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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 01/10/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RG. 970/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr. Maria AMORUSO GIUDICE REL
Dr.ssa Veronica ZANIN GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 97072025, promossa da
(Cod. Fisc. ) nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo MIRISCIOTTI del Foro di Enna parte ricorrente contro
(Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo MIRISCIOTTI del Foro di Enna parte resistente avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. in data 30.04.1985 a Piazza Armerina, trascritto nel Controparte_1 Parte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Piazza Armerina al n. 39 parte 2 serie C anno 2019, e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al n. 49 parte 2 serie C anno 2019 (docc. 1 e 2), alle seguenti CONDIZIONI 2) Dal matrimonio è nata l'unica figlia, nata a [...] il [...]. La Persona_1 stessa, già maggiorenne, lavora ed è autosufficiente economicamente, è sposata e vive a Trecate (NO) (doc. 3). Pertanto non si chiedono in questa sede provvedimenti riguardanti la prole. 3) La casa familiare sita in Trecate (NO) Via Buonarroti n. 24, già ex abitazione, è assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi, come già peraltro a suo tempo Controparte_1 stabilito in sede di negoziazione assistita. 4) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale. 5) Spese legali compensate Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa le condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/5/2025, ha rappresentato di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario, in data 30/4/1985 con e che, dalla loro unione, è nata Controparte_2
in data 20/8/1986. Per_1
Con accordo di negoziazione assistita concluso innanzi all'ufficio stato civile del comune di Trecate in data 05.06.2019, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile, al n. 39 parte 2 serie C anno 2019, e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al n. 49 parte 2 serie C anno 2019, i coniugi e di cui al matrimonio Parte_1 Controparte_1 controscritto, si sono separati.
Non avendo più ripreso la coabitazione, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio.
Si è costituita nei termini che ha depositato le medesime conclusioni. Controparte_2
Quindi, il Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., nel corso della quale sono state precisate le conclusioni tramite deposito di nostre scritte.
1. La pronuncia di scioglimento del matrimonio. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art. 3 n. 2 lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto di omologa emesso in data 28/1/2015: da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5 c. 2 L. n. 898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
***
Le spese devono essere compensate stante la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
B) in data 30.04.1985 a Piazza Armerina, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio CP_2 del Comune di Piazza Armerina al n. 39 parte 2 serie C anno 2019;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) dichiara i coniugi economicamente autosufficiente;
4) prende atto dell'assegnazione della casa familiare a come da accordo di Controparte_2 negoziazione;
5) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
6) compensa le spese lite.;
Novara, così deciso all'esito della camera di consiglio del 12/9/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice Est.
Dr. Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr. Maria AMORUSO GIUDICE REL
Dr.ssa Veronica ZANIN GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 97072025, promossa da
(Cod. Fisc. ) nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo MIRISCIOTTI del Foro di Enna parte ricorrente contro
(Cod. Fisc. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
e residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo MIRISCIOTTI del Foro di Enna parte resistente avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra e dal sig. in data 30.04.1985 a Piazza Armerina, trascritto nel Controparte_1 Parte_1
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Piazza Armerina al n. 39 parte 2 serie C anno 2019, e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al n. 49 parte 2 serie C anno 2019 (docc. 1 e 2), alle seguenti CONDIZIONI 2) Dal matrimonio è nata l'unica figlia, nata a [...] il [...]. La Persona_1 stessa, già maggiorenne, lavora ed è autosufficiente economicamente, è sposata e vive a Trecate (NO) (doc. 3). Pertanto non si chiedono in questa sede provvedimenti riguardanti la prole. 3) La casa familiare sita in Trecate (NO) Via Buonarroti n. 24, già ex abitazione, è assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi, come già peraltro a suo tempo Controparte_1 stabilito in sede di negoziazione assistita. 4) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale. 5) Spese legali compensate Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa le condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/5/2025, ha rappresentato di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario, in data 30/4/1985 con e che, dalla loro unione, è nata Controparte_2
in data 20/8/1986. Per_1
Con accordo di negoziazione assistita concluso innanzi all'ufficio stato civile del comune di Trecate in data 05.06.2019, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile, al n. 39 parte 2 serie C anno 2019, e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al n. 49 parte 2 serie C anno 2019, i coniugi e di cui al matrimonio Parte_1 Controparte_1 controscritto, si sono separati.
Non avendo più ripreso la coabitazione, ha chiesto la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio.
Si è costituita nei termini che ha depositato le medesime conclusioni. Controparte_2
Quindi, il Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., nel corso della quale sono state precisate le conclusioni tramite deposito di nostre scritte.
1. La pronuncia di scioglimento del matrimonio. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art. 3 n. 2 lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto di omologa emesso in data 28/1/2015: da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5 c. 2 L. n. 898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
***
Le spese devono essere compensate stante la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
B) in data 30.04.1985 a Piazza Armerina, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio CP_2 del Comune di Piazza Armerina al n. 39 parte 2 serie C anno 2019;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) dichiara i coniugi economicamente autosufficiente;
4) prende atto dell'assegnazione della casa familiare a come da accordo di Controparte_2 negoziazione;
5) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
6) compensa le spese lite.;
Novara, così deciso all'esito della camera di consiglio del 12/9/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice Est.
Dr. Maria AMORUSO