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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18315/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 18315/2023
Tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via F. Parte_1 P.IVA_1
Corridoni n. 1, presso lo studio dell'Avv. BOTTAZZI LEONARDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Torino, Via Controparte_1 C.F._1
A. Fabro n. 8, presso lo studio dell'Avv. VACCINO STEFANO
RESISTENTE
Oggi 20 febbraio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi:
Per presente l'Avv. in sostituzione dell'Avv. BOTTAZZI LEONARDO Parte_1 sost. dall'avv. Stefano Zani.
Per è presente l'Avv. in sostituzione dell'Avv. VACCINO STEFANO sost. Controparte_1 dall'avv. Tanya D'agostino
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori presenti. I procuratori collegati da remoto prestano il consenso allo svolgimento della udienza tramite dispositivi di collegamento da remoto.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisano congiuntamente come segue:
pagina 1 di 4 Dichiarare la cessazione della materia del contendere ed estinguere l'odierno procedimento con spese di lite ed onorari del presente giudizio compensate tra le parti, con riserva di fare valere i rispettivi diritti relativi a restituzioni e risarcimenti in separata sede.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice dott. Viola Nobili
pagina 2 di 4 N. R.G. 18315/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 18315/2023
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via F. Parte_1 P.IVA_1
Corridoni n. 1, presso lo studio dell'Avv. BOTTAZZI LEONARDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Torino, Via Controparte_1 C.F._1
A. Fabro n. 8, presso lo studio dell'Avv. VACCINO STEFANO
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in data 13.07.24 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la società tramite la mandataria Parte_1 [...]
ha chiesto di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto per operatività della clausola CP_2 risolutiva espressa del contratto di locazione finanziaria n. 01001466/001 concluso in data 30.10.2015, o in subordine di pronunciare ai sensi dell'art. 1453 c.c. la risoluzione giudiziale del contratto per grave inadempimento dell'utilizzatore, e conseguentemente condannare al Controparte_1 rilascio a favore della ricorrente dell'immobile sito nel Comune di Torino, in Via Cigliano n. 14, individuato presso il N.C.E.U. al Foglio 1276, Particella 232, Subalterno 1.
Si costituiva il signor , socio ed amministratore unico della società Controparte_1 [...]
cancellata dal Registro delle Imprese in data 30.10.2014, Controparte_3 contestando la quantificazione dell'ammontare del credito residuo della ricorrente e dichiarandosi disponibile al rilascio spontaneo dell'immobile.
Alla prima udienza del 12.11.2024, le parti, riferendo della pendenza di trattative, chiedevano un rinvio.
pagina 3 di 4 Alla successiva udienza, dato atto tuttavia del mancato raggiungimento di un accordo transattivo, la causa veniva rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Con nota congiunta depositata il 11.02.25, le parti davano atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile in data 13.01.25 e chiedevano di dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Secondo i consolidati principi più volte espressi dalla Suprema Corte, “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (Cass. Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019).
Nel caso di specie, come richiesto dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese legali compensate in quanto entrambe, dato atto dell'intervenuta riconsegna dell'immobile concesso in locazione finanziaria, hanno concluso in tal senso riservandosi “di fare valere i rispettivi diritti relativi a restituzioni e risarcimenti in separata sede”, con ciò dichiarando unicamente il venir meno dell'interesse ad ottenere, in questa sede, una pronuncia.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione dalla materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 20.2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 18315/2023
Tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via F. Parte_1 P.IVA_1
Corridoni n. 1, presso lo studio dell'Avv. BOTTAZZI LEONARDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Torino, Via Controparte_1 C.F._1
A. Fabro n. 8, presso lo studio dell'Avv. VACCINO STEFANO
RESISTENTE
Oggi 20 febbraio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi:
Per presente l'Avv. in sostituzione dell'Avv. BOTTAZZI LEONARDO Parte_1 sost. dall'avv. Stefano Zani.
Per è presente l'Avv. in sostituzione dell'Avv. VACCINO STEFANO sost. Controparte_1 dall'avv. Tanya D'agostino
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori presenti. I procuratori collegati da remoto prestano il consenso allo svolgimento della udienza tramite dispositivi di collegamento da remoto.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisano congiuntamente come segue:
pagina 1 di 4 Dichiarare la cessazione della materia del contendere ed estinguere l'odierno procedimento con spese di lite ed onorari del presente giudizio compensate tra le parti, con riserva di fare valere i rispettivi diritti relativi a restituzioni e risarcimenti in separata sede.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice dott. Viola Nobili
pagina 2 di 4 N. R.G. 18315/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 18315/2023
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via F. Parte_1 P.IVA_1
Corridoni n. 1, presso lo studio dell'Avv. BOTTAZZI LEONARDO
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Torino, Via Controparte_1 C.F._1
A. Fabro n. 8, presso lo studio dell'Avv. VACCINO STEFANO
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in data 13.07.24 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, la società tramite la mandataria Parte_1 [...]
ha chiesto di accertare l'intervenuta risoluzione di diritto per operatività della clausola CP_2 risolutiva espressa del contratto di locazione finanziaria n. 01001466/001 concluso in data 30.10.2015, o in subordine di pronunciare ai sensi dell'art. 1453 c.c. la risoluzione giudiziale del contratto per grave inadempimento dell'utilizzatore, e conseguentemente condannare al Controparte_1 rilascio a favore della ricorrente dell'immobile sito nel Comune di Torino, in Via Cigliano n. 14, individuato presso il N.C.E.U. al Foglio 1276, Particella 232, Subalterno 1.
Si costituiva il signor , socio ed amministratore unico della società Controparte_1 [...]
cancellata dal Registro delle Imprese in data 30.10.2014, Controparte_3 contestando la quantificazione dell'ammontare del credito residuo della ricorrente e dichiarandosi disponibile al rilascio spontaneo dell'immobile.
Alla prima udienza del 12.11.2024, le parti, riferendo della pendenza di trattative, chiedevano un rinvio.
pagina 3 di 4 Alla successiva udienza, dato atto tuttavia del mancato raggiungimento di un accordo transattivo, la causa veniva rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Con nota congiunta depositata il 11.02.25, le parti davano atto dell'intervenuto rilascio dell'immobile in data 13.01.25 e chiedevano di dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Secondo i consolidati principi più volte espressi dalla Suprema Corte, “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (Cass. Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019).
Nel caso di specie, come richiesto dalle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese legali compensate in quanto entrambe, dato atto dell'intervenuta riconsegna dell'immobile concesso in locazione finanziaria, hanno concluso in tal senso riservandosi “di fare valere i rispettivi diritti relativi a restituzioni e risarcimenti in separata sede”, con ciò dichiarando unicamente il venir meno dell'interesse ad ottenere, in questa sede, una pronuncia.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione dalla materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 20.2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
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