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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 23 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato FERA RITA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato NICOLODI ALESSANDRO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 35/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. FERA RITA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. NICOLODI ALESSANDRO CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “condannare , in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 51.598,90 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi
pagina 2 di 5 e rivalutazione sulla sorte come liquidata, come per legge….
resisteva al ricorso. CP_1
La causa veniva istruita senza ricorrere a mezzi di prova costituendi e posta in decisione.
Il ricorso è infondato.
I fatti di causa possono riassumersi come segue:
“l'Arch. , in data 12 settembre 2016, ha presentato ad una Pt_1 CP_1
domanda finalizzata al riscatto di quattro anni del corso di laurea. Detta domanda fu accolta da con provvedimento del 17 novembre 2016, con il quale fu CP_1
comunicato all'Arch. l'ammontare dell'onere, pari a € 11.153,00 che il Pt_1
ricorrente scelse di versare in dieci rate semestrali di € 1.115,30 ciascuna, con scadenza dell'ultima rata – per effetto dello slittamento dei termini causato dalla pandemia del
2020 – al 16 febbraio 2022 (v. docc. 1 - 4). Inoltre il 25 aprile 2019 lo stesso Arch.
avanzò ad domanda di riscatto del periodo di lavoro svolto Pt_1 CP_1
all'estero (Repubblica Ceca - v. doc. 1 avv.rio) di cui è causa. Preme rilevare, in linea di fatto, che, contrariamente a quanto asserito dall'Arch. medesimo nella sua Pt_1
lettera ad datata 3 novembre 2022 - protocollata da il CP_1 CP_1
successivo 9 novembre (v. doc. 9 avv.rio) a detta domanda di riscatto non era stata acclusa alcuna documentazione (v. doc. 5), diversamente da quanto effettuato dall'Arch.
con la successiva domanda di riscatto del 16 dicembre 2021, laddove, conscio Pt_1
che senza detta documentazione la domanda non avrebbe potuto essere accolta, lo stesso professionista inviò, con successive mail del 17 dicembre 2021 (prot.
n. 2322768 – doc. 6) e 7 gennaio 2022 (prot. n. 0019851 – CP_1 CP_1
doc. 7) documenti comprovanti l'attività di lavoro svolta nella Repubblica Ceca. Infine il 16 giugno 2022 l'Arch. inviò la domanda di pensione di vecchiaia unificata Pt_1
ad , …” (così memoria difensiva, i fatti hanno peraltro rilievo documentale). CP_1
Tale premesso l'assunto attoreo è quello in base al quale, visto che nel 2019
aveva risposto erratamente che non il periodo di lavoro all'estero svolto CP_1
senza ricevere compenso non poteva essere riscattato ai fini pensionistici, il trattamento pagina 3 di 5 pensionistico non goduto dall'assicurato sino alla successiva data di conseguimento della pensione di vecchiaia, ossia il 1.8.2022.
La difesa ricorrente evoca l'istituto del danno da perdita di chance.
In effetti tale figura risulta quella più appropriata per descrivere la fattispecie di danno richiesta in questa sede, posto che il conseguimento del bene della vita anelato (il trattamento pensionistico) non poteva certamente dirsi spettante in capo all'istante (oggi ricorrente) sulla base della domanda fatta nel 2019.
Infatti, tale domanda era completamente carente della documentazione a sostegno della stessa.
Ciò che ne avrebbe comunque precluso l'accoglimento.
Residua il tema che il rigetto da parte della fu dovuto non già ad una carenza Pt_2
documentale, bensì ad un errore giuridico di quest'ultima, tanto che successivamente una analoga domanda (compiutamente documentata) fu accolta.
dunque. Pt_3
Osta alla domanda, tuttavia, la mancanza di nesso di causalità tra quel rigetto ed il danno subito dall'assicurato.
Infatti, subito dopo quel rigetto del 2019, l'istante scrisse alla lamentando Pt_2
l'erroneità del rigetto stesso.
Egli, dunque, era ben consapevole della spettanza del proprio diritto a quel riscatto, ma nulla fece di concreto per tutelare lo stesso.
In particolare, egli non depositò una domanda completa della documentazione necessaria per l'accoglimento.
Vi è una ulteriore condizione ostativa (che vale vieppiù ad escludere il nesso di causalità tra il comportamento della e il danno oggi lamentato). Pt_2
E ciò è rappresentato dalla circostanza che il ricorrente a quella data del 2019 non aveva in realtà ancora i contributi necessari per accedere alla pensione.
Egli, infatti, aveva ancora in corso un piano di rateizzazione dei contributi relativi al riscatto degli anni di università.
pagina 4 di 5 Tali contributi, quindi, in quanto non ancora del tutto riscattati mediante il pagamento, non erano a quel momento utilizzabili.
Dunque, probabilmente anche per tale ragione, la domanda respinta nel 2019 non fu immediatamente ripresentata completa della documentazione necessaria, né fu adita immediatamente l'autorità giurisdizionale.
Se questa sia stata o meno la ragione che ha condotto a quella protratta inerzia il ricorrente (che ha preferito non pagare in un'unica rata il riscatto universitario ed andare subito in pensione, ma piuttosto usufruire della rateizzazione massima e agire solo ex post per il danno;
peraltro, il riscatto del lavoro non retribuito svolto all'estero, ove fatto nel 2019, avrebbe avuto una maggiore onerosità, posto che il ricorrente avrebbe dovuto riscattare un maggior numero di annualità: in definitiva, nel 2019, vi sarebbero stati costì di riscatto complessivo non indifferenti da versare tutti immediatamente) lo si ignora, ma ciò è sufficiente per escludere vieppiù l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate atteso, comunque, un errore della nella Pt_2
motivazione del primo rigetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite
Ravenna, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 23 gennaio 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato FERA RITA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato NICOLODI ALESSANDRO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 5 N. R.G. 35/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. FERA RITA Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. NICOLODI ALESSANDRO CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “condannare , in persona del Parte_1 CP_1
legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 51.598,90 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi
pagina 2 di 5 e rivalutazione sulla sorte come liquidata, come per legge….
resisteva al ricorso. CP_1
La causa veniva istruita senza ricorrere a mezzi di prova costituendi e posta in decisione.
Il ricorso è infondato.
I fatti di causa possono riassumersi come segue:
“l'Arch. , in data 12 settembre 2016, ha presentato ad una Pt_1 CP_1
domanda finalizzata al riscatto di quattro anni del corso di laurea. Detta domanda fu accolta da con provvedimento del 17 novembre 2016, con il quale fu CP_1
comunicato all'Arch. l'ammontare dell'onere, pari a € 11.153,00 che il Pt_1
ricorrente scelse di versare in dieci rate semestrali di € 1.115,30 ciascuna, con scadenza dell'ultima rata – per effetto dello slittamento dei termini causato dalla pandemia del
2020 – al 16 febbraio 2022 (v. docc. 1 - 4). Inoltre il 25 aprile 2019 lo stesso Arch.
avanzò ad domanda di riscatto del periodo di lavoro svolto Pt_1 CP_1
all'estero (Repubblica Ceca - v. doc. 1 avv.rio) di cui è causa. Preme rilevare, in linea di fatto, che, contrariamente a quanto asserito dall'Arch. medesimo nella sua Pt_1
lettera ad datata 3 novembre 2022 - protocollata da il CP_1 CP_1
successivo 9 novembre (v. doc. 9 avv.rio) a detta domanda di riscatto non era stata acclusa alcuna documentazione (v. doc. 5), diversamente da quanto effettuato dall'Arch.
con la successiva domanda di riscatto del 16 dicembre 2021, laddove, conscio Pt_1
che senza detta documentazione la domanda non avrebbe potuto essere accolta, lo stesso professionista inviò, con successive mail del 17 dicembre 2021 (prot.
