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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 27202 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), tutti con il patrocinio dell'avv. STEFANINI CHIARA, elettivamente domiciliato in C.F._4
VIA GIUSEPPE COMPAGNONI, 8 20129 MILANO presso il difensore avv. STEFANINI CHIARA
ATTORI
E
CONDOMINIO CASE DI VIA SOLARI 23, MILANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
LA FORESTA FABIO e dell'avv. ALBERICI ANGELA ALBERICA, elettivamente domiciliato in VIA
GIOTTO, 26 MILANO presso il difensore avv. LA FORESTA FABIO CONVENUTO
Oggi 20/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per + altri, l'avv.to STEFANINI CHIARA Parte_1
Per CONDOMINIO CASE DI VIA SOLARI 23, MILANO, l'avv.to LA FORESTA FABIO;
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e discutono in conformità e l'avv. La Foresta eccepisce la inutilizzabilità del secondo foglio di pc allegato in atti da parte attrice con conseguente evidenza della rinuncia alle istanze istruttorie formulate da controparte e l'opposizione ed impugna sul punto dell'avv,
Stefanini. I procuratori concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 27202/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), tutti con il patrocinio dell'avv. STEFANINI CHIARA, elettivamente domiciliato in C.F._4
VIA GIUSEPPE COMPAGNONI, 8 20129 MILANO presso il difensore avv. STEFANINI CHIARA
ATTORI contro
CONDOMINIO CASE DI VIA SOLARI 23, MILANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
LA FORESTA FABIO e dell'avv. ALBERICI ANGELA ALBERICA, elettivamente domiciliato in VIA
GIOTTO, 26 MILANO presso il difensore avv. LA FORESTA FABIO CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 20/03/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU. n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dai signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con atto di citazione, regolarmente notificato, con il quale hanno convenuto in giudizio il Parte_4
Condominio sito in Milano alla via Solari n. 23 per vedere accertata e dichiarata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, la nullità della delibera assembleare adottata in data 20.12.2022 con riferimento al suo punto 6 dell'o.d.g..
Gli attori ne hanno eccepito la illegittimità per violazione dell'art. 1135 c.c. e in ogni caso per aver deciso una innovazione voluttuaria e gravosa nel decidere la istituzione di un servizio di vigilanza notturno.
Si costituiva il Condominio convenuto chiedendo, in via preliminare e in via pregiudiziale, il rigetto dell'istanza di sospensione della delibera impugnata, la dichiarazione di inammissibilità e/o il rigetto della domanda attorea in quanto tardiva poiché proposta oltre il termine perentorio previsto dall'art. 1137 c.c. e, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., alla udienza di prima comparizione venivano rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice e, al fine di tentare la conciliazione della lite ex art. 185 c.p.c., veniva disposta la comparizione personale delle parti all'udienza del 11.3.2024.
Alla citata udienza, vista la proposta conciliativa formulata dall'avvocato degli attori, le parti venivano invitate a discuterne alla prima assemblea utile e la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 22.10.2024, rinviata successivamente al 22.11.2024.
All'esito, stante l'impossibilità di trovare un accordo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza del 20.3.2025.
Parte attrice precisava le proprie conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, come segue: “in via preliminare accertare e dichiarare la piena ammissibilità della domanda attorea;
accertare e dichiarare la sospensione della delibera assunta in data 20 dicembre 2022 per
i motivi di cui in narrativa;
nel merito accertare e dichiarare la nullità della delibera assunta in data 20 dicembre 2022 per la violazione dell'art. 1135 c.c. e in ogni caso accertare e dichiarare la natura di innovazione voluttuaria e gravosa della delibera assunta in data 20 dicembre 2022 al punto 6 o.d.g. e, per
l'effetto, dichiarare tutti gli odierni attori esonerati dalla compartecipazione a tutte le spese relative al nuovo servizio di vigilanza notturno;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte convenuta invece precisava le proprie conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, come segue: “In via preliminare e pregiudiziale: - rigettarsi l'istanza di sospensione della delibera impugnata per carenza del fumus boni juris e del periculum in mora;
- dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi l'impugnativa avversaria in quanto proposta oltre il termine perentorio ex art. 1137 cc e quindi tardiva. Nel merito: - rigettarsi ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti. - con vittoria di spese legali, maggiorate di spese generali,
IVA e CPA come per legge”.
Oggi la causa, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, viene decisa ai sensi dell'art281 sexies cpc con la presente sentenza, con lettura, in udienza, del dispositivo e di sintetica motivazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 6 giugno 2023 per mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Nel merito della controversia tra le parti, poi, gli attori, quali condomini del Condominio convenuto hanno allegato quanto segue:
- che in data 20.12.2022 l'assemblea condominiale deliberava a maggioranza qualificata, con il loro voto contrario, il conferimento di un incarico alla per la vigilanza non armata in condominio Controparte_1 durante le ore notturne e nei giorni festivi e prefestivi;
- la spesa da sostenersi per l'esecuzione dell'incarico veniva deliberata in complessivi euro 68.642,08 comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto;
- l'amministrazione condominiale non avrebbe tuttavia specificato con quale criterio la suddetta spesa di euro 68.642,08 sarebbe stata ripartita tra i condomini;
- il servizio di vigilanza non è previsto dal regolamento condominiale e sarebbe inquadrabile tra le innovazioni gravose e voluttuarie previste dall'art. 1121 c.c. in quanto, da un lato, richiede una spesa che gli attori considerano esosa per la compagine condominiale e, dall'altro lato, in quanto servizio da ritenersi non indispensabile per l'edificio;
- in ogni caso la delibera impugnata sarebbe stata assunta in violazione dell'art. 1135 c.c. perché rivolta a tutelare beni privati e non condominiali e, in particolare, le autovetture private parcheggiate nei singoli posti auto di proprietà esclusiva di alcuni condomini da atti di vandalismo subiti dalle stesse nel tempo.
Per tali ragioni fin dalla adunanza del 20.12.2022, oltre ad esprimere il proprio voto contrario all'assunzione della delibera, avevano chiesto al condominio di essere esonerati dalla contribuzione alle spese di esecuzione e mantenimento del servizio.
Di contro, il condominio convenuto si difende eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda per tardività dell'impugnazione in quanto, vertendosi in un potenziale caso di annullamento e non di nullità della delibera la mediazione obbligatoria sarebbe stata promossa in data 20.1.2023 e dunque oltre il termine perentorio di 30 giorni decorrente secondo l'art. 1137, comma secondo, c.c. dalla data di assunzione della delibera per i dissenzienti che, nel caso in esame quella del 20.12.2022.
Nel merito eccepisce poi che:
- il servizio di vigilanza non armata deliberato dall'assemblea non assumerebbe i connotati di CP_2 una innovazione in quanto la caratteristica principale e determinate di una innovazione, costituiti dalla alterazione del bene comune o dalla trasformazione della sua destinazione, non sarebbe ravvisabile nel caso di specie;
- di conseguenza sarebbe inapplicabile nel caso de quo la disciplina prevista dall'art. 1121 c.c. che consente ai condomini dissenzienti di sottrarsi dalla partecipazione alla relativa spesa;
- allegato al verbale dell'assemblea del 20.12.2022 vi sarebbe una “simulazione di riparto della spesa”, così consentendo ad ogni condomino di conoscerne l'impatto economico;
- la mancata indicazione dei criteri di ripartizione della spesa non costituirebbe causa di illegittimità della delibera perché i criteri della stessa deriverebbero direttamente dalla legge e, nella specie, dall'art. 1123, comma primo, c.c. essendo stato istituito il servizio di vigilanza non armata per tutelare lo stabile condominiale e le parti comuni dello stesso, non poteva essere oggetto di una fruizione differenziata;
- la delibera di istituzione del servizio di vigilanza non armata costituirebbe un mero atto di gestione straordinaria e sarebbe legittima in quanto adottata con il voto favorevole di 81 presenti su 106
(rappresentanti 530,833 m/m) in ossequio alla maggioranza richiesta dall'art. 1136, secondo comma, c.c.;
- non sussisterebbe l'eccepito eccesso di potere dell'organo assembleare in quanto l'assemblea sarebbe intervenuta in materia condominiale costituita dalla “tutela della sicurezza dell'edificio e delle sue parti comuni”.
Parte attrice ha poi reiterato le sue istanze istruttorie, già disattese con ordinanza del 23/0124, depositando un nuovo foglio di precisazione delle conclusioni a distanza di pochi minuti dal deposito di un primo foglio contenente conclusioni senza reiterazione delle istanze istruttorie.
Parte convenuta ha eccepito la inammissibilità di tale ulteriore deposito e il conseguente consolidarsi della mancata reiterazione delle istanze istruttorie con rinuncia alle stesse.
Tale secondo deposito è ammissibile atteso che quella odierna è la udienza alla quale la causa è chiamata per la precisazione delle conclusioni e dunque le stesse sono utilmente formulabili fino alla data di oggi;
nè risulta in atti alcuna rinuncia espressa alla reiterazione delle istanze anche istruttorie formulate da parte attrice.
Ciò posto la reiterata istanza di ammissione dei mezzi istruttori va nuovamente disattesa, confermando l'ordinanza già resa in precedenza, perché gli stessi sono irrilevanti ai fini della decisione della causa per quanto di seguito si dirà.
Va analizzata preliminarmente l'eccezione di decadenza di parte attrice dal potere di proporre impugnazione alla delibera del 20/12/2022 e, posto che il termine di cui all'art. 1137 c.c. deve riferirsi solo ai vizi che determinano annullabilità della delibera e non anche alla sua nullità, va esaminato sotto quale profilo rilevano eventualmente i vizi eccepiti avverso la delibera in esame.
Per quanto riguarda le eccezioni inerenti il presunto carattere di innovazione della istituzione di un servizio di vigilanza non armata del condominio nelle ore notturne e l'asserito diritto degli attori ad essere esonerati dalla spesa per il presunto carattere gravoso e voluttuario della stessa innovazione va ritenuto che esse ove fondate rientrerebbero nell'ipotesi di annullabilità della delibera impugnata.
Tali eccezioni, difatti, non riguardano alcuna delle ipotesi di nullità individuate dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021 costituite da: " Mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali"; "Impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico"; "Illiceità".
Né può ritenersi che si verta in ipotesi di nullità per perseguimento di finalità estranee alla conservazione e gestione delle cose comuni e dunque di estraneità rispetto alle attribuzioni dell'assemblea dei condomini specificate dall'articolo 1135 cc atteso che l'istituzione di un servizio di guardiania notturna, non armata, come nel caso in esame risulta semmai destinato ad assicurare continuità al servizio di vigilanza di norma assicurato dal portiere.
A tale proposito va rilevato che il quadro delle mansioni assegnate dal CCNL di categoria al portiere, quale emergente dal suo art. 20 prevede tra le altre, in posizione preminente, quelle di vigilanza e custodia dello stabile.
Deve ritenersi che la vigilanza debba intendersi quale attenta sorveglianza dello stabile, attivamente perseguita durante l'orario lavorativo e si svolga mediante la presenza continua del portiere nelle vicinanze dell'ingresso dello stabile condominiale, in modo da poter garantire un attento controllo sulle persone che entrano ed escono dall'edificio.
La custodia, a sua volta, richiede maggiori obblighi da parte del portiere, sostanziandosi nel generico impegno alla conservazione e tutela dello stabile, tale da comportare eventuali sue attivazioni anche oltre l'orario lavorativo.
Mansioni che dunque nel caso in esame vengono proseguite dal servizio di vigilanza, non armata, istituito dal condominio con la delibera impugnata.
La stessa, quindi, rientra tra le attribuzioni assembleari ex art. 1135 c.c., atteso che il servizio in esame risulta certamente finalizzato alla conservazione e gestione delle cose comuni, in mancanza di prova contraria che non è stata allegata e fornita da parte attrice.
Poiché gli eccepiti vizi non rientrano in ipotesi di nullità, inerendo al più ad un eventuale cattivo esercizio dei poteri conferiti dalla legge alla assemblea condominiale, deve ritenersi, in accordo alla sopra richiamata sentenza dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che essi potrebbero, ove esistenti e provati, solo determinare la mera annullabilità della deliberazione, che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'art. 1137 cod. civ., con conseguente necessità della sua impugnativa nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c..
Nel caso in esame gli attori, come pacifico ed anche provato in atti, erano presenti in assemblea ed hanno votato contro la delibera impugnata del 20/12/2022.
Da tale momento incombeva a loro carico l'onere di impedire la decadenza entro il termine suddetto che scadeva il 19/01/2023
Gli attori hanno proposto la domanda di mediazione che è stata comunicata al Condominio in data
20/01/2023, come pacifico ed anche provato in atti.
L'art.8 del DLGS 28/2010 vigente al momento della proposizione della domanda di mediazione prevede che:
“
1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1”.
Tanto previsto in maniera chiara e non suscettibile di ulteriore interpretazione dalla norma sopra richiamata, va solo ulteriormente rilevato che, peraltro già in sede di interpretazione della disposizione in tema di interruzione della prescrizione ed impedimento della decadenza prevista in precedenza dall'art. 5, 6° comma, del d.lgs. 28/2010, la giurisprudenza riteneva (cfr. sul punto Corte di Appello di Milano Sentenza n.
253/2020 pubbl. il 27/01/2020) che: “ai fini della tempestività (al fine di impedire, nella specie, la decadenza per inosservanza del termine di cui all'art. 1137, 2° comma, c.c.) della domanda di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 25/2010, quel che conta è la comunicazione a controparte della avvenuta presentazione della domanda, e non anche della data di convocazione dinanzi all'organismo di mediazione: l'art. 5, 6° comma, del d.lgs. 28/2010 prevede, infatti, che “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo”.
Pertanto, non è dal momento della presentazione della domanda di mediazione, ma soltanto dal momento della relativa comunicazione all'altra o alle altre parti, che si verifica l'effetto, collegato dalla legge alla proposizione della relativa procedura deflattiva, di impedire la decadenza eventualmente prevista per la proposizione dell'azione giudiziale, come nel caso della impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale, ex art. 1137, 2° comma, c.c. (cfr. Cass. 2273/2019)”.
Precisava poi ulteriormente (cfr. sul punto Corte di Appello di Milano Sentenza n. 253/2020 pubbl. il
27/01/2020) che: “Non sembra possa validamente porsi in dubbio, peraltro, che l'onere della comunicazione (al fine anzidetto) della presentazione della domanda di mediazione incomba sulla parte che l'ha presentata, e non già sull'adito organismo di mediazione, come si evince in modo univoco dalla stessa formulazione della norma, che collega l'effetto interruttivo della prescrizione od impeditivo della decadenza al “momento della comunicazione alle altre parti” della domanda di mediazione.”
Ciò posto, nel caso in esame per quanto sopra rilevato in punto di fatto manca la prova in atti che al
Condominio sia stata data la comunicazione prevista dal vigente art.8 del DLGS 28/2010, sopra richiamato, entro il termine decadenziale scadente il 19/01/2023.
Ne consegue che la eccezione di parte convenuta sul punto va accolta e va dichiarata la decadenza degli attori dalla impugnativa della delibera del Condominio convenuto del 20/12/2022 ed il rigetto delle sue domande.
Con assorbimento o rigetto, di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Le spese e competenze del presente giudizio, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico degli attori, in solido tra di loro ed a favore del convenuto Condominio e vengono liquidate come in dispositivo, determinandole sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia n°55 del
10/03/2014, in considerazione del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Dichiara inammissibile per intervenuta decadenza la impugnazione della delibera del 20/12/2022 del
Condominio convenuto e per l'effetto rigetta le domande di parte attrice, come in motivazione.
- Condanna gli attori , , e , in solido tra di loro a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 corrispondere al convenuto Condominio sito in Milano alla via Solari n. 23, in persona del suo amministratore pro tempore, le spese e competenze di lite, liquidate in €.5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 20 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 27202 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), tutti con il patrocinio dell'avv. STEFANINI CHIARA, elettivamente domiciliato in C.F._4
VIA GIUSEPPE COMPAGNONI, 8 20129 MILANO presso il difensore avv. STEFANINI CHIARA
ATTORI
E
CONDOMINIO CASE DI VIA SOLARI 23, MILANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
LA FORESTA FABIO e dell'avv. ALBERICI ANGELA ALBERICA, elettivamente domiciliato in VIA
GIOTTO, 26 MILANO presso il difensore avv. LA FORESTA FABIO CONVENUTO
Oggi 20/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per + altri, l'avv.to STEFANINI CHIARA Parte_1
Per CONDOMINIO CASE DI VIA SOLARI 23, MILANO, l'avv.to LA FORESTA FABIO;
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e discutono in conformità e l'avv. La Foresta eccepisce la inutilizzabilità del secondo foglio di pc allegato in atti da parte attrice con conseguente evidenza della rinuncia alle istanze istruttorie formulate da controparte e l'opposizione ed impugna sul punto dell'avv,
Stefanini. I procuratori concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 27202/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), tutti con il patrocinio dell'avv. STEFANINI CHIARA, elettivamente domiciliato in C.F._4
VIA GIUSEPPE COMPAGNONI, 8 20129 MILANO presso il difensore avv. STEFANINI CHIARA
ATTORI contro
CONDOMINIO CASE DI VIA SOLARI 23, MILANO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
LA FORESTA FABIO e dell'avv. ALBERICI ANGELA ALBERICA, elettivamente domiciliato in VIA
GIOTTO, 26 MILANO presso il difensore avv. LA FORESTA FABIO CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 20/03/2025 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU. n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta dai signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con atto di citazione, regolarmente notificato, con il quale hanno convenuto in giudizio il Parte_4
Condominio sito in Milano alla via Solari n. 23 per vedere accertata e dichiarata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, la nullità della delibera assembleare adottata in data 20.12.2022 con riferimento al suo punto 6 dell'o.d.g..
Gli attori ne hanno eccepito la illegittimità per violazione dell'art. 1135 c.c. e in ogni caso per aver deciso una innovazione voluttuaria e gravosa nel decidere la istituzione di un servizio di vigilanza notturno.
Si costituiva il Condominio convenuto chiedendo, in via preliminare e in via pregiudiziale, il rigetto dell'istanza di sospensione della delibera impugnata, la dichiarazione di inammissibilità e/o il rigetto della domanda attorea in quanto tardiva poiché proposta oltre il termine perentorio previsto dall'art. 1137 c.c. e, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., alla udienza di prima comparizione venivano rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice e, al fine di tentare la conciliazione della lite ex art. 185 c.p.c., veniva disposta la comparizione personale delle parti all'udienza del 11.3.2024.
Alla citata udienza, vista la proposta conciliativa formulata dall'avvocato degli attori, le parti venivano invitate a discuterne alla prima assemblea utile e la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 22.10.2024, rinviata successivamente al 22.11.2024.
All'esito, stante l'impossibilità di trovare un accordo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies all'udienza del 20.3.2025.
Parte attrice precisava le proprie conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, come segue: “in via preliminare accertare e dichiarare la piena ammissibilità della domanda attorea;
accertare e dichiarare la sospensione della delibera assunta in data 20 dicembre 2022 per
i motivi di cui in narrativa;
nel merito accertare e dichiarare la nullità della delibera assunta in data 20 dicembre 2022 per la violazione dell'art. 1135 c.c. e in ogni caso accertare e dichiarare la natura di innovazione voluttuaria e gravosa della delibera assunta in data 20 dicembre 2022 al punto 6 o.d.g. e, per
l'effetto, dichiarare tutti gli odierni attori esonerati dalla compartecipazione a tutte le spese relative al nuovo servizio di vigilanza notturno;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte convenuta invece precisava le proprie conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente, come segue: “In via preliminare e pregiudiziale: - rigettarsi l'istanza di sospensione della delibera impugnata per carenza del fumus boni juris e del periculum in mora;
- dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi l'impugnativa avversaria in quanto proposta oltre il termine perentorio ex art. 1137 cc e quindi tardiva. Nel merito: - rigettarsi ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi esposti. - con vittoria di spese legali, maggiorate di spese generali,
IVA e CPA come per legge”.
Oggi la causa, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, viene decisa ai sensi dell'art281 sexies cpc con la presente sentenza, con lettura, in udienza, del dispositivo e di sintetica motivazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 6 giugno 2023 per mancato raggiungimento di un accordo tra le parti, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Nel merito della controversia tra le parti, poi, gli attori, quali condomini del Condominio convenuto hanno allegato quanto segue:
- che in data 20.12.2022 l'assemblea condominiale deliberava a maggioranza qualificata, con il loro voto contrario, il conferimento di un incarico alla per la vigilanza non armata in condominio Controparte_1 durante le ore notturne e nei giorni festivi e prefestivi;
- la spesa da sostenersi per l'esecuzione dell'incarico veniva deliberata in complessivi euro 68.642,08 comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto;
- l'amministrazione condominiale non avrebbe tuttavia specificato con quale criterio la suddetta spesa di euro 68.642,08 sarebbe stata ripartita tra i condomini;
- il servizio di vigilanza non è previsto dal regolamento condominiale e sarebbe inquadrabile tra le innovazioni gravose e voluttuarie previste dall'art. 1121 c.c. in quanto, da un lato, richiede una spesa che gli attori considerano esosa per la compagine condominiale e, dall'altro lato, in quanto servizio da ritenersi non indispensabile per l'edificio;
- in ogni caso la delibera impugnata sarebbe stata assunta in violazione dell'art. 1135 c.c. perché rivolta a tutelare beni privati e non condominiali e, in particolare, le autovetture private parcheggiate nei singoli posti auto di proprietà esclusiva di alcuni condomini da atti di vandalismo subiti dalle stesse nel tempo.
Per tali ragioni fin dalla adunanza del 20.12.2022, oltre ad esprimere il proprio voto contrario all'assunzione della delibera, avevano chiesto al condominio di essere esonerati dalla contribuzione alle spese di esecuzione e mantenimento del servizio.
Di contro, il condominio convenuto si difende eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda per tardività dell'impugnazione in quanto, vertendosi in un potenziale caso di annullamento e non di nullità della delibera la mediazione obbligatoria sarebbe stata promossa in data 20.1.2023 e dunque oltre il termine perentorio di 30 giorni decorrente secondo l'art. 1137, comma secondo, c.c. dalla data di assunzione della delibera per i dissenzienti che, nel caso in esame quella del 20.12.2022.
Nel merito eccepisce poi che:
- il servizio di vigilanza non armata deliberato dall'assemblea non assumerebbe i connotati di CP_2 una innovazione in quanto la caratteristica principale e determinate di una innovazione, costituiti dalla alterazione del bene comune o dalla trasformazione della sua destinazione, non sarebbe ravvisabile nel caso di specie;
- di conseguenza sarebbe inapplicabile nel caso de quo la disciplina prevista dall'art. 1121 c.c. che consente ai condomini dissenzienti di sottrarsi dalla partecipazione alla relativa spesa;
- allegato al verbale dell'assemblea del 20.12.2022 vi sarebbe una “simulazione di riparto della spesa”, così consentendo ad ogni condomino di conoscerne l'impatto economico;
- la mancata indicazione dei criteri di ripartizione della spesa non costituirebbe causa di illegittimità della delibera perché i criteri della stessa deriverebbero direttamente dalla legge e, nella specie, dall'art. 1123, comma primo, c.c. essendo stato istituito il servizio di vigilanza non armata per tutelare lo stabile condominiale e le parti comuni dello stesso, non poteva essere oggetto di una fruizione differenziata;
- la delibera di istituzione del servizio di vigilanza non armata costituirebbe un mero atto di gestione straordinaria e sarebbe legittima in quanto adottata con il voto favorevole di 81 presenti su 106
(rappresentanti 530,833 m/m) in ossequio alla maggioranza richiesta dall'art. 1136, secondo comma, c.c.;
- non sussisterebbe l'eccepito eccesso di potere dell'organo assembleare in quanto l'assemblea sarebbe intervenuta in materia condominiale costituita dalla “tutela della sicurezza dell'edificio e delle sue parti comuni”.
Parte attrice ha poi reiterato le sue istanze istruttorie, già disattese con ordinanza del 23/0124, depositando un nuovo foglio di precisazione delle conclusioni a distanza di pochi minuti dal deposito di un primo foglio contenente conclusioni senza reiterazione delle istanze istruttorie.
Parte convenuta ha eccepito la inammissibilità di tale ulteriore deposito e il conseguente consolidarsi della mancata reiterazione delle istanze istruttorie con rinuncia alle stesse.
Tale secondo deposito è ammissibile atteso che quella odierna è la udienza alla quale la causa è chiamata per la precisazione delle conclusioni e dunque le stesse sono utilmente formulabili fino alla data di oggi;
nè risulta in atti alcuna rinuncia espressa alla reiterazione delle istanze anche istruttorie formulate da parte attrice.
Ciò posto la reiterata istanza di ammissione dei mezzi istruttori va nuovamente disattesa, confermando l'ordinanza già resa in precedenza, perché gli stessi sono irrilevanti ai fini della decisione della causa per quanto di seguito si dirà.
Va analizzata preliminarmente l'eccezione di decadenza di parte attrice dal potere di proporre impugnazione alla delibera del 20/12/2022 e, posto che il termine di cui all'art. 1137 c.c. deve riferirsi solo ai vizi che determinano annullabilità della delibera e non anche alla sua nullità, va esaminato sotto quale profilo rilevano eventualmente i vizi eccepiti avverso la delibera in esame.
Per quanto riguarda le eccezioni inerenti il presunto carattere di innovazione della istituzione di un servizio di vigilanza non armata del condominio nelle ore notturne e l'asserito diritto degli attori ad essere esonerati dalla spesa per il presunto carattere gravoso e voluttuario della stessa innovazione va ritenuto che esse ove fondate rientrerebbero nell'ipotesi di annullabilità della delibera impugnata.
Tali eccezioni, difatti, non riguardano alcuna delle ipotesi di nullità individuate dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021 costituite da: " Mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali"; "Impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico"; "Illiceità".
Né può ritenersi che si verta in ipotesi di nullità per perseguimento di finalità estranee alla conservazione e gestione delle cose comuni e dunque di estraneità rispetto alle attribuzioni dell'assemblea dei condomini specificate dall'articolo 1135 cc atteso che l'istituzione di un servizio di guardiania notturna, non armata, come nel caso in esame risulta semmai destinato ad assicurare continuità al servizio di vigilanza di norma assicurato dal portiere.
A tale proposito va rilevato che il quadro delle mansioni assegnate dal CCNL di categoria al portiere, quale emergente dal suo art. 20 prevede tra le altre, in posizione preminente, quelle di vigilanza e custodia dello stabile.
Deve ritenersi che la vigilanza debba intendersi quale attenta sorveglianza dello stabile, attivamente perseguita durante l'orario lavorativo e si svolga mediante la presenza continua del portiere nelle vicinanze dell'ingresso dello stabile condominiale, in modo da poter garantire un attento controllo sulle persone che entrano ed escono dall'edificio.
La custodia, a sua volta, richiede maggiori obblighi da parte del portiere, sostanziandosi nel generico impegno alla conservazione e tutela dello stabile, tale da comportare eventuali sue attivazioni anche oltre l'orario lavorativo.
Mansioni che dunque nel caso in esame vengono proseguite dal servizio di vigilanza, non armata, istituito dal condominio con la delibera impugnata.
La stessa, quindi, rientra tra le attribuzioni assembleari ex art. 1135 c.c., atteso che il servizio in esame risulta certamente finalizzato alla conservazione e gestione delle cose comuni, in mancanza di prova contraria che non è stata allegata e fornita da parte attrice.
Poiché gli eccepiti vizi non rientrano in ipotesi di nullità, inerendo al più ad un eventuale cattivo esercizio dei poteri conferiti dalla legge alla assemblea condominiale, deve ritenersi, in accordo alla sopra richiamata sentenza dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che essi potrebbero, ove esistenti e provati, solo determinare la mera annullabilità della deliberazione, che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'art. 1137 cod. civ., con conseguente necessità della sua impugnativa nel termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c..
Nel caso in esame gli attori, come pacifico ed anche provato in atti, erano presenti in assemblea ed hanno votato contro la delibera impugnata del 20/12/2022.
Da tale momento incombeva a loro carico l'onere di impedire la decadenza entro il termine suddetto che scadeva il 19/01/2023
Gli attori hanno proposto la domanda di mediazione che è stata comunicata al Condominio in data
20/01/2023, come pacifico ed anche provato in atti.
L'art.8 del DLGS 28/2010 vigente al momento della proposizione della domanda di mediazione prevede che:
“
1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1”.
Tanto previsto in maniera chiara e non suscettibile di ulteriore interpretazione dalla norma sopra richiamata, va solo ulteriormente rilevato che, peraltro già in sede di interpretazione della disposizione in tema di interruzione della prescrizione ed impedimento della decadenza prevista in precedenza dall'art. 5, 6° comma, del d.lgs. 28/2010, la giurisprudenza riteneva (cfr. sul punto Corte di Appello di Milano Sentenza n.
253/2020 pubbl. il 27/01/2020) che: “ai fini della tempestività (al fine di impedire, nella specie, la decadenza per inosservanza del termine di cui all'art. 1137, 2° comma, c.c.) della domanda di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 25/2010, quel che conta è la comunicazione a controparte della avvenuta presentazione della domanda, e non anche della data di convocazione dinanzi all'organismo di mediazione: l'art. 5, 6° comma, del d.lgs. 28/2010 prevede, infatti, che “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo”.
Pertanto, non è dal momento della presentazione della domanda di mediazione, ma soltanto dal momento della relativa comunicazione all'altra o alle altre parti, che si verifica l'effetto, collegato dalla legge alla proposizione della relativa procedura deflattiva, di impedire la decadenza eventualmente prevista per la proposizione dell'azione giudiziale, come nel caso della impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale, ex art. 1137, 2° comma, c.c. (cfr. Cass. 2273/2019)”.
Precisava poi ulteriormente (cfr. sul punto Corte di Appello di Milano Sentenza n. 253/2020 pubbl. il
27/01/2020) che: “Non sembra possa validamente porsi in dubbio, peraltro, che l'onere della comunicazione (al fine anzidetto) della presentazione della domanda di mediazione incomba sulla parte che l'ha presentata, e non già sull'adito organismo di mediazione, come si evince in modo univoco dalla stessa formulazione della norma, che collega l'effetto interruttivo della prescrizione od impeditivo della decadenza al “momento della comunicazione alle altre parti” della domanda di mediazione.”
Ciò posto, nel caso in esame per quanto sopra rilevato in punto di fatto manca la prova in atti che al
Condominio sia stata data la comunicazione prevista dal vigente art.8 del DLGS 28/2010, sopra richiamato, entro il termine decadenziale scadente il 19/01/2023.
Ne consegue che la eccezione di parte convenuta sul punto va accolta e va dichiarata la decadenza degli attori dalla impugnativa della delibera del Condominio convenuto del 20/12/2022 ed il rigetto delle sue domande.
Con assorbimento o rigetto, di ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del presente in giudizio, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Le spese e competenze del presente giudizio, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico degli attori, in solido tra di loro ed a favore del convenuto Condominio e vengono liquidate come in dispositivo, determinandole sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia n°55 del
10/03/2014, in considerazione del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- Dichiara inammissibile per intervenuta decadenza la impugnazione della delibera del 20/12/2022 del
Condominio convenuto e per l'effetto rigetta le domande di parte attrice, come in motivazione.
- Condanna gli attori , , e , in solido tra di loro a Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 corrispondere al convenuto Condominio sito in Milano alla via Solari n. 23, in persona del suo amministratore pro tempore, le spese e competenze di lite, liquidate in €.5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva come per legge e resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano 20 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani