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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/11/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1145/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio (scioglimento matrimonio), depositato il 25.06.2025, da:
(C.F. nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ispica in via XXV Luglio n. 67, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Rosaria Monaco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Ispica in via XXV Luglio n. 67, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Anna Granata, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
22.10.2025.
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Ispica in data 28.01.2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2021, parte I, numero 3, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dalla loro unione è nata la figlia (Modica, 20.07.2020); Per_1
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare;
che l'udienza camerale del 14.05.2025 è stata quindi sostituita dal deposito di note scritte che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 25.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale e cumulativamente quella di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, con reciproco obbligo di non recarsi molestia;
2. La casa coniugale, di proprietà della sig.ra , madre del sig. , concessa in Parte_3 Pt_2 comodato d'uso gratuito, viene lasciata nella disponibilità del sig. , mentre la sig.ra Pt_2
si è già trasferita, insieme alla figlia minore, presso i propri genitori nell'abitazione sita Parte_1 in Ispica, via Sardegna n. 14.
3. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere la figlia tutti i giorni compatibilmente con le esigenze di vita ordinata della medesima e con i suoi turni di lavoro, previo avviso telefonico alla madre almeno il giorno prima: in ogni caso potrà tenerla con sé tutti i martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 18:00 alle 21:30, il giorno del proprio compleanno e per la festa del papà, dalle ore 18:00 alle ore 21:30, a fine settimana alternati dal sabato dalle ore 18:00 alle ore 20:00 della domenica;
nella settimana in cui la piccola non pernotterà con il padre potrà vedere lo stesso nella giornata di venerdì, sempre dalle 18.00 alle 21.30; durante le vacanze estive, data l'età della minore, il padre potrà trascorrere con 2 settimane, anche non consecutive, da concordare con la sig.ra Per_1
nel mese di luglio o agosto;
durante le vacanze di natale la minore trascorrerà con il Parte_1 padre, quattro giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o di Capodanno, mentre durante le vacanze Pasquali trascorrerà con il padre tre giorni, comprendenti alternativamente, la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, ad anni alterni il primo di maggio ed il 25 aprile, ad anni alterni il giorno 1 e 2 novembre. Trascorrerà con il padre la festa del papà e con la mamma la festa della mamma.
4. A titolo di mantenimento per la figlia il sig. verserà alla signora un assegno nella Pt_2 Parte_1 misura di €. 150,00 (EURO centocinquanta), rivalutabili come per legge, da corrispondersi tramite bonifico bancario entro il giorno dodici di ogni mese, alle seguenti coordinate:
[...]. Le parti precisano che l'assegno di mantenimento è stato quantificato nella suindicata misura in considerazione del fatto che il sig. dà il consenso a Pt_2 che la signora percepisca anche la quota a lui spettante dell'Assegno Unico Universale Parte_1 di cui al d.lgs. n. 230/2021. Essa quindi viene computata ai fini dell'assegno di mantenimento.
5. Sono a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese extra e/o straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, previamente concordate tra i coniugi, tra cui, a titolo esemplificativo: spese relative all'istruzione (libri e materiale di cancelleria necessario per l'avvio dell'anno scolastico, ripetizioni scolastiche, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola); spese ludiche-sportive e parascolastiche (corsi di lingua o attività artistiche;
corsi di informatica, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica); spese sanitarie urgenti, acquisti di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, visite specialistiche (oculistiche, ortodontiche, acquisto di apparecchi ortodontici e occhiali da vista;
cure fisiatriche e/o termali).
6. Entrambi i genitori saranno liberi di pubblicare foto della minore, purché non lesive della sua immagine.
7. I coniugi si concedono sin d'ora nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti validi per l'espatrio.
8. La signora rinuncia a qualunque forma di assegno di mantenimento e divorzile a carico Parte_1 del marito.
9. I genitori concordano di richiedere l'esonero dall'insegnamento della religione cattolica nelle scuole in cui verrà iscritta Per_1
10. I coniugi concordano che le presenti condizioni siano per essi vincolanti sin dalla data di sottoscrizione. che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023; che le spese vanno liquidate al definitivo;
che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio civile a Ispica in data 28.01.2021, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ispica, anno 2001, parte I, numero 3;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ispica, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 24.11.2025.
Il Presidente
Dott. Massimo Pulvirenti