Art. 4.
La lettera e) dell'articolo 6 della legge 5,agosto 1962, n. 1257, e' sostituita dalla seguente:
"I dipendenti dell'amministrazione regionale, che occupano posti inclusi nelle tabelle dell'allegato c) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 , e i funzionari della carriera direttiva o assimilata degli enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla vigilanza della regione, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende (esclusi comuni e comunita' montane)".
La lettera e) dell'articolo 6 della legge 5,agosto 1962, n. 1257, e' sostituita dalla seguente:
"I dipendenti dell'amministrazione regionale, che occupano posti inclusi nelle tabelle dell'allegato c) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 , e i funzionari della carriera direttiva o assimilata degli enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla vigilanza della regione, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende (esclusi comuni e comunita' montane)".