Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/05/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 217/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 217/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1
) e (C.F. , C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MACCARI CRISTINA
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 21/01/2025
contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e senza porre interferenze nelle rispettive vite private, scegliendo ciascuno la residenza che preferisce, pur mantenendo l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio fino a quando il figlio non raggiungerà la maggiore età. Per_1
2) La casa familiare sita in Carpi (MO) in Via Don Davide Albertario nr. 53
Int. 6 in comproprietà fra i coniugi per la quota di una metà ciascuno pro indiviso, viene assegnata e lasciata in uso unitamente ai mobili, arredi e pertinenze alla SI.ra Parte_1
nell'interesse esclusivo del figlio minore ivi stabilmente Per_1
convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. Il SI. ha già provveduto Parte_2
a trasferire la propria residenza anagrafica presso l'abitazione dei propri genitori consegnando, altresì, alla SI.ra Parte_1
copia delle chiavi dell'immobile suddetto e asportato i propri
[...]
effetti personali.
3) I coniugi, hanno concordemente deciso che il suddetto immobile già casa coniugale non verrà alienato a terzi nel breve periodo, ma rimarrà in comproprietà fra i coniugi stessi per la quota di una metà ciascuno pro indiviso ed assegnato ed in uso alla SI.ra Parte_1
nell'interesse esclusivo del figlio minore ivi stabilmente
[...] Per_1 convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto l'autosufficienza economica. I coniugi stabiliscono, altresì, che fintanto che la SI.ra non reperirà Parte_1
un'occupazione lavorativa anche part-time o a tempo determinato e comunque non oltre la mensilità di Aprile 2025 compresa, le rate del mutuo ipotecario cointestato nr. 055-000-8188460-000 verranno corrisposte dai ricorrenti in ragione del 50% ciascuno. A tal fine la SI.ra
[...]
verserà sul conto corrente del SI. Parte_1 Parte_2
– ove viene addebitata la rata del succitato mutuo – l'importo
[...]
corrispondente al 50% della rata, come di fatto oggi avviene dal Settembre
2024. Nel momento in cui la SI.ra Parte_1
, invece, conseguirà un lavoro anche part-time o a tempo
[...]
determinato ed in ogni caso a partire dal mese di Maggio 2025, le rate del mutuo ipotecario cointestato nr. 055-000-8188460-000 verranno corrisposte dalla sola SI.ra Parte_1
stessa, per l'importo di € 415,00 mensili, rimanendo a carico del SI.
[...]
esclusivamente l'importo inerente l'assicurazione personale Parte_2
collegata al precitato contratto di finanziamento per la somma di € 50,00 mensili. A tal fine la SI.ra verserà Parte_1
sul conto corrente del SI. – ove viene addebitata la Parte_2
rata del succitato mutuo – l'importo corrispondente alla totalità della rata di finanziamento corrispondente.
4) I coniugi concordano, altresì, che tutte le utenze attualmente intestate al solo dovranno essere volturate in capo alla SI.ra Parte_2 [...] entro il mese di Maggio 2025. Il SI. Parte_1
si accollerà ogni costo relativo alle utenze i cui consumi Parte_2
sono riferibili sino al mese di Settembre 2024 compreso;
da tale mensilità in poi tutti i consumi delle utenze – pur formalmente intestate al solo
[...]
- saranno corrisposte dalla sola SI.ra Parte_2 Parte_1
che provvederà a pagare i relativi importi,
[...]
comprovando al SI. l'avvenuto pagamento degli stessi. Parte_2
5) I coniugi concordano inoltre che le spese condominiali relative all'abitazione sita in Carpi (MO) in Via Don Davide Albertario nr. 53 Int. 6 residenza coniugale, ammontanti ad € 1.524,00 sino al 15/03/2025,
verranno suddivise tra gli odierni ricorrenti e il SI. Parte_3
padre della ricorrente convivente nel medesimo immobile. Rimarranno a carico dei coniugi, a metà ciascuno, le spese straordinarie della casa coniugale mentre le spese condominiali ordinarie dell'immobile rimarranno invece ad esclusivo carico della SI.ra Parte_1
.
[...]
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
6) Il figlio minore continuerà ad essere affidato in forma Persona_2
condivisa ad entrambi i genitori che, pertanto, eserciteranno la responsabilità genitoriale sul medesimo con collocazione prevalente presso la madre ove rimarrà fissata la sua residenza anagrafica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'educazione, all'istruzione, alla crescita ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Per le decisioni su questioni relative all'ordinaria conduzione di vita del minore, i genitori eserciteranno la potestà genitoriale separatamente.
7) A fronte delle attuali esigenze lavorative del padre (autista che svolge turni lavorativi alternati comportanti anche la reperibilità), i ricorrenti continueranno ad utilizzare un calendario che consenta loro di trascorrere il maggior tempo possibile con il figlio, collaborando per consentire al bambino di poter trascorrere diverse ore sia con il padre che con la madre, il tutto in base alle varie esigenze e necessità dei ricorrenti e, comunque,
sempre compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi di Per_1
nonché alla sua volontà e ai suoi desideri.
8) I genitori, fermo restando la possibilità del padre di vedere il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre e fatti comunque salvi diversi accordi tra le parti stesse, concordano di adottare il seguente calendario
(da intendersi a tutti gli effetti di legge il cd “piano genitoriale” di cui all'art. 473 bis n.12 ultimo comma c.p.c., ragionato e condiviso da entrambi i genitori), impegnandosi ad essere sempre piuttosto flessibili e disponibili così come è avvenuto fino ad ora.
9) I genitori, salvi diversi accordi, concordano espressamente di non prevedere alcun pernottamento del figlio minore presso l'abitazione del padre durante la settimana, stante la tipologia di lavoro che quest'ultimo esercita. Per tale motivo, le parti stabiliscono che, nei giorni di spettanza del SI. : Parte_2 A) il padre terrà con sé 1 (un) pomeriggio infrasettimanale Per_1
(indicativamente il mercoledì), dalle ore 18.00 circa alle ore 21.00 dopo cena con l'intesa tra i genitori che il padre andrà a prendere il figlio minore presso l'abitazione della madre (oppure della nonna materna) e lo riaccompagnerà dopo cena presso l'abitazione della madre.
B) 2 (due) fine settimana alternati al mese: il sabato alle ore 10.00 circa, il padre andrà a prendere il figlio minore presso l'abitazione della Per_1
madre e lo riporterà dalla stessa la domenica alle ore 21.00 circa dopo cena.
C) salvi diversi accordi, il padre potrà tenere con sé il figlio nel periodo delle vacanze scolastiche invernali, per una settimana, anche non consecutiva, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e di
Capodanno. Solamente per l'anno 2024, i genitori hanno concordato che starà con la madre dal 21/12/2024 al 02/01/2025 Per_1
consecutivamente per consentire alla madre e al figlio di recarsi in vacanza dalla nonna materna residente in [...];
D) salvo diversi accordi, il padre potrà tenere con sé il figlio durante le vacanze scolastiche pasquali, per 3 (tre) giorni anche consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, con l'intesa tra i genitori che ciascun anno il figlio trascorrerà il giorno di
Pasqua con la madre ed il giorno di Natale con il padre e viceversa l'anno successivo. Solamente per l'anno 2025 trascorrerà il giorno di Per_1
Pasqua e Pasquetta con la madre per improrogabili impegni lavorativi del padre;
E) salvo diversi accordi, durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio due settimane di vacanza, anche non consecutive;
l'esatta decorrenza dei rispettivi periodi di ferie dovrà essere concordata tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno, qualora i genitori godano delle ferie nello stesso periodo, resta inteso che il SI. Parte_2
avrà diritto di scelta negli anni pari, mentre la SI.ra
[...] [...]
negli anni dispari. I genitori dovranno Parte_1
reciprocamente comunicarsi, almeno 2 (due) giorni prima della partenza,
l'indirizzo ed il recapito telefonico delle località in cui con il figlio si recheranno in visita anche in giornata.
F) I ricorrenti quale regola generale stabiliscono che, in tutti i casi in cui la gestione e la custodia di non possa essere regolata secondo le Per_1
previsioni sopra indicate, nelle ore in cui i genitori sono al lavoro e/o nei momenti di avvicendamento giornaliero tra le parti e/o in caso di urgenza, ritardi, imprevisti, inconvenienti ecc… il bambino rimarrà nell'ordine con l'altro genitore – se disponibile, con i nonni materni, e con i nonni paterni.
Nel caso in cui il bambino dovesse essere collocato in luogo diverso dalla sua residenza, sarà cura del genitore in quel momento affidatario, avvisare di tale circostanza l'altro con i consueti mezzi di comunicazione oggi in uso.
Entrambi i genitori si impegnano a consentire al figlio, nel tempo in cui rimane con ciascuno di loro, ad adempiere agli impegni sociali, sportivi,
scolastici e ricreativi dello stesso. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, continueranno ad essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio medesimo. Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori continueranno ad essere autorizzati ad esercitare la responsabilità separatamente.
Tutto quanto sopra compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici del figlio e comunque sempre nel più completo rispetto dei suoi desideri e delle sue volontà.
