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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile Unica
Controversie in materia di lavoro e previdenza
DECRETO ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c.
Procedimento n. 3510/2021 tra:
(c.f. ), con l'avv. Angela Parte_1 C.F._1
Donatella Callipari
Ricorrente
e
in persona del L.R.P.T., con l'avv. Pietro Capurso CP_1
Resistente
IL GIUDICE
- vista la c.t.u. e ritenutane la congruità nel negare la sussistenza del requisito sanitario oggetto della domanda;
- considerato che nel termine perentorio concesso le risultanze della c.t.u. non sono state contestate;
- regolamentate le spese processuali, liquidate come nel dispositivo, tenuto conto della soccombenza, della natura della causa e del disposto di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. quanto all'esenzione; letto ed applicato l'art. 445 bis c.p.c.,
P.Q.M.
- omologa l'assenza del requisito sanitario in quanto persona affetta da infermità che non riducono, in maniera permanente, a meno di un terzo le sue capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
- quanto alle spese processuali, ne dispone integralmente la compensazione in considerazione della dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. versata in atti da parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del le spese di CTU, che si CP_1 CP_2 liquidano in € 290,00 in favore del dott. . CP_3
Locri, 17.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli