Articolo 261 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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Versione
31 dicembre 2019
Art. 261.


Liquidazione giudiziale di societa' a responsabilita' limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di societa' a responsabilita' limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, puo' autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell' articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile .
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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