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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/07/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2041/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2041/2015, avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale, promossa da:
nato il [...] a [...] e residente in [...]di Parte_1
Gotto, Via Kennedy, n. 446, c.f. , elettivamente domiciliato in Barcellona C.F._1
Pozzo di Gotto, Via Roma, n. 307, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Isgrò, giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede in Milano, Corso Sempione, n. 39, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di
Gotto, Via san Filippo Neri, n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo De Francesco, come da procura in atti
CONVENUTO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore
, residente in [...] Controparte_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con atto di citazione notificato il 18/11/2015 conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, la e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 esponendo che “a) in data 6.8.2010, verso le ore 10,30, percorreva alla guida Parte_1 di una bicicletta (di proprietà del padre) sulla propria destra la via Cattafi di Barcellona P.G.
(Me), con senso di marcia mare-monti. b) pervenuto all'altezza dell'incrocio con la via A. Moro, veniva investito dall'auto Ford (con targa estera) N7OU condotta e di proprietà di P_
, il quale, proveniente da quest'ultima via, non si arrestava al segnale di stop,
[...] omettendo di dare la precedenza all'attore; c) a causa dell'urto il giovane veniva scaraventato a terra, rimanendo dolorante, finché non venne soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato nel vicino P.S. dell'ospedale di Barcellona P.G.” (pag. 2 atto di citazione). Deduceva, in particolare, che a seguito dell'incidente riportava “trauma cranico con ematoma regione frontale sinistra.
Contusione escoriata parte mucosa del labbro superiore. Frattura composta metafisi prossimale della tibia sinistra”, con una prognosi di 30 giorni (pag. 2 atto di citazione); che, sottoposto ad ulteriori indagini cliniche, la convalescenza si protraeva fino al 24/01/2011. Chiedeva, pertanto,
l'accertamento della responsabilità esclusiva del sinistro in capo a , con la Controparte_3 conseguentemente condanna dell' al risarcimento in favore Controparte_1 dell'attore di tutti i danni dal medesimo subiti, accertati e quantificati in corso di causa o liquidati anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dall'evento al soddisfo;
chiedeva, inoltre, la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 03/06/2016 si costituiva in giudizio l'
[...]
, il quale contestando le avverse deduzioni chiedeva il rigetto delle Controparte_1 domande perché infondate in fatto e diritto, con la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali ammesse con l'ordinanza del 14/11/2017 (cfr. udienze del 28/11/2018, del 29/11/2019 e del 09/10/2020) e mediante l'acquisizione dei documenti relativi al procedimento penale iscritto ai nn. r.g.n.r. 3594/10 e r.g. gip 939/2011. Quindi, con ordinanza del 10/12/2024, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
pagina 2 di 7 Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, la domanda è infondata e, pertanto, meritevole di rigetto per gli assorbenti motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, tenuto conto delle difese svolte, giova ricordare il principio consolidato in giurisprudenza per cui “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali”
(Cass. civ., sez. II, 20/01/2017, n. 1593). Inoltre, avuto riguardo all'esito del procedimento penale e ai relativi effetti sull'accertamento demandato al giudice civile, si richiama il principio – applicabile nella specie ancorché elaborato con riferimento al tema del regime di prescrizione applicabile alla fattispecie astrattamente qualificabile come reato – secondo cui “Qualora per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione, il giudice civile non può sovrapporre alla veste formale di tale provvedimento una valutazione sostanziale ed equipararlo alla sentenza di proscioglimento, con conseguente applicazione della seconda parte del comma 3 dell'art. 2947 c.c., poiché tale ultima norma non contempla l'archiviazione tra i presupposti che giustificano il regime ivi disciplinato. Pertanto, nel caso di illecito da circolazione stradale, il giudice civile è sempre tenuto, quali che siano i contenuti del decreto di archiviazione e l'attività prodromica alla sua adozione, a compiere una propria valutazione circa la sussistenza o meno del fatto di reato, al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile, che potrà essere o quello biennale di cui al comma 2 del citato art. 2947 o quello maggiore eventualmente ricollegabile al reato, ai sensi della prima parte del comma 3, con decorrenza in ogni caso dalla data dell'illecito” (Cass. civ., sez. III,
20/03/2018, n. 6858).
Ne viene che, dunque, nulla osta all'utilizzabilità ai fini della presente decisione della documentazione acquisita nel corso del procedimento penale predetto, così come non vincola la presente statuizione l'adozione da parte del G.I.P. della sentenza di non luogo a procedere nei confronti di e in relazione al sinistro controverso, vieppiù Persona_1 Controparte_4 considerato che il provvedimento de quo (versato in atti) è fondato sulla mancata proposizione pagina 3 di 7 della querela, sicché esso non contiene alcun accertamento in ordine al fatto per cui è causa e non spiega pertanto alcuna efficacia probatoria nel senso prospettato da parte attrice.
Ciò posto, sussunta l'odierna fattispecie nell'ambito della responsabilità aquiliana per i danni derivanti dalla circolazione stradale, si evidenzia che, anche agli effetti dell'art. 2697 c.c., grava sull'attore sedicente danneggiato non solo l'onere di allegare, ma anche quello di provare la condotta addebitata, il danno conseguente e il nesso di causalità tra la prima e il secondo.
Tale onere non risulta nella specie adeguatamente ottemperato, donde il rigetto della domanda.
Si ricorda, al riguardo, che ha dedotto che “[…] percorreva alla guida di una Parte_1 bicicletta (di proprietà del padre) sulla propria destra la via Cattafi di Barcellona P.G. (Me), con senso di marcia mare-monti. b) pervenuto all'altezza dell'incrocio con la via A. Moro, veniva investito dall'auto Ford (con targa estera) N7OU condotta e di proprietà di P_
, il quale, proveniente da quest'ultima via, non si arrestava al segnale di stop,
[...] omettendo di dare la precedenza all'attore” (pag. 2 atto di citazione): la descrizione del fatto, ancorché idonea a concretare l'allegazione posta a fondamento della domanda (la condotta colposa nella guida del veicolo e, quindi, la responsabilità per il danno conseguente), è rimasta nondimeno generica e non opportunamente circostanziata in merito al concreto e compiuto sviluppo del sinistro, dall'indicazione dei punti d'urto tra i mezzi alla dinamica dell'incidente
(descritto solo in termini di impatto e conseguente caduta per terra, senza specificazione del punto dello stesso all'interno della carreggiata), circostanze queste ultime invero rimesse all'attività istruttoria espletata in corso di causa, le cui risultanze sono rimaste, dunque, prive di un adeguato supporto assertivo e, in ogni caso, viziate dagli elementi di contraddittorietà (e di inattendibilità) di seguito esposti.
È, anzitutto, decisivo il fatto che dalla documentazione sanitaria acquisita non si tragga alcun elemento a supporto del fatto così come dedotto dall'odierno attore.
Nella scheda medica di bordo, sottoscritta dal medico soccorritore e datata 6/8/2010, ore 10:38, si legge infatti la seguente descrizione del sinistro: “Incidente sulla strada (motorino)”. Il riferimento al motociclo rivela, dunque, una dinamica affatto diversa da quella posta a fondamento della pretesa risarcitoria in questa sede azionata, che difatti non prevede il coinvolgimento del a bordo di un motociclo, ma a bordo di una bicicletta. La difesa per Pt_1 cui “Verosimilmente, ed è questa forse l'unica spiegazione logica e plausibile dell'equivoco, è
pagina 4 di 7 che il medico che ha soccorso il minore in strada (dott. ) abbia, tempo dopo nel Persona_2 compilare la scheda di intervento del 118, errato nell'indicare il mezzo su cui viaggiava il
(cfr. scheda a firma dello stesso medico - fasc. penale acquisito telematicamente il Pt_1
20.10.2023 ove nella “scheda medica di bordo” risulta indicato in parentesi la parola
“motorino”” (pag. 7 comparsa conclusionale del 5/2/2025) appare, invero, generica e non condivisibile, smentita dal fatto che, come già esposto, nella ulteriore documentazione medica non si fa riferimento ad un sinistro stradale che ha visto coinvolta una bici o una persona ulteriore al . A questo proposito, infatti, giova richiamare il verbale di accesso al Pronto Pt_1
Soccorso del 6/8/2010, ore 10:52, nel quale si fa unicamente riferimento ad un “Incidente in strada” senza la specificazione della responsabilità altrui (la cui casella, difatti, è vuota). Allo stesso modo, nel corpo della cartella clinica allegata dall'attore, alla sezione “anamnesi patologica recente”, si legge “Dopo incidente stradale, accompagnato al nostro Pronto Soccorso
[…]”, senza alcuna ulteriore specificazione in merito al coinvolgimento nell'incidente in questione di una terza persona né dei relativi mezzi.
La documentazione sopra citata, dunque, non solo non offre alcun elemento a supporto della ricostruzione del sinistro dedotta dall'attore (evincendosene al più il coinvolgimento dello stesso in un incidente stradale, ma non nell'incidente descritto in citazione), ma altresì la contraddice, offrendone invero una rappresentazione diversa e con la prima incompatibile (essa coinvolgendo un mezzo diverso).
Anche le testimonianze escusse nel corso del giudizio conducono alla conclusione predetta.
Il teste (sentito all'udienza del 29/11/2019) ha, per un verso, fornito una descrizione Tes_1 dettagliata del sinistro cui ha assistito (specificando altresì il punto d'urto tra i mezzi e quello nell'ambito della carreggiata) ma, per altro verso, non ha saputo dire nulla, non ricordandolo, sulla marca e sul modello dell'auto responsabile, circostanza invero rimasta ingiustificata o comunque non giustificata dalla dovizia di particolari in ogni caso offerta con riferimento alle ulteriori caratteristiche del sinistro. Il teste ha, peraltro, dichiarato che “Non sono stati mai sentito dalle Autorità per i fatti di causa”, ciò che, se da un lato non è necessariamente una falsa affermazione (non essendo stata acquisita prova del contrario), dall'altro lato è rimasta quantomeno generica e non giustificata, tenuto conto del fatto che il medesimo teste è stato pagina 5 di 7 coinvolto nel procedimento penale n. r.g.n.r. 3594/2010 proprio per il sinistro per cui è causa
(cfr. richiesta di rinvio a giudizio, imputazione n. 26).
A ciò, ancora, si aggiunga che la ricostruzione del sinistro offerta dal teste secondo Tes_1 cui quest'ultimo si sarebbe concretato nello scontro tra la parte anteriore sinistra dell'auto (tra la ruota e lo sportello) e la bici, ancorché in parte qua convergente con quella resa dal teste
(cfr. verbale di udienza del 28/11/2018, ove si legge che “preciso che il punto di urto Tes_2 tra l'auto e la bicicletta è avvenuto tra lo sportello lato guida dell'auto e probabilmente la ruota anteriore della bicicletta”) –, è contraddetta dalla riproduzione grafica dei punti d'urto riportata nel modulo CAI acquisito agli atti del processo, nel quale in particolare si nota, al riquadro n. 10 relativo al veicolo A (cioè l'auto), l'apposizione della croce in corrispondenza della parte posteriore sinistra del mezzo, in prossimità del cofano o quantomeno tra quest'ultimo e la ruota posteriore sinistra.
Il non sostenuto quadro probatorio sopra delineato – caratterizzato come detto da documentazione che smentisce gli assunti attorei e che contraddice le risultanze istruttorie assunte nell'interesse di – è, poi, confermato dalla dichiarazione testimoniale Parte_1 di , marescialle dei Carabinieri presso la caserma di Falcone, il quale all'udienza Testimone_3 del 9/10/2020 ha dichiarato di ricordare vagamente del sinistro, anche considerato che non era titolare dell'indagine ma “solo di supporto al servizio”, ma nondimeno di poter “riferire circa
l'incidente del 6.8.2010, che lo stesso è stato oggetto di indagine investigativa durante la quale sono state svolte intercettazioni ambientali e telefoniche nel corso delle quali, durante un colloquio svoltosi presso lo studio del praticante avvocato tra lo stesso, il sig. P_ [...]
padre di , credo lo stesso ed una donna, se non sbaglio, si è Per_1 Parte_1 Parte_1 appreso che le lesioni denunciate come conseguenza del sinistro in esame del 6.8.2010 erano invece conseguenza di altro sinistro autonomo nel quale era rimasto coinvolto lo stesso
[...]
conducente di un motociclo e non di una bicicletta come riferito per il sinistro in Parte_1 esame” e, inoltre, che “ricordo che per il sinistro in esame e nell'ambito delle suddette indagini fu acquisita la scheda relativa all'intervento del 118 a seguito dello stesso incidente, dalla quale si evince che fu fatto riferimento ad un motorino;
ricordo che nella scheda era riportata la stessa data e orario dell'incidente in esame;
sentimmo altresì il medico ed un operatore sanitario intervenuti sul posto del 118 che confermarono quanto riportato nella scheda”.
pagina 6 di 7 Le incertezze sopra delineate in ordine al compendio probatorio offerto a supporto della domanda attorea sono, infine, suggellate dalla mancata produzione in atti di documentazione fotografica relativa al sinistro o ai mezzi nello stesso coinvolti e, inoltre, dall'assenza di verbali di intervento di autorità di Polizia, vieppiù considerate le gravi conseguenze ascritte al sinistro per cui è causa, tali da richiedere l'intervento dell'ambulanza.
In coerenza a quanto finora esposto, in conclusione, la domanda va rigettata, essendo rimasto non adempiuto l'onere probatorio gravante sull'attore in ordine al fatto illecito, alla sua dinamica e al nesso di causalità tra il primo e i danni dei quali è stato chiesto il ristoro.
Le spese del giudizio, liquidate secondo i criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della non complessità delle questioni in fatto e diritto affrontate, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 2041/2015, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Condanna al pagamento nei confronti della controparte delle spese di lite che Parte_1 si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre iva (se dovuta), cpa e spese generali come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 15/7/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2041/2015, avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale, promossa da:
nato il [...] a [...] e residente in [...]di Parte_1
Gotto, Via Kennedy, n. 446, c.f. , elettivamente domiciliato in Barcellona C.F._1
Pozzo di Gotto, Via Roma, n. 307, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Isgrò, giusta procura in atti
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con sede in Milano, Corso Sempione, n. 39, elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di
Gotto, Via san Filippo Neri, n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo De Francesco, come da procura in atti
CONVENUTO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore
, residente in [...] Controparte_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con atto di citazione notificato il 18/11/2015 conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
, la e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 esponendo che “a) in data 6.8.2010, verso le ore 10,30, percorreva alla guida Parte_1 di una bicicletta (di proprietà del padre) sulla propria destra la via Cattafi di Barcellona P.G.
(Me), con senso di marcia mare-monti. b) pervenuto all'altezza dell'incrocio con la via A. Moro, veniva investito dall'auto Ford (con targa estera) N7OU condotta e di proprietà di P_
, il quale, proveniente da quest'ultima via, non si arrestava al segnale di stop,
[...] omettendo di dare la precedenza all'attore; c) a causa dell'urto il giovane veniva scaraventato a terra, rimanendo dolorante, finché non venne soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato nel vicino P.S. dell'ospedale di Barcellona P.G.” (pag. 2 atto di citazione). Deduceva, in particolare, che a seguito dell'incidente riportava “trauma cranico con ematoma regione frontale sinistra.
Contusione escoriata parte mucosa del labbro superiore. Frattura composta metafisi prossimale della tibia sinistra”, con una prognosi di 30 giorni (pag. 2 atto di citazione); che, sottoposto ad ulteriori indagini cliniche, la convalescenza si protraeva fino al 24/01/2011. Chiedeva, pertanto,
l'accertamento della responsabilità esclusiva del sinistro in capo a , con la Controparte_3 conseguentemente condanna dell' al risarcimento in favore Controparte_1 dell'attore di tutti i danni dal medesimo subiti, accertati e quantificati in corso di causa o liquidati anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi dall'evento al soddisfo;
chiedeva, inoltre, la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 03/06/2016 si costituiva in giudizio l'
[...]
, il quale contestando le avverse deduzioni chiedeva il rigetto delle Controparte_1 domande perché infondate in fatto e diritto, con la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali ammesse con l'ordinanza del 14/11/2017 (cfr. udienze del 28/11/2018, del 29/11/2019 e del 09/10/2020) e mediante l'acquisizione dei documenti relativi al procedimento penale iscritto ai nn. r.g.n.r. 3594/10 e r.g. gip 939/2011. Quindi, con ordinanza del 10/12/2024, la causa veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica.
pagina 2 di 7 Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, la domanda è infondata e, pertanto, meritevole di rigetto per gli assorbenti motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, tenuto conto delle difese svolte, giova ricordare il principio consolidato in giurisprudenza per cui “Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice, potendo porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, è legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali”
(Cass. civ., sez. II, 20/01/2017, n. 1593). Inoltre, avuto riguardo all'esito del procedimento penale e ai relativi effetti sull'accertamento demandato al giudice civile, si richiama il principio – applicabile nella specie ancorché elaborato con riferimento al tema del regime di prescrizione applicabile alla fattispecie astrattamente qualificabile come reato – secondo cui “Qualora per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sia intervenuto in sede penale decreto di archiviazione, il giudice civile non può sovrapporre alla veste formale di tale provvedimento una valutazione sostanziale ed equipararlo alla sentenza di proscioglimento, con conseguente applicazione della seconda parte del comma 3 dell'art. 2947 c.c., poiché tale ultima norma non contempla l'archiviazione tra i presupposti che giustificano il regime ivi disciplinato. Pertanto, nel caso di illecito da circolazione stradale, il giudice civile è sempre tenuto, quali che siano i contenuti del decreto di archiviazione e l'attività prodromica alla sua adozione, a compiere una propria valutazione circa la sussistenza o meno del fatto di reato, al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile, che potrà essere o quello biennale di cui al comma 2 del citato art. 2947 o quello maggiore eventualmente ricollegabile al reato, ai sensi della prima parte del comma 3, con decorrenza in ogni caso dalla data dell'illecito” (Cass. civ., sez. III,
20/03/2018, n. 6858).
Ne viene che, dunque, nulla osta all'utilizzabilità ai fini della presente decisione della documentazione acquisita nel corso del procedimento penale predetto, così come non vincola la presente statuizione l'adozione da parte del G.I.P. della sentenza di non luogo a procedere nei confronti di e in relazione al sinistro controverso, vieppiù Persona_1 Controparte_4 considerato che il provvedimento de quo (versato in atti) è fondato sulla mancata proposizione pagina 3 di 7 della querela, sicché esso non contiene alcun accertamento in ordine al fatto per cui è causa e non spiega pertanto alcuna efficacia probatoria nel senso prospettato da parte attrice.
Ciò posto, sussunta l'odierna fattispecie nell'ambito della responsabilità aquiliana per i danni derivanti dalla circolazione stradale, si evidenzia che, anche agli effetti dell'art. 2697 c.c., grava sull'attore sedicente danneggiato non solo l'onere di allegare, ma anche quello di provare la condotta addebitata, il danno conseguente e il nesso di causalità tra la prima e il secondo.
Tale onere non risulta nella specie adeguatamente ottemperato, donde il rigetto della domanda.
Si ricorda, al riguardo, che ha dedotto che “[…] percorreva alla guida di una Parte_1 bicicletta (di proprietà del padre) sulla propria destra la via Cattafi di Barcellona P.G. (Me), con senso di marcia mare-monti. b) pervenuto all'altezza dell'incrocio con la via A. Moro, veniva investito dall'auto Ford (con targa estera) N7OU condotta e di proprietà di P_
, il quale, proveniente da quest'ultima via, non si arrestava al segnale di stop,
[...] omettendo di dare la precedenza all'attore” (pag. 2 atto di citazione): la descrizione del fatto, ancorché idonea a concretare l'allegazione posta a fondamento della domanda (la condotta colposa nella guida del veicolo e, quindi, la responsabilità per il danno conseguente), è rimasta nondimeno generica e non opportunamente circostanziata in merito al concreto e compiuto sviluppo del sinistro, dall'indicazione dei punti d'urto tra i mezzi alla dinamica dell'incidente
(descritto solo in termini di impatto e conseguente caduta per terra, senza specificazione del punto dello stesso all'interno della carreggiata), circostanze queste ultime invero rimesse all'attività istruttoria espletata in corso di causa, le cui risultanze sono rimaste, dunque, prive di un adeguato supporto assertivo e, in ogni caso, viziate dagli elementi di contraddittorietà (e di inattendibilità) di seguito esposti.
È, anzitutto, decisivo il fatto che dalla documentazione sanitaria acquisita non si tragga alcun elemento a supporto del fatto così come dedotto dall'odierno attore.
Nella scheda medica di bordo, sottoscritta dal medico soccorritore e datata 6/8/2010, ore 10:38, si legge infatti la seguente descrizione del sinistro: “Incidente sulla strada (motorino)”. Il riferimento al motociclo rivela, dunque, una dinamica affatto diversa da quella posta a fondamento della pretesa risarcitoria in questa sede azionata, che difatti non prevede il coinvolgimento del a bordo di un motociclo, ma a bordo di una bicicletta. La difesa per Pt_1 cui “Verosimilmente, ed è questa forse l'unica spiegazione logica e plausibile dell'equivoco, è
pagina 4 di 7 che il medico che ha soccorso il minore in strada (dott. ) abbia, tempo dopo nel Persona_2 compilare la scheda di intervento del 118, errato nell'indicare il mezzo su cui viaggiava il
(cfr. scheda a firma dello stesso medico - fasc. penale acquisito telematicamente il Pt_1
20.10.2023 ove nella “scheda medica di bordo” risulta indicato in parentesi la parola
“motorino”” (pag. 7 comparsa conclusionale del 5/2/2025) appare, invero, generica e non condivisibile, smentita dal fatto che, come già esposto, nella ulteriore documentazione medica non si fa riferimento ad un sinistro stradale che ha visto coinvolta una bici o una persona ulteriore al . A questo proposito, infatti, giova richiamare il verbale di accesso al Pronto Pt_1
Soccorso del 6/8/2010, ore 10:52, nel quale si fa unicamente riferimento ad un “Incidente in strada” senza la specificazione della responsabilità altrui (la cui casella, difatti, è vuota). Allo stesso modo, nel corpo della cartella clinica allegata dall'attore, alla sezione “anamnesi patologica recente”, si legge “Dopo incidente stradale, accompagnato al nostro Pronto Soccorso
[…]”, senza alcuna ulteriore specificazione in merito al coinvolgimento nell'incidente in questione di una terza persona né dei relativi mezzi.
La documentazione sopra citata, dunque, non solo non offre alcun elemento a supporto della ricostruzione del sinistro dedotta dall'attore (evincendosene al più il coinvolgimento dello stesso in un incidente stradale, ma non nell'incidente descritto in citazione), ma altresì la contraddice, offrendone invero una rappresentazione diversa e con la prima incompatibile (essa coinvolgendo un mezzo diverso).
Anche le testimonianze escusse nel corso del giudizio conducono alla conclusione predetta.
Il teste (sentito all'udienza del 29/11/2019) ha, per un verso, fornito una descrizione Tes_1 dettagliata del sinistro cui ha assistito (specificando altresì il punto d'urto tra i mezzi e quello nell'ambito della carreggiata) ma, per altro verso, non ha saputo dire nulla, non ricordandolo, sulla marca e sul modello dell'auto responsabile, circostanza invero rimasta ingiustificata o comunque non giustificata dalla dovizia di particolari in ogni caso offerta con riferimento alle ulteriori caratteristiche del sinistro. Il teste ha, peraltro, dichiarato che “Non sono stati mai sentito dalle Autorità per i fatti di causa”, ciò che, se da un lato non è necessariamente una falsa affermazione (non essendo stata acquisita prova del contrario), dall'altro lato è rimasta quantomeno generica e non giustificata, tenuto conto del fatto che il medesimo teste è stato pagina 5 di 7 coinvolto nel procedimento penale n. r.g.n.r. 3594/2010 proprio per il sinistro per cui è causa
(cfr. richiesta di rinvio a giudizio, imputazione n. 26).
