TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/05/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 868/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 868, dell'anno 2023, posta in deliberazione tra:
, elettivamente domiciliato in Terni – Via XX Parte_1
Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.
[...]
per procura generale alle liti per atto del notaio in Roma, del Persona_1
17.12.2010, rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Terni, CP_1
Via Turati n. 18/20 Resistente
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 ottobre 2023, ritualmente notificato,
[...]
meccanico-riparatore di veicoli, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di aver esperito
[...] infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, ha contratto la patologia Spondilodiscopatie del tratto lombare e, per l'effetto, ha chiesto la condanna dell' all'erogazione in suo favore dei benefici previdenziali previsti, nella CP_1 misura di legge, previo cumulo con altre patologie già accertate e riconosciute. A fondamento del ricorso, deduceva: - Di svolgere attività Parte_1 di manutenzione e riparazione elettrica di autovetture e veicoli a motori in genere (furgoni e autocarri) e all'installazione di impianti GPL, dal 1986 al 1998 alle dipendenze della ditta AL AB e, successivamente, dal 1998 all'attualità del ricorso, come socio dell'Officina 2A s.n.c. di Parte_1
e (Cfr. estratto contributivo Inps e anamnesi
[...] Parte_2 lavorativa - All.to 3 al ricorso); - Di occuparsi, nello specifico, dello smontaggio e montaggio delle ruote del peso di circa 5-10 Kg cadauna, della sostituzione della frizione delle autovetture e movimentazione del cambio, dello smontaggio di pezzi quali pastiglie dei freni (la cui sostituzione comporta lo smontaggio delle ruote del veicolo), del trapezio, di parti del motore del peso anche superiore ai 50 Kg;
- Di utilizzare, nello svolgimento di tali lavorazioni, sia utensili quali pinze, martelli, chiavi, avvitatori, trapani e mole elettriche, levigatrici e smerigliatrici, sia macchinari fissi quali ponti elevatori, banco per la rettifica, mole da banco e banchi da lavoro;
- Di lavorare all'interno di autofficine prive di riscaldamento ed esposte agli agenti atmosferici (caldo d'estate e freddo d'inverno); - Di svolgere le lavorazioni sui veicoli spesso posizionati sul ponte sollevatore per lo smontaggio, riparazione e sostituzione di parti meccaniche e per il loro rimontaggio, nonché per il controllo pressione e sostituzione gomme, operando per diverse ore con le braccia alzate e comunque rivolte verso il veicolo;
- Di movimentare manualmente i ricambi auto del peso da 1 kg a 15 kg, come ammortizzatori, braccetti, alternatori e batterie, dal peso variabile tra i 15 e i 22 kg;
- Di effettuare anche la sostituzione di bombole GPL delle autovetture, il cui peso varia dai 30 ai 50 kg, movimentandole manualmente, nelle operazioni di smontaggio e montaggio;
- Di assumere, per la maggior parte del turno lavorativo, per eseguire le indicate lavorazioni, la posizione china o accovacciata o inginocchiata a terra e, quando è occupato il ponte, opera disteso a terra con le braccia sollevate in alto o lateralmente;
- Di osservare un orario di lavoro di oltre 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì; - Di essere esposto ai rischi lavorativi connessi alle vibrazioni al corpo intero e al sistema mano braccio, nonché al mantenimento protratto e reiterato di posture incongrue, non ergonomiche, oltre alla movimentazione manuale di carichi;
- Di aver contratto, in ragione di detta esposizione, la malattia Spondilodiscopatie del tratto lombare, per come indicata dal consulente di parte (Cfr. All. 1 al ricorso); - Di aver presentato all' , in CP_1 data 04.05.2021, domanda amministrativa per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia professionale indicata (Cfr. All. 8 al ricorso); – Che l , con nota del 02.09.2021, comunicava il rigetto della domanda per CP_1 inidoneità del rischio lavorativo a cagionare la malattia denunciata (Cfr. All. 9 al ricorso); - Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento, riscontrata negativamente dall'Istituto che, senza disporre collegiale medica, non mutava il giudizio precedentemente espresso, ritenendo non significative le motivazioni poste a sostegno dell'opposizione (Cfr. All. 11 al ricorso). Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del direttore Controparte_2 pro tempore, sostenendo: - che le lavorazioni cui è stato adibito il ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che, dagli accertamenti effettuati dall'istituto in via amministrativa, non risulta che la malattia denunciata (spondilodiscopatie del rachide lombare) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, per come risultante dal DVR aziendale, nonché dalla cartella sanitaria e di rischio. L' , quindi, insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1
L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente, limitatamente ai capitoli precisati nell'ordinanza di ammissione e, all'esito, veniva ammessa ed espletata la consulenza medico legale al fine di valutare l'eziologia della patologia denunciata e la conseguente invalidità permanente e all'odierna udienza la causa viene decisa con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento nei limiti che seguono.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel CP_1 caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la CP_1 pratica di riconoscimento della natura professionale della malattia sofferta dalla parte ricorrente per inidoneità del rischio lavorativo a provocare la malattia medesima. Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto, CP_1 sostenendo la sussistenza della patologia professionale contratta e che la stessa debba ritenersi produttiva di un danno biologico permanente valutabile nella misura dell'8% (Cfr. relazione medico legale di parte – All. 1 al ricorso) Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto conto contributivo e anamnesi lavorativa – All. 3 al ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi indicati nel ricorso, come meccanico-riparatore di veicoli e di aver svolto, a tale ragione, le lavorazioni per come dallo stesso descritte. Tali circostanze, oltre ad essere state confermate dai testi escussi, non sono state inficiate nel corso del giudizio da elementi probatori di segno contrario. Entrambi i testi escussi, e , hanno Testimone_1 Parte_2 confermato tutte le circostanze dedotte dal ricorrente nel proprio atto introduttivo. Il primo teste, , amico del ricorrente da diverso tempo, Testimone_1 ha dichiarato: “Non ho mai lavorato con il ricorrente. Io sono in pensione dal 2018 e frequento l'officina, prima ero edile facevo i pavimenti”, ed in virtù di tale frequentazione, ha potuto riferire sulle attività e movimentazioni svolte dal ricorrente confermando, sostanzialmente, le deduzioni del ricorrente. Il secondo teste, , socio del ricorrente dal 1998, ha Testimone_2 dichiarato: “il ricorrente, dal 1998 a tutt'oggi, si è occupato della manutenzione e riparazione elettrica e meccanica di autovetture e veicoli a motore in genere (furgoni e autocarri) e all'installazione di impianti GPL”. Ha confermato, altresì, le manutenzioni e la movimentazione dei pesi svolte dal ricorrente, precisando in particolare: “Il ricorrente ha effettuato lo smontaggio e montaggio delle ruote del peso di circa dai 10 ai 20 Kg cadauna che solleva da solo, della sostituzione della frizione delle autovetture e movimentazione del cambio del peso dai 30 agli 80 kg dipende dal tipo di vettura, dello smontaggio di pezzi quali pastiglie dei freni (la cui sostituzione comporta lo smontaggio delle ruote del veicolo), del trapezio, di parti del motore del peso anche superiore ai 50 Kg”. Riguardo le posture assunte, il teste ha dichiarato: “Il ricorrente con i veicoli spesso posizionati sul ponte sollevatore effettua lo smontaggio, riparazione e sostituzione di parti meccaniche e del loro rimontaggio, nonché del controllo pressione e sostituzione gomme, operando per diverse ore con le braccia alzate e comunque rivolte verso il veicolo posto sopra il ponte…confermo che nello svolgimento delle operazioni di montaggio e smontaggio dei vari pezzi da cambiare o manutentare, il ricorrente, per la maggior parte del turno lavorativo, assume la posizione china o accovacciata o inginocchiata a terra e, quando è occupato il ponte, opera disteso a terra con le braccia sollevate in alto o lateralmente” e, ancora, “…per sfilare i motori usa una piccola gru. Per sollevare la bombola Gpl, e i cambi e in genere tutte le altre attività di cambio bisogna fare tutto a mano”. Ugualmente confermato dal teste l'orario di lavoro osservato dall' di 10/12 ore al giorno, dal lunedì al venerdì. (Cfr. Parte_1 dichiarazioni rese all'udienza del 17.04.2024) Confermata dalle prove orali la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottoressa , all'esito dell'esame obiettivo Per_2 effettuato nel corso dell'accertamento peritale, e della disamina dei dati documentali, anamnestici, clinici e strumentali assunti, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che il ricorrente è affetto dalla patologia
“Spondilodiscopatie del tratto lombare”. Al fine dell'inquadramento della patologia riscontrata come malattia di natura professionale, la dottoressa ha evidenziato che “…i principali fattori Per_2 di rischio occupazionali del low back pain e delle protrusioni ed ernie lombari sono la MMC (movimentazione manuale dei carichi) le torsioni e le flessioni del rachide. Le spondilopatie e le ernie discali sono malattie per cui vige l'obbligo di denuncia e le ernie figurano nell'elenco delle malattie tabellate” Alla luce di tali evidenze, combinate con quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione in atti, il CTU ha valutato la patologia denunciata come a genesi professionale.
L'ausiliario del Giudice ha proceduto, quindi, alla quantificazione dei postumi invalidanti, valutando il danno biologico consequenziale nella misura del 7%, con richiamo alla voce tabellare n. 213 ex D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Il CTU, inoltre, tenuto conto delle menomazioni preesistenti già accertate e riconosciute nella misura dell'8%, ha valutato il danno biologico complessivo a carico del ricorrente, nella misura del 16%.
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono pervenute note discordi dal dott. consulente di parte resistente. (Cfr. elaborato Persona_3 peritale in atti) il quale ha contestato le quantificazioni operate dall'ausiliario del giudice ritenendole non in linea con quanto risultante dal DVR aziendale che individua una esposizione al rischio di MMC di grado lieve-moderato. Il CTU, in riscontro, non condividendo le contestazioni sollevate ha concluso ritenendo che “Il rischio LIEVE-MODERATO è idoneo a cagionare la malattia denunciata. Si conferma dunque il preliminare inviato alle parti”. Orbene, all'esito della dialettica processuale tra consulenti, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente d'ufficio in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici. Il metodo logico seguito dalla dottoressa appare rigoroso, le sue Per_2 considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Dalla consulenza tecnica emerge, pertanto, la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dalla parte ricorrente e la malattia professionale accertata “Spondilodiscopatie del tratto lombare”. In base al grado di invalidità quantificato in misura pari al 7% che, cumulato con le menomazioni preesistenti (8%), è complessivamente pari al 16%, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 04.05.2021. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente CP_1 le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nella causa iscritta al R.G. n. 868/2023, disattesa ogni Parte_1 altra eccezione e deduzione: a) accerta che il ricorrente è affetto dalla malattia “Spondilodiscopatie del tratto lombare” e che la stessa è di origine professionale e che dalla stessa è derivato un danno biologico del 7% e, operato il cumulo con le preesistenti menomazioni, complessivamente del 16%; b) dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma II, lett. a) e lett. b), del D. Lgs. 38 del 2000, a decorrere dalla domanda amministrativa del 04.05.2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo al dovuto fino al saldo;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria. c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, liquidate con separato decreto. Terni, lì 6 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 868, dell'anno 2023, posta in deliberazione tra:
, elettivamente domiciliato in Terni – Via XX Parte_1
Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.
[...]
per procura generale alle liti per atto del notaio in Roma, del Persona_1
17.12.2010, rep. 87595, racc. 38040, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Terni, CP_1
Via Turati n. 18/20 Resistente
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 ottobre 2023, ritualmente notificato,
[...]
meccanico-riparatore di veicoli, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di aver esperito
[...] infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare che, a causa dell'attività lavorativa svolta, ha contratto la patologia Spondilodiscopatie del tratto lombare e, per l'effetto, ha chiesto la condanna dell' all'erogazione in suo favore dei benefici previdenziali previsti, nella CP_1 misura di legge, previo cumulo con altre patologie già accertate e riconosciute. A fondamento del ricorso, deduceva: - Di svolgere attività Parte_1 di manutenzione e riparazione elettrica di autovetture e veicoli a motori in genere (furgoni e autocarri) e all'installazione di impianti GPL, dal 1986 al 1998 alle dipendenze della ditta AL AB e, successivamente, dal 1998 all'attualità del ricorso, come socio dell'Officina 2A s.n.c. di Parte_1
e (Cfr. estratto contributivo Inps e anamnesi
[...] Parte_2 lavorativa - All.to 3 al ricorso); - Di occuparsi, nello specifico, dello smontaggio e montaggio delle ruote del peso di circa 5-10 Kg cadauna, della sostituzione della frizione delle autovetture e movimentazione del cambio, dello smontaggio di pezzi quali pastiglie dei freni (la cui sostituzione comporta lo smontaggio delle ruote del veicolo), del trapezio, di parti del motore del peso anche superiore ai 50 Kg;
- Di utilizzare, nello svolgimento di tali lavorazioni, sia utensili quali pinze, martelli, chiavi, avvitatori, trapani e mole elettriche, levigatrici e smerigliatrici, sia macchinari fissi quali ponti elevatori, banco per la rettifica, mole da banco e banchi da lavoro;
- Di lavorare all'interno di autofficine prive di riscaldamento ed esposte agli agenti atmosferici (caldo d'estate e freddo d'inverno); - Di svolgere le lavorazioni sui veicoli spesso posizionati sul ponte sollevatore per lo smontaggio, riparazione e sostituzione di parti meccaniche e per il loro rimontaggio, nonché per il controllo pressione e sostituzione gomme, operando per diverse ore con le braccia alzate e comunque rivolte verso il veicolo;
