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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/09/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1501/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Demitry C.F._1
Senofonte, dal quale è rappresentato e difeso e da nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Demitry C.F._2
Senofonte, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 05/06/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 28/06/2004, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Somma Vesuviana (al N. 66, Parte II, serie A, anno
2004).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati i figli nato in [...] Per_1
NO (NA), il 15/09/2005 e nata in [...], il Per_2
04/08/2007 entrambi maggiorenni, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 08.09.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della prole.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e alle note integrative del 08.09.2025 che ivi si intendono riportate e trascritte.
2 Il Tribunale, dato atto che nelle more della procedura anche la figlia è Per_2 divenuta maggiorenne, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
NO (Na) il 12/07/1977, C.F.: e C.F._1 Pt_2
nata ad [...] il [...], C.F.:
[...] C.F._2 che hanno contratto matrimonio in Somma Vesuviana il 28.06.2004 (atto n. 66,
Parte II, Serie A, anno 2004);
- assegna la casa coniugale alla sig.ra che vi vivrà con la prole Parte_2
maggiorenne non autonoma economicamente;
- determina in € 200,00 il contributo al mantenimento della figlia a carico Per_2
del padre da corrispondersi mediante contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 15 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 16/09/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1501/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Demitry C.F._1
Senofonte, dal quale è rappresentato e difeso e da nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Demitry C.F._2
Senofonte, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto Parte_1 Parte_2
a ruolo in data 05/06/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 28/06/2004, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Somma Vesuviana (al N. 66, Parte II, serie A, anno
2004).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati i figli nato in [...] Per_1
NO (NA), il 15/09/2005 e nata in [...], il Per_2
04/08/2007 entrambi maggiorenni, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 08.09.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della prole.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e alle note integrative del 08.09.2025 che ivi si intendono riportate e trascritte.
2 Il Tribunale, dato atto che nelle more della procedura anche la figlia è Per_2 divenuta maggiorenne, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
NO (Na) il 12/07/1977, C.F.: e C.F._1 Pt_2
nata ad [...] il [...], C.F.:
[...] C.F._2 che hanno contratto matrimonio in Somma Vesuviana il 28.06.2004 (atto n. 66,
Parte II, Serie A, anno 2004);
- assegna la casa coniugale alla sig.ra che vi vivrà con la prole Parte_2
maggiorenne non autonoma economicamente;
- determina in € 200,00 il contributo al mantenimento della figlia a carico Per_2
del padre da corrispondersi mediante contanti, vaglia postale o bonifico entro il giorno 15 di ogni mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat e spese straordinarie al 50%;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 16/09/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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