazione dei parametri di taratura, che “impediva la taratura dei relè presso lo stabilimento di produzione ABB, determinando la necessità di un intervento in cantiere dei tecnici ABB” (p. 149 e seg.).
Sulla base delle condivisibili affermazioni del consulente, all'attrice deve essere attribuita la somma di € 3.796,35.
Per quanto concerne tali riserve, la convenuta deve pertanto essere condannata a pagare all'attrice € 11.463,04, oltre interessi ex art. 1284 c. 1 Cc dal
31/10/2012 (data di notificazione della domanda di arbitrato;
lodo p. 62) all'08/09/2021 ed ex art. 1284 c. 4 Cc dal 09/09/2021 (data della domanda proposta in questa sede, non potendo rilevare al riguardo la domanda di arbitrato, attesa la dichiarazione di nullità del lodo) al saldo.
6. Convincenti sono inoltre le argomentazioni del consulente in ordine al mancato riconoscimento delle riserve n. 8, 9, 10 e 11 (p. 142 e seg.; analogamente, lodo p. 64 - 65).
Con specifico riferimento alla riserva n. 11, relativa ““alla mancata contabilizzazione di lavorazioni” per l'importo complessivo di € 80.297,20 (cit. p.
53), va rilevato che l'ing. ne ha ritenuto l'infondatezza, pur avendo rilevato Per_1 la sussistenza di un'“incongruenza” tra il capitolato speciale e il computo metrico, in cui “veniva commesso un grossolano errore” (p. 144 e seg.).
Tale soluzione è condivisibile, essendo da ritenere che, rispetto alle caratteristiche, di tipo qualitativo, “di estraibilità e di dotazione di relè elettronico” degli interruttori (cons. p. 144), le indicazioni del capitolato speciale Per_1
prevalgano su quelle del computo metrico, che attengono agli aspetti quantitativi delle prestazioni.
Più in generale, per tutte queste riserve, si richiama infine, anche in considerazione della natura degli accertamenti eseguiti, il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il giudice “non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse” (Cass. 4352/2019 e
7364/2012).
Ne discende il rigetto di tutte le relative domande attoree.
11 7. Venendo alle residue domande dell la somma dovuta per Pt_1
“capitale e interessi per ritardato pagamento e stato finale, al netto dei Pt_2 pagamenti in favore dell'impresa” è stata quantificata dal consulente in € 37.714,16 per capitale (cons. p. 212). Per_1
In assenza di specifiche contestazioni sul punto, la convenuta deve essere condannata a pagare all'attrice € 37.714,16, oltre interessi ex art. 1284 c. 1 Cc dal
31/10/2012 all'08/09/2021 ed ex art. 1284 c. 4 Cc dal 09/09/2021 al saldo.
Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dell'entità della condanna e dei caratteri della controversia, si liquidano in €
22.457,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento), con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.
Le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico della convenuta per la misura di 2/3 e dell'attrice per la misura di 1/3.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, condanna l Controparte_1
a pagare all € 391.249,19, oltre interessi dal giorno del
[...] Pt_1
dovuto al saldo;
condanna la Controparte_1
a rimborsare all le spese di lite, liquidate in € 22.457,00
[...] Pt_1
per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%,
Cpa e Iva;
pone le spese della consulenza tecnica a carico dell
[...]
per la misura di 2/3 e Controparte_1
dell per la misura di 1/3. Pt_1
Torino, 29/01/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
12 13