- Di movimentare manualmente i ricambi auto del peso da 1 kg a 15 kg, come ammortizzatori, braccetti, alternatori e batterie, dal peso variabile tra i 15 e i 22 kg;
- Di effettuare anche la sostituzione di bombole GPL delle autovetture, il cui peso varia dai 30 ai 50 kg, movimentandole manualmente, nelle operazioni di smontaggio e montaggio;
- Di assumere, per la maggior parte del turno lavorativo, per eseguire le indicate lavorazioni, la posizione china o accovacciata o inginocchiata a terra e, quando è occupato il ponte, opera disteso a terra con le braccia sollevate in alto o lateralmente;
- Di osservare un orario di lavoro di oltre 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì; - Di essere esposto ai rischi lavorativi connessi alle vibrazioni al corpo intero e al sistema mano braccio, nonché al mantenimento protratto e reiterato di posture incongrue, non ergonomiche, oltre alla movimentazione manuale di carichi;
- Di aver contratto, in ragione di detta esposizione, la malattia Spondilodiscopatie del tratto lombare, per come indicata dal consulente di parte (Cfr. All. 1 al ricorso); - Di aver presentato all' , in CP_1 data 04.05.2021, domanda amministrativa per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia professionale indicata (Cfr. All. 8 al ricorso); – Che l , con nota del 02.09.2021, comunicava il rigetto della domanda per CP_1 inidoneità del rischio lavorativo a cagionare la malattia denunciata (Cfr. All. 9 al ricorso); - Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento, riscontrata negativamente dall'Istituto che, senza disporre collegiale medica, non mutava il giudizio precedentemente espresso, ritenendo non significative le motivazioni poste a sostegno dell'opposizione (Cfr. All. 11 al ricorso). Si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del direttore Controparte_2 pro tempore, sostenendo: - che le lavorazioni cui è stato adibito il ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che, dagli accertamenti effettuati dall'istituto in via amministrativa, non risulta che la malattia denunciata (spondilodiscopatie del rachide lombare) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, per come risultante dal DVR aziendale, nonché dalla cartella sanitaria e di rischio. L' , quindi, insisteva per il rigetto del ricorso. CP_1
L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente, limitatamente ai capitoli precisati nell'ordinanza di ammissione e, all'esito, veniva ammessa ed espletata la consulenza medico legale al fine di valutare l'eziologia della patologia denunciata e la conseguente invalidità permanente e all'odierna udienza la causa viene decisa con motivazione contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento nei limiti che seguono.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel CP_1 caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la CP_1 pratica di riconoscimento della natura professionale della malattia sofferta dalla parte ricorrente per inidoneità del rischio lavorativo a provocare la malattia medesima. Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' convenuto, CP_1 sostenendo la sussistenza della patologia professionale contratta e che la stessa debba ritenersi produttiva di un danno biologico permanente valutabile nella misura dell'8% (Cfr. relazione medico legale di parte – All. 1 al ricorso) Dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. estratto conto contributivo e anamnesi lavorativa – All. 3 al ricorso) e dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi indicati nel ricorso, come meccanico-riparatore di veicoli e di aver svolto, a tale ragione, le lavorazioni per come dallo stesso descritte. Tali circostanze, oltre ad essere state confermate dai testi escussi, non sono state inficiate nel corso del giudizio da elementi probatori di segno contrario. Entrambi i testi escussi, e , hanno Testimone_1 Parte_2 confermato tutte le circostanze dedotte dal ricorrente nel proprio atto introduttivo. Il primo teste, , amico del ricorrente da diverso tempo, Testimone_1 ha dichiarato: “Non ho mai lavorato con il ricorrente. Io sono in pensione dal 2018 e frequento l'officina, prima ero edile facevo i pavimenti”, ed in virtù di tale frequentazione, ha potuto riferire sulle attività e movimentazioni svolte dal ricorrente confermando, sostanzialmente, le deduzioni del ricorrente. Il secondo teste, , socio del ricorrente dal 1998, ha Testimone_2 dichiarato: “il ricorrente, dal 1998 a tutt'oggi, si è occupato della manutenzione e riparazione elettrica e meccanica di autovetture e veicoli a motore in genere (furgoni e autocarri) e all'installazione di impianti GPL”. Ha confermato, altresì, le manutenzioni e la movimentazione dei pesi svolte dal ricorrente, precisando in particolare: “Il ricorrente ha effettuato lo smontaggio e montaggio delle ruote del peso di circa dai 10 ai 20 Kg cadauna che solleva da solo, della sostituzione della frizione delle autovetture e movimentazione del cambio del peso dai 30 agli 80 kg dipende dal tipo di vettura, dello smontaggio di pezzi quali pastiglie dei freni (la cui sostituzione comporta lo smontaggio delle ruote del veicolo), del trapezio, di parti del motore del peso anche superiore ai 50 Kg”. Riguardo le posture assunte, il teste ha dichiarato: “Il ricorrente con i veicoli spesso posizionati sul ponte sollevatore effettua lo smontaggio, riparazione e sostituzione di parti meccaniche e del loro rimontaggio, nonché del controllo pressione e sostituzione gomme, operando per diverse ore con le braccia alzate e comunque rivolte verso il veicolo posto sopra il ponte…confermo che nello svolgimento delle operazioni di montaggio e smontaggio dei vari pezzi da cambiare o manutentare, il ricorrente, per la maggior parte del turno lavorativo, assume la posizione china o accovacciata o inginocchiata a terra e, quando è occupato il ponte, opera disteso a terra con le braccia sollevate in alto o lateralmente” e, ancora, “…per sfilare i motori usa una piccola gru. Per sollevare la bombola Gpl, e i cambi e in genere tutte le altre attività di cambio bisogna fare tutto a mano”. Ugualmente confermato dal teste l'orario di lavoro osservato dall' di 10/12 ore al giorno, dal lunedì al venerdì. (Cfr. Parte_1 dichiarazioni rese all'udienza del 17.04.2024) Confermata dalle prove orali la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta ed espletata consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottoressa , all'esito dell'esame obiettivo Per_2 effettuato nel corso dell'accertamento peritale, e della disamina dei dati documentali, anamnestici, clinici e strumentali assunti, ha accertato, con congrua e logica motivazione, che il ricorrente è affetto dalla patologia
“Spondilodiscopatie del tratto lombare”. Al fine dell'inquadramento della patologia riscontrata come malattia di natura professionale, la dottoressa ha evidenziato che “…i principali fattori Per_2 di rischio occupazionali del low back pain e delle protrusioni ed ernie lombari sono la MMC (movimentazione manuale dei carichi) le torsioni e le flessioni del rachide. Le spondilopatie e le ernie discali sono malattie per cui vige l'obbligo di denuncia e le ernie figurano nell'elenco delle malattie tabellate” Alla luce di tali evidenze, combinate con quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione in atti, il CTU ha valutato la patologia denunciata come a genesi professionale.
L'ausiliario del Giudice ha proceduto, quindi, alla quantificazione dei postumi invalidanti, valutando il danno biologico consequenziale nella misura del 7%, con richiamo alla voce tabellare n. 213 ex D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Il CTU, inoltre, tenuto conto delle menomazioni preesistenti già accertate e riconosciute nella misura dell'8%, ha valutato il danno biologico complessivo a carico del ricorrente, nella misura del 16%.
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono pervenute note discordi dal dott. consulente di parte resistente. (Cfr. elaborato Persona_3 peritale in atti) il quale ha contestato le quantificazioni operate dall'ausiliario del giudice ritenendole non in linea con quanto risultante dal DVR aziendale che individua una esposizione al rischio di MMC di grado lieve-moderato. Il CTU, in riscontro, non condividendo le contestazioni sollevate ha concluso ritenendo che “Il rischio LIEVE-MODERATO è idoneo a cagionare la malattia denunciata. Si conferma dunque il preliminare inviato alle parti”. Orbene, all'esito della dialettica processuale tra consulenti, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente d'ufficio in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici. Il metodo logico seguito dalla dottoressa appare rigoroso, le sue Per_2 considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Dalla consulenza tecnica emerge, pertanto, la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta dalla parte ricorrente e la malattia professionale accertata “Spondilodiscopatie del tratto lombare”. In base al grado di invalidità quantificato in misura pari al 7% che, cumulato con le menomazioni preesistenti (8%), è complessivamente pari al 16%, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a) e lett. b), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 04.05.2021. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente CP_1 le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, nella causa iscritta al R.G. n. 868/2023, disattesa ogni Parte_1 altra eccezione e deduzione: a) accerta che il ricorrente è affetto dalla malattia “Spondilodiscopatie del tratto lombare” e che la stessa è di origine professionale e che dalla stessa è derivato un danno biologico del 7% e, operato il cumulo con le preesistenti menomazioni, complessivamente del 16%; b) dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo, erogato in rendita, ai sensi dell'art. 13, comma II, lett. a) e lett. b), del D. Lgs. 38 del 2000, a decorrere dalla domanda amministrativa del 04.05.2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo al dovuto fino al saldo;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria. c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, liquidate con separato decreto. Terni, lì 6 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi