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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 15/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 325/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Largo Florenzo Spadoni n. 4, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Genziana Giorgetti in forza di mandato posto in foglio separato ex art. 83,
III comma cpc, da considerarsi parte integrante ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Morro Parte_1 Parte_2
D'Oro (TE) in data 11.06.1988, trascritto presso i registri degli atti di matrimonio del detto Comune
(atto n. 13, Parte II, S. A, anno 1988), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nati il 17.11.1992 infermiere, e il Persona_1 Per_2
30.03.1995 a Medellin (Colombia), tecnico di radiologia, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
La casa familiare sita in Rieti, via Martiri delle Fosse Reatine n. 54, è abitata dalla moglie che ne è intestataria al 100% per effetto dell'avvenuta cessione della quota del 50% da parte del marito.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo che la convivenza è divenuta intollerabile, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
1 condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la moglie rinuncia al diritto al mantenimento per aver ricevuto dal marito la quota pari alla metà della proprietà della casa familiare;
3) la moglie continuerà ad abitare nella casa familiare di sua proprietà mentre il marito continuerà
a rimborsarle, come sta facendo già attualmente, le bollette delle utenze di acqua, luce e telefono nonché gli oneri condominiali;
4) nessun obbligo di mantenimento è previsto in favore dei figli poiché maggiori di età ed economicamente autosufficienti;
5) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale e personale, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
6) i coniugi dichiarano che, comunque, al di fuori di quanto sopra definito, non sussistono beni mobili
e/o immobili sui quali le parti avanzino pretese o rivendicazioni di sorta cui espressamente rinunciano;
7) I ricorrenti dichiarano di prestare entrambi la loro acquiescenza piena e totale alla emananda sentenza di separazione personale dei coniugi nel presente procedimento secondo le pattuizioni sottoscritte dagli stessi coniugi in via congiunta e, conseguentemente, di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza.
Con note scritte depositate per l'udienza del 13 marzo 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti difese da uno stesso difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario in Morro D'Oro (TE) in data 11.06.1988, trascritto presso
2 i registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 13 Parte II, S. A, anno 1988) alle condizioni di cui al ricorso;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Morro D'Oro (TE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Largo Florenzo Spadoni n. 4, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Genziana Giorgetti in forza di mandato posto in foglio separato ex art. 83,
III comma cpc, da considerarsi parte integrante ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Morro Parte_1 Parte_2
D'Oro (TE) in data 11.06.1988, trascritto presso i registri degli atti di matrimonio del detto Comune
(atto n. 13, Parte II, S. A, anno 1988), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nati il 17.11.1992 infermiere, e il Persona_1 Per_2
30.03.1995 a Medellin (Colombia), tecnico di radiologia, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
La casa familiare sita in Rieti, via Martiri delle Fosse Reatine n. 54, è abitata dalla moglie che ne è intestataria al 100% per effetto dell'avvenuta cessione della quota del 50% da parte del marito.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo che la convivenza è divenuta intollerabile, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
1 condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la moglie rinuncia al diritto al mantenimento per aver ricevuto dal marito la quota pari alla metà della proprietà della casa familiare;
3) la moglie continuerà ad abitare nella casa familiare di sua proprietà mentre il marito continuerà
a rimborsarle, come sta facendo già attualmente, le bollette delle utenze di acqua, luce e telefono nonché gli oneri condominiali;
4) nessun obbligo di mantenimento è previsto in favore dei figli poiché maggiori di età ed economicamente autosufficienti;
5) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni altra questione di carattere patrimoniale e personale, non avendo più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
6) i coniugi dichiarano che, comunque, al di fuori di quanto sopra definito, non sussistono beni mobili
e/o immobili sui quali le parti avanzino pretese o rivendicazioni di sorta cui espressamente rinunciano;
7) I ricorrenti dichiarano di prestare entrambi la loro acquiescenza piena e totale alla emananda sentenza di separazione personale dei coniugi nel presente procedimento secondo le pattuizioni sottoscritte dagli stessi coniugi in via congiunta e, conseguentemente, di rinunciare a qualsiasi forma di impugnazione avverso la predetta sentenza.
Con note scritte depositate per l'udienza del 13 marzo 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti difese da uno stesso difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario in Morro D'Oro (TE) in data 11.06.1988, trascritto presso
2 i registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 13 Parte II, S. A, anno 1988) alle condizioni di cui al ricorso;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Morro D'Oro (TE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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