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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/06/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4217/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4217/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVADORE GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SALVADORE GIUSEPPE
ALESSANDRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SPIRANDELLI PIERO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SPIRANDELLI PIERO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'adito Tribunale di Brescia, in persona del G.U. designato, effettuati tutti gli accertamenti preliminari, ivi compresa la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle clausole contrattuali contenute nella fideiussione omnibus azionata, revocare perché nullo e/o illegittimo l'opposto D.I. n. 528/2023 pagina 1 di 9 emesso nei confronti dell'attore opponente sig. e respingere ogni eventuale altra domanda Parte_1 contro lo stesso proposta, accertando e dichiarando altresì l'inesistenza e/o l'estinzione di ogni sua obbligazione verso la convenuta opposta Controparte_1
Con rifusione di spese, competenze ed onorari di lite, oltre ad accessori di legge.
In via istruttoria si insiste nella richiesta di ammissione delle prove dedotte nell'atto di citazione introduttivo e nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. e, quindi, nella richiesta di escussione dei testi ivi indicati sul dedotto capitolato testimoniale nonché nella richiesta di emissione di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti in essere tra la fallita e la Banca M.P.S., ivi compresi gli estratti con - to Parte_2 corrente, rivolto sia alla convenuta opposta che al curatore del falli - mento n. 226/2022 della dott. e, in subordine, l'ammissione di CTU contabile finalizzata Parte_2 Persona_1 alla verifica di tali rapporti. Si ribadisce infine che detta istanza di esibizione è stata in ogni caso rivolta anche all'opposta M.P.S. ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, comma 4, T.U.B.
Per parte convenuta:
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Brescia,
IN VIA PRINCIPALE, per tutti i motivi esposti in atti e con qualsiasi statuizione, rigettare le domande tutte proposte ex adverso e per l'effetto condannare il Signor , (C.F.: Parte_1 [...]
), nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._2 giusta la sua qualità di fideiussore della a pagare in favore della Parte_2 la residua somma capitale di Euro 53.632,36= Controparte_1 relativamente al finanziamento n. 994142210, oltre interessi al tasso convenzionale moratorio previsto in contratto, pur sempre nei limiti della L. 108/1996, dal dovuto al saldo, nonché la residua somma di
Euro 75,00= relativamente al finanziamento n. 994046372, oltre interessi al tasso convenzionale moratorio previsto in contratto, pur sempre nei limiti della L. 108/1996, dal dovuto al saldo, e così complessivamente Euro 53.707,36= oltre interessi come sopra descritti. Fatta salva ogni più ampia riserva di surroga da parte del Fondo Pubblico di Garanzia con i privilegi di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA, - ribadita l' inammissibilità, per tutti i motivi esposti in atti, del disconoscimento ex art. 2719 c.c. del doc. n. 8 del fascicolo della Banca effettuato da controparte;
- ribadita altresì l'irritualità e conseguente inammissibilità anche della ex adverso esposta “riserva di eventuale disconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.c.” sempre del doc. n. 8 del fascicolo pagina 2 di 9 della Banca;
- precisato che, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale dovesse in qualche modo ritenere di accogliere l'inammissibile disconoscimento di controparte della scrittura prodotta sub doc. n. 8 del fascicolo della Banca, è ferma la volontà della Controparte_1 di volersi avvalere di tale scrittura e conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216
[...]
c.p.c., anche in questa sede, si reitera la già formulata istanza di verificazione della medesima;
si oppone a tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto del tutto inammissibili per i motivi dettagliatamente descritti in atti e, in particolare, nella memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. di parte da intendersi in questa sede, per brevità, integralmente Controparte_1 trascritta.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del procedimento monitorio. Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande nuove che dovessero essere proposte da controparte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore proponeva opposizione avverso il decreto n. 528/2023 con cui gli era stato ingiunto, in solido con e Controparte_2 CP_3
, in qualità di garanti della debitrice principale dichiarata fallita, il
[...] Parte_2 pagamento della somma di euro 278.707,36, oltre interessi e spese, quale insoluto di due finanziamenti concessi da ad Controparte_1 Parte_2
In particolare, parte attrice opponente disconosceva la conformità all'originale ex art. 2719 c.c. della fideiussione prodotta, eccepiva l'estinzione dell'obbligazione sia ex art. 1955 c.c., stante “l'estinzione dell'obbligazione principale”, sia ex art. 1956 c.c., non avendo lo stesso autorizzato il finanziamento del 04.03.2021.
Eccepiva, altresì, la decadenza dell'istituto di credito dalla garanzia per mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. a fronte della nullità della clausola di deroga al disposto della norma di ultimo citata in quanto contratta in violazione della legislazione a tutela della libera concorrenza e del mercato e in quanto in violazione della normativa consumeristica.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle argomentazioni attoree, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nelle more del giudizio parte convenuta opposta allegava l'intervenuto versamento definitivo con surroga, in data 12.10.2023 e in data 03.05.2024, da parte del Fondo Pubblico di Garanzia della somma pagina 3 di 9 di euro 25.000,00 relativamente al finanziamento n. 994046372 e della somma di euro 200.000,00 con riguardo al finanziamento n. 994142210, e pertanto, allegava l'intervenuta riduzione del credito ad euro
53.707,36, oltre accessori, di cui euro 75,00 relativamente al finanziamento n. 994046372 ed euro
53.632,36 relativamente al finanziamento n. 994142210.
Chiedeva, pertanto, la condanna di parte attrice opponente al pagamento della residua somma.
All'esito del deposito delle memorie ex art 183 c.c. la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. La causa petendi e il disconoscimento del contratto di fideiussione
Risulta pacifica, nonché documentalmente provata, la sottoscrizione di due contratti di finanziamento tra e il n. 994046372 del 27.05.2020 e il n. Controparte_1 Parte_2
994142210 del 4.03.2021.
A garanzia di dette linee di credito, parte convenuta opposta allega e produce copia di un contratto fideiussione sottoscritto da parte attrice opponente in data 14.11.2013 (doc. 8 fascicolo monitorio).
Tale documento è stato disconosciuto ex art. 2719 c.c. da parte attrice opponente “al preciso fine di poter verificare l'effettiva presenza e l'autenticità della sottoscrizione apposta su quel documento e con riserva di eventuale disconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.c.”.
Premesso che “mentre il disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c. è diretto ad escludere la prova della riferibilità della scrittura al soggetto che risulta esserne l'autore apparente, con il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. non si pone in discussione l'autenticità del documento, ma soltanto la piena corrispondenza della riproduzione fotografica al suo originale” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 6176 del 5 marzo 2020), l'eccezione deve essere rigettata.
Ai fini dell'efficacia del disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. è necessario che siano indicati gli
“aspetti differenziali” tra copia prodotta e originale. Il disconoscimento deve infatti avvenire, a pena di inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenzia/i di quello prodotto rispetto all'originale” (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cassazione nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020;
16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018, 29993 e 23902 del 2017).
Nella specie, il disconoscimento operato da parte attrice opponente non può ritenersi efficace, posto che la stessa non ha evidenziato alcuna differenza fra l'originale del documento e la copia prodotta, né ha pagina 4 di 9 contestato l'autenticità della sottoscrizione, a cui era tenuta pur a fronte della produzione del documento in copia.
II. La liberazione per estinzione dell'obbligazione
Parte attrice opponente ha eccepito la propria liberazione ex art. 1955 c.c. “stante l'estinzione dell'obbligazione principale”.
Allega infatti che il finanziamento del 04.03.2021 sarebbe stato concesso dall'istituto di credito per estinguere le obbligazioni scadute e precedentemente in essere tra le parti, essendo lo stesso destinato a
“RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO E NUOVA LIQUIDITÀ (EX ART. 13 COMMA 1 LETT. E) L. N.
40/2020 (cfr. doc. n. 5 fascicolo monitorio)” consentendo così non solo di “ottenere una liquidità aggiuntiva ma anche l'accesso alla garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/1996”.
L'art. 1955 cod. civ. prevede l'estinzione della fideiussione “quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore”.
Premesso che il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., “non può consistere nella mera inazione e deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto;
esso deve consistere, pertanto, in un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, che abbia sottratto al fideiussore concrete possibilità esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia, che gli avrebbero consentito l'attuazione dell'obbligazione garantita. Il pregiudizio deve, inoltre, essere giuridico, non solo economico, e concretizzarsi nella perdita di un diritto, e non nella maggior difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore”
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3161 del 11 aprile 1997) l'eccezione è infondata non essendo ben chiaro quale sia il comportamento dell'istituto di credito che, in tesi di parte opponente, avrebbe giuridicamente impedito al garante di surrogarsi nei diritti del creditore.
Né può ritenersi, come pare sostenere l'attore, che, a fronte dell'estinzione delle obbligazioni in essere prima della concessione dei due finanziamenti, la fideiussione si sarebbe estinta.
La fideiussione in esame è una fideiussione omnibus priva di scadenza pertanto estesa anche alle obbligazioni sorte a seguito dei due finanziamenti indicati in ricorso.
III. La liberazione del fideiussore per obbligazione futura
Parte attrice opponente eccepisce la propria liberazione ex art. 1956 c.c. avendo l'istituto di credito pagina 5 di 9 concesso i finanziamenti pur essendo a conoscenza che le condizioni patrimoniali della società debitrice erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Allegava, infatti, che i due finanziamenti erano stati concessi rispettivamente 23 e 14 mesi prima della dichiarazione di fallimento della società debitrice principale e che, alla data di erogazione di entrambi, la società “era già economicamente pluriesposta nei confronti della convenuta per una variegata quantità di affidamenti, tra cui scoperti di conto corrente, anticipi import, fatture ed effetti s.b.f., e che le obbligazioni relative a tali affida - menti erano già ampiamente scadute”.
Allegava, inoltre, che proprio per regolare tali morosità “all'inizio del 2021 M.P.S. propose agli amministratori della società di rinegoziare tutte le obbligazioni ai tempi in essere e suggerì loro di effettuare tale operazione mediante richiesta di un finanziamento ai sensi della L. 40/2020 espressamente destinato all'estinzione dei debiti scaduti giacché – così operando - sarebbe stato possibile ottenere non solo una liquidità aggiuntiva ma anche l'accesso alla garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/1996.”.
L'art. 1956 c.c. stabilisce che “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito” (Cass. n. 7444/2017; Cass. n. 32774/2019).
L'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, consente al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.
La previsione intende colpire il comportamento del creditore che, confidando sulla solvibilità del garante, continui a fare credito al debitore garantito conoscendo il peggioramento delle sue condizioni economiche al punto tale da rendere più difficile il recupero del credito.
Ciò posto si evidenzia che sul fideiussore, che chiede la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'articolo 1956 c.c., grava l'onere di provare, ai sensi dell'articolo 2697 c.c. che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 6685/2024; Cass. n. 8883/2020; Cass. n. 5833/2019; Cass. n.
6251/2018; Cass. n. 2132/2016).
Secondo l'insegnamento della Cassazione, infatti, «l'obbligo del creditore di proteggere l'interesse del pagina 6 di 9 fideiussore per un'obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore costituisce un'obbligazione cui è tenuto il creditore ex art 1956 c.c., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata, e pertanto sul creditore che abbia consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, grava l'onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza valutata in rapporto all'homo eiusdem condicionis et professionis» (Cass. n. 32774/2019).
Nel caso de quo, parte attrice opponente, gravata del relativo onere probatorio, non ha provato l'intervenuto mutamento in peius delle condizioni economiche della società creditrice principale.
Nonostante, infatti, possa ritenersi provato che l'istituto di credito abbia concesso credito alla società pur nella consapevolezza di una instabilità economica della stessa, come evincibile dal fatto che il finanziamento del 04.03.2021 è stato concesso per una “rinegoziazione del debito e nuova liquidità ex art. 13 COMMA 1 LETT. E) L. N. 40/2020”, non è stato provato che alla data di stipula della fideiussione le condizioni della società fossero diverse.
Né può ritenersi che le prove da essa dedotte siano idonee a tale scopo: non le prove per testi, da ritenersi del tutto generiche e valutative;
non la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., da ritenersi meramente esplorativa.
Tale carenza probatoria determina pertanto il rigetto dell'eccezione ex art. 1956 c.c. di parte attrice opponente.
IV. L'eccezione di decadenza
Parte attrice eccepita la nullità delle clausole 2, 6 ed 8 della fideiussione in quanto predisposte dall'istituto di credito in esecuzione di un'intesa illegittima in quanto in violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990 nonché in quanto redatta in violazione della normativa a tutela del consumatore ha allegato l'estinzione della garanzia ex art. 1957 cod. civ. formulando, all'evidenza, eccezione di decadenza.
Le censure di parte attrice attengono, nello specifico, alla nullità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ.
L'eccezione di nullità, quand'anche fondata, non porterebbe alla dichiarazione di decadenza come richiesto da parte opponente.
Ritiene questo Giudice che, nell'ambito dei contratti di finanziamento, analogamente al termine di pagina 7 di 9 prescrizione, anche il termine di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. debba decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata, o, diversamente dalla data di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto.
Nel caso di specie deve ritenersi che detto termine abbia iniziato a decorrere dalla data di dichiarazione di fallimento della società debitrice principale intervenuta il 13.05.2022 (doc. 10 comparsa di costituzione e risposta), non emergendo dalla documentazione l'avvenuta risoluzione del contratto o la decadenza dal beneficio del termine nonostante la pregressa morosità.
In forza di quanto sopra il termine semestrale deve ritenersi rispettato avendo il creditore agito nei confronti del debitore principale mediante il deposito dell'istanza di ammissione al passivo che è intervenuta in data 12.09.2022 (doc. 11 comparsa di costituzione e risposta) entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 cit.
V. La revoca del decreto ingiuntivo
Nonostante il rigetto delle doglianze attoree, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 528/2023 stante l'intervenuto pagamento parziale del debito nelle more del giudizio da parte del Fondo Pubblico di Garanzia della somma di euro 25.000,00 relativamente al finanziamento n. 994046372 e della somma di euro 200.000,00 con riguardo al finanziamento n. 994142210.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte infatti “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato” (Corte di Cass. n. 10229/2002)
Parte attrice opponente deve pertanto essere condannata al pagamento della minor somma di euro
53.707,36 di cui euro 75,00 relativamente al finanziamento n. 994046372 ed euro 53.632,36 relativamente al finanziamento n. 994142210 oltre interessi come da domanda.
VI. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, giusta nota, devono essere liquidate, tenuto conto del valore della causa, in euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso
CU e marca.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 528/2023;
- condanna al pagamento della somma di euro 53.707,36 oltre interessi come da Parte_1 domanda in favore di Controparte_1
- spese di lite come in parte motiva.
Brescia, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4217/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALVADORE GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SALVADORE GIUSEPPE
ALESSANDRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SPIRANDELLI PIERO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SPIRANDELLI PIERO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'adito Tribunale di Brescia, in persona del G.U. designato, effettuati tutti gli accertamenti preliminari, ivi compresa la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle clausole contrattuali contenute nella fideiussione omnibus azionata, revocare perché nullo e/o illegittimo l'opposto D.I. n. 528/2023 pagina 1 di 9 emesso nei confronti dell'attore opponente sig. e respingere ogni eventuale altra domanda Parte_1 contro lo stesso proposta, accertando e dichiarando altresì l'inesistenza e/o l'estinzione di ogni sua obbligazione verso la convenuta opposta Controparte_1
Con rifusione di spese, competenze ed onorari di lite, oltre ad accessori di legge.
In via istruttoria si insiste nella richiesta di ammissione delle prove dedotte nell'atto di citazione introduttivo e nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. e, quindi, nella richiesta di escussione dei testi ivi indicati sul dedotto capitolato testimoniale nonché nella richiesta di emissione di ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti in essere tra la fallita e la Banca M.P.S., ivi compresi gli estratti con - to Parte_2 corrente, rivolto sia alla convenuta opposta che al curatore del falli - mento n. 226/2022 della dott. e, in subordine, l'ammissione di CTU contabile finalizzata Parte_2 Persona_1 alla verifica di tali rapporti. Si ribadisce infine che detta istanza di esibizione è stata in ogni caso rivolta anche all'opposta M.P.S. ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, comma 4, T.U.B.
Per parte convenuta:
Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Brescia,
IN VIA PRINCIPALE, per tutti i motivi esposti in atti e con qualsiasi statuizione, rigettare le domande tutte proposte ex adverso e per l'effetto condannare il Signor , (C.F.: Parte_1 [...]
), nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._2 giusta la sua qualità di fideiussore della a pagare in favore della Parte_2 la residua somma capitale di Euro 53.632,36= Controparte_1 relativamente al finanziamento n. 994142210, oltre interessi al tasso convenzionale moratorio previsto in contratto, pur sempre nei limiti della L. 108/1996, dal dovuto al saldo, nonché la residua somma di
Euro 75,00= relativamente al finanziamento n. 994046372, oltre interessi al tasso convenzionale moratorio previsto in contratto, pur sempre nei limiti della L. 108/1996, dal dovuto al saldo, e così complessivamente Euro 53.707,36= oltre interessi come sopra descritti. Fatta salva ogni più ampia riserva di surroga da parte del Fondo Pubblico di Garanzia con i privilegi di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA, - ribadita l' inammissibilità, per tutti i motivi esposti in atti, del disconoscimento ex art. 2719 c.c. del doc. n. 8 del fascicolo della Banca effettuato da controparte;
- ribadita altresì l'irritualità e conseguente inammissibilità anche della ex adverso esposta “riserva di eventuale disconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.c.” sempre del doc. n. 8 del fascicolo pagina 2 di 9 della Banca;
- precisato che, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale dovesse in qualche modo ritenere di accogliere l'inammissibile disconoscimento di controparte della scrittura prodotta sub doc. n. 8 del fascicolo della Banca, è ferma la volontà della Controparte_1 di volersi avvalere di tale scrittura e conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216
[...]
c.p.c., anche in questa sede, si reitera la già formulata istanza di verificazione della medesima;
si oppone a tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto del tutto inammissibili per i motivi dettagliatamente descritti in atti e, in particolare, nella memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. di parte da intendersi in questa sede, per brevità, integralmente Controparte_1 trascritta.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del procedimento monitorio. Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande nuove che dovessero essere proposte da controparte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore proponeva opposizione avverso il decreto n. 528/2023 con cui gli era stato ingiunto, in solido con e Controparte_2 CP_3
, in qualità di garanti della debitrice principale dichiarata fallita, il
[...] Parte_2 pagamento della somma di euro 278.707,36, oltre interessi e spese, quale insoluto di due finanziamenti concessi da ad Controparte_1 Parte_2
In particolare, parte attrice opponente disconosceva la conformità all'originale ex art. 2719 c.c. della fideiussione prodotta, eccepiva l'estinzione dell'obbligazione sia ex art. 1955 c.c., stante “l'estinzione dell'obbligazione principale”, sia ex art. 1956 c.c., non avendo lo stesso autorizzato il finanziamento del 04.03.2021.
Eccepiva, altresì, la decadenza dell'istituto di credito dalla garanzia per mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. a fronte della nullità della clausola di deroga al disposto della norma di ultimo citata in quanto contratta in violazione della legislazione a tutela della libera concorrenza e del mercato e in quanto in violazione della normativa consumeristica.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle argomentazioni attoree, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nelle more del giudizio parte convenuta opposta allegava l'intervenuto versamento definitivo con surroga, in data 12.10.2023 e in data 03.05.2024, da parte del Fondo Pubblico di Garanzia della somma pagina 3 di 9 di euro 25.000,00 relativamente al finanziamento n. 994046372 e della somma di euro 200.000,00 con riguardo al finanziamento n. 994142210, e pertanto, allegava l'intervenuta riduzione del credito ad euro
53.707,36, oltre accessori, di cui euro 75,00 relativamente al finanziamento n. 994046372 ed euro
53.632,36 relativamente al finanziamento n. 994142210.
Chiedeva, pertanto, la condanna di parte attrice opponente al pagamento della residua somma.
All'esito del deposito delle memorie ex art 183 c.c. la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
I. La causa petendi e il disconoscimento del contratto di fideiussione
Risulta pacifica, nonché documentalmente provata, la sottoscrizione di due contratti di finanziamento tra e il n. 994046372 del 27.05.2020 e il n. Controparte_1 Parte_2
994142210 del 4.03.2021.
A garanzia di dette linee di credito, parte convenuta opposta allega e produce copia di un contratto fideiussione sottoscritto da parte attrice opponente in data 14.11.2013 (doc. 8 fascicolo monitorio).
Tale documento è stato disconosciuto ex art. 2719 c.c. da parte attrice opponente “al preciso fine di poter verificare l'effettiva presenza e l'autenticità della sottoscrizione apposta su quel documento e con riserva di eventuale disconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 214 c.c.”.
Premesso che “mentre il disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c. è diretto ad escludere la prova della riferibilità della scrittura al soggetto che risulta esserne l'autore apparente, con il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. non si pone in discussione l'autenticità del documento, ma soltanto la piena corrispondenza della riproduzione fotografica al suo originale” (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 6176 del 5 marzo 2020), l'eccezione deve essere rigettata.
Ai fini dell'efficacia del disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. è necessario che siano indicati gli
“aspetti differenziali” tra copia prodotta e originale. Il disconoscimento deve infatti avvenire, a pena di inefficacia, “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenzia/i di quello prodotto rispetto all'originale” (tra le più recenti, Cass. n. 3227 del 2021; conf. Cassazione nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020;
16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018, 29993 e 23902 del 2017).
Nella specie, il disconoscimento operato da parte attrice opponente non può ritenersi efficace, posto che la stessa non ha evidenziato alcuna differenza fra l'originale del documento e la copia prodotta, né ha pagina 4 di 9 contestato l'autenticità della sottoscrizione, a cui era tenuta pur a fronte della produzione del documento in copia.
II. La liberazione per estinzione dell'obbligazione
Parte attrice opponente ha eccepito la propria liberazione ex art. 1955 c.c. “stante l'estinzione dell'obbligazione principale”.
Allega infatti che il finanziamento del 04.03.2021 sarebbe stato concesso dall'istituto di credito per estinguere le obbligazioni scadute e precedentemente in essere tra le parti, essendo lo stesso destinato a
“RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO E NUOVA LIQUIDITÀ (EX ART. 13 COMMA 1 LETT. E) L. N.
40/2020 (cfr. doc. n. 5 fascicolo monitorio)” consentendo così non solo di “ottenere una liquidità aggiuntiva ma anche l'accesso alla garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/1996”.
L'art. 1955 cod. civ. prevede l'estinzione della fideiussione “quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore”.
Premesso che il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., “non può consistere nella mera inazione e deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto;
esso deve consistere, pertanto, in un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, che abbia sottratto al fideiussore concrete possibilità esistenti nella sfera del creditore al tempo della garanzia, che gli avrebbero consentito l'attuazione dell'obbligazione garantita. Il pregiudizio deve, inoltre, essere giuridico, non solo economico, e concretizzarsi nella perdita di un diritto, e non nella maggior difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore”
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3161 del 11 aprile 1997) l'eccezione è infondata non essendo ben chiaro quale sia il comportamento dell'istituto di credito che, in tesi di parte opponente, avrebbe giuridicamente impedito al garante di surrogarsi nei diritti del creditore.
Né può ritenersi, come pare sostenere l'attore, che, a fronte dell'estinzione delle obbligazioni in essere prima della concessione dei due finanziamenti, la fideiussione si sarebbe estinta.
La fideiussione in esame è una fideiussione omnibus priva di scadenza pertanto estesa anche alle obbligazioni sorte a seguito dei due finanziamenti indicati in ricorso.
III. La liberazione del fideiussore per obbligazione futura
Parte attrice opponente eccepisce la propria liberazione ex art. 1956 c.c. avendo l'istituto di credito pagina 5 di 9 concesso i finanziamenti pur essendo a conoscenza che le condizioni patrimoniali della società debitrice erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Allegava, infatti, che i due finanziamenti erano stati concessi rispettivamente 23 e 14 mesi prima della dichiarazione di fallimento della società debitrice principale e che, alla data di erogazione di entrambi, la società “era già economicamente pluriesposta nei confronti della convenuta per una variegata quantità di affidamenti, tra cui scoperti di conto corrente, anticipi import, fatture ed effetti s.b.f., e che le obbligazioni relative a tali affida - menti erano già ampiamente scadute”.
Allegava, inoltre, che proprio per regolare tali morosità “all'inizio del 2021 M.P.S. propose agli amministratori della società di rinegoziare tutte le obbligazioni ai tempi in essere e suggerì loro di effettuare tale operazione mediante richiesta di un finanziamento ai sensi della L. 40/2020 espressamente destinato all'estinzione dei debiti scaduti giacché – così operando - sarebbe stato possibile ottenere non solo una liquidità aggiuntiva ma anche l'accesso alla garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/1996.”.
L'art. 1956 c.c. stabilisce che “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito” (Cass. n. 7444/2017; Cass. n. 32774/2019).
L'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, consente al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.
La previsione intende colpire il comportamento del creditore che, confidando sulla solvibilità del garante, continui a fare credito al debitore garantito conoscendo il peggioramento delle sue condizioni economiche al punto tale da rendere più difficile il recupero del credito.
