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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1123/2025 depositato il 09/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capriglia Irpina - Piazza Municipio 83010 Capriglia Irpina AV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 196/2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 639/2025 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente impugnava i due avvisi di accertamento di cui in epigrafe emessi dal Comune di Caproglia Irpina (AV) notificati l'11.8.25 e relativi all'omesso versamento dell'IMU per le annualità 2021 e 2022, relativamente alle unità immobiliari dettagliatamente indicate negli atti impugnati e nel ricorso;
tre erano fabbricati (cat. A/2, cat. C/2 e cat. C/6) altre 8 erano aree di natura edificatoria secondo il piano urbanistico comunale.
Il ricorso e le sottese domanda di accertamento dell'inesistenza del presupposto impositivo e/o di rideterminazione del valore delle aree era limitato alle aree edificabili. La parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di impugnazione: 1) erronea ed illegittima mancata eliminazione dalla tassazione delle p.lle
PART. che erano state soppresse e graffate ai subalterni individuato al f. FG p.lla PART. (appartamento)
a seguito di aggiornamento catastale del 2018; -2) mancanza del presupposto impositivo per i terreni (f. FG
p.lle PART. soppressa, PART., attesa la carenza di autonomia funzionale (destinate a strade di accesso e pertinenziali a fabbricati e ricadenti in zona B, ma non utilizzabili in quanto di estensione inferiore a 500 mq e per l'oggettiva impossibilità di ulteriore cubatura c.d. zona satura;
-3) mancanza di chiarezza della motivazione degli atti impugnati, attesa la mancata determinazione delle aliquote, del valore di riferimento e dell'estensione dei terreni;
-4) violazione dell'art. 5 del d.lgs. 504/1994, attesa l'attribuzione di un valore unico per l'intera zona B2 di € 68,00 al mq, senza considerare la peculiarità dei terreni;
-5) non sussistenza di un'effettiva utilizzabilità ai fini edificatori dei suoli.
Il Comune resistente si costituiva in giudizio, riconoscendo la fondatezza del ricorso solo relativamente ad un'unità immobiliare (p.lla PART.), rispetto alla quale era stata applicata una tassazione di soli € 12,40. Nel resto contestava sia in fatto, che in diritto le argomentazioni contenute nel ricorso, rilevando di essersi pienamente adeguata alla precedente sentenza n. 208/2024 della CGT di I grado di Avellino, che aveva ridotto nella misura del 50% il valore delle aree edificabili in lite. Evidenziava la mancata prova di circostanze idonea dimostrare un diverso valore venale dei beni.
Il difensore della ricorrente depositava in data 16.12.2025 sentenze della giurisprudenza di merito favorevoli relative a ricorsi di diversi contribuenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in minima parte fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
Innanzitutto, va chiarito, con riferimento alle doglianza dell'erronea inclusione di due p.lle sopresse a seguito dall'atto di aggiornamento catastale del 2018 a firma dell'ing. Nominativo_1, che la p.lla PART. del f. FG non è compresa negli atti impugnati.
Invece, con riferimento alla p.lla PART., la doglianza del ricorrente è fondata, in quanto essa non costituisce più un'autonoma p.lla a seguito dell'aggiornamento catastale suindicato.
Passando alle contestazioni sollevate avverso l'illegittima attribuzione alle aree edificabili di un valore venale non corrispondente a quello effettivo.
Va rilevato che l'Ente impositore si è pienamente adeguato alla sentenza della CGT di Avellino n. 208/2024, depositata il 4.3.24 relativa alle annualità antecedenti rispetto a quelle in lite.
Tale sentenza, richiamando la sentenza n. 661/2021 della CTP di Avellino, ha dichiarato in parte illegittimi gli accertamenti relativi alle annualità 2017 e 2018, in quanto non avevano ridotto il valore venale dei beni nella misura del 50%.
Ebbene, da un attento esame degli atti impugnati con l'odierno ricorso e gli atti emessi per le annualità antecedenti (allegati al fascicolo di parte resistente) emerge chiaramente che negli atti in esame il Comune resistente ha ridotto del 50% il valore attribuito alle aree edificabili. Ad esempio, si segnala che all'area edificabile riportata in catasto al f. FG p.lla PART. nell'avviso di accertamento dell'anno 2017 era attribuito un valore venale di € 10.504; invece, negli atti impugnati con l'odierno ricorso a tale area viene attribuito un valore di € 5.270,00.
Non è possibile effettuare un'ulteriore riduzione di tale valore in mancanza di specifiche allegazioni su elementi di fatto nuovi e sopravvenuti rispetto al giudicato formatosi inter partes.
Poi, è infondata la doglianza attinente all'omessa e/o carente motivazione degli atti impugnati.
Infatti, tali atti recano una completa motivazione sia relativa ai presupposti normativi, regolamentari e provvedimentali posti a fondamento dell'accertamento, sia con riferimento alle caratteristiche dei beni (quota di possesso, dati catastali, valore attribuito, imposta applicata, estensione).
Del resto la completezza del ricorso rende palese che non v'è stata alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente, che ha compreso le ragioni giuridiche e di fatto sottese all'emissione degli atti impugnati.
Con riferimento ai restanti motivi di ricorso, va detto che essi sono privi di pregio.
Invero, l'azione intrapresa nel presente giudizio si connota per essere identica a quella proposta con i ricorsi introduttivi dei precedenti giudizi (relativi agli atti di accertamento emessi per le annualità precedenti) e parzialmente accolta con la sentenza 661/21 sopra citata, che è passata in giudicato come è pacifico.
La sentenza n. 661/2021 ha accertato che la valutazione del valore dei terreni di Ricorrente_1 “è stata effettuata sulla base della relazione di stima dell'Agenzia del Territorio del 09.11.2011 prot. 7961”; che
“gli immobili in Catasto al Foglio FG, p.lle PART., per effetto del PUC adeguato al PTCP, ricadono in “zona omogenea B2” ovvero: “zone recentemente edificate di completamento” che, ai sensi dell'art. 11 del PUC, “comprende aree parzialmente edificate facenti parte del tessuto urbano di più recente formazione, a destinazione prevalentemente residenziale e/o misto-residenziale”.
Tale sentenza ha anche stabilito che le aree sono edificabili, in quanto le potenzialità edificatorie delle stesse non sono state contrastate da prove contrarie. Poi,m la sentenza ha ridotto il valore delle aree del 50% in considerazione delle reali caratteristiche dei terreni e delle effettive, limitate potenziali edificatorie, per le dimensioni e la posizione, come stabilito con forza di giudicato esterno dalla precedente sentenza n.
485/2015, confermata dal giudice di appello con la sentenza n. 2467/2018 e non gravata da ricorso per cassazione A tale sentenza si è adeguata la sentenza n. 208/24 della CGT di I grado di Avellino.
Così qualificata la domanda, sussiste una palese violazione del giudicato.
Pertanto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., il restanti motivi di ricorso sono inammissibili.
In punto di diritto, giova osservare come il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. Cass. 3488/2016; Cass. ord.
25745/2017).
Dunque, il ricorso va accolto in minima parte, con annullamento degli atti impugnati limitatamente all'area edificabile riportata in catasto al f. FG p.lla PART..
L'ente impositore dovrà ricalcolare le imposte, gli interessi e le sanzioni. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla gli atti impugnati come indicato in motivazione.
Compensa le spese processuali.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CIANCIULLI TERESA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1123/2025 depositato il 09/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capriglia Irpina - Piazza Municipio 83010 Capriglia Irpina AV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 196/2025 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 639/2025 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente impugnava i due avvisi di accertamento di cui in epigrafe emessi dal Comune di Caproglia Irpina (AV) notificati l'11.8.25 e relativi all'omesso versamento dell'IMU per le annualità 2021 e 2022, relativamente alle unità immobiliari dettagliatamente indicate negli atti impugnati e nel ricorso;
tre erano fabbricati (cat. A/2, cat. C/2 e cat. C/6) altre 8 erano aree di natura edificatoria secondo il piano urbanistico comunale.
Il ricorso e le sottese domanda di accertamento dell'inesistenza del presupposto impositivo e/o di rideterminazione del valore delle aree era limitato alle aree edificabili. La parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di impugnazione: 1) erronea ed illegittima mancata eliminazione dalla tassazione delle p.lle
PART. che erano state soppresse e graffate ai subalterni individuato al f. FG p.lla PART. (appartamento)
a seguito di aggiornamento catastale del 2018; -2) mancanza del presupposto impositivo per i terreni (f. FG
p.lle PART. soppressa, PART., attesa la carenza di autonomia funzionale (destinate a strade di accesso e pertinenziali a fabbricati e ricadenti in zona B, ma non utilizzabili in quanto di estensione inferiore a 500 mq e per l'oggettiva impossibilità di ulteriore cubatura c.d. zona satura;
-3) mancanza di chiarezza della motivazione degli atti impugnati, attesa la mancata determinazione delle aliquote, del valore di riferimento e dell'estensione dei terreni;
-4) violazione dell'art. 5 del d.lgs. 504/1994, attesa l'attribuzione di un valore unico per l'intera zona B2 di € 68,00 al mq, senza considerare la peculiarità dei terreni;
-5) non sussistenza di un'effettiva utilizzabilità ai fini edificatori dei suoli.
Il Comune resistente si costituiva in giudizio, riconoscendo la fondatezza del ricorso solo relativamente ad un'unità immobiliare (p.lla PART.), rispetto alla quale era stata applicata una tassazione di soli € 12,40. Nel resto contestava sia in fatto, che in diritto le argomentazioni contenute nel ricorso, rilevando di essersi pienamente adeguata alla precedente sentenza n. 208/2024 della CGT di I grado di Avellino, che aveva ridotto nella misura del 50% il valore delle aree edificabili in lite. Evidenziava la mancata prova di circostanze idonea dimostrare un diverso valore venale dei beni.
Il difensore della ricorrente depositava in data 16.12.2025 sentenze della giurisprudenza di merito favorevoli relative a ricorsi di diversi contribuenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo in minima parte fondato per i motivi che si passano ad illustrare.
Innanzitutto, va chiarito, con riferimento alle doglianza dell'erronea inclusione di due p.lle sopresse a seguito dall'atto di aggiornamento catastale del 2018 a firma dell'ing. Nominativo_1, che la p.lla PART. del f. FG non è compresa negli atti impugnati.
Invece, con riferimento alla p.lla PART., la doglianza del ricorrente è fondata, in quanto essa non costituisce più un'autonoma p.lla a seguito dell'aggiornamento catastale suindicato.
Passando alle contestazioni sollevate avverso l'illegittima attribuzione alle aree edificabili di un valore venale non corrispondente a quello effettivo.
Va rilevato che l'Ente impositore si è pienamente adeguato alla sentenza della CGT di Avellino n. 208/2024, depositata il 4.3.24 relativa alle annualità antecedenti rispetto a quelle in lite.
Tale sentenza, richiamando la sentenza n. 661/2021 della CTP di Avellino, ha dichiarato in parte illegittimi gli accertamenti relativi alle annualità 2017 e 2018, in quanto non avevano ridotto il valore venale dei beni nella misura del 50%.
Ebbene, da un attento esame degli atti impugnati con l'odierno ricorso e gli atti emessi per le annualità antecedenti (allegati al fascicolo di parte resistente) emerge chiaramente che negli atti in esame il Comune resistente ha ridotto del 50% il valore attribuito alle aree edificabili. Ad esempio, si segnala che all'area edificabile riportata in catasto al f. FG p.lla PART. nell'avviso di accertamento dell'anno 2017 era attribuito un valore venale di € 10.504; invece, negli atti impugnati con l'odierno ricorso a tale area viene attribuito un valore di € 5.270,00.
Non è possibile effettuare un'ulteriore riduzione di tale valore in mancanza di specifiche allegazioni su elementi di fatto nuovi e sopravvenuti rispetto al giudicato formatosi inter partes.
Poi, è infondata la doglianza attinente all'omessa e/o carente motivazione degli atti impugnati.
Infatti, tali atti recano una completa motivazione sia relativa ai presupposti normativi, regolamentari e provvedimentali posti a fondamento dell'accertamento, sia con riferimento alle caratteristiche dei beni (quota di possesso, dati catastali, valore attribuito, imposta applicata, estensione).
Del resto la completezza del ricorso rende palese che non v'è stata alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente, che ha compreso le ragioni giuridiche e di fatto sottese all'emissione degli atti impugnati.
Con riferimento ai restanti motivi di ricorso, va detto che essi sono privi di pregio.
Invero, l'azione intrapresa nel presente giudizio si connota per essere identica a quella proposta con i ricorsi introduttivi dei precedenti giudizi (relativi agli atti di accertamento emessi per le annualità precedenti) e parzialmente accolta con la sentenza 661/21 sopra citata, che è passata in giudicato come è pacifico.
La sentenza n. 661/2021 ha accertato che la valutazione del valore dei terreni di Ricorrente_1 “è stata effettuata sulla base della relazione di stima dell'Agenzia del Territorio del 09.11.2011 prot. 7961”; che
“gli immobili in Catasto al Foglio FG, p.lle PART., per effetto del PUC adeguato al PTCP, ricadono in “zona omogenea B2” ovvero: “zone recentemente edificate di completamento” che, ai sensi dell'art. 11 del PUC, “comprende aree parzialmente edificate facenti parte del tessuto urbano di più recente formazione, a destinazione prevalentemente residenziale e/o misto-residenziale”.
Tale sentenza ha anche stabilito che le aree sono edificabili, in quanto le potenzialità edificatorie delle stesse non sono state contrastate da prove contrarie. Poi,m la sentenza ha ridotto il valore delle aree del 50% in considerazione delle reali caratteristiche dei terreni e delle effettive, limitate potenziali edificatorie, per le dimensioni e la posizione, come stabilito con forza di giudicato esterno dalla precedente sentenza n.
485/2015, confermata dal giudice di appello con la sentenza n. 2467/2018 e non gravata da ricorso per cassazione A tale sentenza si è adeguata la sentenza n. 208/24 della CGT di I grado di Avellino.
Così qualificata la domanda, sussiste una palese violazione del giudicato.
Pertanto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., il restanti motivi di ricorso sono inammissibili.
In punto di diritto, giova osservare come il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. Cass. 3488/2016; Cass. ord.
25745/2017).
Dunque, il ricorso va accolto in minima parte, con annullamento degli atti impugnati limitatamente all'area edificabile riportata in catasto al f. FG p.lla PART..
L'ente impositore dovrà ricalcolare le imposte, gli interessi e le sanzioni. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla gli atti impugnati come indicato in motivazione.
Compensa le spese processuali.