TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6340 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 6340 / 2024 promossa da:
, nato in Argentina l'[...], in [...] e in qualità di genitore Controparte_1
esercente la responsabilità sui figli minori , nato in [...] Persona_1
il 13.6.2010 e , nata in [...] il [...]; Persona_2 Parte_1
, nata in [...] il [...]; , nata in
[...] Parte_2
Argentina il 26.7.1996; , nato in [...] il 4.1.2001, Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. CASTAGNINI RAMONA e dall'Avv. GALLETTA
ANTONIO
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
1 Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: IN
VIA PRELIMINARE DI RITO: disporre la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 n. 3 c.p.c., essendo necessario il suo intervento in causa, in quanto causa riguardante lo stato delle persone;
NEL MERITO: Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono discendenti in linea retta, come ampiamente dedotto in narrativa, del signor cittadino Persona_3
italiano che, nonostante la presenza di una donna nella linea di discendenza che ha generato figli prima del 1948, ha trasmesso ininterrottamente la cittadinanza italiana fino a quest'ultimi, e, per l'effetto, riconoscere lo status di cittadino italiano iure sanguinis ai signori Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3
nonché i minori e avendo il “dante causa”
[...] Persona_1 Persona_2
trasmesso validamente la cittadinanza ai sensi della Legge 555 del 1912, così come emendata per effetto delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale, così come ampiamente dedotto in narrativa, non avendo quest'ultimo mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non essendosi neppur mai naturalizzato cittadino argentino;
Conseguentemente ordinare al
[...]
, in persona del Ministro p.t., e per esso, all'Ufficiale dello stato civile del CP_2 comune di Pragelato (TO), competente quale ultima residenza dell'avo italiano, ovvero all'Ufficiale dello stato civile ritenuto competente dall'On.le Tribunale adito, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, procedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 10.4.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure Controparte_2
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_3
nato il [...] a [...], come da certificato di nascita (cfr. doc. 1).
[...]
emigrava in Argentina e in data 3.1.1935 contraeva Persona_3
matrimonio con la sig.ra (cfr. doc. 2) e dalla loro unione nascevano in Persona_4
Argentina in data 9.3.1938 la sig.ra (cfr. doc. 4) e in data 9.7.1940 il Parte_4 sig. (cfr. doc. 10). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino Parte_5
argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia
2 autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue “nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui vengono registrati tutti i cittadini argentini, i nativi e per scelta i giovani maggiori di sedici anni e gli argentini naturalizzati ai diciott'anni, non risulta alla data sottoindicata Per_3 Persona_5
nato in [...] 13/09/1897 in ITALIA – Torino – Pragelato. Deceduto” (cfr.
[...] Pt_5
doc. 3).
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti nato in Argentina in [...] Persona_1
12.6.2010 e nata in [...] in data [...], il Tribunale ritiene che la Persona_2
rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Il Giudice, con decreto depositato in data 16.4.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 9.6.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito
3 per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero, che l'avo è nato a
Pragelato (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai Parte_6
consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, Parte_7
norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano
4 iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo cittadino italiano, è nato il [...] a Persona_3
Pragelato (TO) (cfr. doc. 1) e contraeva matrimonio in Argentina in data 3.1.1935 con la sig.ra (cfr. doc. 2); Persona_4
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino Persona_3
argentino come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 3);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Persona_3 Persona_4
nascevano in Argentina in data 9.3.1938 la sig.ra (cfr.
[...] Parte_4
doc. 4) e in data 9.7.1940 il sig. (cfr. doc. 10); Parte_5
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 1.7.1964 tra la sig.ra Parte_4
e il sig. (cfr. doc. 5) nasceva in Argentina in data
[...] Parte_8
20.10.1969 la sig.ra (cfr. doc. 7), odierna ricorrente;
Parte_1
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 18.8.1966 tra il sig. Parte_5
e la sig.ra (cfr. doc. 11) nasceva in Argentina in data 1.4.1971 Persona_6
il sig. (cfr. doc. 12), odierno ricorrente;
Controparte_1
5 - che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 27.9.1991 tra la sig.ra
[...]
e il sig. (cfr. doc. 7) nascevano in Argentina in data Pt_1 Persona_7
26.7.1996 la sig.ra (cfr. doc. 8) e in data 4.1.2001 il sig. Parte_2 Pt_3
(cfr. doc. 9), odierni ricorrenti;
[...]
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 5.3.2015 tra il sig. e la Controparte_1
sig.ra (cfr. doc. 13) nascevano in Argentina in data Parte_9
12.6.2010 il minore (cfr. doc. 15) e in data 9.4.2012 la minore Persona_1
(cfr. doc. 16), odierni ricorrenti;
Persona_2
- che in data 6.11.2023 il sig. e la sig.ra Controparte_1 Parte_9
divorziavano (cfr. doc. 14).
5.1 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Inoltre, per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost”. Quindi, nel caso di specie, la sig.ra Parte_4
ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis alla propria figlia, la
[...]