10) I genitori si impegnano a collaborare ulteriormente con la massima serenità e disponibilità anche nella cura, educazione ed istruzione del figlio minore dando sempre assoluta priorità ai suoi interessi e tutela, Per_1
anche nelle scelte riguardanti la vita personale, evitando di esprimere in presenza del figlio, giudizi negativi o critiche verso l'altro genitore, consapevoli della necessità che conservi con entrambi i genitori, Per_1
rapporti sereni e si senta tranquillo e a proprio agio con ciascuno di essi.
11) I coniugi hanno concordemente stabilito che in considerazione degli importanti impegni economici di cui è gravato mensilmente il SI.
[...]
, quest'ultimo corrisponderà alla moglie fintanto che la Parte_2
SI.ra non reperirà Parte_1
un'occupazione lavorativa anche part-time o a tempo determinato e comunque non oltre la mensilità di Aprile 2025, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 500,00 =
(cinquecento/00) oltre il 50% delle spese straordinarie. Dal momento in cui la SI.ra invece conseguirà un Parte_1
lavoro anche part-time o a tempo determinato (come di fatto risulta oggi essere dipendente) e comunque in ogni caso a partire dal mese di Maggio
2025, lo stesso corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 300,00= (trecento/00) sino a che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, in via anticipata il giorno 15 (quindici) di ogni mese – somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, a decorrere dal mese di Gennaio 2026. Il versamento della predetta somma avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra Parte_1
e noto al SI. . Al raggiungimento della
[...] Parte_2
maggiore età del figlio e fino a quando lo stesso non sarà economicamente indipendente, previo accordo tra i genitori, il contributo al mantenimento ordinario potrà essere versato direttamente al figlio, con le modalità che verranno all'uopo concordate.
12) le spese straordinarie per il mantenimento del figlio saranno Per_1
ripartite fra i genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo il protocollo stabilito ed in uso al Tribunale di Modena, conosciuto alle parti e che qui di seguito si riporta:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)
farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del Servizio Sanitario
Nazionale; -spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e relativo abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è
avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le parti regoleranno dette spese il 30 di ogni mese.
Le parti concordano che ognuno dei genitori, quando si recherà in vacanza con il figlio provvederà personalmente al pagamento del soggiorno anche per il bambino.
13) la SI.ra percepirà l'Assegno Parte_1
Unico e Universale per i figli a carico, nella misura del 100%.
14) i genitori si impegnano reciprocamente a compiere ogni formalità necessaria affinché entrambi possano usufruire delle detrazioni fiscali per i minori nella misura del 50% ciascuno.
15) i genitori convengono che il figlio minore potrà recarsi Per_1
all'estero a partire dal compimento del 7° (settimo) anno di età e si danno,
sin da ora, reciproco consenso all'ottenimento e/o rinnovo del passaporto e/o documento valido al proprio espatrio così come quello inerente il figlio.
16) Le parti riconoscono sin da ora che le condizioni sopra previste (in particolare quelle inerenti il figlio) sono le piu' consone e le piu' congeniali alle necessità ed alle esigenze del minore, tant'è vero che sono state frutto di lunghe ed accurate trattative.
17) I ricorrenti si danno atto, inoltre, che le suddette pattuizioni, sono state previste dalle medesime nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al presente procedimento di separazione e di scioglimento del matrimonio e le stesse sono, pertanto, elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare.
18) I ricorrenti dichiarano di aver già definito ogni ulteriore e diversa questione in essere tra loro, anche di natura patrimoniale e non patrimoniale e di nulla aver più reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione oltre, a quanto qui convenuto, dandosi atto che ogni altro bene e/o rapporto anche qui non menzionato attualmente facente capo od intestato ad uno dei coniugi, rimarrà di spettanza esclusiva dello stesso.
19) Le parti dichiarano reciprocamente di rinunciare a pretendere l'uno dall'altro, somme a titolo di contributo al mantenimento e/o assegno divorzile essendo economicamente autosufficienti e provvedendo ciascuno di essi al soddisfacimento delle proprie personali esigenze di vita.
20) Per tutto quanto non previsto e per quanto possa sopravvenire, i coniugi si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione per la risoluzione di ogni eventuale vertenza;
21) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
22) I ricorrenti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal primo momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa. 23) I SIg. e , Parte_1 Parte_2
ai sensi e per gli effetti di cui all'art.473 bis n.51 comma 2 c.p.c. ribadiscono di non volersi riconciliare, che non sono stati emessi in precedenza dall'Autorità Giudiziaria e da altre Pubbliche Autorità
provvedimenti relativi al minore e contestualmente”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1
c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici. -Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
e , ogni diversa domanda, deduzione ed
[...] Parte_2
eccezione disattesa:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata in [...], il [...] e
[...] Parte_2
nato a [...], il [...];
[...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2017, atto n.30, Parte I)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 16/04/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale