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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/01/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10725/2019
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
ORDINANZA ex art. 127 ter c.p.c.
In esito dell'udienza cartolare del 30.1.2025
IL GIUDICE
In persona della dr.ssa Ambra Alvano;
Lette le note di trattazione scritta con le quali i procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa;
si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa, pronunciando sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. incorporata nel presente provvedimento.
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 7 N. R.G. 10725 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10725 /2019 promossa da:
C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Milano, viale Tibaldi 56, presso l'avv. Paolo Galbusera che la rappresenta e difende in unione all'avv. Andrea Ottolina;
PARTE OPPONENTE contro
Controparte_1
(C. F. , elettivamente domiciliato in , al Viale E.
[...] P.IVA_2 CP_1
Mattei, n°36 unitamente all'Avv. Loredana Pennella, che lo rappresenta e difende;
nonché in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Gianfranco De Pascale e dall'Avv. Francesco Abbate ed elett.te domiciliata come in atti.
PARTI OPPOSTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di opposizione, ritualmente notificato, la Parte_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 131 del 6.08.2019, con la quale la pagina 2 di 7 concessionaria del servizio di riscossione coattiva del , le Controparte_2
ingiungeva il pagamento della somma di € 14.750,00 per i contributi relativi alla quota di manutenzione e gestione delle aree industriali, per gli anni 2013 e 2014, di cui alle fatture 308 e 309 del 18.6.2014.
Parte opponente eccepiva, in via principale, l'insussistenza del credito, per assenza dei relativi presupposti e, in via subordinata, la relativa prescrizione.
Si costituivano in giudizio sia il che la Controparte_2
pponendosi alle avverse pretese. Parte_2
In particolare il eccepiva in via preliminare il difetto di CP_1
giurisdizione del giudice adito, in favore del giudice amministrativo;
mentre la eccepiva la propria carenza di legittimazione. Nel merito, Parte_2
chiedevano il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata.
La causa viene decisa contestualmente all'udienza del 30.1.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. e ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
In via preliminare, deve essere accolto il rilievo di difetto di giurisdizione del G.O. sull'ingiunzione impugnata, secondo l'orientamento seguito da questo
Tribunale in altri condivisibili precedenti (si v. ex plurimis: Sent. Tribunale Di Santa
Maria Capua Vetere n. 2373/2023; Sent. Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere n.
1930/2023).
Al riguardo si osserva, infatti, che la legge 5 ottobre 1992, n. 317, art. 36, comma 4, stabilisce che "I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici", spettando alle Regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei Consorzi.
Partendo da tale pacifico presupposto, la Suprema Corte (cfr. Cass. sez. unite 15 giugno 2010, n. 14293; Cass. sez. 5, 21 gennaio 2016, n. 12797) ha chiarito che - a prescindere da tale qualificazione - i Consorzi svolgono anche funzioni pubblicistiche di interesse generale, «prevalenti rispetto alle eventuali attività di tipo imprenditoriale».
pagina 3 di 7 Tali funzioni pubblicistiche sono svolte, in particolare, attraverso poteri autoritativi afferenti all'assetto e alla industrializzazione del territorio e consistono in attività provvedimentali da esercitare nei confronti dei privati imprenditori, assegnatari delle aree.
Le imprese consorziate, dal canto loro, per il solo fatto di essere proprietarie dello stabilimento nell'area consortile, sono tenute ex lege al pagamento dei canoni consortili che assumono, pertanto, natura tributaria, giacché l'esborso ha una sua obbligatorietà per effetto dall'appartenenza dell'associazione consortile ad un ente per disposizione di legge.
Le considerazioni che precedono sono state confermate dalla Suprema
Corte (Cass. sez. un. n. 8619 del 2015) in un caso in cui erano in discussione oneri di urbanizzazione posti a carico dei consorziati, in seguito al rilievo che le controversie in materia di oneri di urbanizzazione ormai, tanto nel regime del D.Lgs.
n. 80 del 1998, art. 34, quanto nel regime dell'attuale art. 133 del Codice del processo amministrativo, debbono ritenersi comprese nell'ampia formula che si riferisce nell'una e nell'altra norma a "tutti gli aspetti dell'uso del territorio".
In altri termini, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che, nonostante i predetti Consorzi siano qualificati come enti pubblici economici, non tutte le loro attività sono da ricondurre al campo privatistico-imprenditoriale, restandone escluse, ad esempio, quelle, di natura pubblicistica, che attengono ai poteri inerenti alla localizzazione industriale (v. SU n. 14293 del 2010).
Tuttavia, tanto nel caso di oneri di urbanizzazione, quanto per le ipotesi di esercizio da parte dei Consorzi di poteri concernenti un'area di un certo territorio che viene destinata alle attività di sviluppo industriale ed incidenti su di essa, e, dunque, non direttamente riconducibile alla nozione di poteri in materia urbanistica e di edilizia, ma comunque diretta a garantire un particolare uso del territorio, determinato proprio dalla peculiarità dell'area o delle aree comprese nell'attività, può dirsi che l'ente eserciti poteri autoritativi.
Stessi principi sono stati affermati dal Giudice Amministrativo (Consiglio di Stato, sez. IV, 25/02/2020, n. 1403) che ha testualmente affermato: “a) l'art. 11,
pagina 4 di 7 comma 2, del decreto legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 341/1995: "I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui all'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi"; b) l'art. 36, comma 5, legge n.
317/1991: "I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale".
Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza, è possibile affermare che: a) quella parte delle attività del da ricondurre non al campo CP_1
privatistico imprenditoriale, ma avente ad oggetto un aspetto particolare dell'uso del territorio, si sostanzia nell'acquisizione di aree anche mediante poteri espropriativi, nella realizzazione e nella "gestione di aree attrezzate per insediamenti di tipo industriale, artigianale, commerciale all'ingrosso e al minuto, o destinate a centri
e servizi commerciali", nonché a tutta una serie di attività implicanti poteri autoritativi incidenti sul "territorio" (Cass. civ., Sez. un, 9 luglio 2015, n. 14345, in relazione al caso in esame;
id., 29 aprile 2015, n. 8619); b) per l'esercizio di tali funzioni pubblicistiche, il consorzio tiene conto della contribuzione alle spese di infrastrutturazione da parte dei soggetti assegnatari di aree consortili;
c) l'obbligo del versamento dei contributi da parte dei privati trova fondamento nel fatto che le infrastrutture ed i servizi sono realizzati nell'interesse delle imprese ed allo scopo precipuo di consentirne l'insediamento nella zona di sviluppo industriale.Da quanto precisato, si evince che il contributo per oneri di infrastrutturazione è dovuto in pagina 5 di 7 ragione della mera ammissione di un lotto nell'area consortile e non per effetto della effettiva realizzazione delle infrastrutture ( , Sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 799).
In altri termini, ai Consorzi compete in generale, sulla base delle previsioni delle leggi regionali abilitate dal D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 26, un'attività di
"gestione" delle aree consortili che certamente rappresenta un aspetto dell'uso del territorio, in ragione della loro peculiare destinazione allo sviluppo industriale.
Nel caso specifico, l'art. 4 della legge regionale n°16/98, al comma 3, relativo alle funzioni dei consorzi industriali, recita testualmente: “In particolare i consorzi a) progettano e realizzano gli spazi pubblici o destinati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi: b) progettano e realizzano rustici industriali, centri commerciali e di servizi;
c) progettano e realizzano impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti industriali;
d) gestiscono le opere di urbanizzazione, le infrastrutture ed i servizi comuni”. Inoltre, l'obbligo delle imprese insediate di contribuire a finanziare i Consorzi trova fondamento nell'art.
6 –lett. c) – della citata legge che, elencando i mezzi finanziari dei medesimi, vi indica i corrispettivi conseguenti in relazione alle attività indicate nell'art. 4) dei
Consorzi” (ivi compresi quelli della gestione delle opere di urbanizzazione).
Pertanto, la funzione degli oneri di manutenzione è del tutto analoga a quella degli oneri di urbanizzazione, trattandosi di corrispettivi di diritto pubblico di natura non tributaria dovuti per la partecipazione sia ai costi delle opere di urbanizzazione connesse all'edificazione sia ai costi di manutenzione/gestione delle stesse.
Considerato che la Suprema Corte ha statuito che <La domanda di condanna al pagamento degli oneri di urbanizzazione rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista in materia urbanistica ed edilizia anche se proposta da un consorzio di sviluppo industriale, poiché questo, pur essendo un ente pubblico economico, svolge anche attività estranea al campo privatistico imprenditoriale, quale l'attività pubblicistica attinente alla localizzazione industriale>> (Cass. Sez. U, Sent.n. 8619 del 29/04/2015), deve pagina 6 di 7 ritenersi che stesso principio valga per gli oneri di manutenzione, tenuto conto che partecipano della stessa natura di quelli di urbanizzazione.
L'ingiunzione opposta attiene, come si legge, proprio alla quota di manutenzione e gestione delle aree industriali che si assume dovuta dalla odierna opponente. Si tratta, in sostanza, della contribuzione riguardante le attività del volte a regolamentare l'uso dell'area industriale e, in quanto tali, CP_1 estrinsecazione di quello che la Corte di legittimità ed il GA considerano esercizio di poteri autoritativi, per entrate di carattere non tributario destinate a tali enti pubblici economici.
Ne deriva, anche per la fattispecie in esame, che si rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, lett f) del
Codice del processo amministrativo.
Alla luce del rilievo pregiudiziale e della conseguente statuizione del difetto di questo Giudice della cognitio sulla materia devoluta, è evidente l'assorbimento di ogni altra questione, da proporsi al giudice ad quem.
In considerazione della natura del rilievo e della decisione in rito quanto all'individuazione del giudice competente, nonché della non facile interpretazione delle norme esaminate, sussistono gravi ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. ssa Ambra Alvano, pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta dalla società contro società e, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede:
-. dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
-. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.2.2025
IL Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano
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