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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel/Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11937/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Piemonte Vitantonio, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
10/01/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 13 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 21.06.2013. Persona_1
Con ricorso depositato il 13/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE il regime dell'affidamento condiviso, con conseguente esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi in relazione alle decisioni più importanti da adottare nei riguardi dello stesso;
DISPONE che il figlio viva con la madre, ma il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e compatibilmente con le esigenze scolastiche e di formazione in genere del bambino stesso, possa vederlo e tenerlo con sé liberamente durante la settimana e/o i week-end;
DÀ ATTO dei seguenti accordi fra le parti: per il periodo natalizio, pasquale e delle festività in genere, ivi comprese le vacanze estive, i coniugi convengono, in assoluta armonia, di non vincolarsi reciprocamente con la fissazione di periodi temporali rigidi che il figlio deve trascorrere esclusivamente con l'uno e l'altro genitore;
nell'auspicio che non sorgeranno in futuro conflitti in merito, i coniugi, che si ripropongono sin d'ora di trascorrere entrambi, insieme al figlio, i giorni festivi e solenni, quali Natale, Pasqua, i compleanni propri e del bambino, concordano che al momento stabiliranno se i periodi di festa o di vacanza saranno trascorsi esclusivamente con l'uno o l'altro coniuge. nel caso in cui dovessero insorgere tra i coniugi conflitti in ordine ai tempi di permanenza del figlio con il sig. , sempre nel rispetto degli impegni scolastici del minore e compatibilmente con i turni Parte_1 lavorativi del padre, che il bimbo trascorra con questo 3 giorni a settimana, quelli dispari (lunedì, mercoledì e venerdì), dalle ore 16:30 alle 20:00. qualora dovessero insorgere conflitti, che i week-end (da intendersi dalle h. 15 del sabato pomeriggio alle h. 19 della domenica) siano alternati. per quanto concerne le ferie estive, in caso di conflitto, che il sig. possa tenere il minore, Parte_1 continuativamente, una settimana nel mese di agosto (la individuazione della settimana sarà discrezione del sig. dipendendo le sue ferie anche dall'organizzazione dell'azienda). Parte_1
pagina 2 di 4 per quanto concerne le festività natalizie sempre in caso di conflitto, che il sig. trascorra con il Parte_1 minore, le intere giornate del Natale e del Santo Stefano, ad anni alterni, lo stesso per il giorno di Capodanno e quello dell'Epifania, ad anni alterni. per quanto concerne le festività pasquali, che il sig. trascorra con il minore, ad anni alterni, il Parte_1 giorno di Pasqua o quello della Pasquetta.
i coniugi convengono di mantenere la residenza di presso l'abitazione della madre, Persona_1 attualmente in Torino, Via Giulia di Barolo n. 3, dove la sig.ra trasformerà la propria residenza Pt_2 alla omologazione della presente separazione.
DISPONE che il sig. verserà mensilmente alla sig.ra la somma di euro 200,00 a titolo Parte_1 Pt_2 di mantenimento del figlio. In detto importo mensile dell'assegno di mantenimento sono comprese le seguenti voci:
- Vitto (in caso di allergie o patologie legate all'assunzione di alimenti che necessitano di spese maggiori all'ordinario queste esulano dall'assegno mensile, e sono da ritenersi straordinarie non subordinate al consenso);
- mensa scolastica;
- contributo per spese dell'abitazione (compresi i consumi di acqua, gas, luce ecc.);
- abbigliamento;
- spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie, da considerarsi non subordinate al consenso) e materiale scolastico di cancelleria;
- medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);
- medicinali per le cure di patologie: se presente nel figlio una patologia grave e/o permanente i costi inerenti alla cura della stessa non sono ritenuti ricompresi nell'assegno ordinario, ma equiparati a spese straordinarie non subordinate al consenso);
- spese di trasporto urbano (tessera autobus), carburante;
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
DÀ ATTO che i genitori convengono che le spese straordinarie sono così individuate:
- Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
ricarica cellulare;
- Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
(i) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
(II) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori,
(iii) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); pagina 3 di 4 (iv) spese sportive: attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
(v) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Le spese obbligatorie documentate saranno suddivise al 50% e rimborsate al coniuge che le ha sostenute, previa consegna dei giustificativi e prova di effettivo esborso entro il termine improrogabile di 10 gg dalla comunicazione (anche a mezzo mail o WhatsApp).
DÀ ATTO che, in riferimento alla spesa subordinata al consenso dell'altro, i genitori convengono e si impegnano come segue:
- il genitore che intende affrontare la spesa dovrà inviare una richiesta scritta, anche via email o WhatsApp, all'altro genitore contenente l'indicazione dell'importo della spesa da affrontare e di tutte le modalità individuate per soddisfare l'esigenza del figlio;
- il genitore che riceve la richiesta si impegna a rispondere entro il temine di dieci giorni per iscritto all'altro genitore comunicando, anche via email (o con il mezzo individuato dalle parti), il proprio consenso ovvero il proprio dissenso motivato, eventualmente indicando modalità alternative e/o meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze;
- la mancata risposta dovrà intendersi come approvazione della spesa richiesta e dell'importo ivi previsto, consentendo il rimborso, anche in via di recupero forzato, del 50% della spesa (ovvero nella diversa percentuale convenuta o stabilita in giudizio o nell'accordo di negoziazione assistita) entro il mese successivo all'esborso, debitamente documentato. 6.- I coniugi rinunciano ad ogni ulteriore reciproca pretesa l'uno nei confronti dell'altro, avendo già regolamentato in separata sede i propri rapporti patrimoniali, ove non indicati nel presente atto.