Ciò posto si evidenzia che sul fideiussore, che chiede la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'articolo 1956 c.c., grava l'onere di provare, ai sensi dell'articolo 2697 c.c. che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n. 6685/2024; Cass. n. 8883/2020; Cass. n. 5833/2019; Cass. n.
6251/2018; Cass. n. 2132/2016).
Secondo l'insegnamento della Cassazione, infatti, «l'obbligo del creditore di proteggere l'interesse del pagina 6 di 9 fideiussore per un'obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore costituisce un'obbligazione cui è tenuto il creditore ex art 1956 c.c., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata, e pertanto sul creditore che abbia consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, grava l'onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza valutata in rapporto all'homo eiusdem condicionis et professionis» (Cass. n. 32774/2019).
Nel caso de quo, parte attrice opponente, gravata del relativo onere probatorio, non ha provato l'intervenuto mutamento in peius delle condizioni economiche della società creditrice principale.
Nonostante, infatti, possa ritenersi provato che l'istituto di credito abbia concesso credito alla società pur nella consapevolezza di una instabilità economica della stessa, come evincibile dal fatto che il finanziamento del 04.03.2021 è stato concesso per una “rinegoziazione del debito e nuova liquidità ex art. 13 COMMA 1 LETT. E) L. N. 40/2020”, non è stato provato che alla data di stipula della fideiussione le condizioni della società fossero diverse.
Né può ritenersi che le prove da essa dedotte siano idonee a tale scopo: non le prove per testi, da ritenersi del tutto generiche e valutative;
non la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., da ritenersi meramente esplorativa.
Tale carenza probatoria determina pertanto il rigetto dell'eccezione ex art. 1956 c.c. di parte attrice opponente.
IV. L'eccezione di decadenza
Parte attrice eccepita la nullità delle clausole 2, 6 ed 8 della fideiussione in quanto predisposte dall'istituto di credito in esecuzione di un'intesa illegittima in quanto in violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990 nonché in quanto redatta in violazione della normativa a tutela del consumatore ha allegato l'estinzione della garanzia ex art. 1957 cod. civ. formulando, all'evidenza, eccezione di decadenza.
Le censure di parte attrice attengono, nello specifico, alla nullità della clausola di deroga al disposto dell'art. 1957 cod. civ.
L'eccezione di nullità, quand'anche fondata, non porterebbe alla dichiarazione di decadenza come richiesto da parte opponente.
Ritiene questo Giudice che, nell'ambito dei contratti di finanziamento, analogamente al termine di pagina 7 di 9 prescrizione, anche il termine di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. debba decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata, o, diversamente dalla data di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto.
Nel caso di specie deve ritenersi che detto termine abbia iniziato a decorrere dalla data di dichiarazione di fallimento della società debitrice principale intervenuta il 13.05.2022 (doc. 10 comparsa di costituzione e risposta), non emergendo dalla documentazione l'avvenuta risoluzione del contratto o la decadenza dal beneficio del termine nonostante la pregressa morosità.
In forza di quanto sopra il termine semestrale deve ritenersi rispettato avendo il creditore agito nei confronti del debitore principale mediante il deposito dell'istanza di ammissione al passivo che è intervenuta in data 12.09.2022 (doc. 11 comparsa di costituzione e risposta) entro il termine semestrale di cui all'art. 1957 cit.
V. La revoca del decreto ingiuntivo
Nonostante il rigetto delle doglianze attoree, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 528/2023 stante l'intervenuto pagamento parziale del debito nelle more del giudizio da parte del Fondo Pubblico di Garanzia della somma di euro 25.000,00 relativamente al finanziamento n. 994046372 e della somma di euro 200.000,00 con riguardo al finanziamento n. 994142210.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte infatti “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del relativo giudizio impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato” (Corte di Cass. n. 10229/2002)
Parte attrice opponente deve pertanto essere condannata al pagamento della minor somma di euro
53.707,36 di cui euro 75,00 relativamente al finanziamento n. 994046372 ed euro 53.632,36 relativamente al finanziamento n. 994142210 oltre interessi come da domanda.
VI. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, giusta nota, devono essere liquidate, tenuto conto del valore della causa, in euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso
CU e marca.
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 528/2023;
- condanna al pagamento della somma di euro 53.707,36 oltre interessi come da Parte_1 domanda in favore di Controparte_1
- spese di lite come in parte motiva.
Brescia, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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