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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Rosella NOCERA - Giudice
Dr.ssa Tiziana DI GIOIA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13195/2024, pendente
TRA
(nata a [...] il [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Pasqua Parte_1
Manfredi, giusta procura in atti;
- RICORRENTE-
E
presso il Tribunale di Bari Controparte_1
- INTERVENTORE EX LEGE -
* * * * * * * * * *
All'udienza del 14.5.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte attrice, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio senza assegnazione di ulteriori termini e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota in atti del 16.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.12.2024, deduceva di essere Parte_1 persona transgender con sesso femminile assegnato alla nascita, che si riconosce sin dall'infanzia nel genere opposto, avendo mostrato, sin dalla tenera età, in vari contesti
(ruolo, giochi, scelta del vestiario) un netto senso di appartenenza al genere maschile, tanto da arrivare a digiunare per bloccare il ciclo mestruale e a utilizzare binder contenitivi per nascondere il seno. Soggiungeva che, raggiunta la consapevolezza sulla sua identità di genere, nell'ottobre 2020 si rivolgeva al Centro regionale di riferimento per la disforia di genere c/o l'Unità Operativa Complessa di Psichiatria Universitaria del
[...]
del Controparte_2 Controparte_3 chiedendo di effettuare l'iter medico-psicologico di affermazione di genere previsto dalla
L. 164/1982, che si concludeva il 10.2.2023 con la relazione conclusiva a firma della dott.ssa . Evidenziava di aver avviato altresì la terapia ormonale presentando Pt_2 all'attualità caratteri secondari estremamente femminili.
Premesso, quindi, che la mancata corrispondenza dei documenti di identità con l'identità di genere percepita causavano un grande disagio in diversi contesti della vita quotidiana, chiedeva a questo Tribunale, accertata tale condizione, la rettifica degli atti anagrafici, ai sensi della legge n. 164/1982.
All'udienza di comparizione del 14.5.2025, parte ricorrente confermava quanto già dedotto in ricorso.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione a seguito di rinunzia del difensore ai termini e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero rassegnate con nota in atti del 16.5.2025 con cui detto Ufficio chiedeva l'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda articolata in ricorso è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente si deve osservare che l'azione di rettificazione di attribuzione di sesso è regolata dalla L. 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dall'art. 31 del d.lgs. 150/2011 (sostitutivo degli artt. 2 e 3 della L. 164/1982 ora abrogati). A norma dell'art. 1 L. n. 164/1982, la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Prevede, poi, l'art. 31 del d.lgs. 150/2011, titolato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Nel subordinare la rettifica dello stato civile ad intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante, l'art. 1, L. n. 164 del 1982 non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce) o se sia, invece, necessaria una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi) mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento. Sul punto in questione sono oggi intervenute le pronunce della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15) e della Corte Costituzionale (pronuncia n. 221/15). Quest'ultima, nel richiamare espressamente il detto precedente di legittimità, condividendone l'impianto interpretativo, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1 co., L. 14 aprile 1982, n. 164 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, 1 co., Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte di Cassazione, sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta costituzionale e dalla CEDU (artt. 2, 3, 32 Cost., 8 CEDU), ha ritenuto, in base a un'interpretazione dell'art. 1 L. n. 162/1984 costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, sostenendo che comunque resta
"ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta" stante il
2 coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali.
Considerato poi che "la percezione di una 'disforia di genere'... determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie" e che "il momento conclusivo di tale percorso è individuale e certamente non standardizzabile attenendo alla sfera più esclusiva della personalità", nella citata pronuncia n. 15138/15 della Cassazione si è precisato, per quanto qui rileva, che "il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta", comunque ritenuta "tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali".
Anche la Corte Costituzionale, richiamata la propria sentenza n. 161 del 1985 (ove si era evidenziato che la L. n. 164 del 1982 accoglie "un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero 'naturalmente' evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale" e che pertanto il testo legislativo in questione si riferisce a una concezione del sesso "come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti), ha parimenti escluso "la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico",
“Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali (afferma la Corte
Costituzionale, n.d.r.) risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, "solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali". Aggiunge la Corte che “rimane ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo”.
3 In argomento è, in ultimo, intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 143 del
23.7.2024 la quale ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”, così indirettamente confermando il quadro giurisprudenziale già consolidatosi in materia.
Riconosciuta, pertanto, la possibilità di accogliere, la domanda di rettificazione di sesso, anche in assenza di un intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali primari, va osservato che, nel caso in esame, l' si è, comunque, sottoposta a Pt_1 terapia ormonale cross-sex che, come riferito dalla Dott.ssa , autrice Parte_3 della relazione psicologica in atti, ha già consentito il raggiungimento di un assetto dei caratteri secondari, compatibile con un aspetto ed un quadro ormonale maschile
(circostanza verificata anche dal Giudice delegato a seguito della comparizione della parte ricorrente all'udienza del 14 maggio 2025). Deve, quindi, considerarsi realizzato quell'adeguamento dell'aspetto fisico necessario, al fine di ritenere sussistente una modificazione dei caratteri sessuali. L appare, infatti, aver raggiunto un Pt_1 sufficiente equilibrio psicofisico ed una soddisfacente accettazione della propria condizione, mantenendo con continuità la motivazione a raggiungere ed a conservare un aspetto maschile, sicché, anche sotto il profilo psicologico, sussistono tutti gli elementi per ritenere che sia stata raggiunta la necessaria modificazione dei caratteri sessuali.
È dato leggere nella relazione psicologica in atti, a firma della dott.ssa Lavorato, responsabile del Centro Regionale di riferimento per la disforia di genere c/o l'Unità
Operativa Complessa di Psichiatria Universitaria del Dipartimento di di Controparte_2
Base, Neuroscienze e Organi di Senso del che la disforia di genere in Controparte_3 esame deve essere distinta da altri disturbi o disformismi, essendo emerso una marcata incongruenza tra il genere espresso e le caratteristiche primarie/secondarie, oltre a un forte desiderio di appartenere al genere opposto ed essere trattata come tale, di liberarsi delle proprie caratteristiche sessuali primarie e secondarie.
In definitiva, tali sono le ragioni per l'accoglimento integrale della richiesta formulata dalla parte ricorrente, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 31 d.lgs.
n. 150/2011.
Nulla per le spese, attesa la particolare natura del procedimento, nonché l'espressa adesione del Pubblico Ministero alla domanda introduttiva, non potendosi applicare, nel caso di specie, il principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con l'intervento del P.M., visti gli artt. 3 legge n. 164/82 e 31 d.lgs. n. 150/2011,
[...] così provvede:
4 1. accoglie la domanda volta alla rettifica dell'attribuzione di sesso, da femminile a maschile;
2. ordina, per l'effetto, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di prima iscrizione, di effettuare la rettificazione degli atti anagrafici della parte ricorrente e di tutti i documenti relativi, in primo luogo dell'atto di nascita di Parte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...]alla via Francesco
[...]
Mele n.11, nel senso che l'indicazione del sesso “femminile” deve essere corretta in sesso “maschile”, nonché nel senso che l'attuale prenome “ ” deve Pt_1 essere sostituito con quello indicato in atti di “ ”; Per_1
3. nulla per le spese.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data
3 giugno 2025.
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
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