A ciò, ancora, si aggiunga che la ricostruzione del sinistro offerta dal teste secondo Tes_1 cui quest'ultimo si sarebbe concretato nello scontro tra la parte anteriore sinistra dell'auto (tra la ruota e lo sportello) e la bici, ancorché in parte qua convergente con quella resa dal teste
(cfr. verbale di udienza del 28/11/2018, ove si legge che “preciso che il punto di urto Tes_2 tra l'auto e la bicicletta è avvenuto tra lo sportello lato guida dell'auto e probabilmente la ruota anteriore della bicicletta”) –, è contraddetta dalla riproduzione grafica dei punti d'urto riportata nel modulo CAI acquisito agli atti del processo, nel quale in particolare si nota, al riquadro n. 10 relativo al veicolo A (cioè l'auto), l'apposizione della croce in corrispondenza della parte posteriore sinistra del mezzo, in prossimità del cofano o quantomeno tra quest'ultimo e la ruota posteriore sinistra.
Il non sostenuto quadro probatorio sopra delineato – caratterizzato come detto da documentazione che smentisce gli assunti attorei e che contraddice le risultanze istruttorie assunte nell'interesse di – è, poi, confermato dalla dichiarazione testimoniale Parte_1 di , marescialle dei Carabinieri presso la caserma di Falcone, il quale all'udienza Testimone_3 del 9/10/2020 ha dichiarato di ricordare vagamente del sinistro, anche considerato che non era titolare dell'indagine ma “solo di supporto al servizio”, ma nondimeno di poter “riferire circa
l'incidente del 6.8.2010, che lo stesso è stato oggetto di indagine investigativa durante la quale sono state svolte intercettazioni ambientali e telefoniche nel corso delle quali, durante un colloquio svoltosi presso lo studio del praticante avvocato tra lo stesso, il sig. P_ [...]
padre di , credo lo stesso ed una donna, se non sbaglio, si è Per_1 Parte_1 Parte_1 appreso che le lesioni denunciate come conseguenza del sinistro in esame del 6.8.2010 erano invece conseguenza di altro sinistro autonomo nel quale era rimasto coinvolto lo stesso
[...]
conducente di un motociclo e non di una bicicletta come riferito per il sinistro in Parte_1 esame” e, inoltre, che “ricordo che per il sinistro in esame e nell'ambito delle suddette indagini fu acquisita la scheda relativa all'intervento del 118 a seguito dello stesso incidente, dalla quale si evince che fu fatto riferimento ad un motorino;
ricordo che nella scheda era riportata la stessa data e orario dell'incidente in esame;
sentimmo altresì il medico ed un operatore sanitario intervenuti sul posto del 118 che confermarono quanto riportato nella scheda”.
pagina 6 di 7 Le incertezze sopra delineate in ordine al compendio probatorio offerto a supporto della domanda attorea sono, infine, suggellate dalla mancata produzione in atti di documentazione fotografica relativa al sinistro o ai mezzi nello stesso coinvolti e, inoltre, dall'assenza di verbali di intervento di autorità di Polizia, vieppiù considerate le gravi conseguenze ascritte al sinistro per cui è causa, tali da richiedere l'intervento dell'ambulanza.
In coerenza a quanto finora esposto, in conclusione, la domanda va rigettata, essendo rimasto non adempiuto l'onere probatorio gravante sull'attore in ordine al fatto illecito, alla sua dinamica e al nesso di causalità tra il primo e i danni dei quali è stato chiesto il ristoro.
Le spese del giudizio, liquidate secondo i criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della non complessità delle questioni in fatto e diritto affrontate, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 2041/2015, disattesa ogni contraria istanza:
Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Condanna al pagamento nei confronti della controparte delle spese di lite che Parte_1 si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre iva (se dovuta), cpa e spese generali come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 15/7/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
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