sig.ra , nata in [...] in data [...] la quale a sua volta ha potuto Parte_1
trasmetterla ai propri figli.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie,
6 risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo al ricorrente e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_2
provvedimenti conseguenti.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nato in Controparte_1
Argentina l'1.4.1971; , nato in [...] il [...]; Persona_1
nata in [...] il [...]; Persona_2 Parte_1
, nata in [...] il [...]; , nata in
[...] Parte_2
Argentina il 26.7.1996; , nato in [...] il 4.1.2001, il Parte_3
diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 10 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Fabrizio Alessandria
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott. Fabrizio Alessandria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 6340 / 2024 promossa da:
, nato in Argentina l'[...], in [...] e in qualità di genitore Controparte_1
esercente la responsabilità sui figli minori , nato in [...] Persona_1
il 13.6.2010 e , nata in [...] il [...]; Persona_2 Parte_1
, nata in [...] il [...]; , nata in
[...] Parte_2
Argentina il 26.7.1996; , nato in [...] il 4.1.2001, Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. CASTAGNINI RAMONA e dall'Avv. GALLETTA
ANTONIO
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
1 Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: IN
VIA PRELIMINARE DI RITO: disporre la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 n. 3 c.p.c., essendo necessario il suo intervento in causa, in quanto causa riguardante lo stato delle persone;
NEL MERITO: Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono discendenti in linea retta, come ampiamente dedotto in narrativa, del signor cittadino Persona_3
italiano che, nonostante la presenza di una donna nella linea di discendenza che ha generato figli prima del 1948, ha trasmesso ininterrottamente la cittadinanza italiana fino a quest'ultimi, e, per l'effetto, riconoscere lo status di cittadino italiano iure sanguinis ai signori Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Pt_3
nonché i minori e avendo il “dante causa”
[...] Persona_1 Persona_2
trasmesso validamente la cittadinanza ai sensi della Legge 555 del 1912, così come emendata per effetto delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale, così come ampiamente dedotto in narrativa, non avendo quest'ultimo mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non essendosi neppur mai naturalizzato cittadino argentino;
Conseguentemente ordinare al
[...]
, in persona del Ministro p.t., e per esso, all'Ufficiale dello stato civile del CP_2 comune di Pragelato (TO), competente quale ultima residenza dell'avo italiano, ovvero all'Ufficiale dello stato civile ritenuto competente dall'On.le Tribunale adito, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, procedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 10.4.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure Controparte_2
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_3
nato il [...] a [...], come da certificato di nascita (cfr. doc. 1).
[...]
emigrava in Argentina e in data 3.1.1935 contraeva Persona_3
matrimonio con la sig.ra (cfr. doc. 2) e dalla loro unione nascevano in Persona_4
Argentina in data 9.3.1938 la sig.ra (cfr. doc. 4) e in data 9.7.1940 il Parte_4 sig. (cfr. doc. 10). Inoltre, l'avo italiano non si naturalizzava cittadino Parte_5
argentino come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia
2 autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue “nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui vengono registrati tutti i cittadini argentini, i nativi e per scelta i giovani maggiori di sedici anni e gli argentini naturalizzati ai diciott'anni, non risulta alla data sottoindicata Per_3 Persona_5
nato in [...] 13/09/1897 in ITALIA – Torino – Pragelato. Deceduto” (cfr.
[...] Pt_5
doc. 3).
Conseguentemente, il ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti nato in Argentina in [...] Persona_1
12.6.2010 e nata in [...] in data [...], il Tribunale ritiene che la Persona_2
rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Il Giudice, con decreto depositato in data 16.4.2024, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. fissava udienza di comparizione al 9.6.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito
3 per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente è residente all'estero, che l'avo è nato a
Pragelato (TO), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il
Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai Parte_6
consolidato della giurisprudenza di merito, deve conseguentemente ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, Parte_7
norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
4. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano
4 iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo cittadino italiano, è nato il [...] a Persona_3
Pragelato (TO) (cfr. doc. 1) e contraeva matrimonio in Argentina in data 3.1.1935 con la sig.ra (cfr. doc. 2); Persona_4
- che il sig. non si è mai naturalizzato cittadino Persona_3
argentino come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità argentine competenti (cfr. doc. 3);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra Persona_3 Persona_4
nascevano in Argentina in data 9.3.1938 la sig.ra (cfr.
[...] Parte_4
doc. 4) e in data 9.7.1940 il sig. (cfr. doc. 10); Parte_5
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 1.7.1964 tra la sig.ra Parte_4
e il sig. (cfr. doc. 5) nasceva in Argentina in data
[...] Parte_8
20.10.1969 la sig.ra (cfr. doc. 7), odierna ricorrente;
Parte_1
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 18.8.1966 tra il sig. Parte_5
e la sig.ra (cfr. doc. 11) nasceva in Argentina in data 1.4.1971 Persona_6
il sig. (cfr. doc. 12), odierno ricorrente;
Controparte_1
5 - che dal matrimonio avvenuto in Argentina in data 27.9.1991 tra la sig.ra
[...]
e il sig. (cfr. doc. 7) nascevano in Argentina in data Pt_1 Persona_7
26.7.1996 la sig.ra (cfr. doc. 8) e in data 4.1.2001 il sig. Parte_2 Pt_3
(cfr. doc. 9), odierni ricorrenti;
[...]
- che dall'unione avvenuta in Argentina in data 5.3.2015 tra il sig. e la Controparte_1
sig.ra (cfr. doc. 13) nascevano in Argentina in data Parte_9
12.6.2010 il minore (cfr. doc. 15) e in data 9.4.2012 la minore Persona_1
(cfr. doc. 16), odierni ricorrenti;
Persona_2
- che in data 6.11.2023 il sig. e la sig.ra Controparte_1 Parte_9
divorziavano (cfr. doc. 14).
5.1 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Inoltre, per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost”. Quindi, nel caso di specie, la sig.ra Parte_4
ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana iure sanguinis alla propria figlia, la
[...]
sig.ra , nata in [...] in data [...] la quale a sua volta ha potuto Parte_1
trasmetterla ai propri figli.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie,
6 risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo al ricorrente e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_2
provvedimenti conseguenti.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nato in Controparte_1
Argentina l'1.4.1971; , nato in [...] il [...]; Persona_1
nata in [...] il [...]; Persona_2 Parte_1
, nata in [...] il [...]; , nata in
[...] Parte_2
Argentina il 26.7.1996; , nato in [...] il 4.1.2001, il Parte_3
diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 10 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Fabrizio Alessandria
7