DÀ ATTO che i sottoscritti coniugi dichiarano di dare reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
Giudice Rel/Est. Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel/Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11937/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Piemonte Vitantonio, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
10/01/2013.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 13 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 21.06.2013. Persona_1
Con ricorso depositato il 13/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE il regime dell'affidamento condiviso, con conseguente esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi in relazione alle decisioni più importanti da adottare nei riguardi dello stesso;
DISPONE che il figlio viva con la madre, ma il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e compatibilmente con le esigenze scolastiche e di formazione in genere del bambino stesso, possa vederlo e tenerlo con sé liberamente durante la settimana e/o i week-end;
DÀ ATTO dei seguenti accordi fra le parti: per il periodo natalizio, pasquale e delle festività in genere, ivi comprese le vacanze estive, i coniugi convengono, in assoluta armonia, di non vincolarsi reciprocamente con la fissazione di periodi temporali rigidi che il figlio deve trascorrere esclusivamente con l'uno e l'altro genitore;
nell'auspicio che non sorgeranno in futuro conflitti in merito, i coniugi, che si ripropongono sin d'ora di trascorrere entrambi, insieme al figlio, i giorni festivi e solenni, quali Natale, Pasqua, i compleanni propri e del bambino, concordano che al momento stabiliranno se i periodi di festa o di vacanza saranno trascorsi esclusivamente con l'uno o l'altro coniuge. nel caso in cui dovessero insorgere tra i coniugi conflitti in ordine ai tempi di permanenza del figlio con il sig. , sempre nel rispetto degli impegni scolastici del minore e compatibilmente con i turni Parte_1 lavorativi del padre, che il bimbo trascorra con questo 3 giorni a settimana, quelli dispari (lunedì, mercoledì e venerdì), dalle ore 16:30 alle 20:00. qualora dovessero insorgere conflitti, che i week-end (da intendersi dalle h. 15 del sabato pomeriggio alle h. 19 della domenica) siano alternati. per quanto concerne le ferie estive, in caso di conflitto, che il sig. possa tenere il minore, Parte_1 continuativamente, una settimana nel mese di agosto (la individuazione della settimana sarà discrezione del sig. dipendendo le sue ferie anche dall'organizzazione dell'azienda). Parte_1
pagina 2 di 4 per quanto concerne le festività natalizie sempre in caso di conflitto, che il sig. trascorra con il Parte_1 minore, le intere giornate del Natale e del Santo Stefano, ad anni alterni, lo stesso per il giorno di Capodanno e quello dell'Epifania, ad anni alterni. per quanto concerne le festività pasquali, che il sig. trascorra con il minore, ad anni alterni, il Parte_1 giorno di Pasqua o quello della Pasquetta.
i coniugi convengono di mantenere la residenza di presso l'abitazione della madre, Persona_1 attualmente in Torino, Via Giulia di Barolo n. 3, dove la sig.ra trasformerà la propria residenza Pt_2 alla omologazione della presente separazione.
DISPONE che il sig. verserà mensilmente alla sig.ra la somma di euro 200,00 a titolo Parte_1 Pt_2 di mantenimento del figlio. In detto importo mensile dell'assegno di mantenimento sono comprese le seguenti voci:
- Vitto (in caso di allergie o patologie legate all'assunzione di alimenti che necessitano di spese maggiori all'ordinario queste esulano dall'assegno mensile, e sono da ritenersi straordinarie non subordinate al consenso);
- mensa scolastica;
- contributo per spese dell'abitazione (compresi i consumi di acqua, gas, luce ecc.);
- abbigliamento;
- spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie, da considerarsi non subordinate al consenso) e materiale scolastico di cancelleria;
- medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);
- medicinali per le cure di patologie: se presente nel figlio una patologia grave e/o permanente i costi inerenti alla cura della stessa non sono ritenuti ricompresi nell'assegno ordinario, ma equiparati a spese straordinarie non subordinate al consenso);
- spese di trasporto urbano (tessera autobus), carburante;
uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
DÀ ATTO che i genitori convengono che le spese straordinarie sono così individuate:
- Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
ricarica cellulare;
- Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
(i) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e babysitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
(II) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori,
(iii) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); pagina 3 di 4 (iv) spese sportive: attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
(v) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Le spese obbligatorie documentate saranno suddivise al 50% e rimborsate al coniuge che le ha sostenute, previa consegna dei giustificativi e prova di effettivo esborso entro il termine improrogabile di 10 gg dalla comunicazione (anche a mezzo mail o WhatsApp).
DÀ ATTO che, in riferimento alla spesa subordinata al consenso dell'altro, i genitori convengono e si impegnano come segue:
- il genitore che intende affrontare la spesa dovrà inviare una richiesta scritta, anche via email o WhatsApp, all'altro genitore contenente l'indicazione dell'importo della spesa da affrontare e di tutte le modalità individuate per soddisfare l'esigenza del figlio;
- il genitore che riceve la richiesta si impegna a rispondere entro il temine di dieci giorni per iscritto all'altro genitore comunicando, anche via email (o con il mezzo individuato dalle parti), il proprio consenso ovvero il proprio dissenso motivato, eventualmente indicando modalità alternative e/o meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze;
- la mancata risposta dovrà intendersi come approvazione della spesa richiesta e dell'importo ivi previsto, consentendo il rimborso, anche in via di recupero forzato, del 50% della spesa (ovvero nella diversa percentuale convenuta o stabilita in giudizio o nell'accordo di negoziazione assistita) entro il mese successivo all'esborso, debitamente documentato. 6.- I coniugi rinunciano ad ogni ulteriore reciproca pretesa l'uno nei confronti dell'altro, avendo già regolamentato in separata sede i propri rapporti patrimoniali, ove non indicati nel presente atto.
DÀ ATTO che i sottoscritti coniugi dichiarano di dare reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
Giudice Rel/Est. Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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