n. 2322768 – doc. 6) e 7 gennaio 2022 (prot. n. 0019851 – CP_1 CP_1
doc. 7) documenti comprovanti l'attività di lavoro svolta nella Repubblica Ceca. Infine il 16 giugno 2022 l'Arch. inviò la domanda di pensione di vecchiaia unificata Pt_1
ad , …” (così memoria difensiva, i fatti hanno peraltro rilievo documentale). CP_1
Tale premesso l'assunto attoreo è quello in base al quale, visto che nel 2019
aveva risposto erratamente che non il periodo di lavoro all'estero svolto CP_1
senza ricevere compenso non poteva essere riscattato ai fini pensionistici, il trattamento pagina 3 di 5 pensionistico non goduto dall'assicurato sino alla successiva data di conseguimento della pensione di vecchiaia, ossia il 1.8.2022.
La difesa ricorrente evoca l'istituto del danno da perdita di chance.
In effetti tale figura risulta quella più appropriata per descrivere la fattispecie di danno richiesta in questa sede, posto che il conseguimento del bene della vita anelato (il trattamento pensionistico) non poteva certamente dirsi spettante in capo all'istante (oggi ricorrente) sulla base della domanda fatta nel 2019.
Infatti, tale domanda era completamente carente della documentazione a sostegno della stessa.
Ciò che ne avrebbe comunque precluso l'accoglimento.
Residua il tema che il rigetto da parte della fu dovuto non già ad una carenza Pt_2
documentale, bensì ad un errore giuridico di quest'ultima, tanto che successivamente una analoga domanda (compiutamente documentata) fu accolta.
dunque. Pt_3
Osta alla domanda, tuttavia, la mancanza di nesso di causalità tra quel rigetto ed il danno subito dall'assicurato.
Infatti, subito dopo quel rigetto del 2019, l'istante scrisse alla lamentando Pt_2
l'erroneità del rigetto stesso.
Egli, dunque, era ben consapevole della spettanza del proprio diritto a quel riscatto, ma nulla fece di concreto per tutelare lo stesso.
In particolare, egli non depositò una domanda completa della documentazione necessaria per l'accoglimento.
Vi è una ulteriore condizione ostativa (che vale vieppiù ad escludere il nesso di causalità tra il comportamento della e il danno oggi lamentato). Pt_2
E ciò è rappresentato dalla circostanza che il ricorrente a quella data del 2019 non aveva in realtà ancora i contributi necessari per accedere alla pensione.
Egli, infatti, aveva ancora in corso un piano di rateizzazione dei contributi relativi al riscatto degli anni di università.
pagina 4 di 5 Tali contributi, quindi, in quanto non ancora del tutto riscattati mediante il pagamento, non erano a quel momento utilizzabili.
Dunque, probabilmente anche per tale ragione, la domanda respinta nel 2019 non fu immediatamente ripresentata completa della documentazione necessaria, né fu adita immediatamente l'autorità giurisdizionale.
Se questa sia stata o meno la ragione che ha condotto a quella protratta inerzia il ricorrente (che ha preferito non pagare in un'unica rata il riscatto universitario ed andare subito in pensione, ma piuttosto usufruire della rateizzazione massima e agire solo ex post per il danno;
peraltro, il riscatto del lavoro non retribuito svolto all'estero, ove fatto nel 2019, avrebbe avuto una maggiore onerosità, posto che il ricorrente avrebbe dovuto riscattare un maggior numero di annualità: in definitiva, nel 2019, vi sarebbero stati costì di riscatto complessivo non indifferenti da versare tutti immediatamente) lo si ignora, ma ciò è sufficiente per escludere vieppiù l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite vanno compensate atteso, comunque, un errore della nella Pt_2
motivazione del primo rigetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite
Ravenna, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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