Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 9452/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Dr.ssa Anna
Scognamiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 9452/2020 R.G. avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1
, nato il [...] a [...], c.f. ; CP_1 C.F._2 CP_2
, nato il [...] a [...], c.f. ; , nato il
[...] C.F._3 CP_3
02.05.1989 a Napoli, c.f. ; , nato il [...] a C.F._4 Controparte_4
Napoli, c.f. ; rappresentati e difesi dall'Avv. Ludovico Raspini, c.f. C.F._5
, presso il cui studio in Frattamaggiore, via Leopardi, 15, eleggono domicilio in C.F._6 virtù di procura a margine dell'atto di citazione;
- ATTORI
, nata a [...] il giorno 11.03.1951, c.f. , Parte_2 C.F._7
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_3 C.F._8
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_4 C.F._9 rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio Brindisi, c.f. , presso il cui studio in C.F._10
Napoli, via Santa Lucia, 20, eleggono domicilio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTI
, nata a [...] il [...], c.f. , residente CP_5 C.F._11
in Frattamaggiore (NA), via Roma, 282; , nato a [...] il [...], c.f. CP_6
residente in [...]; , C.F._12 Controparte_7
c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._13 pagina 1 di 5
11.06.1970, c.f. residente in [...]; C.F._14
, nata a [...] il [...], c.f. residente in Controparte_9 C.F._15
Frattamaggiore (NA), I^ Trav. Via Fiume, 21; , nato a [...] il Controparte_10
28.01.1976, c.f. , residente in [...]; C.F._16
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Controparte_11 C.F._17
Frattamaggiore (NA), I^ Trav. Via Fiume n. 21.
- CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto al ruolo in data 16.10.2020, Parte_1
, in proprio e , , e , nella qualità di
[...] CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 eredi di (nata a [...] - NA - il 06.12.1947 e deceduta il 21.12.1996) Persona_1 convenivano in giudizio per l'udienza del 26.01.2021 , , e Parte_4 CP_5 Parte_2
, nella qualità di eredi di , , nella qualità di erede di Parte_3 Persona_2 CP_6
, nonché , , e Persona_1 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 quali eredi di , per la divisione del compendio immobiliare sito in T'IM, ex Parte_4
Vicolo I Croce, 23, ora Via Riconciliazione, 23, unitamente alla declaratoria di occupazione abusiva dei beni da parte di e , con condanna dei medesimi al rilascio dei Parte_3 Parte_4 medesimi e al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione non titolata, con condanna alle spese.
Gli istanti premettevano che ab origine il compendio immobiliare era di proprietà dei coniugi
(nato il [...], deceduto il 29.03.1971) e (nata il Persona_3 Persona_4
03.09.1916, deceduta il 01.06.1981), che lasciavano a loro i figli (nato il [...], Persona_2
deceduto il 20.11.2011), (nata il [...], deceduta il 27.05.2020), Parte_4 Persona_1
(nata il [...], deceduta il 21.12.1996), , e . CP_5 Parte_4 CP_12
lasciava a se eredi il marito ed i figli , Persona_1 CP_1 CP_2 CP_6 CP_4
e ;
[...] CP_3
lasciava a se eredi la moglie ed i figli , Persona_2 Parte_2 Persona_3 Per_5
, ; , , e alinevano la Pt_3 Pt_4 Parte_2 Persona_3 Controparte_13 Parte_4
loro quota a;
Parte_3
lasciava a se eredi il marito ed i figli , Parte_4 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e CP_6 CP_11
pagina 2 di 5 Si costituivano in data 05.01.2021 i convenuti , , i Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali:
- eccepivano la prescrizione del diritto ad accettare l'eredità;
- eccepivano l'usucapione in riferimento al piano 1 e 2 del compendio, sull'assunto che Per_2
avrebbe avuto il possesso continuato, ininterrotto ed uti dominus del piano 2 del compendio dal
[...]
1977, mentre avrebbe avuto il possesso continuato, ininterrotto ed uti dominus del Parte_4
piano 1 del compendio dal 1982;
- contestavano l'occupazione esclusiva dei beni ereditari lamentata dagli attori;
- avanzavano richiesta di corresponsione delle somme sostenute per le migliorie apportate all'immobile;
- eccepivano la compensazione nei confronti degli eredi di , sull'assunto che questi Persona_1
ultimi fossero debitori di degli importi anticipati per la denuncia di successione. Persona_2
Su tali premesse, concludevano in via principale, e previo accoglimento dell'eccezione di prescrizione sul diritto all'accettazione d'eredità, per il rigetto della domanda, o in caso di accoglimento dell'eccezione di usucapione per l'accoglimento della domanda di divisione del solo piano interrato e del piano terra dell'edificio. In via subordinata, in accoglimento delle domande di pagamento chiedevano l'imputazione a carico della massa ed a favore dei convenuti costituiti le spese sostenute per i miglioramenti eseguiti sugli immobili e, precisamente: a) per il condividente Parte_4
la somma di €.30.987,41, oltre interessi legali dal 01.01.1983 al soddisfo, nonché la somma di
[...]
€.2.196,00 oltre interessi dal 01.10.2012 al soddisfo;
b) per gli aventi causa del coerede Persona_2 la somma di €.30.987,41, oltre gli interessi legali dal 01.01.1977 al soddisfo, nonché €.314,00 oltre interessi legali dal 05.07.2007 al soddisfo;
c) per entrambi la somma di £.15.000.000, (€.7.500,00) oltre interessi legali dal 1982 al soddisfo. Insistevano per l'accoglimento delle eccezioni di compensazione e per l'imputazione delle spese a carico dei soccombenti o in subordine della massa.
Disposte rinotifiche e ammessa ed espletata prova per testi, all'udienza del 09.06.2023 la causa veniva assegnata in decisione sull'eccezione di prescrizione del diritto all'accettazione dell'eredità.
Con sentenza parziale 4303/2023 del 18.10.2023 veniva dichiarato prescritto il diritto ad accettare l'eredità di nato il [...] e deceduto il 29.03.1971 e – nata il Persona_3 Persona_4
03.09.1916 e deceduta il 01.06.1981, da parte di , , e CP_1 CP_2 Controparte_4
quali eredi di , nata il [...] e deceduta il 21.12.1996 CP_3 Persona_1
Ammessa ed espletata CTU all'udienza del 29.11.24 sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta depositate dalle parti la causa veniva assunta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
pagina 3 di 5 Il CTU ing cui era stato dato incarico di formare un progetto di divisione Persona_6
previa verifica delle regolarità urbanistica degli immobili oggetto delle masse e di cui si condividono i criteri di indagine e le conclusioni ha accertato che “ A seguito di ricerca documentale e più accessi eseguiti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di T'IM (NA), si è riscontrata la presenza di:
- Pratica 150/1954 riguardante la costruzione del solo piano terra difforme a quello che
è lo stato di fatto attuale per aperture perimetrali, disposizione cassa scale e tramezzature interne;
- Autorizzazione 912/1960 riguardante la costruzione del solo piano primo e difforme
a quello che è lo stato di fatto attuale per aperture perimetrali, disposizione cassa scale, tramezzature interne e conformazione balcone;
- Domanda per ottenere il permesso di esecuzione lavori edili del 25/07/1973 prot.
6823 riguardante piano terra primo e secondo difforme a quello che è lo stato di fatto attuale per conformazione perimetrale, disposizione cassa scale, tramezzature interne, aperture e conformazione balcone. Il permesso non risulta rilasciato. la cui copia della documentazione è in Allegato 06 della presente relazione. Dunque a parere del sottoscritto date le evidenti difformità urbanistiche i beni non possono essere commercializzati ai sensi della legge 28.2.85 n. 47 e successive modifiche.
Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sul tema, affermando importanti principi di diritto (sentenza n. 25021/2019) .
1) Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della L. n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967".
2)
2. Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non
pagina 4 di 5 potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che
è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizi
La domanda di scioglimento della comunione è quindi inammissibile
Vanno liquidate al CTU ing le spese di CTU in euro 42,00 per spese vive ed Persona_6
euro 3214,92 per onorario oltre IVA e e cassa se dovute da porsi a carico di tutte le parti in solido tra loro in parti uguali
Le spese attesa la natura del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice unico, Dr.ssa Anna Scognamiglio, non definitivamente pronunciando sulla controversia proposta da , , Parte_1 CP_1
e : CP_2 CP_4 CP_3
- Dichiara inammissibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria
- Liquida al CTU ing. la somma di euro 3.214,92 per onorario ed euro 42,00 Persona_6
per spese vive da porsi in parti uguali a carico dei tutte le parti ed in solido tra loro
-Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Aversa il 12.03.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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